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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8844/2022
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8844/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente in [...] p.5, in proprio e n.q. di C.F._1 amministratore e legale rappresentante della “ Parte_2
P.VA , con sede in Catania, via Trieste n.2, elettVAmente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfio Mario Gambino che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Salvati ed elettVAmente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni, tutte notificate in data 7 settembre
2022:
- n. OI-000308103 a carico di (Prot. Parte_1
.2100.22/08/2022.0515941) con la quale viene richiesto il pagamento di €. 21.000,00 CP_1 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2014);
- n. OI-000310709 a carico di (Prot. Parte_1
.2100.22/08/2022.0515945) con la quale viene richiesto il pagamento di €. 23.000,00 CP_1 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2015);
- n. OI-000332018 a carico di (Prot. Parte_1
.2100.22/08/2022.0515953) con la quale viene richiesto il pagamento di €. 29.000,00 CP_1 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016);
- n. OI-000308735 a carico della Parte_2
(Prot. .2100.22/08/2022.0515943) con la quale viene richiesto il
[...] CP_1 pagamento di €. 21.000,00 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità
2014);
- n. OI-000308565 a carico della Parte_2
(Prot. .2100.22/08/2022.0515944) con la quale viene richiesto il
[...] CP_1 pagamento di €. 23.000,00 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità
2015);
- n. OI-000332542 a carico della Parte_2
(Prot. .2100.22/08/2022.0515959) con la quale viene richiesto il
[...] CP_1 pagamento di €. 29.000,00 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità
2016).
pagina 2 di 7 Ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni suindicate per mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dell'art. 14 legge 689/1981, la violazione del principio di legalità quanto alla società. Ha altresì dedotto la mancata motVAzione degli atti, la violazione dell'art. 11 legge 689/1981 e la violazione del diritto di difesa, nonché la prescrizione quinquennale e la decadenza. Ha eccepito inoltre l'illegittimità costituzionale delle norma per sproporzione rispetto all'illecito sanzionato, chiedendo in subordine al rideterminazione delle sanzioni in misura minima.
Ha chiesto pertanto “- in via preliminare sospendere l'esecuzione degli atti impugnati ricorrendone i gravi motivi;
- annullare totalmente/parzialmente anche con sensibile rideterminazione delle stesse se ammessa, archiviare e/o revocare per i motivi esposti le e ordinanze ingiunzioni dell' sede di Catania, ordinando altresì la non debenza delle CP_1 somme ivi riportate in capo alla ricorrente, accertando in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dell'Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestVAmente in data 29 maggio
2023, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, ha rappresentato l'intervenuto rideterminazione delle sanzioni ed ha chiesto “- in caso di pagamento da parte dell'opponente entro il termine di gg. 60 dalla prima udienza delle sanzioni amministrative nella misura ridotta di € 5.000,00 ciascuna ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d. lgs.
15/01/2016, n. 8, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite;
- in difetto del predetto pagamento, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare le ordinanze-ingiunzioni opposte nella minore misura di € 10.000,00 ciascuna, come rideterminate d'ufficio dall' con vittoria delle CP_1 spese di lite”.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motVAzione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, regolata dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011.
pagina 3 di 7 Ordine logico di trattazione impone di esaminare la tempestività del ricorso.
L'art. 6, d.lgs. 150/2011 prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, l'atto introduttivo
è stato iscritto a ruolo in data 29 settembre 2022 entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta in data 7 settembre 2022, come emerge dalla stessa documentazione depositata da entrambe le parti.
Ciò premesso in ordine alla tempestività del ricorso, appare dirimente l'eccepita decadenza ex art. 14 legge 689/1981.
Al riguardo, tale norma prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
pagina 4 di 7 Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi relativi all'anno 2014 (ad eccezione dei mesi di maggio, giugno e luglio), ai mesi di febbraio e marzo 2015 e all'anno 2016 (ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, giugno e dicembre 2016), che sarebbero scaduti al più tardi nel novembre 2016, deve rilevarsi che le contestazioni delle violazioni emesse nel settembre 2017, come da protocollo in atti, sono state notificate nel mese di ottobre 2017,
CP_ come da documentazione versata dallo stesso come con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributVA, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardVAmente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14,
l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
pagina 5 di 7 estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni trattate.
