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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4073 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via Gabriele Barrio n. 31, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Costabile che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Eraclea, n. 36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell' 8 ottobre 2024
i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in data 7 ottobre 2024.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 1 di 8 1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2021, - Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con nella Repubblica CP_1
Dominicana (DOM), il 13 marzo 2008 (trascritto nell'anno 2010 presso nei Registri dello Stato Civile del Comune di Firenze, Anno 2010, Atto n. 162, Parte I I, Serie
C1), in costanza del quale erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) Per_1
e (nato nella Repubblica Dominicana il 22.06.2011) - adiva l'intestato CP_2
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Rappresentava, a tal fine, che il rapporto coniugale, inizialmente “improntato ad una serena e felice convivenza”, si era irreversibilmente deteriorato a causa del
“carattere estremamente volubile e vessatorio” del il quale - oltre ad aver CP_1
contagiato la moglie con una forma di infezione probabilmente contratta da altre donne con le quali aveva avuto delle relazioni – le aveva cagionato “uno stato di depressione, oltre che (…) problematiche psicosomatiche, quale una grave forma di colite”.
Esponeva, altresì, che il resistente non solo aveva voluto far rientro in Italia costringendo la moglie ad abbandonare il lavoro di estetista che svolgeva nella
Repubblica Dominicana ove si erano inizialmente stabiliti, quanto non consentendole di avvalersi dell'aiuto di alcuna baby-sitter, le aveva di fatto impedito di reperire una qualsiasi occupazione lavorativa.
Deduceva, inoltre, che il - il quale aveva sempre esercitato “proficuamente” CP_1 la professione di Consulente Tecnico, tanto da aver percepito nell'anno 2018 redditi per € 53.222,00 e nell'anno 2019 di € 83.201,00 - nell'anno 2021 aveva presentato una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 di appena € 28.495,00; diminuzione non dovuta ad un decremento della propria attività professionale ma effettuata di proposito “al fine di convincere la sig.ra a recedere dal proposito Pt_1 di separazione”.
Rappresentava, infatti, che il aveva minacciato di diminuire CP_1 intenzionalmente i “propri redditi al fine di corrispondere importi minimi di assegno di mantenimento per la propria consorte e dei contributi di mantenimento per i figli minori”. Inoltre, “al fine di implementare la pressione sulla sig.ra Pt_1
ed al fine di evitare di corrispondere i canoni di locazione per un contratto a lui
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 2 di 8 intestato, disdiceva con effetto immediato il predetto contratto, costringendo la sig.ra alla ricerca di nuovo alloggio per sé ed i propri figli minori e Pt_1 ciononostante l'espresso invito, effettuato con racc. del 10.06.2021, ad astenersi da siffatto comportamento”.
Fatte tali premesse, domandava altresì l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre,
l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento della moglie e della prole mediante versamento di un assegno mensile di € 2.600,00 (di cui € 1.000,00 per la ricorrente ed € 800,00 per ciascun figlio), oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie;
l'uso con relativo passaggio di proprietà in favore della della Pt_1
vettura Fiat Panda targata FJ818JC, intestata allo stesso CP_1
1.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto l'integrale contenuto del ricorso e, in particolare, la circostanza relativa al contagio dell'infezione dedotta da controparte.
Si opponeva, altresì, a tutte le avverse richieste e domandava, oltre all'affidamento condiviso e alla regolamentazione dei tempi di visita della prole, che l'importo che lo stesso era tenuto a corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli minori fosse pari ad € 300,00, oltre alle spese straordinarie, regolarmente documentate, nella misura del 50%.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente Delegato con ordinanza del 27 febbraio 2023 autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in via provvisoria ed urgente: 1) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la regolamentazione dei tempi di visita da parte del resistente;
3) l'obbligo a carico del di corrispondere CP_1 mensilmente l'importo di € 400,00 per il mantenimento della moglie e di € 600,00 per quello della prole (€ 300,00 per ciascun figlio).
Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava per la comparizione delle parti e la trattazione della causa dinanzi a questi l'udienza del 1 giugno 2023.
