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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 879/2024
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per gli avv.ti DI GIACOMO STEFANO e ANTONINO DI Parte_1
GIACOMO
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 Testimone_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
I procuratori della parte ricorrente rileva che la giurisprudenza invocata da si CP_1
riferisce all'indebito previdenziale e richiamano la giurisprudenza citata in ricorso
L'avv. contesta quanto sopra e ribadisce che la giurisprudenza citata in Tes_1
memoria si riferisce proprio all'indebito assistenziale
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
1 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
2 Procedimento Nr. 879/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 3.4.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 28.11.2024 da
difeso e rappresentato dagli Avv. Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 Testimone_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad €. 15.875,90 o CP_1
nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da febbraio 2021 a luglio
2024 e che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad €. 1.010,80 o nella diversa o maggiore CP_1
somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da febbraio 2021 a ottobre 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' ; CP_1
3 In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre CP_1
interessi, come per legge;
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i CP_1
collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari.
In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto. Spese ed onorari di causa rifusi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva che il sig. è invalido civile con prestazione Pt_1
assistenziale con decorrenza 11 gennaio 2021 e , in data 30.09.2024 , ha ricevuto comunicazione
CP_ con cui l' chiedeva la restituzione della somma di €. 15.875,90 e, in data 16.09.2024, CP_ successiva comunicazione con cui l' gli ha chiesto la restituzione della somma di €. 1.010,80 a titolo di indebiti maturati per la corresponsione delle prestazioni assistenziali .
Dopo aver proceduto all'inquadramento giuridico dell'indebito previdenziale, contestava la legittimità delle istanze di restituzione dell' con ampie e articolate argomentazioni. CP_1
Richiamava in particolare l'orientamento della ON che ha piu' volte specificato che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., il principio di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile , con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
4 configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere
Invocava inoltre la a Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, seconda la quale devono comunicare i dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non dichiarano integralmente CP_2
la loro situazione reddituale all'Amministrazione finanziaria o che devono dichiarare redditi in maniera difforme da quanto indicato per fini fiscali e chiarisce che se non vi sono redditi ulteriori che incidano sulla determinazione del diritto o della misura delle prestazioni erogate dall' , né CP_1
sulle prestazioni registrate nel Casellario Centrale dei Pensionati, il titolare non è obbligato a effettuare alcuna dichiarazione reddituale.
Sottolineava che nel caso in esame, non è stata contestata la presenza di redditi ulteriori rilevanti per la prestazione in godimento e che , pertanto, in conformità alla circolare, non vi era alcun obbligo di comunicazione all' , rendendo inammissibile ogni pretesa contraria , nonché il principio del CP_2
legittimo affidamento immanente nel sistema positivo e concludeva come sopra indicato
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
In punto di fatto rilevava che in data 28/01/2021 il ricorrente ha presentato domanda di pensione ordinaria di inabilità, dichiarando redditi 0 (zero) per gli anni 2020-2021, per sé e per il coniuge;
che in data 08/03/2021 viene presentato dal ricorrente modello AP70 in fase concessoria in cui ha dichiarato che né lui né il coniuge posseggono redditi diversi da pensione;
che in data 09/03/2021 è stata liquidata la pensione di invalidità civile (totale) con il massimo delle maggiorazioni spettanti in
CP_ base ai redditi dichiarati;
che in data 29/06/2024 l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso all' i dati reddituali da lavoro dipendente percepiti dal coniuge nel 2021 (10.709,00 €), e pertanto, la maggiorazione sociale è stata drasticamente ridotta sul 2021 e sul 2022 e, per trascinamento (ovvero, simulando che i redditi da lavoro dipendente fossero stati percepiti in modo simile sugli anni successivi), anche sul 2023 e sul 2024 per un debito pari a 15.875,90 €; che in data 16/09/2024 CP_ sono registrati dall' i redditi da lavoro dipendente percepiti dal titolare della pensione nel 2023
(6.110,00 €), così come i redditi da lavoro dipendente del coniuge per l'anno 2022 (16.971,00 €), sulla base di quanto reso disponibile da Agenzia delle Entrate sui propri archivi (si trattava dunque di redditi effettivamente percepiti); che inoltre, vengono registrati i redditi da lavoro dipendente del coniuge percepiti nel 2024 e dichiarati con domanda di ricostituzione (16.000,00 €) e la maggiorazione sociale viene pertanto azzerata sul 2023 e sul 2024, ed il corrispondente debito è pari ad 1.010,80 €.
