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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/11/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2815/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2815/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Montone
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente a Parte_2 C.F._2 Bra (CN)
Rappresentato e difeso dall'Avv Carla Beccaria Galvagno come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Bra Parte_1 Parte_2 (CN) il 24/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 35 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: e nate a Bra (CN) in data 24.05.20024, maggiorenni Per_1 ma non ancora economicamente indipendenti, e nato a [...] il [...]. Per_3
Con ricorso depositato il 12/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi, così come integrata, è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il sig. resterà a vivere nell'ex casa coniugale sita in Bra (CN), Via Don Orione n. Parte_2 115/A, al medesimo concessa in comodato d'uso gratuito dai propri genitori, unitamente alle due Per_ figlie maggiori ed , mentre la sig.ra , ut supra esposto e prodotto, ha già Per_1 Parte_1 provveduto a spostare la propria residenza in Bra (CN), Via Visconti Venosta Emilio n. 88, ove risiederà unitamente al figlio minore nell'immobile condotto in locazione;
Per_3
Il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente al padre ed alla madre;
Per_3
Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il figlio in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso saranno prese di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Il figlio minore salvo diverso accordo dei genitori anche a fronte dei turni lavorativi della Per_3 madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi, potrà vedere e frequentare entrambi i genitori come segue:
- durante la settimana scolastica: dal lunedì al venerdì risiederà i primi 3 giorni della settimana Per_3 presso la madre e gli altri 3 giorni presso il padre;
- Natale, capodanno ed epifania: il figlio minore trascorrerà ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal mattino del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
In caso di disaccordo, trascorrerà, negli anni dispari il natale con la mamma ed il capodanno (e Per_3 epifania) con il padre.
- Vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi durante le Per_3 vacanze estive anche all'estero, da concordare annualmente tra le parti entro il 15 giugno, con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore almeno una volta al giorno e sempre tenendo l'altro genitore informato in ordine alla località di permanenza ed alla salute del figlio (in caso di disaccordo, al padre saranno garantiti gli ultimi 15 giorni del mese di agosto);
2 - Vacanze Pasquali: il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta con un genitore (negli anni pari con la madre) e negli anni dispari con l'altro genitore (negli anni pari con il padre);
- Ponti primaverili, 2 giugno, compleanni, altre festività e-o ricorrenze nel corso dell'anno: Per_3 trascorrerà il proprio compleanno e le sopraindicate festività ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Negli anni dispari le trascorrerà con la madre, negli anni pari con il padre.
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio minore e delle due figlie Per_3 Per_1 Per_ e , maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, in parti uguali e nei giorni di pertoccanza di ciascun genitore, Pt_ I sig.ri e si impegnano a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie di Pt_2 natura medica (spese dentistiche, oculistiche, visite mediche specialistiche non mutuabili) e scolastica (gite, materiale necessario per gli studi relative ai figli, che ciascuno di loro dovesse individualmente sostenere purchè adeguatamente documentate, con l'impegno a versare la quota dovuta entro il mese successivo a quello della richiesta. Anche tali importi verranno reciprocamente corrisposti nella percentuale indicata sino al raggiungimento da parte di ciascun figlio dell'indipendenza economica. All'uopo, entrambi i genitori dichiarano di volersi avvalere del Protocollo relativo alle spese straordinarie emanato dal Tribunale di Asti.
All'uopo, e con riguardo alle spese straordinarie sostenute dal momento della separazione di fatto ad oggi da ciascun genitore per i tre figli, i coniugi dichiarano di aver regolato con separata scrittura privata ogni questione di natura patrimoniale e non patrimoniale tra loro presente.
PRENDE ATTO CHE:
I mobili acquistati e presenti nell'ex casa coniugale rimarranno definitivamente di proprietà del marito senza conguaglio.