Al riguardo, deve tenersi conto del valore della controversia considerando l'importo della sanzione, rideterminabile ex l'art. 23 d.l. 48/2023 convertito nella legge 83/2023 che ha modificato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso”. CP_ L' benché costituito tempestVAmente, non ha depositato note per le udienze successive alla prima, nè ha provveduto alla rideterminazione delle sanzioni nonostante in esito alla prima udienza del 9 giugno 2023, considerata la normatVA sopravvenuta, la causa fosse stata rinviata per discussione e decisione “previa verifica di eventuale ulteriore rideterminazione delle sanzioni oggetto delle ordinanza impugnate”.
Alla luce di tale normatVA, a fronte della contestazione di ritenute omesse per l'importo complessivo di € 2016,64, 1013,30 e 2059,67 secondo quanto emerge dalle diffide versate in atti dall'istituto, le sanzioni già rettificate in € 10000,00 (allegato 4 ) CP_1 avrebbero comunque dovuto essere rideterminate nella misura “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, rientrando pertanto la controversia nella fascia di valore fino ad € 26000,00.
Va concessa la richiesta distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitVAmente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
in proprio e n.q. di amministratore e legale rappresentante della “
[...] [...]
con ricorso depositato in data 29 Parte_2 settembre 2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI-000308103,
n. OI-000310709, n. OI-000332018, n. OI-000308735, n. OI-000308565, n. OI-000332542;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1863,50 per compensi professionali, oltre VA cpa rimborso contributo unificato e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 24 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 19 marzo 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 8844/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente in [...] p.5, in proprio e n.q. di C.F._1 amministratore e legale rappresentante della “ Parte_2
P.VA , con sede in Catania, via Trieste n.2, elettVAmente
[...] P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfio Mario Gambino che li rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Salvati ed elettVAmente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni, tutte notificate in data 7 settembre
2022:
- n. OI-000308103 a carico di (Prot. Parte_1
.2100.22/08/2022.0515941) con la quale viene richiesto il pagamento di €. 21.000,00 CP_1 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2014);
- n. OI-000310709 a carico di (Prot. Parte_1
.2100.22/08/2022.0515945) con la quale viene richiesto il pagamento di €. 23.000,00 CP_1 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2015);
- n. OI-000332018 a carico di (Prot. Parte_1
.2100.22/08/2022.0515953) con la quale viene richiesto il pagamento di €. 29.000,00 CP_1 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016);
- n. OI-000308735 a carico della Parte_2
(Prot. .2100.22/08/2022.0515943) con la quale viene richiesto il
[...] CP_1 pagamento di €. 21.000,00 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità
2014);
- n. OI-000308565 a carico della Parte_2
(Prot. .2100.22/08/2022.0515944) con la quale viene richiesto il
[...] CP_1 pagamento di €. 23.000,00 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità
2015);
- n. OI-000332542 a carico della Parte_2
(Prot. .2100.22/08/2022.0515959) con la quale viene richiesto il
[...] CP_1 pagamento di €. 29.000,00 quale “sanzione amministratVA per le violazioni accertate
(omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità
2016).
pagina 2 di 7 Ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzioni suindicate per mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dell'art. 14 legge 689/1981, la violazione del principio di legalità quanto alla società. Ha altresì dedotto la mancata motVAzione degli atti, la violazione dell'art. 11 legge 689/1981 e la violazione del diritto di difesa, nonché la prescrizione quinquennale e la decadenza. Ha eccepito inoltre l'illegittimità costituzionale delle norma per sproporzione rispetto all'illecito sanzionato, chiedendo in subordine al rideterminazione delle sanzioni in misura minima.
