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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
), assistita e difesa dall'Avv. MARI Parte_1 C.F._1
PAOLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: NEL MERITO Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato in Motteggiana (MN) il Parte_1 Controparte_1
01/05/1986, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N.1 P.2 S. A. anno 1986, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune l'annotazione dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio.
COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONI E SPESE RIFUSE.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronuncia la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
01/05/1986 in MOTTEGGIANA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1986.
Il resistente, destinatario di regolare notifica, non si è costituito né è comparso, perciò è stato dichiarato contumace.
Sentita la ricorrente, dunque, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, non essendo necessario assumere provvedimenti provvisori, né svolgere ulteriore attività istruttoria.
***
La domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi vivono separati sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il
22.10.2005.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, posto che il figlio nato dal matrimonio risulta maggiorenne e economicamente autosufficiente e che non sono state svolte ulteriori domande accessorie dalla ricorrente.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che il figlio nato dall'unione è maggiorenne ed economicamente autonomo e che non vengono svolte domande relative alla corresponsione di un assegno divorzile o altre di contenuto economico, le spese del procedimento devono compensarsi al 50% e seguono la soccombenza per il restante 50%.
Esse sono dunque liquidate valori minimi per le fasi effettivamente svolte, sulla base del valore indeterminato della controversia e dei valori indicati dal D.M. 147/2022, attesa la pagina 2 di 3 estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in Euro 3.808,00 per il totale, va liquidato in complessivi Euro 1.904,00 per il 50% delle spese non compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01/05/1986 in
MOTTEGGIANA tra e iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 1, parte II, serie A, anno 1986;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOTTEGGIANA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa le spese di lite al 50% e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese, che liquida in Euro 1.904,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 12/06/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2025 promossa da:
), assistita e difesa dall'Avv. MARI Parte_1 C.F._1
PAOLA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: NEL MERITO Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , celebrato in Motteggiana (MN) il Parte_1 Controparte_1
01/05/1986, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N.1 P.2 S. A. anno 1986, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune l'annotazione dell'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio.
COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONI E SPESE RIFUSE.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronuncia la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data Controparte_1
01/05/1986 in MOTTEGGIANA, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1986.
Il resistente, destinatario di regolare notifica, non si è costituito né è comparso, perciò è stato dichiarato contumace.
Sentita la ricorrente, dunque, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, non essendo necessario assumere provvedimenti provvisori, né svolgere ulteriore attività istruttoria.
***
La domanda principale volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi vivono separati sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il
22.10.2005.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Non vi sono statuizioni accessorie, posto che il figlio nato dal matrimonio risulta maggiorenne e economicamente autosufficiente e che non sono state svolte ulteriori domande accessorie dalla ricorrente.
Considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che il figlio nato dall'unione è maggiorenne ed economicamente autonomo e che non vengono svolte domande relative alla corresponsione di un assegno divorzile o altre di contenuto economico, le spese del procedimento devono compensarsi al 50% e seguono la soccombenza per il restante 50%.
Esse sono dunque liquidate valori minimi per le fasi effettivamente svolte, sulla base del valore indeterminato della controversia e dei valori indicati dal D.M. 147/2022, attesa la pagina 2 di 3 estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in Euro 3.808,00 per il totale, va liquidato in complessivi Euro 1.904,00 per il 50% delle spese non compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 01/05/1986 in
MOTTEGGIANA tra e iscritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 1, parte II, serie A, anno 1986;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOTTEGGIANA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa le spese di lite al 50% e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese, che liquida in Euro 1.904,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 12/06/2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3