Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 46/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 46/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di BA MI, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale,
con sede in Impruneta (FI), Via Impr. per Tavarnuzze n. 8/B.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 8.2.2025 Enilive S.p.a. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe allegando un credito di €
60.533,28 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo emesso il 13.9.2024 dal Tribunale di Roma.
All'udienza dell'11.3.2025 è comparso il difensore del creditore istante, mentre nessuno è
comparso per l'impresa debitrice;
all'esito il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TR NI, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale.
1
CCII.
Sempre in via preliminare, risulta correttamente perfezionatasi la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al debitore, avvenuta a mezzo PEC a cura della cancelleria.
Venendo al merito, è accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività
di distributore di carburanti
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti del creditore procedente, già superiore alla soglia di procedibilità, vanno aggiunti quelli nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 200.617,17.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, va rilevato che l'impresa debitrice non si è costituita, nonostante regolare notifica, e non ha pertanto dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui al medesimo articolo.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi,
strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
2 Nel caso di specie, lo stato di decozione è palese, tenuto conto del tentativo di recupero del credito da parte del creditore istante, che ha esperito pignoramento presso terzi risultato infruttuoso, del debito nei confronti dell'agente della riscossione, della cancellazione dell'impresa.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
L'insolvenza si è manifestata certamente, vista la preesistenza dei debiti erariali, anteriormente alla cancellazione dell'impresa.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di BA MI, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Impruneta (FI), Via Impr. per Tavarnuzze
n. 8/B, C.F. [...], P.IVA 06133500485 e, per l'effetto,
nomina
il dott. Cristian Soscia giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. Mario Marchini curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 10 luglio 2025, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le
4 comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
5