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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/07/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott.ssa Serena Andaloro Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 865/2024 R.G.A.C. promosso da
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nicosia, via Bernardo Di Falco n. 31/33, presso lo studio dell'avv. Lucia Fascetto che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro (C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Tusa, via G. Matteotti n. 38, presso lo studio dell'avv. Tindara Tita che la rappresenta e difende, resistente, Con ricorso, depositato in data 31 luglio 2024, Parte_1 ha premesso che: il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 106/2021,
[...] aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra con rito Parte_2 CP_1 concordatario in Motta D'Affermo (Me) il 29/4/2000; con la precedente sentenza n. 22/2013 del Tribunale di Mistretta, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, era stato disposto l'affido condiviso della figlia (allora minorenne), rimandando le questioni Persona_1 relative al mantenimento e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi alle condizioni pattuite dalle parti e contenute nel verbale dell'udienza Presidenziale del 30 gennaio 2013; in virtù delle predette condizioni di separazione, il ricorrente aveva versato regolarmente l'importo mensile disposto a proprio carico a titolo di mantenimento per la figlia Per_1 dapprima nella misura di euro 300,00 e successivamente ridotto ad euro 250,00 in forza di decreto del Tribunale di Patti dell'1 marzo 2022, emesso all'esito del giudizio civile n. 1136/2021 R.G.. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto di aver contratto un nuovo matrimonio, dal quale erano nati i figli Persona_2 il 12 aprile 2014 e l'1
[...] Persona_3 aprile 2016 e di aver perso il lavoro. Dovendo provvedere al mantenimento anche del nuovo nucleo familiare, ha chiesto quindi la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti della figlia da Per_1 euro 250,00 ad euro 100,00 o nella somma ritenuta congrua e di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 10 dicembre 2024, si è costituita la quale, eccependo l'insussistenza dei presupposti CP_1 della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento, ne ha domandato il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. La domanda del ricorrente appare infondata per quanto si dirà. Va, preliminarmente, osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio, è orientamento consolidato della Suprema Corte che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass., n. 2953/2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass., n. 4768/2018 e Cass., n. 11177/2019). Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del precedente provvedimento, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano, effettivamente, alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass., n. 18608/2021; Cass., n. 32529/2018; Cass., n. 214/2016, Cass., n. 14143/2014). Nella specie, gli elementi dedotti circa il nuovo matrimonio e la nascita di figli da questa nuova unione non appaiono circostanze sopravvenute. Nella sentenza di divorzio n. 106/2021, al punto n. 3 della motivazione, si legge che le parti “comparse personalmente all'udienza del 19 gennaio 2021, hanno congiuntamente precisato le conclusioni, chiedendo “che il Collegio recepisca le condizioni di cui alla sentenza di separazione”. Orbene, prendendosi atto dell'accordo intercorso fra i coniugi, già valutato come meritevole di accoglimento in sede di separazione, e della rinuncia alle rispettive domande non ricomprese nella regolamentazione di tale accordo, le condizioni relative ai rapporti economici tra i coniugi, in quanto inerenti a diritti disponibili, ben possono essere accolte. Del pari, le condizioni relative al contributo di mantenimento che il si Parte_1 impegna a corrispondere in favore della figlia ormai divenuta Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, appaiono meritevoli di accoglimento”. In virtù di tali condizioni di separazione, il ricorrente si era impegnato a versare l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia Successivamente, detto importo è stato ridotto ad euro 250,00 Per_1 con decreto del Tribunale di Patti dell'1 marzo 2022, emesso all'esito del giudizio civile n. 1136/2021 R.G.. e Persona_2 Persona_3 sono nati, come dichiarato dal ricorrente,
[...] rispettivamente in data 12 aprile 2014 e 1 aprile 2016. Di tali circostanze, dunque, si è già tenuto conto nella sentenza di divorzio n. 106/2021 (e nel decreto con cui l'assegno è stato ridotto nel marzo 2022). In ogni caso, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita. Sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal giudice sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza (e ciò a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacità economica dell'obbligato stesso, apprezzata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner (cfr. Cass., n. 18367/2006; Cass., n. 512/1991). Al riguardo, il ricorrente non ha dedotto, in giudizio, prove idonee a dimostrare simili evenienze. È rimasta indimostrata la dedotta autosufficienza economica della figlia in carenza della quale non può essere revocato del tutto l'assegno Per_1 in favore della figlia. La resistente ha, infatti, eccepito che la figlia sta ancora seguendo dei corsi di formazione professionale nella città di Palermo ed ha depositato copia di un contratto di locazione di immobile nella predetta località, la cui durata scadrà il 30 giugno 2026, oltre a diversi attestati rilasciati da enti con sede nel citato capoluogo. Il ricorrente ha dedotto, poi, di aver perso il lavoro e di dover far fronte a notevoli debiti con l'erario. Rispetto alla prima circostanza, va osservato che – con produzione del 2 luglio 2025 – ha documentato la sopravvenuta assunzione del CP_1 ricorrente presso la Ditta Mammana sino al 31 luglio Parte_3
2025. Tale situazione depone per una capacità lavorativa del ricorrente che va tenuta in considerazione ai fini dell'assegno fissato nella somma di euro 250,00 già pari a circa il minimo per il mantenimento dei figli. La retribuzione indicata nell'allegato n. 1 (euro 1.374,00) appare inidonea, allo stato, a giustificare un mutamento in peius dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla figlia essendo sufficiente a Per_1 garantire la corresponsione di euro 250,00 mensili senza alterare la dignitosa esistenza del ricorrente. Con riferimento alle somme dovute da Parte_1
a titolo di pene e sanzioni, appare evidente, infine, come ciò non
[...] possa porsi a base della chiesta riduzione dell'assegno. Invero, per tale via si consentirerebbe ingiustificatamente di trarre vantaggio dalla commissione di eventuali illeciti, con pregiudizio diretto per il diritto al mantenimento della figlia, costituzionalmente garantito. Peraltro, la sola esposizione debitoria, di per sé, non può avere alcuna rilevanza per verificare la contrazione della capacità reddituale del ricorrente, né è possibile valutare la misura di incidenza e di eventuale riduzione. In ogni caso, si rileva che il ricorrente non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi precedenti e quelle attuali per valutare l'effettiva contrazione reddituale e l'entità della stessa. Al fine di trarre elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., la mancata produzione, da parte del ricorrente onerato, delle dichiarazioni dei redditi, costituisce elemento da valutare per ritenere non sufficientemente dimostrata la contrazione reddituale richiesta per la domanda svolta (in senso analogo, v. Cass., n. 3709/2018). Infatti, di per sé, la sola condizione di esposizione debitoria del ricorrente non risulta provare l'azzeramento ovvero la riduzione delle capacità reddituali contributive dell'obbligato derivanti dalla capacità lavorativa del genitore (in un caso analogo, v. Cass., n. 19107/2015). Ciò in linea con quanto statuito in ordine alla necessità che l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente non è sufficiente per la revisione dell'assegno già disposto, occorrendo anche verificare la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass., n. 18608/2021, cit.). Per quanto esposto, non risultano adeguatamente allegate e provate le condizioni per l'accoglimento della domanda del ricorrente, la stessa va rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate,), vanno poste a carico del ricorrente con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n. 64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 865/2024 R.G.A.C.: - rigetta le domande del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2025
Il Giudice relatore
Il Presidente
(Serena Andaloro)
(Mario Samperi)
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Nicosia, via Bernardo Di Falco n. 31/33, presso lo studio dell'avv. Lucia Fascetto che lo rappresenta e difende, ricorrente, contro (C.F.: ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Tusa, via G. Matteotti n. 38, presso lo studio dell'avv. Tindara Tita che la rappresenta e difende, resistente, Con ricorso, depositato in data 31 luglio 2024, Parte_1 ha premesso che: il Tribunale di Patti, con la sentenza n. 106/2021,
[...] aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra con rito Parte_2 CP_1 concordatario in Motta D'Affermo (Me) il 29/4/2000; con la precedente sentenza n. 22/2013 del Tribunale di Mistretta, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi, era stato disposto l'affido condiviso della figlia (allora minorenne), rimandando le questioni Persona_1 relative al mantenimento e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi alle condizioni pattuite dalle parti e contenute nel verbale dell'udienza Presidenziale del 30 gennaio 2013; in virtù delle predette condizioni di separazione, il ricorrente aveva versato regolarmente l'importo mensile disposto a proprio carico a titolo di mantenimento per la figlia Per_1 dapprima nella misura di euro 300,00 e successivamente ridotto ad euro 250,00 in forza di decreto del Tribunale di Patti dell'1 marzo 2022, emesso all'esito del giudizio civile n. 1136/2021 R.G.. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto di aver contratto un nuovo matrimonio, dal quale erano nati i figli Persona_2 il 12 aprile 2014 e l'1
[...] Persona_3 aprile 2016 e di aver perso il lavoro. Dovendo provvedere al mantenimento anche del nuovo nucleo familiare, ha chiesto quindi la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto nei confronti della figlia da Per_1 euro 250,00 ad euro 100,00 o nella somma ritenuta congrua e di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 10 dicembre 2024, si è costituita la quale, eccependo l'insussistenza dei presupposti CP_1 della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento, ne ha domandato il rigetto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. La domanda del ricorrente appare infondata per quanto si dirà. Va, preliminarmente, osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio, è orientamento consolidato della Suprema Corte che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass., n. 2953/2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass., n. 4768/2018 e Cass., n. 11177/2019). Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del precedente provvedimento, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano, effettivamente, alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass., n. 18608/2021; Cass., n. 32529/2018; Cass., n. 214/2016, Cass., n. 14143/2014). Nella specie, gli elementi dedotti circa il nuovo matrimonio e la nascita di figli da questa nuova unione non appaiono circostanze sopravvenute. Nella sentenza di divorzio n. 106/2021, al punto n. 3 della motivazione, si legge che le parti “comparse personalmente all'udienza del 19 gennaio 2021, hanno congiuntamente precisato le conclusioni, chiedendo “che il Collegio recepisca le condizioni di cui alla sentenza di separazione”. Orbene, prendendosi atto dell'accordo intercorso fra i coniugi, già valutato come meritevole di accoglimento in sede di separazione, e della rinuncia alle rispettive domande non ricomprese nella regolamentazione di tale accordo, le condizioni relative ai rapporti economici tra i coniugi, in quanto inerenti a diritti disponibili, ben possono essere accolte. Del pari, le condizioni relative al contributo di mantenimento che il si Parte_1 impegna a corrispondere in favore della figlia ormai divenuta Per_1 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, appaiono meritevoli di accoglimento”. In virtù di tali condizioni di separazione, il ricorrente si era impegnato a versare l'importo mensile di euro 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia Successivamente, detto importo è stato ridotto ad euro 250,00 Per_1 con decreto del Tribunale di Patti dell'1 marzo 2022, emesso all'esito del giudizio civile n. 1136/2021 R.G.. e Persona_2 Persona_3 sono nati, come dichiarato dal ricorrente,
