CA
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57/2025 R.G. tra
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Augello, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
appellante
e
(cf: Controparte_1
, in persona del curatore;
P.IVA_1
appellato contumace
e
(cf: ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
appellato contumace
All'udienza collegiale del 13 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, senza termini.
____ In fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 2.1.2025 ha proposto appello, Parte_1
per i motivi ivi indicati, avverso la sentenza n. 3026/2024, resa, tra le parti in epigrafe, dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, il
16.5.2024, pubblicata il 20.6.2024, che, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del ha condannato Controparte_1 Parte_1
e al pagamento, in favore della curatela attrice, della somma di €. Controparte_2
349.081,68, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale.
Sono rimaste contumaci le parti appellate, pur ritualmente citate.
All'udienza del 13 giugno 2025 il difensore dell'appellante ha dichiarato di aver depositato rinuncia al giudizio e di non avere più interesse al gravame, atteso il raggiungimento di accordo transattivo. Ciò premesso, assume rilievo preliminare ed assorbente la presa d'atto della intervenuta rinuncia dell'appellante all'impugnazione
(come da dichiarazione allegata), la quale fa venir meno il potere - dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione di controparte (Cass. n. 4499/1996, Cass. n. 2268/1999, Cass. n. 18255/2004). Pertanto, la rinunzia dell'appellante (appunto immediatamente efficace) per ciò solo ha determinato l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla per le spese del presente grado di appello delle parti contumaci.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l'esito della lite, definito per estinzione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 57/2025 R.G. tra
(cf: ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Augello, presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliato;
appellante
e
(cf: Controparte_1
, in persona del curatore;
P.IVA_1
appellato contumace
e
(cf: ); Controparte_2 CodiceFiscale_2
appellato contumace
All'udienza collegiale del 13 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione, senza termini.
____ In fatto e diritto
Con atto di citazione notificato il 2.1.2025 ha proposto appello, Parte_1
per i motivi ivi indicati, avverso la sentenza n. 3026/2024, resa, tra le parti in epigrafe, dal Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, il
16.5.2024, pubblicata il 20.6.2024, che, in accoglimento della domanda proposta dalla curatela del ha condannato Controparte_1 Parte_1
e al pagamento, in favore della curatela attrice, della somma di €. Controparte_2
349.081,68, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale.
Sono rimaste contumaci le parti appellate, pur ritualmente citate.
All'udienza del 13 giugno 2025 il difensore dell'appellante ha dichiarato di aver depositato rinuncia al giudizio e di non avere più interesse al gravame, atteso il raggiungimento di accordo transattivo. Ciò premesso, assume rilievo preliminare ed assorbente la presa d'atto della intervenuta rinuncia dell'appellante all'impugnazione
(come da dichiarazione allegata), la quale fa venir meno il potere - dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione di controparte (Cass. n. 4499/1996, Cass. n. 2268/1999, Cass. n. 18255/2004). Pertanto, la rinunzia dell'appellante (appunto immediatamente efficace) per ciò solo ha determinato l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla per le spese del presente grado di appello delle parti contumaci.
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l'esito della lite, definito per estinzione.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo