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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G.V.G. 10375/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
RA IN Presidente
VA FA GI
SI RF GI rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. GIARDINO DONATELLA;
Parte_1 C.F._1 contro
C.F. ), con l'Avv. CORBO VITTORIA;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 07/09/2013, nel corso del quale sono nati i figli (nata a [...] in data [...]) e (nt. a Napoli il 16/02/2018) e Per_1 Per_2 hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
“I figli ed saranno affidati in maniera esclusiva alla madre fino a quando non Per_1 Per_2 sarà revocata la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, disposta dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli;
le parti si impegnano ad adeguare la regolamentazione dei rapporti padre-figli minori, depositando il piano genitoriale previsto dalla legge innanzi al Tribunale adito, ove possibile;
la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Domenico Padula n.121, viene assegnata alla con la quale vivranno i figli minori;
Pt_1 il continuerà a vivere con i genitori i Napoli alla Via Empedocle n. 40; CP_1 la provvederà a volturare le utenze domestiche Via Domenico Padula n.121 a suo Pt_1 nome ed a provvedere al relativo pagamento, così come provvederà al pagamento degli oneri condominiali ordinari nonché della Tari maturata successivamente all'omologa; gli oneri straordinari relativi alla casa familiare ricadranno, invece, a carico del CP_1
Il Sig. è stato licenziato per cui non svolge e, essendo agli arresti domiciliari, non può CP_1 svolgere attualmente alcuna attività lavorativa;
La svolge lavori saltuari di pedicure e manicure a domicilio e percepisce l'intero Pt_1 assegno Unico per i minori e l'ADI del marito, che viene accreditato su carte che sono utilizzate entrambe dalla il rinuncia a qualsiasi diritto sugli importi maturati Pt_1 CP_1
e su quelli maturandi sino a quando non avrà trovato una nuova occupazione;
I coniugi concordano che il sarà tenuto a versare alla dal momento in cui CP_1 Pt_1 riuscirà a trovare una nuova occupazione e la gli consentirà di percepire la sua quota Pt_1 dell'assegno unico e gli restituirà la carta ADI, la somma di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla carta prepagata (il cui codice iban sarà comunicato a cura della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo Pt_1 le modalità e come indicate nel protocollo di intesa Coa Napoli del 7/03/18; il contributo al mantenimento sarà aggiornato secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa della presente separazione, senza necessità di formale richiesta”.
In ricorso le parti hanno dedotto che:
“il rapporto coniugale già da qualche anno si è esasperato per i frequenti litigi, per cui, a seguito delle denunce della e su istanza del P.M., il è stato sottoposto alla Pt_1 CP_1 misura cautelare degli arresti domiciliari (Tribunale di Napoli - N. 34665/24 N.R. - prossima udienza del 23/06/25). Il Tribunale per i Minorenni di Napoli (N. 21/2025 r.g. - prossima udienza 27/05/25) in via cautelare ed urgente, lo ha sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e e ha disposto altresì in caso di Per_1 Per_2 revoca della misura degli arresti domiciliari, l'allontanamento del dalla Controparte_1 casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai figli minori, nonché alla moglie Parte_1 nel raggio di mt 500 dai luoghi da essi abitualmente frequentati (abitazione, scuola, palestra, oratorio etc);
- attualmente il sig. vive con i propri genitori a Napoli alla Via Empedocle n. 40, ove CP_1
è agli arresti domiciliari, e la signora vive a Napoli alla Via Padula n. 121 con i due Pt_1 figli”.
Pag. 2 di 4 Dagli atti prodotti dalle parti risulta che il procedimento de potestate ex artt. 330 e 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, avviato a seguito di ricorso del P.M.M., è ancora pendente e verte ancora in fase istruttoria.
Nello specifico, con decreto del 14/01/2025 il TPM ha disposto ai sensi degli artt. 473bis.15 e ss. c.p.c.:
“Sospende dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli Parte_2 minori e fino al completamento della procedura de qua;
Persona_3 Parte_3
Dispone, in caso di scarcerazione, l'allontanamento di dalla casa familiare Controparte_1 ed il divieto di avvicinamento ai figli minori e nonché alla Persona_3 Parte_3 moglie nel raggio di metri 500 dai luoghi da essi abitualmente frequentati Parte_1
(abitazione, scuola, palestra, oratorio, ecc.);
Dispone il divieto di incontri padre-figlii;
Nomina curatore speciale - difensore legale dei minori l'Avv. Alberto Costagliola esperto in diritto minorile.
Dispone, se consenziente e compatibile con l'attuale posizione giuridica, l'avvio di
[...]
al percorso di verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo, di presa in CP_1 carico presso il SERD di appartenenza e di fuoriuscita dalla condotte violente;
Dispone, se consenziente, l'avvio di al percorso di verifica e rafforzamento Parte_1 delle competenze del ruolo ed a quello di sostegno psicologico”.