[...] rispettivamente in data 12 aprile 2014 e 1 aprile 2016. Di tali circostanze, dunque, si è già tenuto conto nella sentenza di divorzio n. 106/2021 (e nel decreto con cui l'assegno è stato ridotto nel marzo 2022). In ogni caso, il nuovo impegno familiare non può costituire ragione per un allentamento delle responsabilità genitoriali, in quanto la soddisfazione dei diritti economici dei figli non può essere deteriore nella crisi della famiglia, rispetto a quanto avviene nella famiglia unita. Sicché, ove il contributo di mantenimento originariamente fissato dal giudice sia stato determinato in un importo adeguato alle necessità dei figli, ma inferiore all'esborso che la capacità economica dell'obbligato avrebbe consentito, la richiesta riduzione non può essere disposta, a meno che il contributo, così come in precedenza fissato, non trovi più capienza (e ciò a causa dei doveri derivanti dal motivo sopravvenuto) nella capacità economica dell'obbligato stesso, apprezzata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner (cfr. Cass., n. 18367/2006; Cass., n. 512/1991). Al riguardo, il ricorrente non ha dedotto, in giudizio, prove idonee a dimostrare simili evenienze. È rimasta indimostrata la dedotta autosufficienza economica della figlia in carenza della quale non può essere revocato del tutto l'assegno Per_1 in favore della figlia. La resistente ha, infatti, eccepito che la figlia sta ancora seguendo dei corsi di formazione professionale nella città di Palermo ed ha depositato copia di un contratto di locazione di immobile nella predetta località, la cui durata scadrà il 30 giugno 2026, oltre a diversi attestati rilasciati da enti con sede nel citato capoluogo. Il ricorrente ha dedotto, poi, di aver perso il lavoro e di dover far fronte a notevoli debiti con l'erario. Rispetto alla prima circostanza, va osservato che – con produzione del 2 luglio 2025 – ha documentato la sopravvenuta assunzione del CP_1 ricorrente presso la Ditta Mammana sino al 31 luglio Parte_3
2025. Tale situazione depone per una capacità lavorativa del ricorrente che va tenuta in considerazione ai fini dell'assegno fissato nella somma di euro 250,00 già pari a circa il minimo per il mantenimento dei figli. La retribuzione indicata nell'allegato n. 1 (euro 1.374,00) appare inidonea, allo stato, a giustificare un mutamento in peius dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla figlia essendo sufficiente a Per_1 garantire la corresponsione di euro 250,00 mensili senza alterare la dignitosa esistenza del ricorrente. Con riferimento alle somme dovute da Parte_1
a titolo di pene e sanzioni, appare evidente, infine, come ciò non
[...] possa porsi a base della chiesta riduzione dell'assegno. Invero, per tale via si consentirerebbe ingiustificatamente di trarre vantaggio dalla commissione di eventuali illeciti, con pregiudizio diretto per il diritto al mantenimento della figlia, costituzionalmente garantito. Peraltro, la sola esposizione debitoria, di per sé, non può avere alcuna rilevanza per verificare la contrazione della capacità reddituale del ricorrente, né è possibile valutare la misura di incidenza e di eventuale riduzione. In ogni caso, si rileva che il ricorrente non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi precedenti e quelle attuali per valutare l'effettiva contrazione reddituale e l'entità della stessa. Al fine di trarre elementi di convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., la mancata produzione, da parte del ricorrente onerato, delle dichiarazioni dei redditi, costituisce elemento da valutare per ritenere non sufficientemente dimostrata la contrazione reddituale richiesta per la domanda svolta (in senso analogo, v. Cass., n. 3709/2018). Infatti, di per sé, la sola condizione di esposizione debitoria del ricorrente non risulta provare l'azzeramento ovvero la riduzione delle capacità reddituali contributive dell'obbligato derivanti dalla capacità lavorativa del genitore (in un caso analogo, v. Cass., n. 19107/2015). Ciò in linea con quanto statuito in ordine alla necessità che l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche del genitore richiedente non è sufficiente per la revisione dell'assegno già disposto, occorrendo anche verificare la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno (Cass., n. 18608/2021, cit.). Per quanto esposto, non risultano adeguatamente allegate e provate le condizioni per l'accoglimento della domanda del ricorrente, la stessa va rigettata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (giudizio ordinario, valore indeterminato, complessità bassa, senza istruttoria, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate,), vanno poste a carico del ricorrente con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n. 64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 865/2024 R.G.A.C.: - rigetta le domande del ricorrente;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese di lite che liquida in euro 2.906,00, per compensi, oltre iva e c.p.a. se dovute e rimborso delle spese generali in misura del 15%, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 21 luglio 2025
Il Giudice relatore
Il Presidente
(Serena Andaloro)
(Mario Samperi)