Versione
12 maggio 2005
12 maggio 2005
Art. 18. (Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento) 1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 , di seguito denominati: "PCB", soggetti ad inventario ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , e dei PCB in essi contenuti e' effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005; b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007; c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009; d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 . 2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento. 3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento. 4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.
Note all' art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 , reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .».
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
«Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a) 3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 .
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.».
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005; b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007; c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2009; d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 . 2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento. 3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento. 4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 , e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 5. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.
Note all' art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 , reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell' art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .».
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili):
«Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a) 3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 .
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.».
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2010, n. 8588Provvedimento: […] "nuovo" per il nostro ordinamento il diritto (o situazione soggettiva) sotteso alla facoltà attribuita (ai sensi dell'art. 187 undecies D. L.vo 24 febbraio 1998 n. 58) a favore CO, consentendole di costituirsi parte al fine di pretendere la riparazione dei danni conseguenti ai delitti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, in mancanza di disposizioni transitorie al riguardo, la Corte esclude che possa attribuirsi legittimazione processuale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella introdotta dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62. E, cioè, in epoca antecedente all'esistenza del diritto.Leggi di più...
- abuso di informazioni privilegiate ("insider trading")·
- sussistenza·
- manipolazione del mercato·
- abuso di informazione privilegiata ("insider trading")·
- continuità normativa con le previgenti disposizioni di cui all'art. 180 d.lgs. n. 58 del 1998·
- natura di presupposto·
- nozione di informazione che "non è stata resa pubblica"·
- riparazione dei danni cagionati all'integrità del mercato·
- elemento soggettivo·
- facoltà della consob nel procedimento penale·
- abuso informazioni privilegiate·
- nuova formulazione dell'art. 184 d.lgs. n. 58 del 1998 introdotta dalla l. n. 62 del 2005·
- possesso dell'informazione·
- ragioni·
- reati societari