Tanto premesso rilevava che appare evidente l'assenza di legittimo affidamento in capo al ricorrente, il quale anzi non ha assolto (comportamento omissivo), a precisi obblighi informativi
5 posti a suo carico, inerenti il mutamento della situazione reddituale, al fine di consentire – secondo il principio di leale collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione – una tempestiva ed esauriente verifica della sussistenza dei requisiti reddituali per continuare a beneficiare delle maggiorazioni
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con ampie e articolate argomentazioni giuridiche.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' incontestato che il ricorrente abbia percepito indebitamente le somme di cui l' chiede la CP_1
restituzione .
La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda , sostanzialmente , sulla irripetibilità delle somme indebitamente percepite perché la percezione dei ratei sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione.
La fattispecie di indebito in discorso dev'essere disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità .
E' opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della SU RT n
13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge CP_ 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero CP_ che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13
L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_2
per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa RT la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa RT ha sempre precisato (fin dalla sentenza n
1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza
6 di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della RT Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la RT Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (RT Cost n 39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa RT di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che
'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass.
Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di
7 una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (RT Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (RT Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n 1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa RT (sentenza n 10454 del Per_1
21.5.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”. Orbene, con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la ON ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n.
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( CP_1
, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche Controparte_3
per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la RT ha anche evidenziato che: - il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1
8 somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il
2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta
l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi
l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della RT n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Ne consegue che l'indebito CP_1
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Ciò premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente abbia sempre dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria in tutti gli anni in esame, così come
9 non è contestato che anche il coniuge della parte ricorrente ha sempre comunicato all'amministrazione finanziaria i propri redditi.
Pertanto, tutti i dati reddituali riconducibili alla parte ricorrente, compresi quelli del proprio coniuge,
CP_ devono ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità dell' sulla scorta della disciplina richiamata dalla SU RT .
Come rimarcato dalla ON , l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma
6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' CP_2
Non si configura, pertanto, alcuna situazione idonea ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale e, in special modo, alcuna condotta dell'accipiens dolosamente preordinata a conservare il beneficio assistenziale in corso di godimento essendo avvenuta puntualmente la trasmissione dei dati reddituali di cui si tratta.
10 In una situazione siffatta, l' che – si ribadisce – era in condizione di verificare la situazione CP_1 reddituale che impediva l'erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto non può agire per la ripetizione delle somme erogate in più a titolo di pensione di invalidità civile prima del provvedimento che ha accertato il superamento della soglia reddituale.
CP_ E ancora: in mancanza di prova che l' aveva l'onere di fornire alcuna forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Non ricorrendo nell'ipotesi in esame altre ipotesi legittimanti la ripetibilità delle somme erogate alla parte ricorrente, va affermata l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per cui è causa.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Le spese di lite , tuttavia non seguono la soccombenza per la complessità delle questioni trattate e per il contrasto giurisprudenziale ancora esistente in materia di ripetizione di “indebito assistenziale”
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione , deduzione disattesa o assorbita , così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l'indebito contestato dall' pari ad €. CP_1
15.875,90 per il periodo che va da febbraio 2021 a luglio 2024 e che l'indebito contestato dall' CP_1 pari ad €. 1.010,80 per il periodo che va da febbraio 2021 a ottobre 2024 non sono ripetibili e , pertanto, dichiara che nulla deve restituire all' ; Parte_1 CP_1
dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 3.4.2025
Il giudice
Simona Gerola
11
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 879/2024
Oggi 03/04/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per gli avv.ti DI GIACOMO STEFANO e ANTONINO DI Parte_1
GIACOMO
Per , l'avv.to/avv.ti CP_1 Testimone_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
I procuratori della parte ricorrente rileva che la giurisprudenza invocata da si CP_1
riferisce all'indebito previdenziale e richiamano la giurisprudenza citata in ricorso
L'avv. contesta quanto sopra e ribadisce che la giurisprudenza citata in Tes_1
memoria si riferisce proprio all'indebito assistenziale
Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
1 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
2 Procedimento Nr. 879/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 3.4.2025 visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza obbligatoria promossa con domanda depositata in data 28.11.2024 da
difeso e rappresentato dagli Avv. Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
difeso e rappresentato dall'avv. CP_1 Testimone_1
- resistente -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad €. 15.875,90 o CP_1
nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da febbraio 2021 a luglio
2024 e che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad €. 1.010,80 o nella diversa o maggiore CP_1
somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da febbraio 2021 a ottobre 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' ; CP_1
3 In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre CP_1
interessi, come per legge;
Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i CP_1
collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari.