1.3. Rigettata la richiesta avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 709, comma 4,
c.p.c. di modifica dell'ordinanza presidenziale del 27.02.2023 nella parte in cui poneva a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere a Parte_1
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 3 di 8 la somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e dei due figli, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
1.4. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 21 novembre 2023, rigettate le richieste istruttorie, veniva disposta l'udizione dei figli minori, rispettivamente di quindici e dodici anni e si ordinava alle parti la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
1.5. All'esito dell'udienza del 17 aprile 2024 in cui venivano sentiti entrambi i minori, i difensori delle parti chiedevano il rinvio della causa al fine di tentare la conciliazione.
All'udienza del 18 settembre 2024 i procuratori dei coniugi rappresentavano il buon esito delle trattative e chiedevano, pertanto, un breve rinvio al fine di poter depositare l'accordo sottoscritto dalle parti.
1.6. All'esito dell'udienza cartolare dell' 8 ottobre 2024, precisate le conclusioni con le quali le parti chiedevano la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo riversato in atti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Rileva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto matrimoniale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la concreta possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Ed invero, dalle deduzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la relazione matrimoniale ha attraversato una crisi talmente grave e profonda da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 4 di 8 Il Collegio non può, dunque, che rilevare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, non può che pronunziare la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Per quel che concerne le domande e le statuizioni accessorie, deve evidenziarsi che le parti, in pendenza del giudizio, hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, riversato in atti per l'udienza cartolare dell'8 ottobre 2024, sulla base del quale hanno chiesto che l'intestato Tribunale pronunci la separazione dei medesimi alle pattuite condizioni, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi potranno fissare ovunque credano la loro residenza obbligandosi, in caso di trasferimento in altro luogo, di darsi reciproco tempestivo avviso, fornendo
i dati necessari per consentire lo svolgersi del regolare rapporto genitoriale;
anche in caso di allontanamento temporaneo, ciascun coniuge dovrà darne tempestiva comunicazione e, comunque, in caso di sopravvenuta necessità, entro e non oltre 24 ore dall'allontanamento;
3. il sig. ha già trasferito il proprio domicilio presso l'immobile sito in Viale CP_1
Adriatico snc 88051 Cropani (CZ) dallo stesso condotto in locazione;
il sig. CP_1
ha già prelevato tutti i beni di sua esclusiva proprietà nell'immobile adibito, s ino a luglio 2021, a “casa coniugale”;
4. anche la signora ha trasferito il proprio domicilio presso l'immobile Parte_1
sito in Sellia Marina (CZ) alla Via Pagliarelli n. 22.
5. i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor e gli impegni extrascolastici dei ragazzi;
a week end CP_1
alterni il padre potrà stare con i figli dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente;
6. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni,
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 5 di 8 mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
7. i figli minori, compatibilmente ai loro impegni scolastici e/o di diversa natura, con le modalità di volta in volta concordate tra i coniugi, trascorreranno le festività natalizie e quelle pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo ch e gli stessi possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, da concordare entro il mese di novembre dell'anno di riferimento;
nel periodo estivo, i ragazzi allocheranno presso
l'abitazione della madre compatibilmente con le esigenze e i desideri dei figli minori ed il padre potrà trattenerli per un periodo di 15 giorni, sempre compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli e, comunque, i coniugi, per la migliore serenità dei figli, potranno concordare ogni eventuale diversa sistemazione da stabilire entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
8. i viaggi sul territorio nazionale saranno comunicati da entrambi i genitori con congruo anticipo, salvo diverso accordo contingente, con indicazione precisa del luogo di destinazione, del tempo di permanenza e dell'itinerario di massima;
entrambi i genitori consentono l'iscrizione dei figli minori sul passaporto di ciascun genitore con reciproca autorizzazione all'espatrio per motivi di vacanza;
anche in tal caso sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicare tale circostanza con congruo anticipo, salvo diverso accordo contingente, con indicazione precisa del luogo di destinazione, del tempo di permanenza e dell'itinerario di massima.
Aspetti patrimoniali
9. I coniugi danno atto di rinunciare ad ogni mantenimento reciproco, anche a diverso titolo, in quanto ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
10. i coniugi concordano che il padre verserà un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi euro 900,00 (euro novecento/00) (euro 450,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 di ogni mese di riferimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. le spese straordinarie riguardanti i minori saranno distribuite tra i coniugi nella misura del 75% in capo al padre e il restante 25% in capo alla madre, siffatta
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 6 di 8 suddivisione avrà validità sino al 30 maggio 2025, successivamente a tale data le spese straordinarie riguardanti i minori saranno distribuite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo quanto statuito nel protocollo sottoscritto dal
COA di Catanzaro;
12. l'assegno unico e universale per i figli resterà di esclusiva competenza della madre con percezione del 100% dell'importo corrisposto dall'Ente preposto;
13. a saldo e stralcio delle precedenti spese straordinarie anticipate dalla sig.ra
le parti concordano che il sig. corrisponderà, in unica soluzione, la Pt_1 CP_1
complessiva somma di euro 500,00 (euro cinquecento/00) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo”.
