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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11790 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SARLO Parte_1 C.F._1
RI e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via dei Mille nr. 13
RICORRENTE
contro
VIA SAN GIORGIO VECCHIO 13 Controparte_1 [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
D'LO EN e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, Piazza S. Lo Bianco nr.10 7
RESISTENTE
avente ad oggetto: Comunione e Condominio – Impugnazione di delibera assembleare – Spese condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
1) Accertare e dichiarare che la delibera dell'Assemblea del 20.10.2023 del in alla Via San Giorgio Controparte_1 Controparte_2
Vecchio n.13, al capo 1 all'O.d.G., è contraria alla legge nella parte in cui ha scientemente derogato al criterio di ripartizione della spesa di cui all'art.1125
cc e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullarla;
2) Condannare per il principio della soccombenza processuale il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle di CP_1
mediazione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre CPA ed
IVA come per legge.
PER LA PARTE RESISTENTE:
si riporta ai propri scritti difensivi ed alla documentazione in atti, insistendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che la delibera dell'Assemblea del 20.10.2023
de i alla Via San Giorgio Controparte_1 Controparte_2
Vecchio n.13, al capo 1 all'O.d.G., è contraria alla legge nella parte in cui ha scientemente derogato al criterio di ripartizione della spesa di cui all'art.1125
cc e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullarla;
pagina 2 di 7 2) Condannare per il principio della soccombenza processuale il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, CP_1
comprese quelle di mediazione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre CPA ed IVA come per legge. “
A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue:
- di essere proprietaria esclusiva degli immobili siti nel CP_1
resistente così identificati al N.C.E.U. del Comune di San Giorgio a Cremano
(NA): fol. 6, p.lla 8 sub. 1 e fol. 6, p.lla 8 sub. 2, come da atto per notaio del 01.06.2007, trascritto presso la Conservatoria RR.II. in data Per_1
28.06.2007 ai nn. 47438/23170;
- che l'assemblea del del 20.10.23 approvava la delibera al CP_1
capo 1 dell'OdG avente ad oggetto “approvazione del riparto di spesa ivi comprese le spese tecnico amministrative attinenti ai lavori di manutenzione e ripristino della porzione di solaio danneggiata e puntellata nell'androne del fabbricato approvati con delibera del 04.10.2023”, deliberando la ripartizione delle spese per complessivi €16.948,71 in virtù del criterio dell'art.1117 c.c. e quindi a carico di tutti i condomini con i mm. della Tab.A generale come da riparto allegato in atti.
Ciò premesso, deduceva che, quanto approvato dal con la CP_1
delibera impugnata, contrastava con il disposto dell'art. 1125 c.c. secondo cui le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta pagina 3 di 7 e la decorazione del soffitto, in quanto era stato adottato un criterio di ripartizione delle spese contra legem con conseguente nullità della delibera.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto che, per quanto qui CP_1
ancora rileva, deduceva che le opere approvate riguardavano interventi di riparazione e consolidamento per l'adeguamento delle murature e dell'intradosso del solaio dell'androne al fine di migliorare la distribuzione dei carichi provenienti dal solaio stesso e pertanto, come chiarito dal direttore dei lavori, arch. , configuravano interventi di natura condominiale Per_2
generale a cui i condomini dovevano contribuire in relazione all'utilitas che la cosa da riparare forniva ai singoli appartamenti. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità nonché infondatezza della domanda e per l'effetto per il rigetto della stessa.
III. All'esito dell'udienza cartolare del 02.12.25 il g.i. tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies,
comma 3, c.p.c..
IV. La domanda è infondata e deve quindi essere rigettata.
IV.
1. Appare pacifico che i lavori approvati con la delibera impugnata si riferiscono alla manutenzione del solaio dell'androne come CP_3
anche chiarito dal direttore dei lavori arch. (doc. allegato alla Controparte_4
comparsa di costituzione del e come evidente, peraltro, dalle CP_1
stesse fotografie dei luoghi depositate dalla ricorrente (doc. 1 e 2 dep. 19.03.25).
