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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/06/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 1423/2024 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. SC Ruggeri, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Calicchia, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, , con addebito al marito, Controparte_1
e di porre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Veroli (FR), il
17.04.1993; dalla relazione matrimoniale nascevano due figlie, SC, nella data del 28.08.1993, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nella data del 27.12.2000, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente;
dopo il fidanzamento, durato circa quattro anni, la coppia, nel febbraio del
1993, a seguito della scoperta della gravidanza della prima figlia, decideva di sposarsi;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa del contegno violento tenuto dal marito;
difatti, trascorso un primo periodo di serena convivenza coniugale, il iniziava, infatti, ad abusare di alcool e ad usare violenza, sia fisica sia verbale, CP_1 nei confronti della moglie, aggredendola anche alla presenza delle figlie;
negli anni le violenze non cessavano, ma, al contrario, si intensificavano soprattutto nel momento in cui la si occupava Parte_1 lavorativamente;
nel 2010, stanca delle continue vessazioni subite dal marito, la moglie veniva obbligata dal marito a licenziarsi continuando tuttavia a prestare lavoro senza regolare contratto;
nel 2012, in seguito ad uno degli episodi di violenza subiti per mano del marito, lo stesso lasciava la casa coniugale e comunicava al fratello di avere intenzione di uccidere la moglie;
il successivamente, faceva rientro nella casa CP_1 coniugale chiedendo perdono alla moglie, la quale decideva di riaccoglierlo purché lui si facesse seguire da uno psichiatra;
rivoltosi al dott. il marito apprendeva di essere affetto da bipolarismo, Persona_2 patologia per la quale gli veniva prescritta una terapia farmacologica;
nel 2021, la figlia primogenita,
SC, contraeva matrimonio e la vita matrimoniale tra le parti proseguiva in maniera pacifica;
successivamente, il marito interrompeva la terapia farmacologica prescrittagli per il disturbo da bipolarismo e riprendeva a fare uso di alcool;
a partire da quel momento ricominciavano le violenze nei confronti della moglie, poi estese anche alla figlia secondogenita, convivente con i genitori;
nell'aprile del 2023, la Per_1
presa dallo sconforto per il comportamento tenuto dal marito, assumeva dosi massicce di Parte_1 farmaci calmanti e veniva ricoverata presso l'Ospedale di Alatri, dove era sottoposta a lavanda gastrica;
in seguito, la e la figlia secondogenita, impaurite dal contegno violento del che Parte_1 Per_1 CP_1 non accennava a placarsi, nella data del 19.04.2023, si rivolgevano al Centro antiviolenza di Fiuggi, che prendeva in carico le due donne;
pochi giorni dopo, nella data del 23.04.2023, le stesse subivano l'ennesima aggressione e decidevano di sporgere querela nei confronti del per il delitto di cui all'art. 572 c.p., da CP_1 cui scaturiva un procedimento penale, pendente innanzi al Tribunale di Frosinone ed iscritto al n. r.g.
