Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1978, n. 211
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Sentenza 17 gennaio 1978

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La citazione introduttiva del giudizio e atto unilaterale recettizio, da cui derivano, o possono derivare, effetti sostanziali riferibili alla parte, la quale, rilasciando la procura a margine o in calce all'atto, approva e fa proprio il contenuto di esso, soddisfacendo, nel contempo, anche il requisito della sottoscrizione. Pertanto, l'atto di citazione puo essere considerato valida manifestazione di volonta diretta a esercitare il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965, n 590, che consente agli affittuari coltivatori diretti del fondo il diritto di prelazione in caso di vendita del fondo stesso. ( Conf 1782/75, mass n 375438; ( Conf 1907/73, mass n 364969; ( Conf 2903/72, mass n 360634).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/1978, n. 211
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 211
    Data del deposito : 17 gennaio 1978

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