Ora anche a voler prescindere da quanto esposto dal direttore dei lavori sulla natura condominiale dei lavori, ma, va rimarcato lo stesso è la figura tecnica preposta dal alla direzione degli stessi e pertanto la sua CP_1
pagina 4 di 7 classificazione dei lavori appare meritevole di sicura considerazione da parte del giudice (peraltro in assenza di una specifica contestazione sul punto della ricorrente che si limita ad opporre deduzioni in diritto), deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, fin da tempi remoti, con orientamento consolidato anche in tempi più recenti, ha statuito che “Tutto ciò che costituisce l'ingresso (portone, vestibolo, androne) è necessariamente comune ai sensi dell'art 1117 c.c., in quanto le predette parti costituiscono in senso oggettivo, funzionale e strutturale elementi portanti dell'edificio. Inoltre,
sussiste una presunzione legale di comunione sia in considerazione del fatto che trattasi di un bene indivisibile nella struttura e nell'uso, sia in relazione al servizio di utilità prestato, quindi, salvo diverso titolo, si presume di proprietà
comune di tutti i condomini – anche di quelli proprietari dei negozi – sia o meno utilizzabile da tutti, perché rappresenta l'acceso indispensabile per l'utilizzazione delle strutture di copertura dell'edificio o scantinati (Cass. n. 761
, 5-2-1979).” Più specificamente “Le scale e l'androne, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono,
quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Ne consegue l'applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei "quorum" per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell'androne e pagina 5 di 7 delle scale, cui anche detti condomini sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne. (Cass. Sez. 2,
20/04/2017, n. 9986, Rv. 643885 - 01).”
Alla luce della giurisprudenza sopra citata non appaiono, pertanto,
fondate le deduzioni attoree avendo il correttamente ripartito le CP_1
spese per la manutenzione dell'androne di cui trattasi secondo la tabella millesimale generale (tabella A vedi doc. 5 ricorrente), come doveva essere fatto, non trattandosi di solaio tra due appartamenti, che avrebbe giustificato l'applicazione dell'invocato, da parte ricorrente, art. 1125 c.c. ma della manutenzione del solaio dell'androne condominiale, al quale si applica il regime di cui all'art. 1123, comma 1, c.c..
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000 - valore di causa pari ad € 16.948,71,
cfr. Cass. 36013/2023), parametro minimo, stante la semplicità dell'unica questione oggetto di causa e la conseguente ridotta attività difensiva svolta, per tutte le fasi previste dal citato D.M. con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo
d'Angelo, dichiaratosi antistatario.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite CP_1
del presente procedimento liquidate in € 2.540 per compensi, oltre 15% spese pagina 6 di 7 generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Vincenzo d'Angelo, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice applicato
GA NT
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. GA CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2005/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. SARLO Parte_1 C.F._1
RI e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via dei Mille nr. 13
RICORRENTE
contro
VIA SAN GIORGIO VECCHIO 13 Controparte_1 [...]
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
D'LO EN e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, Piazza S. Lo Bianco nr.10 7
RESISTENTE
avente ad oggetto: Comunione e Condominio – Impugnazione di delibera assembleare – Spese condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE RICORRENTE:
1) Accertare e dichiarare che la delibera dell'Assemblea del 20.10.2023 del in alla Via San Giorgio Controparte_1 Controparte_2
Vecchio n.13, al capo 1 all'O.d.G., è contraria alla legge nella parte in cui ha scientemente derogato al criterio di ripartizione della spesa di cui all'art.1125
cc e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullarla;
2) Condannare per il principio della soccombenza processuale il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle di CP_1
mediazione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre CPA ed
IVA come per legge.
PER LA PARTE RESISTENTE:
si riporta ai propri scritti difensivi ed alla documentazione in atti, insistendo per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare che la delibera dell'Assemblea del 20.10.2023
de i alla Via San Giorgio Controparte_1 Controparte_2
Vecchio n.13, al capo 1 all'O.d.G., è contraria alla legge nella parte in cui ha scientemente derogato al criterio di ripartizione della spesa di cui all'art.1125
cc e per l'effetto dichiararla nulla e/o annullarla;
pagina 2 di 7 2) Condannare per il principio della soccombenza processuale il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, CP_1
comprese quelle di mediazione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre CPA ed IVA come per legge. “
A fondamento della propria domanda esponeva quanto segue:
- di essere proprietaria esclusiva degli immobili siti nel CP_1
resistente così identificati al N.C.E.U. del Comune di San Giorgio a Cremano
(NA): fol. 6, p.lla 8 sub. 1 e fol. 6, p.lla 8 sub. 2, come da atto per notaio del 01.06.2007, trascritto presso la Conservatoria RR.II. in data Per_1
28.06.2007 ai nn. 47438/23170;
- che l'assemblea del del 20.10.23 approvava la delibera al CP_1
capo 1 dell'OdG avente ad oggetto “approvazione del riparto di spesa ivi comprese le spese tecnico amministrative attinenti ai lavori di manutenzione e ripristino della porzione di solaio danneggiata e puntellata nell'androne del fabbricato approvati con delibera del 04.10.2023”, deliberando la ripartizione delle spese per complessivi €16.948,71 in virtù del criterio dell'art.1117 c.c. e quindi a carico di tutti i condomini con i mm. della Tab.A generale come da riparto allegato in atti.
