TRIB
Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Fucci, letti gli atti del procedimento n. R.G. 926/2025 promosso da , Parte_1 nella qualità di tutrice di rappresentata e difesa dall' avv. Simona Parte_2
Marotta, nei confronti dei e , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Curcio e dall'avv.
Pasquale Casoria;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., la parte ricorrente lamenta l'interruzione da parte dei comuni convenuti del servizio di assistenza domiciliare di cui ha usufruito fino al 13.9.2024 sua figlia, soggetto in condizione di Parte_2 disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\1992, nonché invalido nella misura del 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
In particolare, ha chiarito che il soggetto di cui è tutrice ha dapprima goduto di 36 Part Part ore settimanali di poi diminuite a 18 – come stabilito dal regolamento adottato dall'Ambito territoriale n. 26, cui fanno parte i comuni convenuti –, e infine interrotto, evento che l'ha determinata a sporgere formale denuncia in data
14.9.2024 nei confronti del Comune di , ritenendo ingiustificata la CP_1 condotta dell'Ente. Sotto il profilo del periculum, ha rappresentato che l'interruzione dell'assistenza domiciliare ha reso quanto mai urgente e indifferibile l'adozione della presente cautela, nella prioritaria esigenza di evitare il concreto pericolo di un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute della figlia, nonché del suo equilibrio psichico, sostenendo che in costanza di situazioni particolarmente gravi i limiti derivanti da esigenze di bilancio sono recessive rispetto al diritto soggettivo dell'inabile all'inserimento nella vita sociale, richiamando a sostegno la normativa vigente in materia (L. 328/00; 104/92; L.R. 111/07).
Ha osservato, inoltre, che la negazione dell'erogazione del servizio le ha comportato un pregiudizio a livello psicologico e morale per il disagio che ne è derivato, sia per l'alterazione della propria qualità di vita sia per la sensazione di aver subito una profonda ingiustizia.
Ha pertanto così concluso: « A) accertare la natura illecita della condotta posta in essere dal , , Controparte_3 Controparte_4 ciascuno nei limiti della propria competenza, consistita nella interruzione del
1 servizio di assistenza domiciliare per 18 ore alla settimana a partire dal 13 settembre 2024; B) ordinare al , in persona del Sindaco pro Controparte_3 tempore domiciliato presso la sede in alla via Municipio n. 1; al CP_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., domiciliato presso la Controparte_4 sede in alla Piazza Elena D'Aosta – 80047, ciascuno Controparte_2 nei limiti della propria competenza, a ripristinare il servizio di 18 ore a settimana, con personale specializzato o ,in mancanza, tramite il pagamento in forma diretta dell'assistenza domiciliare in questione al terapista prescelto dalla famiglia in sostituzione del numero di ore settimanali non garantite;
C) condannare, altresì,
i convenuti, ciascuno nei limiti della propria competenza, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patendi, come specificati in premessa, in seguito al comportamento illecito, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o nella misura che l'Ill.mo Giudice adito vorrà valutare equitativamente e nell'ambito della propria competenza;
D) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso delle spese generali, con attribuzione al sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario».
Si è costituito il di e, preliminarmente, ha evidenziato il CP_3 CP_1 carattere non obbligatorio del Sad, oltre a rappresentare la carenza della propria legittimazione passiva, avendo soltanto preso atto delle decisioni assunte dal
, capofila dell'ambito territoriale 26. Controparte_4
Nel merito, ha rappresentato che la ricorrente era edotta del proprio obbligo di compartecipazione economica al fine di poter ottenere il servizio, pena la decadenza secondo quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento Sad, argomentando, quindi, a sostegno dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.
Il comune di , costituitosi, ha rappresentato la Controparte_2 correttezza dell'agere amministrativo che, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento Sad, ha interrotto l'erogazione della prestazione per negligenza della ricorrente, che ha omesso il versamento della quota di compartecipazione alla spesa, sebbene versasse nella condizione di cui alla lett. b) dell'art. 8 del regolamento citato.
Ha argomentato a sostengo dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, evidenziando che la situazione in cui versa la ricorrente, alla luce della condizione economica in cui versa, può essere adeguatamente sopperita, oltre a non sussistere il diritto di cui vanta.