In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale.
Per la parte convenuta
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in fatto Parte_1
ed in diritto. Spese ed onorari di causa rifusi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva che il sig. è invalido civile con prestazione Pt_1
assistenziale con decorrenza 11 gennaio 2021 e , in data 30.09.2024 , ha ricevuto comunicazione
CP_ con cui l' chiedeva la restituzione della somma di €. 15.875,90 e, in data 16.09.2024, CP_ successiva comunicazione con cui l' gli ha chiesto la restituzione della somma di €. 1.010,80 a titolo di indebiti maturati per la corresponsione delle prestazioni assistenziali .
Dopo aver proceduto all'inquadramento giuridico dell'indebito previdenziale, contestava la legittimità delle istanze di restituzione dell' con ampie e articolate argomentazioni. CP_1
Richiamava in particolare l'orientamento della ON che ha piu' volte specificato che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., il principio di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile , con la conseguenza che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
4 configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere
Invocava inoltre la a Circolare n. 195 del 30 novembre 2015, seconda la quale devono comunicare i dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non dichiarano integralmente CP_2
la loro situazione reddituale all'Amministrazione finanziaria o che devono dichiarare redditi in maniera difforme da quanto indicato per fini fiscali e chiarisce che se non vi sono redditi ulteriori che incidano sulla determinazione del diritto o della misura delle prestazioni erogate dall' , né CP_1
sulle prestazioni registrate nel Casellario Centrale dei Pensionati, il titolare non è obbligato a effettuare alcuna dichiarazione reddituale.
Sottolineava che nel caso in esame, non è stata contestata la presenza di redditi ulteriori rilevanti per la prestazione in godimento e che , pertanto, in conformità alla circolare, non vi era alcun obbligo di comunicazione all' , rendendo inammissibile ogni pretesa contraria , nonché il principio del CP_2
legittimo affidamento immanente nel sistema positivo e concludeva come sopra indicato
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
In punto di fatto rilevava che in data 28/01/2021 il ricorrente ha presentato domanda di pensione ordinaria di inabilità, dichiarando redditi 0 (zero) per gli anni 2020-2021, per sé e per il coniuge;
che in data 08/03/2021 viene presentato dal ricorrente modello AP70 in fase concessoria in cui ha dichiarato che né lui né il coniuge posseggono redditi diversi da pensione;
che in data 09/03/2021 è stata liquidata la pensione di invalidità civile (totale) con il massimo delle maggiorazioni spettanti in
CP_ base ai redditi dichiarati;
che in data 29/06/2024 l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso all' i dati reddituali da lavoro dipendente percepiti dal coniuge nel 2021 (10.709,00 €), e pertanto, la maggiorazione sociale è stata drasticamente ridotta sul 2021 e sul 2022 e, per trascinamento (ovvero, simulando che i redditi da lavoro dipendente fossero stati percepiti in modo simile sugli anni successivi), anche sul 2023 e sul 2024 per un debito pari a 15.875,90 €; che in data 16/09/2024 CP_ sono registrati dall' i redditi da lavoro dipendente percepiti dal titolare della pensione nel 2023
(6.110,00 €), così come i redditi da lavoro dipendente del coniuge per l'anno 2022 (16.971,00 €), sulla base di quanto reso disponibile da Agenzia delle Entrate sui propri archivi (si trattava dunque di redditi effettivamente percepiti); che inoltre, vengono registrati i redditi da lavoro dipendente del coniuge percepiti nel 2024 e dichiarati con domanda di ricostituzione (16.000,00 €) e la maggiorazione sociale viene pertanto azzerata sul 2023 e sul 2024, ed il corrispondente debito è pari ad 1.010,80 €.
Tanto premesso rilevava che appare evidente l'assenza di legittimo affidamento in capo al ricorrente, il quale anzi non ha assolto (comportamento omissivo), a precisi obblighi informativi
5 posti a suo carico, inerenti il mutamento della situazione reddituale, al fine di consentire – secondo il principio di leale collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione – una tempestiva ed esauriente verifica della sussistenza dei requisiti reddituali per continuare a beneficiare delle maggiorazioni
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con ampie e articolate argomentazioni giuridiche.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' incontestato che il ricorrente abbia percepito indebitamente le somme di cui l' chiede la CP_1
restituzione .