3.1. Orbene, il Tribunale - preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e rilevato che lo stesso, sopra integralmente richiamato e trascritto, non contrasta con le norme imperative ed è, altresì, conforme alle statuizioni di legge e all'ordine pubblico, nonché congruo ed adeguato ad assicurare il superiore interesse della prole - ritiene che la separazione possa essere pronunciata alle condizioni ivi pattuite, integralmente recepite, non essendovi statuizioni ulteriori da assumere.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che, in ragione della natura della causa, degli interessi coinvolti e della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, sussistano tutti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4073 del R.G.A.C. dell'anno
2021 avente ad oggetto domanda di separazione dei coniugi, ogni contraria istanza disattesa o respinta così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
Domingo (DOM) il 30.03.1985, e , nato a [...] il [...], CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 13 marzo 2008 nella Repubblica
Dominicana (DOM), trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di
Firenze, Anno 2010, Numero 162, Parte II, serie C1, alle condizioni di cui
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 7 di 8 all'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato in data 7 ottobre 2024 e riportate in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
10 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4073 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto domanda di separazione giudiziale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via Gabriele Barrio n. 31, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Costabile che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Eraclea, n. 36/G, presso lo studio dell'Avv. Lorenza Piterà che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare dell' 8 ottobre 2024
i procuratori delle parti precisavano conclusioni conformi chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dai coniugi e depositato in data 7 ottobre 2024.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 1 di 8 1. Con ricorso depositato il 22 novembre 2021, - Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con nella Repubblica CP_1
Dominicana (DOM), il 13 marzo 2008 (trascritto nell'anno 2010 presso nei Registri dello Stato Civile del Comune di Firenze, Anno 2010, Atto n. 162, Parte I I, Serie
C1), in costanza del quale erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) Per_1
e (nato nella Repubblica Dominicana il 22.06.2011) - adiva l'intestato CP_2
Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Rappresentava, a tal fine, che il rapporto coniugale, inizialmente “improntato ad una serena e felice convivenza”, si era irreversibilmente deteriorato a causa del
“carattere estremamente volubile e vessatorio” del il quale - oltre ad aver CP_1
contagiato la moglie con una forma di infezione probabilmente contratta da altre donne con le quali aveva avuto delle relazioni – le aveva cagionato “uno stato di depressione, oltre che (…) problematiche psicosomatiche, quale una grave forma di colite”.
Esponeva, altresì, che il resistente non solo aveva voluto far rientro in Italia costringendo la moglie ad abbandonare il lavoro di estetista che svolgeva nella
Repubblica Dominicana ove si erano inizialmente stabiliti, quanto non consentendole di avvalersi dell'aiuto di alcuna baby-sitter, le aveva di fatto impedito di reperire una qualsiasi occupazione lavorativa.
Deduceva, inoltre, che il - il quale aveva sempre esercitato “proficuamente” CP_1 la professione di Consulente Tecnico, tanto da aver percepito nell'anno 2018 redditi per € 53.222,00 e nell'anno 2019 di € 83.201,00 - nell'anno 2021 aveva presentato una dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 di appena € 28.495,00; diminuzione non dovuta ad un decremento della propria attività professionale ma effettuata di proposito “al fine di convincere la sig.ra a recedere dal proposito Pt_1 di separazione”.
Rappresentava, infatti, che il aveva minacciato di diminuire CP_1 intenzionalmente i “propri redditi al fine di corrispondere importi minimi di assegno di mantenimento per la propria consorte e dei contributi di mantenimento per i figli minori”. Inoltre, “al fine di implementare la pressione sulla sig.ra Pt_1
ed al fine di evitare di corrispondere i canoni di locazione per un contratto a lui
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 2 di 8 intestato, disdiceva con effetto immediato il predetto contratto, costringendo la sig.ra alla ricerca di nuovo alloggio per sé ed i propri figli minori e Pt_1 ciononostante l'espresso invito, effettuato con racc. del 10.06.2021, ad astenersi da siffatto comportamento”.