All'udienza del 2.4.2025, sentita la parte in libero interrogatorio e la discussione orale delle difese, il giudice si è riservato di provvedere.
È noto che costituiscono presupposti normativi di ogni azione cautelare sia il
“fumus boni iuris”, inteso quale verosimiglianza di fondatezza del diritto azionato, che il “periculum in mora”, inteso quale pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il diritto fatto valere dal ricorrente è esposto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria.
2 Nella fattispecie in esame, sotto il profilo del fumus bonis iuris si controverte sul diritto di portatrice di handicap con connotazione di gravità ex art. Parte_2
3 comma 3 legge 104/ 92 e titolare di indennità di accompagnamento, affetta da tetraparesi spastica e incontinenza sfinterica, al ripristino del SAD, per 18 ore settimanali, il massimo consentito dal Regolamento Sad, interrotto il 13 settembre 2024.
In dettaglio, la parte ricorrente, tutrice della presentava domanda per il Pt_2 godimento del servizio di assistenza domiciliare il 27.9.2023 (istanza in atti) e le era riconosciuto il godimento del servizio per 18 ore settimanali, misura massima Part prevista dall'art. 6 del Regolamento a fronte di situazioni eccezionali.
Come detto, tuttavia, il servizio era interrotto nel settembre scorso in ragione, come eccepito dai Comuni convenuti, della mancata partecipazione economica alle spese del servizio di assistenza domiciliare da parte della beneficiaria.
Ciò, in quanto il Regolamento Sad Ambito Territoriale Sociale N. 26 prevede all'art. 8 che «I beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare, tramite voucher, sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni erogate in relazione alle proprie condizioni economiche.», calibrando il grado di partecipazione alla spesa sulla base del valore Isee ordinario (poi rapportato al trattamento minimo della pensione Inps). Concretamente, detta partecipazione si realizza mediante dei voucher o buoni sociali, corrispondenti al costo orario del servizio erogato (art. 5). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento della quota di compartecipazione dell'utente (ove prevista) (art. 9).
Così inquadrata la vicenda, giova riportare la disciplina normativa conferente al caso in esame.
La L. 104/1992 (Legge Quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate) stabilisce che «la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficienza delle terapie riabilitative».
L'art 3-septies. Del D.Lgs. n. 502/1992 espressamente dispone: «
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
3 presente decreto, su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita' sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico- degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche' dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanita', il e il Ministro per la funzione pubblica, Controparte_5
e' individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi
e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari».
Il successivo DPCM del 14 febbraio del 2001 ha precisato all'art. 3 che «Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari¸ b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non
4 autosufficienti; d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica
e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente. Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza».
Non v'è dubbio allora che il servizio di assistenza domiciliare per disabili rientri nella suddetta categoria, vale a dire nell'ambito delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, di competenza dei Comuni, in quanto attività diretta a fornire interventi di sostegno e aiuto domestico alla persona con problemi di disabilità finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti.
Difatti, la legge della Regione Campania n.11/2007 - “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”. ,all'art 5, rubricato “livelli essenziali delle prestazioni sociali”, nell'ambito del titolo dedicato ai Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali - dispone :
«
1. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente.
A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione delle seguenti tipologie di servizi:… e) assistenza domiciliare;
f) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, quali bambini, anziani e stranieri….».
Specificamente, poi, la Delibera della Giunta Regionale Campania n. 41 del
14/02/2011- Linee guida regionali sul sistema dei servizi domiciliari, fornisce una definizione del servizio SAD, della sua natura e della sua finalità, chiarendo che l'assistenza domiciliare a carattere socio assistenziale è un servizio rivolto a soggetti con limitata autonomia, che vivono da soli o con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.
Si prevede, inoltre, che la finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell'anziano e del disabile nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico degenerative.
Il servizio ADS deve comprendere un pacchetto di prestazioni indirizzate al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento tanto delle attività di base della vita quotidiana, quanto per lo svolgimento di attività strumentali.
Nel descrive la tipologia del servizio di ADS, ossia di assistenza domiciliare socio
– assistenziale, si prevede che «Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente
5 di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione. Il servizio comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale articolate per aree di bisogno: assistenza domiciliare socio-educativa per minori
e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente abili, assistenza domiciliare per anziani».
