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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2755/2024 r.g. e vertente
tra
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale dell'azienda dall'avv. Antonino Comunale che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a precetto – impiego pubblico privatizzato – trattenute IRPEF su risarcimento buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 maggio 2024 l' ha proposto Parte_1
opposizione avverso il precetto notificatole dal dipendente il 9 maggio 2024 per la CP_1
complessiva somma di 952,07 euro (di cui 799,16 euro per sorte capitale, oltre interessi, spese generali, iva, cpa e compensi di precetto), in esecuzione della sentenza n. 2564/2021 resa da questo ufficio il 23 dicembre 2021, spedita in forma esecutiva il 4 gennaio 2022, che l'ha condannata al pagamento in suo favore della somma di 1.858,50 euro a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione del pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore nel periodo settembre 2017 – settembre 2019. Ha chiesto in particolare di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto, avendo correttamente, quale sostituto di imposta, effettuato sul dovuto la ritenuta fiscale versandola all'ente di competenza. Nella resistenza dell'opposto, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- L opponente ha sostenuto che l'indennità sostitutiva di mensa, ossia una Pt_1
somma erogata direttamente in busta paga ad integrazione della retribuzione mensile, anche se a titolo risarcitorio, come disposto in sentenza, è comunque interamente soggetta a tassazione fiscale ai fini IRPEF in quanto rappresenta reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito.
E ha richiamato sul punto il parere dell'Agenzia delle Entrate, che a seguito di specifico interpello della stessa, ha affermato nel febbraio 2024 che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Dunque, qualora l'indennizzo percepito vada a compensare la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte devono considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito, e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione.
L'opposto ha di contro evidenziato che solo quando sono espressamente inseriti dalla contrattazione collettiva tra gli elementi della retribuzione i buoni pasto concorrono nella determinazione e quantificazione degli istituti indiretti e soggiacciono ai principi di omnicomprensività e irriducibilità nel senso loro attribuito dalla dottrina prevalente, rilevando però che ciò non trova riscontro nel CCNL comparto Sanità 2016-2018 né in quello successivo
2019-2021. Ha poi eccepito che, pur volendo identificare il risarcimento del danno con le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, esso non è tassabile poiché in concreto pari a € 4,13 al giorno, dunque inferiore all'importo di € 5,29 al di sopra della quale scatta il relativo obbligo.
Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce di questo ufficio (nn.
2056/2024 e 2132/2024) rese in fattispecie speculari, ai fini della decisione va anzitutto ribadita la natura non retributiva del buono pasto in questione.
Invero, come già affermato nella sentenza precettata, per ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (v. Cass. n.
23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Si tratta, dunque, di un beneficio destinato a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali del dipendente, di valenza costituzionale (Cons. Stato, sez. IV, n. 2115/2018).
2 Ebbene, l'opponente ha operato la trattenuta fiscale sugli importi pagati all'opposto a titolo di risarcimento per la mancata erogazione del buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa), ritenendolo un mancato guadagno (lucro cessante) come tale assoggettato a tassazione ai sensi delle disposizioni del TUIR - per cui le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Ma nel caso di specie, come sopra chiarito, il risarcimento aveva la funzione di indennizzare il lavoratore dalla perdita subita per la mancata erogazione del buono pasto (danno emergente), non avente comunque natura retributiva.
2.1.- Inoltre, si deve rilevare che lo stesso art. 51 del TUIR dispone che il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. ... ”. Ma al secondo comma, lettera c), esclude dalla formazione del reddito “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica;
le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.
Dunque, così come eccepito dall'opposto, la somma erogatagli è comunque esente da imposta, non superando l'importo giornaliero di € 5,29, essendo stato il risarcimento del danno riconosciuto per un importo pari a € 4,13.
Per tali considerazioni non si può condividere il richiamato parere dell'Agenzia delle
Entrate, che sull'erroneo assunto della natura reddituale del trattamento non erogato quale “lucro cessante” ne ha fatto derivare la natura retributiva del risarcimento dovuto per i conseguenti danni “consistenti nella perdita di redditi” e la riconducibilità di quest'ultimo nell'ambito dell'art. 6, comma 2, del TUIR.
L'opposizione va dunque respinta.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i minimi per la serialità, in 320,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
3 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il precetto opposto;
2) condanna l' a rimborsare a le spese del Parte_1 CP_1
giudizio, liquidate in 320,5 euro, oltre spese generali iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 18.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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