La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda , sostanzialmente , sulla irripetibilità delle somme indebitamente percepite perché la percezione dei ratei sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione.
La fattispecie di indebito in discorso dev'essere disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità .
E' opportuno richiamare - perchè estremamente chiarificatrice - la pronuncia della SU RT n
13223 del 2020, la quale, chiamata a pronunciarsi in un caso di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale in cui il giudice del merito aveva fatto applicazione dell'art 13 della legge CP_ 412/91 mentre l' sosteneva l'applicabilità dell'art 2033 c.c., ha così statuito: “Ed infatti se è vero CP_ che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art 13
L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art 2033 cc ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, CP_2
per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa RT la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa RT ha sempre precisato (fin dalla sentenza n
1446/2008, est Picone, v. pure n 11921/2015) che 'nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza
6 di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a ingenerare affidamento' Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della RT Cost in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando – ordinanze n 264/2004 e n 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche 'in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile'. Al riguardo la RT Cost ha pure evidenziato che il canone dell'art 38 Cost appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (RT Cost n 39 del 1993; n 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa RT di cassazione ha affermato (sez L, sentenza n 26306 del 15.110.2019) che
'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato'. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., n. 28771 del 09.11.2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza (Cass.
Sez. L., n. 31372 del 02/12/2019) secondo cui: in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di
7 una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens. Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui 'il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (RT Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
"alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (RT Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n 1446/2008 (est ; e che anche le Sez Unite di questa RT (sentenza n 10454 del Per_1
21.5.2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”. Orbene, con specifico riguardo alla fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale, la ON ha quindi ribadito che, ai fini della ripetizione, le menzionate sentenze
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono entrambe che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n.
269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( CP_1
, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche Controparte_3
per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. In particolare, nell'articolata motivazione, la RT ha anche evidenziato che: - il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, cit., ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1
8 somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il
2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta
l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato;
- per quanto concerne poi
l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della RT n.31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme;
- nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1
consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali;
- il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del
2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia;
da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. Ne consegue che l'indebito CP_1
assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Ciò premesso e calando i suesposti principi al caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente abbia sempre dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria in tutti gli anni in esame, così come
9 non è contestato che anche il coniuge della parte ricorrente ha sempre comunicato all'amministrazione finanziaria i propri redditi.
Pertanto, tutti i dati reddituali riconducibili alla parte ricorrente, compresi quelli del proprio coniuge,
CP_ devono ritenersi nella piena disponibilità e conoscibilità dell' sulla scorta della disciplina richiamata dalla SU RT .
Come rimarcato dalla ON , l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo CP_1 telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1
via telematica.
Questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma
6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati CP_1
della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
Pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' CP_2
Non si configura, pertanto, alcuna situazione idonea ad escludere l'affidamento sulla prestazione assistenziale e, in special modo, alcuna condotta dell'accipiens dolosamente preordinata a conservare il beneficio assistenziale in corso di godimento essendo avvenuta puntualmente la trasmissione dei dati reddituali di cui si tratta.
10 In una situazione siffatta, l' che – si ribadisce – era in condizione di verificare la situazione CP_1 reddituale che impediva l'erogazione della prestazione nella misura eccedente il dovuto non può agire per la ripetizione delle somme erogate in più a titolo di pensione di invalidità civile prima del provvedimento che ha accertato il superamento della soglia reddituale.
CP_ E ancora: in mancanza di prova che l' aveva l'onere di fornire alcuna forma di dolo è ravvisabile nel caso di specie.
Non ricorrendo nell'ipotesi in esame altre ipotesi legittimanti la ripetibilità delle somme erogate alla parte ricorrente, va affermata l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per cui è causa.
Ne consegue l'accoglimento della promossa azione giudiziale.
Le spese di lite , tuttavia non seguono la soccombenza per la complessità delle questioni trattate e per il contrasto giurisprudenziale ancora esistente in materia di ripetizione di “indebito assistenziale”
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza , eccezione , deduzione disattesa o assorbita , così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che l'indebito contestato dall' pari ad €. CP_1
15.875,90 per il periodo che va da febbraio 2021 a luglio 2024 e che l'indebito contestato dall' CP_1 pari ad €. 1.010,80 per il periodo che va da febbraio 2021 a ottobre 2024 non sono ripetibili e , pertanto, dichiara che nulla deve restituire all' ; Parte_1 CP_1
dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 3.4.2025
Il giudice
Simona Gerola
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