Ha chiesto pertanto “- in via preliminare sospendere l'esecuzione degli atti impugnati ricorrendone i gravi motivi;
- annullare totalmente/parzialmente anche con sensibile rideterminazione delle stesse se ammessa, archiviare e/o revocare per i motivi esposti le e ordinanze ingiunzioni dell' sede di Catania, ordinando altresì la non debenza delle CP_1 somme ivi riportate in capo alla ricorrente, accertando in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito e/o decadenza dell'Ente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestVAmente in data 29 maggio
2023, ha contestato la fondatezza delle domande attoree, ha rappresentato l'intervenuto rideterminazione delle sanzioni ed ha chiesto “- in caso di pagamento da parte dell'opponente entro il termine di gg. 60 dalla prima udienza delle sanzioni amministrative nella misura ridotta di € 5.000,00 ciascuna ai sensi dell'art. 9, comma 5, del d. lgs.
15/01/2016, n. 8, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite;
- in difetto del predetto pagamento, dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare le ordinanze-ingiunzioni opposte nella minore misura di € 10.000,00 ciascuna, come rideterminate d'ufficio dall' con vittoria delle CP_1 spese di lite”.
In esito all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della sola parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motVAzione contestuale.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, regolata dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011.
pagina 3 di 7 Ordine logico di trattazione impone di esaminare la tempestività del ricorso.
L'art. 6, d.lgs. 150/2011 prevede “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, l'atto introduttivo
è stato iscritto a ruolo in data 29 settembre 2022 entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni avvenuta in data 7 settembre 2022, come emerge dalla stessa documentazione depositata da entrambe le parti.
Ciò premesso in ordine alla tempestività del ricorso, appare dirimente l'eccepita decadenza ex art. 14 legge 689/1981.
Al riguardo, tale norma prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
pagina 4 di 7 Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi relativi all'anno 2014 (ad eccezione dei mesi di maggio, giugno e luglio), ai mesi di febbraio e marzo 2015 e all'anno 2016 (ad eccezione dei mesi di gennaio, febbraio, giugno e dicembre 2016), che sarebbero scaduti al più tardi nel novembre 2016, deve rilevarsi che le contestazioni delle violazioni emesse nel settembre 2017, come da protocollo in atti, sono state notificate nel mese di ottobre 2017,
CP_ come da documentazione versata dallo stesso come con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributVA, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardVAmente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14,
l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
pagina 5 di 7 estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia e delle questioni trattate.
Al riguardo, deve tenersi conto del valore della controversia considerando l'importo della sanzione, rideterminabile ex l'art. 23 d.l. 48/2023 convertito nella legge 83/2023 che ha modificato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza
a quattro volte l'importo omesso”. CP_ L' benché costituito tempestVAmente, non ha depositato note per le udienze successive alla prima, nè ha provveduto alla rideterminazione delle sanzioni nonostante in esito alla prima udienza del 9 giugno 2023, considerata la normatVA sopravvenuta, la causa fosse stata rinviata per discussione e decisione “previa verifica di eventuale ulteriore rideterminazione delle sanzioni oggetto delle ordinanza impugnate”.
Alla luce di tale normatVA, a fronte della contestazione di ritenute omesse per l'importo complessivo di € 2016,64, 1013,30 e 2059,67 secondo quanto emerge dalle diffide versate in atti dall'istituto, le sanzioni già rettificate in € 10000,00 (allegato 4 ) CP_1 avrebbero comunque dovuto essere rideterminate nella misura “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, rientrando pertanto la controversia nella fascia di valore fino ad € 26000,00.
Va concessa la richiesta distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
definitVAmente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
in proprio e n.q. di amministratore e legale rappresentante della “
[...] [...]
con ricorso depositato in data 29 Parte_2 settembre 2022 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni n. OI-000308103,
n. OI-000310709, n. OI-000332018, n. OI-000308735, n. OI-000308565, n. OI-000332542;
- condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1863,50 per compensi professionali, oltre VA cpa rimborso contributo unificato e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Catania, 24 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 7 di 7