I coniugi sono contitolari di Polizza Assicurativa vita presso Agenzia Alleanza – agenzia di Bra, n. 962908451/63, avente scadenza Settembre '25. Per tale polizza, entrambi i coniugi hanno versato la somma mensile di € 150,00 suddivisa al 50% cadauna e ciò sino al mese di Ottobre '24 allorquando, il sig. ha provveduto per il versamento dell'intera rata (pari a € 150,00). Pt_2
I coniugi concordemente dichiarano, e come da scrittura privata a parte, che all'atto del riscatto della predetta polizza, l'importo complessivo verrà suddiviso al 50% tra i medesimi, salvo restituzione di quanto integralmente versato dal sig. a far data dal mese di Ottobre 2024, ut supra Parte_2 esposto.
E' in essere finanziamento acceso presso la Banca Bper – Agenzia di Bra n. 959959454/75, intestato a entrambi i coniugi per l'acquisto di una motocicletta e di una autovettura, che i coniugi stanno corrispondendo per la quota di € 140,00 mensili cadauno e che si concluderà nel mese di Ottobre '25;
L'assegno unico pari, sino al mese di Maggio 2025, all'importo mensile di Euro 480,00, è stato suddiviso al 50% tra i coniugi;
fino a che, con il raggiungimento del ventunesimo anno di età delle Per_ figlie e avvenuto appunto a Maggio '25, il predetto assegno è stato riconosciuto a favore Per_1 del solo figlio minore per un importo mensile di € 193,40. Per_3
L'importo del predetto assegno unico sarà riconosciuto per la quota del 100% a favore della sig.ra
, oltre a qualsiasi ulteriore contributo statale erogato a favore del figlio minore con Parte_1 Per_3 rinuncia del sig. a qualsivoglia pretesa;
Parte_2
Il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la Banca Bper. Agenzia di Bra n.
, è già stato chiuso a decorrere dal mese di Giugno '25. P.IVA_1
La sig.ra ed il sig. manifestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo Parte_1 Parte_2 del passaporto del figlio minore autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza. Per_3
3 Pt_ La sig.ra ed il sig. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Pt_2 pertanto reciprocamente a richieste di mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA TT Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2815/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Montone
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente a Parte_2 C.F._2 Bra (CN)
Rappresentato e difeso dall'Avv Carla Beccaria Galvagno come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario in Bra Parte_1 Parte_2 (CN) il 24/06/2001.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) (atto n. 35 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: e nate a Bra (CN) in data 24.05.20024, maggiorenni Per_1 ma non ancora economicamente indipendenti, e nato a [...] il [...]. Per_3
Con ricorso depositato il 12/09/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi, così come integrata, è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e i cui Parte_1 Parte_2 estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il sig. resterà a vivere nell'ex casa coniugale sita in Bra (CN), Via Don Orione n. Parte_2 115/A, al medesimo concessa in comodato d'uso gratuito dai propri genitori, unitamente alle due Per_ figlie maggiori ed , mentre la sig.ra , ut supra esposto e prodotto, ha già Per_1 Parte_1 provveduto a spostare la propria residenza in Bra (CN), Via Visconti Venosta Emilio n. 88, ove risiederà unitamente al figlio minore nell'immobile condotto in locazione;
Per_3
Il figlio minore continuerà ad essere affidato congiuntamente al padre ed alla madre;
Per_3
Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggior interesse per il figlio in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dello stesso saranno prese di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Il figlio minore salvo diverso accordo dei genitori anche a fronte dei turni lavorativi della Per_3 madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o ricreativi, potrà vedere e frequentare entrambi i genitori come segue:
- durante la settimana scolastica: dal lunedì al venerdì risiederà i primi 3 giorni della settimana Per_3 presso la madre e gli altri 3 giorni presso il padre;
- Natale, capodanno ed epifania: il figlio minore trascorrerà ad anni alterni, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal mattino del 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
In caso di disaccordo, trascorrerà, negli anni dispari il natale con la mamma ed il capodanno (e Per_3 epifania) con il padre.
- Vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi durante le Per_3 vacanze estive anche all'estero, da concordare annualmente tra le parti entro il 15 giugno, con l'onere di consentire la reperibilità telefonica del minore all'altro genitore almeno una volta al giorno e sempre tenendo l'altro genitore informato in ordine alla località di permanenza ed alla salute del figlio (in caso di disaccordo, al padre saranno garantiti gli ultimi 15 giorni del mese di agosto);
2 - Vacanze Pasquali: il figlio trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta con un genitore (negli anni pari con la madre) e negli anni dispari con l'altro genitore (negli anni pari con il padre);
- Ponti primaverili, 2 giugno, compleanni, altre festività e-o ricorrenze nel corso dell'anno: Per_3 trascorrerà il proprio compleanno e le sopraindicate festività ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Negli anni dispari le trascorrerà con la madre, negli anni pari con il padre.
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio minore e delle due figlie Per_3 Per_1 Per_ e , maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, in parti uguali e nei giorni di pertoccanza di ciascun genitore, Pt_ I sig.ri e si impegnano a contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie di Pt_2 natura medica (spese dentistiche, oculistiche, visite mediche specialistiche non mutuabili) e scolastica (gite, materiale necessario per gli studi relative ai figli, che ciascuno di loro dovesse individualmente sostenere purchè adeguatamente documentate, con l'impegno a versare la quota dovuta entro il mese successivo a quello della richiesta. Anche tali importi verranno reciprocamente corrisposti nella percentuale indicata sino al raggiungimento da parte di ciascun figlio dell'indipendenza economica. All'uopo, entrambi i genitori dichiarano di volersi avvalere del Protocollo relativo alle spese straordinarie emanato dal Tribunale di Asti.
All'uopo, e con riguardo alle spese straordinarie sostenute dal momento della separazione di fatto ad oggi da ciascun genitore per i tre figli, i coniugi dichiarano di aver regolato con separata scrittura privata ogni questione di natura patrimoniale e non patrimoniale tra loro presente.
PRENDE ATTO CHE:
I mobili acquistati e presenti nell'ex casa coniugale rimarranno definitivamente di proprietà del marito senza conguaglio.
I coniugi sono contitolari di Polizza Assicurativa vita presso Agenzia Alleanza – agenzia di Bra, n. 962908451/63, avente scadenza Settembre '25. Per tale polizza, entrambi i coniugi hanno versato la somma mensile di € 150,00 suddivisa al 50% cadauna e ciò sino al mese di Ottobre '24 allorquando, il sig. ha provveduto per il versamento dell'intera rata (pari a € 150,00). Pt_2
I coniugi concordemente dichiarano, e come da scrittura privata a parte, che all'atto del riscatto della predetta polizza, l'importo complessivo verrà suddiviso al 50% tra i medesimi, salvo restituzione di quanto integralmente versato dal sig. a far data dal mese di Ottobre 2024, ut supra Parte_2 esposto.
E' in essere finanziamento acceso presso la Banca Bper – Agenzia di Bra n. 959959454/75, intestato a entrambi i coniugi per l'acquisto di una motocicletta e di una autovettura, che i coniugi stanno corrispondendo per la quota di € 140,00 mensili cadauno e che si concluderà nel mese di Ottobre '25;
L'assegno unico pari, sino al mese di Maggio 2025, all'importo mensile di Euro 480,00, è stato suddiviso al 50% tra i coniugi;
fino a che, con il raggiungimento del ventunesimo anno di età delle Per_ figlie e avvenuto appunto a Maggio '25, il predetto assegno è stato riconosciuto a favore Per_1 del solo figlio minore per un importo mensile di € 193,40. Per_3
L'importo del predetto assegno unico sarà riconosciuto per la quota del 100% a favore della sig.ra
, oltre a qualsiasi ulteriore contributo statale erogato a favore del figlio minore con Parte_1 Per_3 rinuncia del sig. a qualsivoglia pretesa;
Parte_2
Il conto corrente cointestato tra i coniugi acceso presso la Banca Bper. Agenzia di Bra n.
, è già stato chiuso a decorrere dal mese di Giugno '25. P.IVA_1
La sig.ra ed il sig. manifestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo Parte_1 Parte_2 del passaporto del figlio minore autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza. Per_3
3 Pt_ La sig.ra ed il sig. dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare Pt_2 pertanto reciprocamente a richieste di mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 12/11/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa TA TT
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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