Fatte tali premesse, domandava altresì l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé ed esercizio del diritto/dovere di visita del padre,
l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento della moglie e della prole mediante versamento di un assegno mensile di € 2.600,00 (di cui € 1.000,00 per la ricorrente ed € 800,00 per ciascun figlio), oltre all'integrale pagamento delle spese straordinarie;
l'uso con relativo passaggio di proprietà in favore della della Pt_1
vettura Fiat Panda targata FJ818JC, intestata allo stesso CP_1
1.1. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale CP_1 contestava in fatto ed in diritto l'integrale contenuto del ricorso e, in particolare, la circostanza relativa al contagio dell'infezione dedotta da controparte.
Si opponeva, altresì, a tutte le avverse richieste e domandava, oltre all'affidamento condiviso e alla regolamentazione dei tempi di visita della prole, che l'importo che lo stesso era tenuto a corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli minori fosse pari ad € 300,00, oltre alle spese straordinarie, regolarmente documentate, nella misura del 50%.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente Delegato con ordinanza del 27 febbraio 2023 autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in via provvisoria ed urgente: 1) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la regolamentazione dei tempi di visita da parte del resistente;
3) l'obbligo a carico del di corrispondere CP_1 mensilmente l'importo di € 400,00 per il mantenimento della moglie e di € 600,00 per quello della prole (€ 300,00 per ciascun figlio).
Nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava per la comparizione delle parti e la trattazione della causa dinanzi a questi l'udienza del 1 giugno 2023.
1.3. Rigettata la richiesta avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 709, comma 4,
c.p.c. di modifica dell'ordinanza presidenziale del 27.02.2023 nella parte in cui poneva a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere a Parte_1
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 3 di 8 la somma complessiva di € 1.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa e dei due figli, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
1.4. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 21 novembre 2023, rigettate le richieste istruttorie, veniva disposta l'udizione dei figli minori, rispettivamente di quindici e dodici anni e si ordinava alle parti la produzione della documentazione reddituale e patrimoniale relativa agli ultimi tre anni.
1.5. All'esito dell'udienza del 17 aprile 2024 in cui venivano sentiti entrambi i minori, i difensori delle parti chiedevano il rinvio della causa al fine di tentare la conciliazione.
All'udienza del 18 settembre 2024 i procuratori dei coniugi rappresentavano il buon esito delle trattative e chiedevano, pertanto, un breve rinvio al fine di poter depositare l'accordo sottoscritto dalle parti.
1.6. All'esito dell'udienza cartolare dell' 8 ottobre 2024, precisate le conclusioni con le quali le parti chiedevano la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo riversato in atti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Rileva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno infatti inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto matrimoniale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la concreta possibilità di ricostituire quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Ed invero, dalle deduzioni delle parti emerge inequivocabilmente che la relazione matrimoniale ha attraversato una crisi talmente grave e profonda da determinare il venir meno dell'affectio coniugalis e da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 4 di 8 Il Collegio non può, dunque, che rilevare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti, non può che pronunziare la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe.
3. Per quel che concerne le domande e le statuizioni accessorie, deve evidenziarsi che le parti, in pendenza del giudizio, hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, riversato in atti per l'udienza cartolare dell'8 ottobre 2024, sulla base del quale hanno chiesto che l'intestato Tribunale pronunci la separazione dei medesimi alle pattuite condizioni, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi potranno fissare ovunque credano la loro residenza obbligandosi, in caso di trasferimento in altro luogo, di darsi reciproco tempestivo avviso, fornendo
i dati necessari per consentire lo svolgersi del regolare rapporto genitoriale;
anche in caso di allontanamento temporaneo, ciascun coniuge dovrà darne tempestiva comunicazione e, comunque, in caso di sopravvenuta necessità, entro e non oltre 24 ore dall'allontanamento;
3. il sig. ha già trasferito il proprio domicilio presso l'immobile sito in Viale CP_1
Adriatico snc 88051 Cropani (CZ) dallo stesso condotto in locazione;
il sig. CP_1
ha già prelevato tutti i beni di sua esclusiva proprietà nell'immobile adibito, s ino a luglio 2021, a “casa coniugale”;
4. anche la signora ha trasferito il proprio domicilio presso l'immobile Parte_1
sito in Sellia Marina (CZ) alla Via Pagliarelli n. 22.