Sono poi analiticamente descritte le prestazioni erogate in assistenza domiciliare, ossia: aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
sostegno alla funzione educativa genitoriale;
sostegno alla mobilità personale;
prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.
Infine, vengono elencate le attività di assistenza che consistono in: aiuto per l'igiene e la cura della persona;
aiuto per la pulizia della casa;
-lavaggio e cambio della biancheria;
preparazione dei pasti;
aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento - sostegno per la fornitura o l'acquisto, su richiesta, di alimentari, indumenti, biancheria e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia; attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali;
tutoraggio educativo;
attività di sostegno psicologico.
Con specifico riferimento al tema della partecipazione dei beneficiari alle spese per sostenere gli interventi socio-sanitari, l'art. 10 della citata legge regionale n.
11/2007 ha stabilito «
1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le Asl, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale. 2.
Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19 , a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 e ne garantiscono la realizzazione…(…)..» L'art. 53, rubricato “compartecipazione al costo” stabilisce che «i comuni garantiscono l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia», riportandosi ai criteri di cui al D.lgs. 31 marzo del 1998
n. 109 che stabilisce i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, rinviando a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per i criteri per l'individuazione del nucleo familiare.
Ancora il DPCM 5.12.2013 n. 159, art. 6, prevede al comma 1: «Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età (come nel caso di specie) l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma
2, fatto salvo quanto previsto al comma 3 […]» ed al comma 2 «Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole
6 ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3».
Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, quali disabili o maggiorenni non autosufficienti, dunque si guarderebbe al reddito del nucleo familiare ristretto, con la conseguenza che, come precisato dal. d.m. 7.11.2014, nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto
è composto dalla sola persona con disabilità (cfr. CdS, III, 3 luglio 2013 n. 3574;
CdS n. 841 del 2016).
Ciò chiarito, come accennato, tuttavia, il Regolamento Sad Ambito territoriale
Sociale n. 26 prevede l'utilizzo dell'Isee ordinario;
il che, nel caso in esame, in virtù di un valore Isee superiore a 72.000,00 euro, ha generato una quota oraria di 18,00 euro, che, tenuto conto della concessione del massimo delle ore possibili
(18 alla settimana), determina la considerevole spesa di circa 1.300,00 euro al mese per la parte beneficiaria.
Occorre a questo punto sottolineare che il presente giudizio non investe in alcun modo i profili di legittimità del suddetto Regolamento, non avendone la parte chiesto la disapplicazione (né avendolo impugnato presso il giudice amministrativo), sicché il Tribunale non può che esaminare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione alla luce della descritta disciplina.
Ebbene, consta dalla documentazione in atti, nonché confermato dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio, che quantomeno nel febbraio 2024 la Pt_1 era resa edotta dell'obbligo del pagamento della quota oraria di 18,00 euro, mediante atto notificato dal , cui faceva Controparte_4 seguito una seconda comunicazione in data 6 agosto 2024 (v. fasc.
[...]
). Controparte_4
Dalla denuncia-querela sporta dalla parte ricorrente e dalla stessa prodotta, si evince che oltre alle suddette comunicazioni la parte nel mese di maggio 2024 aveva ricevuto richiesta di pagamento di € 4.500,00 a saldo delle prestazioni rese dalla Cooperativa Le AZ (che eroga il servizio di assistenza) per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, e una successiva richiesta di € 2.790,00 nell'agosto 2024 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 (v. denuncia in fasc. ric.).
È palese, pertanto, l'inadempimento da parte della ricorrente.
La difesa attrice in sede di udienza ha evidenziato che a norma del Regolamento
Sad la quota oraria avrebbe dovuto essere comunicata preventivamente all'accettazione del servizio, anche al fine di consentire alla parte di svolgere eventuali contestazioni.
Tale assunto non coglie nel segno ove si consideri che col presente giudizio non sono state impugnate le richieste di pagamento, domandandosi, esclusivamente, il ripristino del servizio di assistenza.
7 In definitiva, a fronte dell'omesso pagamento della quota oraria dovuta (sulla cui legittimità al Tribunale è preclusa ogni valutazione) in virtù del regolamento Sad, che per i casi di inadempimento prevede la decadenza dal beneficio, non può che disporsi il rigetto della domanda, restando assorbita ogni altra questione.
La peculiarità e novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 4.4.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
8