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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4896 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nata il giorno 22.06.1976 in MILANO e Parte_1
, elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in CASTELLAMMARE di STABIA alla via R. RAJOLA n.19 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CESARANO che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Sergio SICA RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., il
1 giorno 1.5.2022 la sig.ra sulla scorta Parte_1 dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno di cui alla Legge n.118/971.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la negativa presa di posizione dell'ente previdenziale, il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante formalizzava atto di dissenso verso le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 30 luglio 2023 la sig.ra introduceva la domanda per il riconoscimento Parte_1 dei p nnessi al requisito sanitario oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel presente Giudizio l che CP_1 resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione all'esito di un nuovo approfondimento medico-legale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda, intesa nella sua accezione più ampia e quindi comprensiva anche della fase “preventiva”, è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo. Il cui incipit necessariamente valorizza il positivo scrutinio inerente la ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex
2 Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di cui alla Legge n.118/971. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 29.06.2023 (cfr. attestato di cancelleria in data 28 gennaio 2025) a fronte del decreto di “avviso” comunicato in data 30.05.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato inoltrato telematicamente il giorno 30.07.2023 (domenica) e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Nella fattispecie in esame il dr. aveva accertato, Persona_1
a carico della sig.ra ione clinica così Parte_1 sintetizzata: ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE IN SOGGETTO CON OBESITA' LIEVE (BMI 31,99) AFFETTO DA SCOLIOSI DORSO-LOMBARE -25% (per criterio analogico-proporzionale Cod. 7105, val. 31-40%); ESITI DI LAPAROISTERECTOMIA PER MI ER (2020) -25% (Cod. 6603, val. 25); SINDROME DISVENTILATORIA DI TIPO OSTRUTTIVO E DI GRADO MODERATO IN DISCRETO COMPENSO FARMACOLOGICO IN SOGGETTO CON RINITE ALLERGICA -25% (per criterio analogico-proporzionale Cod. 6407, val. 45%)> Il perito annette(va) a dette patologie una invalidità pari al 58% a decorrere dalla domanda amministrativa del 30 agosto 2021.
I rilievi attorei censurano la mancata adeguata valutazione della patologia respiratoria, in soggetto con rinite allergica, che da sola raggiungerebbe un'invalidità al 58%. Il precedente Istruttore ha ritenuto meritevoli di approfondimento le obiezioni della ricorrente. Ha, quindi, dato mandato al dr. di verificare la Persona_2 fondatezza del responso del prim (4)
Il nuovo C.T.U. ha, per vero, confermato le conclusioni cui era giunto il dr. sostenendo che la maggiore pregnanza Per_1 invalidante attribuita alle patologie diagnosticate risale ad epoca successiva alle verifiche eseguite dal primo perito. Si legge nell'elaborato del dr. Per_2
Sulla base della documentazione esaminata e della visita da me effettuata è possibile affermare che la ricorrente sig. Parte_2
[...] è affetta dalle seguenti infermità: artrosi polidistrettuale
[...] con medio impegno funzionale in soggetto con scoliosi dorso- lombare ed obesità di grado 1 (IMC 32.02); esiti di isterectomia in età fertile per miomatosi uterina;
sindrome disventilatoria di grado moderato/severo in soggetto con rinite allergica e dispnea da sforzo. … Per la determinazione complessiva della percentuale di invalidità vanno considerate le ripercussioni funzionali delle singole patologie esposte nella diagnosi. In particolare si può attribuire all'istante: 1) per l'Artrosi polidistrettuale con medio impegno funzionale in soggetto con scoliosi dorso-lombare ed obesità di grado 1 (IMC 32.02) una percentuale di invalidità pari al 35% facendo riferimento con criterio analogico al codice 7105 (DM 5/2/92); 2) Per gli “Esiti di isterectomia in età fertile per miomatosi uterina” nel suo complesso, una percentuale di invalidità pari al 25% facendo riferimento al codice 6603 (DM 5/2/92); 3) per la “Sindrome disventilatoria di grado moderato/severo in soggetto con rinite allergica” nel suo complesso una percentuale di invalidità pari al 45% facendo riferimento con criterio analogico al codice 6407 (DM 5/2/92). Dovendo esprimere un giudizio complessivo, trattandosi di patologie coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti fra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali, come indicato dal legislatore: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto. Tale calcolo porta ad una riduzione complessiva della capacità lavorativa generica pari al 74%. Riguardo la decorrenza, trattandosi di patologie cronico- degenerative ad andamento evolutivo nel tempo in senso peggiorativo, considerando la storia clinica naturale delle patologie sofferte, le condizioni cliniche attuali, nonché la documentazione agli atti, tale condizione può essere retrodatata a circa un anno prima della visita da me effettuata e precisamente al giugno 2023.>
Come si vede, a fronte di un quadro menomativo sovrapponibile a quello fotografato dal dr. il dr. Per_1 Per_2 porta in emersione un sostanziale aggravamento delle patologie, verificabile sia in termini puramente descrittivi, sia in un'ottica più marcatamente invalidante. Se non che tale maggiore pregnanza invalidante non è addebitabile a errori di valutazione del primo perito ma semplicemente
4 all'incidenza del trascorre del tempo sull'evoluzione del complesso patologico, ed in particolare del vulnus respiratorio. Da questa prospettiva, quindi, gli originari rilievi attorei sono del tutto infondati. Va all'uopo evidenziato che la “relazione-ABBATE” è stata depositata il 25 maggio 2023 a seguito di visita sul paziente eseguita il 19 dicembre 2022, laddove l'esame obiettivo del dr. risale al 6 giugno 2024. Per_2
Insomma, il diverso apprezzamento dei due “tecnici” di una situazione menomativa rimasta immutata nella sua perimetrazione diagnostica dipende solo da valutazioni sensibili al trascorrere del tempo. E quindi, sostanzialmente, all'aggravarsi delle ricadute funzionali del complesso patologico ed in particolare del vulnus respiratorio. (5)
In conclusione.
Non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra è tale da integrare gli Parte_1 estremi per il riconoscimento del requisito sanitario inerente l'assegno mensile di assistenza (Lex n.118/971) con decorrenza giugno 2023.
Trattandosi di requisito risalente ad epoca successiva alla domanda amministrativa, alla formalizzazione del ricorso per ATP e all'indagine peritale eseguita nella fase preventiva, il governo delle spese di lite, in una valutazione “unitaria” della controversia, approda alla loro integrale compensazione.
Le spese della duplice consulenza tecnica, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
5 2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'assegno di cui alla Legge n.118/971 a decorrere dal mese di giugno 2023;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti la duplice consulenza tecnica espletat ate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, 31/01/2025.
IL Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4896 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nata il giorno 22.06.1976 in MILANO e Parte_1
, elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in CASTELLAMMARE di STABIA alla via R. RAJOLA n.19 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia CESARANO che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo della fase preventiva RICORRENTE CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Sergio SICA RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., il
1 giorno 1.5.2022 la sig.ra sulla scorta Parte_1 dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno di cui alla Legge n.118/971.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la negativa presa di posizione dell'ente previdenziale, il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'istante formalizzava atto di dissenso verso le conclusioni peritali.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 30 luglio 2023 la sig.ra introduceva la domanda per il riconoscimento Parte_1 dei p nnessi al requisito sanitario oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel presente Giudizio l che CP_1 resisteva alla avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione all'esito di un nuovo approfondimento medico-legale.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda, intesa nella sua accezione più ampia e quindi comprensiva anche della fase “preventiva”, è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo. Il cui incipit necessariamente valorizza il positivo scrutinio inerente la ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex
2 Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno di cui alla Legge n.118/971. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 29.06.2023 (cfr. attestato di cancelleria in data 28 gennaio 2025) a fronte del decreto di “avviso” comunicato in data 30.05.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato inoltrato telematicamente il giorno 30.07.2023 (domenica) e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Nella fattispecie in esame il dr. aveva accertato, Persona_1
a carico della sig.ra ione clinica così Parte_1 sintetizzata: ARTROSI POLIDISTRETTUALE A MODESTO IMPEGNO FUNZIONALE IN SOGGETTO CON OBESITA' LIEVE (BMI 31,99) AFFETTO DA SCOLIOSI DORSO-LOMBARE -25% (per criterio analogico-proporzionale Cod. 7105, val. 31-40%); ESITI DI LAPAROISTERECTOMIA PER MI ER (2020) -25% (Cod. 6603, val. 25); SINDROME DISVENTILATORIA DI TIPO OSTRUTTIVO E DI GRADO MODERATO IN DISCRETO COMPENSO FARMACOLOGICO IN SOGGETTO CON RINITE ALLERGICA -25% (per criterio analogico-proporzionale Cod. 6407, val. 45%)> Il perito annette(va) a dette patologie una invalidità pari al 58% a decorrere dalla domanda amministrativa del 30 agosto 2021.
I rilievi attorei censurano la mancata adeguata valutazione della patologia respiratoria, in soggetto con rinite allergica, che da sola raggiungerebbe un'invalidità al 58%. Il precedente Istruttore ha ritenuto meritevoli di approfondimento le obiezioni della ricorrente. Ha, quindi, dato mandato al dr. di verificare la Persona_2 fondatezza del responso del prim (4)
Il nuovo C.T.U. ha, per vero, confermato le conclusioni cui era giunto il dr. sostenendo che la maggiore pregnanza Per_1 invalidante attribuita alle patologie diagnosticate risale ad epoca successiva alle verifiche eseguite dal primo perito. Si legge nell'elaborato del dr. Per_2
Sulla base della documentazione esaminata e della visita da me effettuata è possibile affermare che la ricorrente sig. Parte_2
[...] è affetta dalle seguenti infermità: artrosi polidistrettuale
[...] con medio impegno funzionale in soggetto con scoliosi dorso- lombare ed obesità di grado 1 (IMC 32.02); esiti di isterectomia in età fertile per miomatosi uterina;
sindrome disventilatoria di grado moderato/severo in soggetto con rinite allergica e dispnea da sforzo. … Per la determinazione complessiva della percentuale di invalidità vanno considerate le ripercussioni funzionali delle singole patologie esposte nella diagnosi. In particolare si può attribuire all'istante: 1) per l'Artrosi polidistrettuale con medio impegno funzionale in soggetto con scoliosi dorso-lombare ed obesità di grado 1 (IMC 32.02) una percentuale di invalidità pari al 35% facendo riferimento con criterio analogico al codice 7105 (DM 5/2/92); 2) Per gli “Esiti di isterectomia in età fertile per miomatosi uterina” nel suo complesso, una percentuale di invalidità pari al 25% facendo riferimento al codice 6603 (DM 5/2/92); 3) per la “Sindrome disventilatoria di grado moderato/severo in soggetto con rinite allergica” nel suo complesso una percentuale di invalidità pari al 45% facendo riferimento con criterio analogico al codice 6407 (DM 5/2/92). Dovendo esprimere un giudizio complessivo, trattandosi di patologie coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti fra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali, come indicato dal legislatore: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita del loro prodotto. Tale calcolo porta ad una riduzione complessiva della capacità lavorativa generica pari al 74%. Riguardo la decorrenza, trattandosi di patologie cronico- degenerative ad andamento evolutivo nel tempo in senso peggiorativo, considerando la storia clinica naturale delle patologie sofferte, le condizioni cliniche attuali, nonché la documentazione agli atti, tale condizione può essere retrodatata a circa un anno prima della visita da me effettuata e precisamente al giugno 2023.>
Come si vede, a fronte di un quadro menomativo sovrapponibile a quello fotografato dal dr. il dr. Per_1 Per_2 porta in emersione un sostanziale aggravamento delle patologie, verificabile sia in termini puramente descrittivi, sia in un'ottica più marcatamente invalidante. Se non che tale maggiore pregnanza invalidante non è addebitabile a errori di valutazione del primo perito ma semplicemente
4 all'incidenza del trascorre del tempo sull'evoluzione del complesso patologico, ed in particolare del vulnus respiratorio. Da questa prospettiva, quindi, gli originari rilievi attorei sono del tutto infondati. Va all'uopo evidenziato che la “relazione-ABBATE” è stata depositata il 25 maggio 2023 a seguito di visita sul paziente eseguita il 19 dicembre 2022, laddove l'esame obiettivo del dr. risale al 6 giugno 2024. Per_2
Insomma, il diverso apprezzamento dei due “tecnici” di una situazione menomativa rimasta immutata nella sua perimetrazione diagnostica dipende solo da valutazioni sensibili al trascorrere del tempo. E quindi, sostanzialmente, all'aggravarsi delle ricadute funzionali del complesso patologico ed in particolare del vulnus respiratorio. (5)
In conclusione.
Non residuano margini ulteriori per dubitare processualmente del fatto che il complesso invalidante di cui è portatrice la sig.ra è tale da integrare gli Parte_1 estremi per il riconoscimento del requisito sanitario inerente l'assegno mensile di assistenza (Lex n.118/971) con decorrenza giugno 2023.
Trattandosi di requisito risalente ad epoca successiva alla domanda amministrativa, alla formalizzazione del ricorso per ATP e all'indagine peritale eseguita nella fase preventiva, il governo delle spese di lite, in una valutazione “unitaria” della controversia, approda alla loro integrale compensazione.
Le spese della duplice consulenza tecnica, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
5 2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'assegno di cui alla Legge n.118/971 a decorrere dal mese di giugno 2023;
3. dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti la duplice consulenza tecnica espletat ate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, 31/01/2025.
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Dott. Dionigio VERASANI
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