5. i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor e gli impegni extrascolastici dei ragazzi;
a week end CP_1
alterni il padre potrà stare con i figli dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente;
6. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni,
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 5 di 8 mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
7. i figli minori, compatibilmente ai loro impegni scolastici e/o di diversa natura, con le modalità di volta in volta concordate tra i coniugi, trascorreranno le festività natalizie e quelle pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo ch e gli stessi possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, da concordare entro il mese di novembre dell'anno di riferimento;
nel periodo estivo, i ragazzi allocheranno presso
l'abitazione della madre compatibilmente con le esigenze e i desideri dei figli minori ed il padre potrà trattenerli per un periodo di 15 giorni, sempre compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei figli e, comunque, i coniugi, per la migliore serenità dei figli, potranno concordare ogni eventuale diversa sistemazione da stabilire entro il mese di maggio dell'anno di riferimento;
8. i viaggi sul territorio nazionale saranno comunicati da entrambi i genitori con congruo anticipo, salvo diverso accordo contingente, con indicazione precisa del luogo di destinazione, del tempo di permanenza e dell'itinerario di massima;
entrambi i genitori consentono l'iscrizione dei figli minori sul passaporto di ciascun genitore con reciproca autorizzazione all'espatrio per motivi di vacanza;
anche in tal caso sarà fatto obbligo ad entrambi i genitori di comunicare tale circostanza con congruo anticipo, salvo diverso accordo contingente, con indicazione precisa del luogo di destinazione, del tempo di permanenza e dell'itinerario di massima.
Aspetti patrimoniali
9. I coniugi danno atto di rinunciare ad ogni mantenimento reciproco, anche a diverso titolo, in quanto ogni ulteriore rapporto economico tra gli stessi è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione;
10. i coniugi concordano che il padre verserà un contributo per il mantenimento dei figli minori pari a complessivi euro 900,00 (euro novecento/00) (euro 450,00 per ciascun figlio) da corrispondere entro il 5 di ogni mese di riferimento, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
11. le spese straordinarie riguardanti i minori saranno distribuite tra i coniugi nella misura del 75% in capo al padre e il restante 25% in capo alla madre, siffatta
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 6 di 8 suddivisione avrà validità sino al 30 maggio 2025, successivamente a tale data le spese straordinarie riguardanti i minori saranno distribuite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno secondo quanto statuito nel protocollo sottoscritto dal
COA di Catanzaro;
12. l'assegno unico e universale per i figli resterà di esclusiva competenza della madre con percezione del 100% dell'importo corrisposto dall'Ente preposto;
13. a saldo e stralcio delle precedenti spese straordinarie anticipate dalla sig.ra
le parti concordano che il sig. corrisponderà, in unica soluzione, la Pt_1 CP_1
complessiva somma di euro 500,00 (euro cinquecento/00) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo”.
3.1. Orbene, il Tribunale - preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi e rilevato che lo stesso, sopra integralmente richiamato e trascritto, non contrasta con le norme imperative ed è, altresì, conforme alle statuizioni di legge e all'ordine pubblico, nonché congruo ed adeguato ad assicurare il superiore interesse della prole - ritiene che la separazione possa essere pronunciata alle condizioni ivi pattuite, integralmente recepite, non essendovi statuizioni ulteriori da assumere.
4. In ordine alle spese di lite, ritiene il Tribunale che, in ragione della natura della causa, degli interessi coinvolti e della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, sussistano tutti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4073 del R.G.A.C. dell'anno
2021 avente ad oggetto domanda di separazione dei coniugi, ogni contraria istanza disattesa o respinta così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] Parte_1
Domingo (DOM) il 30.03.1985, e , nato a [...] il [...], CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 13 marzo 2008 nella Repubblica
Dominicana (DOM), trascritto nel Registri dello Stato Civile del Comune di
Firenze, Anno 2010, Numero 162, Parte II, serie C1, alle condizioni di cui
RGAC n. 4073/2021 - Pagina 7 di 8 all'accordo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato in data 7 ottobre 2024 e riportate in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Firenze, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
10 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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