1596/2023 – r.g. GIP 1423/2023; in seguito a tali accadimenti, il Centro antiviolenza di Fiuggi, cui le donne si erano rivolte, provvedeva a collocarle in località protetta, nota solo alle Forze dell'Ordine; la Parte_1 lavorava part time con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepiva stipendio pari a circa euro 860,00 lordi mensili;
la figlia secondogenita, invece, frequentava l'ultimo anno di università. Per_1
si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di rigettare la domanda di addebito della separazione al marito e di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia secondogenita, maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: inveritiera era la ricostruzione fattuale avversaria, atteso che la causa della crisi coniugale non era imputabile al marito;
in particolare, la coppia, già nei primi anni di matrimonio, iniziava ad attraversare un momento problematico imputabile alle ingerenze del padre della Parte_1 nella vita di coppia;
questi, in particolare, egli svolgeva l'attività di coltivatore diretto di fondi e pretendeva l'apporto lavorativo della figlia e del genero, cercando di obbligarli ad essere sempre presenti nei campi nelle giornate festive e così creando discussioni all'interno della coppia;
le tensioni tra i coniugi, inoltre, crescevano dopo la nascita della figlia secondogenita, in quanto, al tempo in cui la detta figlia frequentava l'asilo, Per_1 la madre rifiutava di occuparsi stabilmente, accontentandosi di lavorare “in nero” e per poche ore settimanali come aiutante di lavanderie o come operaia in lavori agricoli presso il Monastero delle suore benedettine di
Veroli; tale circostanza era motivo di discussioni tra le parti, atteso che il marito era solito evidenziare alla moglie che il lavoro non regolarizzato esponeva il nucleo familiare al rischio di sanzioni elevate ed era, inoltre, poco remunerativo;
lo stesso rimproverava alla moglie di essere stata poco ambiziosa, non avendo la CP_1 stessa intrapreso un'attività lavorativa consona al diploma di segretaria di azienda che aveva conseguito;
inoltre, sin dal 2002, la moglie assumeva farmaci antidepressivi;
essa era, infatti, affetta da depressione altalenante, insorta dopo l'interruzione della terza gravidanza, da essa spontaneamente interrotta;
nella data del 14.04.2023, essa assumeva dosi massicce di farmaci per tentare il suicidio, sicché il marito, reso edotto della situazione, accorreva dalla moglie riuscendo a farla vomitare;
nonostante la nel 2023 Parte_1 avesse manifestato la volontà di separarsi, il marito auspicava che la questione si risolvesse in modo da salvaguardare le figlie.
All'udienza di comparizione, le parti, assistite dai rispettivi Difensori, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dall'art. 151 c.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi per come da essi regolamentata
(trattandosi di diritti disponibili con riferimento all'addebito della separazione e relativamente disponibili e quindi azionabili su domanda di parte con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, i cui interessi economici sono stati, comunque, tutelati con previsione di un assegno a carico del padre).
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993, N. 8, parte II, serie A); − conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 13.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 1423/2024 ed instaurata da rappresentata e difesa dall'Avv. SC Ruggeri, per procura Parte_1 congiunta al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Calicchia, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.06.2024, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la separazione personale dal coniuge, , con addebito al marito, Controparte_1
e di porre a carico dello stesso un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente pari ad euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Veroli (FR), il
17.04.1993; dalla relazione matrimoniale nascevano due figlie, SC, nella data del 28.08.1993, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e nella data del 27.12.2000, maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente;
dopo il fidanzamento, durato circa quattro anni, la coppia, nel febbraio del
1993, a seguito della scoperta della gravidanza della prima figlia, decideva di sposarsi;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa del contegno violento tenuto dal marito;
difatti, trascorso un primo periodo di serena convivenza coniugale, il iniziava, infatti, ad abusare di alcool e ad usare violenza, sia fisica sia verbale, CP_1 nei confronti della moglie, aggredendola anche alla presenza delle figlie;
negli anni le violenze non cessavano, ma, al contrario, si intensificavano soprattutto nel momento in cui la si occupava Parte_1 lavorativamente;
nel 2010, stanca delle continue vessazioni subite dal marito, la moglie veniva obbligata dal marito a licenziarsi continuando tuttavia a prestare lavoro senza regolare contratto;
nel 2012, in seguito ad uno degli episodi di violenza subiti per mano del marito, lo stesso lasciava la casa coniugale e comunicava al fratello di avere intenzione di uccidere la moglie;
il successivamente, faceva rientro nella casa CP_1 coniugale chiedendo perdono alla moglie, la quale decideva di riaccoglierlo purché lui si facesse seguire da uno psichiatra;
rivoltosi al dott. il marito apprendeva di essere affetto da bipolarismo, Persona_2 patologia per la quale gli veniva prescritta una terapia farmacologica;
nel 2021, la figlia primogenita,
SC, contraeva matrimonio e la vita matrimoniale tra le parti proseguiva in maniera pacifica;
successivamente, il marito interrompeva la terapia farmacologica prescrittagli per il disturbo da bipolarismo e riprendeva a fare uso di alcool;
a partire da quel momento ricominciavano le violenze nei confronti della moglie, poi estese anche alla figlia secondogenita, convivente con i genitori;
nell'aprile del 2023, la Per_1
presa dallo sconforto per il comportamento tenuto dal marito, assumeva dosi massicce di Parte_1 farmaci calmanti e veniva ricoverata presso l'Ospedale di Alatri, dove era sottoposta a lavanda gastrica;
in seguito, la e la figlia secondogenita, impaurite dal contegno violento del che Parte_1 Per_1 CP_1 non accennava a placarsi, nella data del 19.04.2023, si rivolgevano al Centro antiviolenza di Fiuggi, che prendeva in carico le due donne;
pochi giorni dopo, nella data del 23.04.2023, le stesse subivano l'ennesima aggressione e decidevano di sporgere querela nei confronti del per il delitto di cui all'art. 572 c.p., da CP_1 cui scaturiva un procedimento penale, pendente innanzi al Tribunale di Frosinone ed iscritto al n. r.g.
