Articolo 1 della Legge 5 aprile 1950, n. 225
Articolo 2
Versione
3 giugno 1950
Art. 1.
La costruzione e la concessione accordate alla Societa' anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) della ferrovia Circumflegrea di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 435 , sono, con effetto dalla data della presente legge, ridotte esclusivamente alla costruzione della sede stradale e fabbricati del tratto di chilometri 27 + 095 che, partendo dalla stazione di Napoli (Montesanto) della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura e Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, giunge alla stazione di Torregaveta della suddetta ferrovia Cumana.
Entrata in vigore il 3 giugno 1950