Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 2470/2021
Oggi 3 aprile 2025 dinanzi al giudice dott. Stefania Ietti viene chiamata la causa
R.G. N. 2470/2021
Sono presenti in modalità telematica i difensori, i quali hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice decide la controversia dando lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene incorporata al verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Stefania Ietti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. N. 2470/2021
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Manuela Pinto e Maurizio Taglialatela, presso il cui studio elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Napoli n. 70, come da procura in atti
ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Alghiri presso il cui studio elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla via Domenico Salierno
n. 2 (NA),come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bonito presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla Via Campane n. 18, in virtù di procura in atti.
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7 aprile 2021 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Nola di accertare i fatti avvenuti il 5 agosto 2015 all'interno del
, in Casalnuovo di Napoli, e dichiarare la Controparte_3 responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., con condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per le lesioni subite, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, a seguito del sinistro occorso.
Assumeva l'attrice che il giorno 5 agosto 2015, si trovava all'interno del
, in Casalnuovo di Napoli, allorquando nello Controparte_3
scendere le scale cadeva a causa della pavimentazione scivolosa non manutenuta e non a norma di legge.
Esponeva che per le lesioni riportate dalla caduta veniva trasportata presso l'Ospedale “Villa dei Fiori” di Acerra (NA) e il giorno seguente presso il reparto
U.O. di di ove le veniva diagnosticata una Controparte_4 CP_3
“frattura al III distale tibia destra e frattura bifocale perone destro”.
In data 14.8.2015 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con chiodo endomidollare bloccato”, per essere poi dimessa il 17 agosto successivo.
Evidenziava che il tentativo di mediazione esperito in data 8.2.2019 aveva dato esito negativo e che nessun effetto avevano sortito gli inviti a definire la controversia.
Si costituiva in giudizio il , il quale eccepiva Controparte_3
l'infondatezza della domanda attorea e opinava il concorso di colpa del danneggiato, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in causa della , al fine di essere manlevato in caso di Controparte_5
accoglimento della domanda.
Con ordinanza del 15.7.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio la la quale insisteva nel rigetto Controparte_2 della domanda, eccependo la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione ad litem e nel merito l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, la mancanza di nesso causale e la insussistenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c., ribadendo il concorso di colpa del danneggiato
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., espletati i mezzi istruttori ammessi con ordinanza del 26.5.2022, disposta CTU e precisate le conclusioni la causa veniva rimessa per la decisione.
In via preliminare, va evidenziato che il Giudicante non procederà all'esame delle questioni preliminari sollevate dalle parti, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida. Tale principio comporta la possibilità che la controversia sia definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre. Infatti, esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363).
Va rigettata l'eccezione di genericità dell'atto di citazione eccepita dal convenuto.
A mente dell'art. 164 c.p.c., comma quarto, la nullità si verifica allorquando nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, ovvero è stata omessa o risulti assolutamente incerta. Con riferimento al caso specifico e tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, rileva che l'atto introduttivo ha soddisfatto le esigenze normative, consentendo al convenuto di apprestare le sue difese, su ogni singola domanda.
L'atto di citazione è completo di tutti i suoi elementi;
in particolare non si riscontra alcuna carenza nella "editio actionis", posto che le circostanze riportate nell'atto introduttivo risultano chiaramente prospettate da parte dell'attrice.
In ossequio ai principi giurisprudenziali consolidati, l'oggetto del presente provvedimento va correttamente inquadrato nell'ambito della previsione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di danni cagionati da cosa in custodia.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. in tema di danni cagionati da cosa in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
La norma, tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n. 8005/2010; n. 5910/2011).
Deve quindi considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità
d'uso e di gestione.
In definitiva la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
Non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. N. 20317/2005).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dall'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità. Dunque, il custode è esente da responsabilità laddove la vittima abbia tenuto una condotta negligente ovvero che quella condotta non fosse prevedibile.
D'altronde, il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato, nemmeno provata in questa sede, non è idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che “la caduta sia originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa della cosa e
l'agire umano”.
Orbene, è pacifica la qualità della convenuta di custode delle scale.
Risultano provati i fatti di causa.
Il 5.8.2015 l'attrice si trovava in Casalnuovo di Napoli, nel Controparte_3
, allorquando cadeva nello scendere.
[...]
Il teste , all'udienza del 1.12.2022 ha dichiarato: “ Il 5 Testimone_1
agosto del 2015 mia NI, figlia di mia sorella, venne a trovare mia madre che stava male, tanto che il 25 agosto 2015 è deceduta. Verso le 19.30 circa ho accompagnato mia NI alla porta e lei nello scendere le scale è inciampata, per un gradino rotto. Mia madre abitava a Casalnuovo nel condominio di
[...]
piano primo. Le scale non hanno un dispositivo antiscivolo, cioè CP_3 quelle striscette nere che si applicano sui gradini.”
Aggiungendo:” Parecchie persone sono cadute su quelle scale. Le scale non erano illuminate, ci sono delle finestre che non risultavano pulite alla caduta e il portone condominiale è antistante le scale. Non conosco chi effettua le pulizie.
Conosco di vista le signorine che vengono, i giorni che puliscono non so quali siano, una volta spazzano, una volta lavano. Non so che giorno era quando è successo il sinistro, forse di martedì e forse quel giorno non vengono. I gradini come ho detto erano rotti e non so se erano asciutti o bagnati. Se ben ricordo è caduta sul secondo/terzo gradino, credo l'ultima rampa. Quando è scivolata ho trovato mia NI sull'ultimo gradino. Io ho accompagnato mia NI alla porta, il tempo di girarmi ed era caduta”.
Il teste , escusso all'udienza del 2.2.2023 ha riferito:” Il 5 Testimone_2
agosto 2015 mi trovavo nel e stavo bussando al Controparte_3
citofono di un mio amico erano circa le 19.30/19.45. Parte_2 all'improvviso udì delle grida e aprendo il portone mi trovai una ragazza a terra giù alle scale. Ho visto la ragazza già a terra. Subito dopo è sopraggiunta una sua parente, mi sembra di nome , che si è interessata di chiamare Tes_1 l'autoambulanza. Conosco bene il condominio in quanto vi abita un mio amico.
Non mi risulta che vi era un dispositivo antiscivolo sulle scale in quanto si tratta di un vecchio palazzo di oltre 60 anni. Posso confermare che le scale sono di marmo e i marmi si presentano rovinati. Non ho fatto caso se i marmi erano bagnati ma ho visto che le scale di marmo erano scivolose.”
Risulta, altresì, provato che l'attrice veniva trasportata in ospedale, come da certificazione medica in atti (cfr. fascicolo di parte attrice, doc. n. 2).
Le dichiarazioni testimoniali risultano concordanti in ordine alla descrizione degli eventi e, da una valutazione complessiva, corroborata dagli elementi documentali di riscontro, può confermarsi l'intrinseca attendibilità delle testimonianze rese partendo dal presupposto che, in assenza di prova contraria, hanno riferito fatti obiettivamente veri, o ragionevolmente ritenuti tali;
tenuto altresì conto della coerenza logica, la spontaneità, verosimiglianza, precisione, nella narrazione dei fatti, senza contraddizioni essenziali.
Dunque, le concordi dichiarazioni rese dai testi, riscontrati dalla documentazione versata in atti, portano a ritenere l'effettivo verificarsi dell'evento.
Va dunque affermata la responsabilità del , ai Controparte_3 sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode della scale, obbligato alla manutenzione, risultando dimostrato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
D'altro canto, nessuna prova ha offerto il Condominio a sua discolpa, a dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, ovvero di una condotta colposa della vittima (Cass. n. 4051/2023).
Quanto ai danni subiti dall'attrice, il perito incaricato, dott. , ha Persona_1
depositato relazione tecnica congrua, logica e condivisibile, immune da vizi scientifici, in relazione alla determinazione dell'invalidità permanente e temporanea;
ha accertato che dal sinistro, ha riportato “una Parte_1
frattura del terzo distale della diafisi tibiale ed una frattura bifocale, al terzo prossimale ed in sede sovramalleolare del perone di destra”.
L'ausiliario ha accertato il nesso eziologico tra le lesioni riportate e l'evento dannoso, tenuto conto dell'immediato trasporto in ospedale e dei postumi permanenti, quali giorni 30 per inabilità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutabile al 75%, giorni 90 per inabilità temporanea parziale valutabile al 50%, riportando postumi invalidanti dell'11,5% di danno biologico.
Pertanto, il danno biologico va determinato in applicazione dei criteri predisposti dalle tabelle di Milano facendo riferimento alla determinazione della gravità della menomazione e all'età del danneggiato al momento del sinistro;
e, pertanto, tenuto conto che al momento del sinistro aveva 39 anni, e della Parte_1 percentuale di invalidità permanente accertata nella misura dell'11,5%, il danno va determinato in € 3.450,00 per giorni 30 di inabilità temporanea totale, €
5.175,00 per 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutabile al 75%, €
5.175,00 per giorni 90 per inabilità temporanea parziale valutabile al 50%, €
24.347,00 per danno biologico permanente, ed € 1186,19 per spese mediche documentate.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, applicando i valori tabellari minimi previsti per ciascuna fase del giudizio in relazione al valore della causa, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, nonché dell'effettivo svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per Parte_1
l'effetto condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
39.333,19 oltre interessi sulla somma di € 38.147,00 a far data dal 5.8.2015 e fino al soddisfo.
- Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_2 delle spese di lite in favore di che liquida in complessivi € Parte_1
4.000,00, di cui € 600,00 per spese, oltre Iva, Cpa e 15% per rimborso spese generali, se dovute e come per legge, con attribuzione.
- Pone definitivamente a carico della le spese di CTU. CP_2
- Compensa tra le altre parti le spese di lite.
Nola, il 3.4.2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Ietti