Da ultimo, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, il TPM ha rinviato la causa all'udienza del
13/01/2026 per l'ascolto di . Controparte_1
2. Tanto premesso, all'udienza del 20/11/2025, il GI delegato ha invitato le parti al contraddittorio in ordine alla possibilità per il Collegio di omologare gli accordi di separazione consensuale in ragione della pendenza del procedimento de potestate dinanzi al
TPM.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, insistendo per l'omologa della separazione consensuale, e il GI delegato ha riservato di riferire al Collegio.
3. Nel merito, il Collegio ritiene di confermare l'orientamento del tribunale in base al quale, in caso di ricorso congiunto, non possono essere omologati gli accordi se contemporaneamente risulta pendente un procedimento de potestate davanti al TPM, non potendosi, in tal caso, verificare la compatibilità degli accordi agli interessi del minore, a causa dei limitati poteri di cognizione del giudice in quello specifico modello processuale rappresentato dai procedimenti su domanda congiunta, disciplinato in maniera peculiare dall'art. 473bis.51 c.p.c. Tale articolo, infatti, si limita a prevedere la possibilità per il giudice
Pag. 3 di 4 di richiedere alle parti i chiarimenti necessari e di invitare le parti a depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c. Inoltre, sebbene la norma preveda la possibilità per il collegio di indicare alle parti le modificazioni da adottare agli accordi in caso di contrasto con gli interessi dei minori, nei casi qui in esame tale possibilità è preclusa in radice, come già esposto, dall'assenza di adeguati strumenti di indagine sulla situazione familiare e sulle esigenze e il benessere dei minori, che non consentono al tribunale ordinario investito del ricorso congiunto di avere piena conoscenza dei reali ed effettivi interessi dei minori.
Pertanto, venendo al caso di specie, in cui, a seguito dell'adozione di incisivi provvedimenti indifferibili, è in corso una articolata istruttoria dinanzi al TPM nel procedimento de potestate, va rigettata allo stato la domanda, come previsto dall'art. 473bis.51, co. 4, ultima parte, c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) rigetta allo stato la domanda;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il GI estensore Il Presidente
SI RF RA IN
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G.V.G. 10375/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
RA IN Presidente
VA FA GI
SI RF GI rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. GIARDINO DONATELLA;
Parte_1 C.F._1 contro
C.F. ), con l'Avv. CORBO VITTORIA;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Napoli in data 07/09/2013, nel corso del quale sono nati i figli (nata a [...] in data [...]) e (nt. a Napoli il 16/02/2018) e Per_1 Per_2 hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
“I figli ed saranno affidati in maniera esclusiva alla madre fino a quando non Per_1 Per_2 sarà revocata la sospensione della responsabilità genitoriale del padre, disposta dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli;
le parti si impegnano ad adeguare la regolamentazione dei rapporti padre-figli minori, depositando il piano genitoriale previsto dalla legge innanzi al Tribunale adito, ove possibile;
la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Domenico Padula n.121, viene assegnata alla con la quale vivranno i figli minori;
Pt_1 il continuerà a vivere con i genitori i Napoli alla Via Empedocle n. 40; CP_1 la provvederà a volturare le utenze domestiche Via Domenico Padula n.121 a suo Pt_1 nome ed a provvedere al relativo pagamento, così come provvederà al pagamento degli oneri condominiali ordinari nonché della Tari maturata successivamente all'omologa; gli oneri straordinari relativi alla casa familiare ricadranno, invece, a carico del CP_1
Il Sig. è stato licenziato per cui non svolge e, essendo agli arresti domiciliari, non può CP_1 svolgere attualmente alcuna attività lavorativa;
La svolge lavori saltuari di pedicure e manicure a domicilio e percepisce l'intero Pt_1 assegno Unico per i minori e l'ADI del marito, che viene accreditato su carte che sono utilizzate entrambe dalla il rinuncia a qualsiasi diritto sugli importi maturati Pt_1 CP_1
e su quelli maturandi sino a quando non avrà trovato una nuova occupazione;
I coniugi concordano che il sarà tenuto a versare alla dal momento in cui CP_1 Pt_1 riuscirà a trovare una nuova occupazione e la gli consentirà di percepire la sua quota Pt_1 dell'assegno unico e gli restituirà la carta ADI, la somma di € 250,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sulla carta prepagata (il cui codice iban sarà comunicato a cura della sig.ra , oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo Pt_1 le modalità e come indicate nel protocollo di intesa Coa Napoli del 7/03/18; il contributo al mantenimento sarà aggiornato secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo all'omologa della presente separazione, senza necessità di formale richiesta”.