1596/2023 – r.g. GIP 1423/2023; in seguito a tali accadimenti, il Centro antiviolenza di Fiuggi, cui le donne si erano rivolte, provvedeva a collocarle in località protetta, nota solo alle Forze dell'Ordine; la Parte_1 lavorava part time con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepiva stipendio pari a circa euro 860,00 lordi mensili;
la figlia secondogenita, invece, frequentava l'ultimo anno di università. Per_1
si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di separazione ex adverso promossa e Controparte_1 chiedendo di rigettare la domanda di addebito della separazione al marito e di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia secondogenita, maggiorenne ma non economicamente indipendente, pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha, perciò, rappresentato che: inveritiera era la ricostruzione fattuale avversaria, atteso che la causa della crisi coniugale non era imputabile al marito;
in particolare, la coppia, già nei primi anni di matrimonio, iniziava ad attraversare un momento problematico imputabile alle ingerenze del padre della Parte_1 nella vita di coppia;
questi, in particolare, egli svolgeva l'attività di coltivatore diretto di fondi e pretendeva l'apporto lavorativo della figlia e del genero, cercando di obbligarli ad essere sempre presenti nei campi nelle giornate festive e così creando discussioni all'interno della coppia;
le tensioni tra i coniugi, inoltre, crescevano dopo la nascita della figlia secondogenita, in quanto, al tempo in cui la detta figlia frequentava l'asilo, Per_1 la madre rifiutava di occuparsi stabilmente, accontentandosi di lavorare “in nero” e per poche ore settimanali come aiutante di lavanderie o come operaia in lavori agricoli presso il Monastero delle suore benedettine di
Veroli; tale circostanza era motivo di discussioni tra le parti, atteso che il marito era solito evidenziare alla moglie che il lavoro non regolarizzato esponeva il nucleo familiare al rischio di sanzioni elevate ed era, inoltre, poco remunerativo;
lo stesso rimproverava alla moglie di essere stata poco ambiziosa, non avendo la CP_1 stessa intrapreso un'attività lavorativa consona al diploma di segretaria di azienda che aveva conseguito;
inoltre, sin dal 2002, la moglie assumeva farmaci antidepressivi;
essa era, infatti, affetta da depressione altalenante, insorta dopo l'interruzione della terza gravidanza, da essa spontaneamente interrotta;
nella data del 14.04.2023, essa assumeva dosi massicce di farmaci per tentare il suicidio, sicché il marito, reso edotto della situazione, accorreva dalla moglie riuscendo a farla vomitare;
nonostante la nel 2023 Parte_1 avesse manifestato la volontà di separarsi, il marito auspicava che la questione si risolvesse in modo da salvaguardare le figlie.
All'udienza di comparizione, le parti, assistite dai rispettivi Difensori, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo e chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dall'art. 151 c.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi per come da essi regolamentata
(trattandosi di diritti disponibili con riferimento all'addebito della separazione e relativamente disponibili e quindi azionabili su domanda di parte con riferimento al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, i cui interessi economici sono stati, comunque, tutelati con previsione di un assegno a carico del padre).
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1993, N. 8, parte II, serie A); − conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza del 13.05.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 3.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema