Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16/04/2025 , RGC n. 408 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Cariati per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. BRUNO GIULIO per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 408 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 23/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 15 gennaio 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura comunale in persona dell'avv. Marianna Cariati
OPPONENTE
E
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. Giulio Bruno
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 23/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 15 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto il pagamento di euro 12.184,32,
1
Ha dedotto: a) l'inammissibilità della domanda per il divieto di azioni esecutive ai sensi dell'art. 248 D.lgs. 267/2000 TUEL in ragione dello stato di dissesto finanziario del b) la Pt_1 mancata prova del credito per inidoneità della documentazione prodotta nel procedimento monitorio.
Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il conseguente rigetto della domanda proposta in sede monitoria.
1.2. Si è costituita la parte opposta, chiedendo il rigetto dell 'opposizione.
1.3. Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. parte opponente, ad integrazione di quanto richiesto con l'atto di opposizione, ha insisto nel chiedere la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del poiché i crediti oggetto della pretesa Parte_1 cessione rientrano nella massa passiva del dissesto e il relativo pagamento compete all'Organo Straordinario di Liquidazione ex art. 5 comma 2 d.l. 29.03.2004 n. 80 convertito con modificazioni dalla l. 28.05.2004 n. 140, evidenziando altresì l'illegittimità della richiesta degli interessi in ragione della situazione economico - finanziaria in cui versa l'Ente in violazione dell'art. 248, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).
2. L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la vicenda trae origine, infatti, da un decreto ingiuntivo per pagamento canoni locativi emesso su ricorso del locatore, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36, nei confronti dell'originari o conduttore - che aveva ceduto l'azienda ed il connesso contratto di locazione - in seguito all'inadempimento del cessionario subentrato nella conduzione dell'immobile (controric. pag. 2: circostanza incontestata).
Orbene il locatore, enunciando nel rico rso per decreto ingiuntivo il titolo del credito, fondato sul rapporto locativo, ha già operato la scelta del rito applicabile alla eventuale opposizione, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., norma che, per le cause relative a rapporti di locazione, rinvia alla disciplina del rito del lavoro richiamando, in particolare, l'art. 415
c.p.c. , comma 1 che prevede come forma introduttiva del giudizio il ricorso ex art. 125
c.p.c. , da proporsi mediante deposito in Cancelleria unitamente ai documenti in esso indicati, risultando in tal modo osservate anche le formalità di costituzione del ricorrente in opposizione.
La specialità del rito va coordinata con la particolare disciplina processuale del procedimento sommario, trovando applicazione l'art. 641 c.p.c. , comma 1 che fissa il termine per la opposizione in gg. 40 dalla notifica del decreto monitorio e l'art. 645 c.p.c. , comma 2 secondo cui il giudizio di opposizione “si svolge secondo le norme del
2 procedimento ordinario davanti al giudice adito”, e tale deve int endersi il rito locatizio ex art. 447 bis c.p.c. per le cause concernenti i rapporti di locazione.
La proposizione della opposizione al decreto ingiuntivo emesso per canoni locativi rimane pertanto regolata, quanto alla individuazione del rito applicabile, dal principio di apparenza del provvedimento richiesto ed ottenuto dal creditore monitorio, anche nel caso in cui l'opponente intenda contestare la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio dall'opposto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n . 10206 del 26/07/2001; id. Sez. 3, Sentenza
n. 15720 del 11/07/2006; id. Sez. L, Sentenza n. 26372 del 14/12/2007; id. Sez. 3, Sentenza n.
7530 del 01/04/2014 - che esaminano la ipotesi in cui il credito abbia inteso procedere con rito ordinario anzichè con rito speciale del lavoro o locatizio -).
Sulla scelta del rito speciale operata dal creditore monitorio, il ricorrente si limita a contestare con il terzo motivo - formulato peraltro con inammissibile cumulo del vizio di omessa motivazione ex art. 360 c .p.c. , comma 1, n. 5 e del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 447 bis c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n.
3 - e con il quarto motivo - incentrato sul solo vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c. , comma 1,
n.
5 - la esistenza del rapporto locatizio, sostenendo - in evidente contrasto con la disposizione della L. n. 392 del 1978, art. 36 che prevede la responsabilità sussidiaria, per le obbligazioni derivanti dal contratto locativo, del soggetto che ha ceduto l'azie nda unitamente al contratto di locazione, salvo espressa liberatoria del locatore - che, in seguito alla comunicazione della cessione d'azienda, il cedente sarebbe automaticamente liberato nei confronti del locatore da responsabilità per successivi eventua li inadempimenti del cessionario all'obbligazione di pagamento del canone. Ma tale contestazione (che non può accedere al sindacato di legittimità in quanto neppure osservante il requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, avendo omess o il ricorrente di riportare e trascrivere il contenuto della comunicazione di avvenuta cessione e della eventuale accettazione “liberatoria” trasmessa dalla locatrice) attiene all'esame del merito della controversia, investendo l'accertamento del rapporto controverso, e dunque è del tutto irrilevante come statuito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - ad incidere su una fase antecedente del giudizio, qual'è quella della individuazione della forma appropriata dell'atto introduttivo del giud izio o della scelta del corretto mezzo di impugnazione, e non fa, pertanto, venire meno il necessario collegamento tra qualificazione del provvedimento giurisdizionale e forma di impugnazione dello stesso, quale specificazione del più generale principio pe r cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al “principio dell'apparenza”, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15897 del 11/07/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 21520 del
22/10/2015), nella specie dal giudice del procedimento monitorio che ha accolto il ricorso ex
3 art. 633 c.p.c. avente ad oggetto crediti per canoni scaduti derivanti da rapporto di locazione.
La opposizione andava, quindi, proposta nella forma del ricorso ex art. 415 c.p.c., dovendo in conseguenza essere verificata la osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 641
c.p.c. in relazione al deposito in Cancelleria dell'atto, indipende ntemente dalla data di notifica dello stesso.
Non soccorre in contrario la equipollenza delle forme introduttive del giudizio ricorso o citazione ad udienza fissa -, che trova giustificazione nel principio di conservazione degli effetti degli atti giuridic i, laddove questi rivestano i requisiti essenziali prescritti dalla legge ed abbiano comunque raggiunto lo scopo - con sanatoria ex art. 156 c.p.c. , comma 3 - della
“vocatio in jus”. Nel caso in questione infatti non si discute dei requisito di validità dell'atto introduttivo, nè degli effetti rivolti a rendere edotto il giudice e la controparte della pretesa avanzata in giudizio;
si discute invece della idoneità del procedimento prescelto per la costituzione in giudizio dell'opponente ( art. 165 c.p.c. e art. 645 c.p.c. , comma 2 in luogo dell'art. 415 c.p.c. , comma 1 e art. 645 c.p.c. , comma 2) ad impedire la decadenza comminata dall'art. 641 c.p.c..
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non trova applicazione alla fattispecie in esame l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di impugnazione delle delibere condominiali nella vigenza dell'art. 1137 c.c. ante riforma della L. n. 220 del 2012 (cfr.
Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 14560 del 30/07/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 8440 del
11/04/2006, secondo cui la verifica della osservanza del termine di impugnazione doveva compiersi in caso di atto di citazione con riferimento al momento della notifica), e che, secondo la esauriente ricostruzione dello sviluppo giurisprudenziale compiuto in s ede di risoluzione di contrasto dalle SS.UU. nella sentenza n. 8491 del 14/04/2011, trovava in origine fondamento proprio nella mancata previsione di un rito speciale per il giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, ma trova, invece, applicazio ne il consolidato principio di questa Corte secondo cui l'errore sulla forma dell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. , comma 3, soltanto se nel termine prescritto sia osservato lo specifico adempimento processuale richi esto da quel rito: con la conseguenza che, se l'adempimento prescritto è costituito dal deposito dell'atto introduttivo nella
Cancelleria del Giudice adito, è a tale adempimento che occorre fare riferimento per verificare la osservanza del termine di decad enza per la proposizione dell'azione.
Pertanto: se il giudizio deve proporsi con atto di citazione ad udienza fissa, qualora la parte abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale - operante quando, con la rego lare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell'atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all'art. 156
c.p.c. - sussiste alla condizione che il ricorso “venga notificato” nel termine di legge (cfr.
4 Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 21675 del 23/09/2013 - con riferimento al procedimento monitorio per ingiunzione in alternativa a quello speciale di cui alla L. n. 794 de l 1942, artt.
28, 29 e 30 -; id. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014 - con riferimento ad appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza -ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 -) se invece il giudizio deve essere proposto con ricorso da depositare in Cancelleria, l'erronea introduzione del giudizio con atto di citazione è suscettibile di sanatoria, in via di conver sione ex art. 156 c.p.c. , a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12990 del
27/05/2010 - con riferimento all'appello da proporsi ai sensi degli artt. 433 e 434 c.p.c. -; id. Sez. U, Sentenza n. 22848 del 08/10/2013 - con riferimento all'appello avverso la sentenza resa ex art. 308 c.p.c. , comma 2 -; id. Sez. 3, Sentenza n. 10643 de/ 15/05/2014; id.
Sez. L, Sentenza n. 14401 del 10/07/2015)” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 18 maggio 2016, n.
10143).
Pertanto, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 15 gennaio 2024 e che l'opposizione, proposta con citazione anziché con ricorso, è stata de positata solo il 27 febbraio 2024, oltre il termine di 40 giorni previsto dal codice di rito, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Le spese di lite sostenute dalla parte opposta devono essere poste a carico della parte opponente e vengono liquidate in euro 2.800,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro
400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 1.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.
23/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 13 gennaio 2024 e depositato il 15 gennaio 2024, dichiarandolo definitivamente esecutivo .
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in euro 2.800,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase di trattazione ed euro 1.000,00 per la fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Castrovillari, 16 aprile 2025
5 Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Rosanna D'Amico addetta all'Ufficio per il
Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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