In ricorso le parti hanno dedotto che:
“il rapporto coniugale già da qualche anno si è esasperato per i frequenti litigi, per cui, a seguito delle denunce della e su istanza del P.M., il è stato sottoposto alla Pt_1 CP_1 misura cautelare degli arresti domiciliari (Tribunale di Napoli - N. 34665/24 N.R. - prossima udienza del 23/06/25). Il Tribunale per i Minorenni di Napoli (N. 21/2025 r.g. - prossima udienza 27/05/25) in via cautelare ed urgente, lo ha sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e e ha disposto altresì in caso di Per_1 Per_2 revoca della misura degli arresti domiciliari, l'allontanamento del dalla Controparte_1 casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai figli minori, nonché alla moglie Parte_1 nel raggio di mt 500 dai luoghi da essi abitualmente frequentati (abitazione, scuola, palestra, oratorio etc);
- attualmente il sig. vive con i propri genitori a Napoli alla Via Empedocle n. 40, ove CP_1
è agli arresti domiciliari, e la signora vive a Napoli alla Via Padula n. 121 con i due Pt_1 figli”.
Pag. 2 di 4 Dagli atti prodotti dalle parti risulta che il procedimento de potestate ex artt. 330 e 333 c.c. dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, avviato a seguito di ricorso del P.M.M., è ancora pendente e verte ancora in fase istruttoria.
Nello specifico, con decreto del 14/01/2025 il TPM ha disposto ai sensi degli artt. 473bis.15 e ss. c.p.c.:
“Sospende dall'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli Parte_2 minori e fino al completamento della procedura de qua;
Persona_3 Parte_3
Dispone, in caso di scarcerazione, l'allontanamento di dalla casa familiare Controparte_1 ed il divieto di avvicinamento ai figli minori e nonché alla Persona_3 Parte_3 moglie nel raggio di metri 500 dai luoghi da essi abitualmente frequentati Parte_1
(abitazione, scuola, palestra, oratorio, ecc.);
Dispone il divieto di incontri padre-figlii;
Nomina curatore speciale - difensore legale dei minori l'Avv. Alberto Costagliola esperto in diritto minorile.
Dispone, se consenziente e compatibile con l'attuale posizione giuridica, l'avvio di
[...]
al percorso di verifica e rafforzamento delle competenze del ruolo, di presa in CP_1 carico presso il SERD di appartenenza e di fuoriuscita dalla condotte violente;
Dispone, se consenziente, l'avvio di al percorso di verifica e rafforzamento Parte_1 delle competenze del ruolo ed a quello di sostegno psicologico”.
Da ultimo, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, il TPM ha rinviato la causa all'udienza del
13/01/2026 per l'ascolto di . Controparte_1
2. Tanto premesso, all'udienza del 20/11/2025, il GI delegato ha invitato le parti al contraddittorio in ordine alla possibilità per il Collegio di omologare gli accordi di separazione consensuale in ragione della pendenza del procedimento de potestate dinanzi al
TPM.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, insistendo per l'omologa della separazione consensuale, e il GI delegato ha riservato di riferire al Collegio.
3. Nel merito, il Collegio ritiene di confermare l'orientamento del tribunale in base al quale, in caso di ricorso congiunto, non possono essere omologati gli accordi se contemporaneamente risulta pendente un procedimento de potestate davanti al TPM, non potendosi, in tal caso, verificare la compatibilità degli accordi agli interessi del minore, a causa dei limitati poteri di cognizione del giudice in quello specifico modello processuale rappresentato dai procedimenti su domanda congiunta, disciplinato in maniera peculiare dall'art. 473bis.51 c.p.c. Tale articolo, infatti, si limita a prevedere la possibilità per il giudice
Pag. 3 di 4 di richiedere alle parti i chiarimenti necessari e di invitare le parti a depositare la documentazione economica di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c. Inoltre, sebbene la norma preveda la possibilità per il collegio di indicare alle parti le modificazioni da adottare agli accordi in caso di contrasto con gli interessi dei minori, nei casi qui in esame tale possibilità è preclusa in radice, come già esposto, dall'assenza di adeguati strumenti di indagine sulla situazione familiare e sulle esigenze e il benessere dei minori, che non consentono al tribunale ordinario investito del ricorso congiunto di avere piena conoscenza dei reali ed effettivi interessi dei minori.
Pertanto, venendo al caso di specie, in cui, a seguito dell'adozione di incisivi provvedimenti indifferibili, è in corso una articolata istruttoria dinanzi al TPM nel procedimento de potestate, va rigettata allo stato la domanda, come previsto dall'art. 473bis.51, co. 4, ultima parte, c.p.c.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) rigetta allo stato la domanda;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il GI estensore Il Presidente
SI RF RA IN
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