Ciò premesso, deduceva che, quanto approvato dal con la CP_1
delibera impugnata, contrastava con il disposto dell'art. 1125 c.c. secondo cui le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta pagina 3 di 7 e la decorazione del soffitto, in quanto era stato adottato un criterio di ripartizione delle spese contra legem con conseguente nullità della delibera.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto che, per quanto qui CP_1
ancora rileva, deduceva che le opere approvate riguardavano interventi di riparazione e consolidamento per l'adeguamento delle murature e dell'intradosso del solaio dell'androne al fine di migliorare la distribuzione dei carichi provenienti dal solaio stesso e pertanto, come chiarito dal direttore dei lavori, arch. , configuravano interventi di natura condominiale Per_2
generale a cui i condomini dovevano contribuire in relazione all'utilitas che la cosa da riparare forniva ai singoli appartamenti. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di inammissibilità nonché infondatezza della domanda e per l'effetto per il rigetto della stessa.
III. All'esito dell'udienza cartolare del 02.12.25 il g.i. tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies,
comma 3, c.p.c..
IV. La domanda è infondata e deve quindi essere rigettata.
IV.
1. Appare pacifico che i lavori approvati con la delibera impugnata si riferiscono alla manutenzione del solaio dell'androne come CP_3
anche chiarito dal direttore dei lavori arch. (doc. allegato alla Controparte_4
comparsa di costituzione del e come evidente, peraltro, dalle CP_1
stesse fotografie dei luoghi depositate dalla ricorrente (doc. 1 e 2 dep. 19.03.25).
Ora anche a voler prescindere da quanto esposto dal direttore dei lavori sulla natura condominiale dei lavori, ma, va rimarcato lo stesso è la figura tecnica preposta dal alla direzione degli stessi e pertanto la sua CP_1
pagina 4 di 7 classificazione dei lavori appare meritevole di sicura considerazione da parte del giudice (peraltro in assenza di una specifica contestazione sul punto della ricorrente che si limita ad opporre deduzioni in diritto), deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, fin da tempi remoti, con orientamento consolidato anche in tempi più recenti, ha statuito che “Tutto ciò che costituisce l'ingresso (portone, vestibolo, androne) è necessariamente comune ai sensi dell'art 1117 c.c., in quanto le predette parti costituiscono in senso oggettivo, funzionale e strutturale elementi portanti dell'edificio. Inoltre,
sussiste una presunzione legale di comunione sia in considerazione del fatto che trattasi di un bene indivisibile nella struttura e nell'uso, sia in relazione al servizio di utilità prestato, quindi, salvo diverso titolo, si presume di proprietà
comune di tutti i condomini – anche di quelli proprietari dei negozi – sia o meno utilizzabile da tutti, perché rappresenta l'acceso indispensabile per l'utilizzazione delle strutture di copertura dell'edificio o scantinati (Cass. n. 761
, 5-2-1979).” Più specificamente “Le scale e l'androne, essendo elementi strutturali necessari all'edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell'art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono,
quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell'edificio. Ne consegue l'applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei "quorum" per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell'androne e pagina 5 di 7 delle scale, cui anche detti condomini sono tenuti a concorrere, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne. (Cass. Sez. 2,
20/04/2017, n. 9986, Rv. 643885 - 01).”
Alla luce della giurisprudenza sopra citata non appaiono, pertanto,
fondate le deduzioni attoree avendo il correttamente ripartito le CP_1
spese per la manutenzione dell'androne di cui trattasi secondo la tabella millesimale generale (tabella A vedi doc. 5 ricorrente), come doveva essere fatto, non trattandosi di solaio tra due appartamenti, che avrebbe giustificato l'applicazione dell'invocato, da parte ricorrente, art. 1125 c.c. ma della manutenzione del solaio dell'androne condominiale, al quale si applica il regime di cui all'art. 1123, comma 1, c.c..
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa (scaglione € 5.201-26.000 - valore di causa pari ad € 16.948,71,
cfr. Cass. 36013/2023), parametro minimo, stante la semplicità dell'unica questione oggetto di causa e la conseguente ridotta attività difensiva svolta, per tutte le fasi previste dal citato D.M. con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo
d'Angelo, dichiaratosi antistatario.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite CP_1
del presente procedimento liquidate in € 2.540 per compensi, oltre 15% spese pagina 6 di 7 generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Vincenzo d'Angelo, dichiaratosi antistatario.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice applicato
GA NT
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