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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 1.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3836 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019;
tra
in proprio e quale socio al 50% della società PERSIAN POINT s.r.l., Parte_1 elettivamente domiciliato in San Nicolò a Tordino, alla via Palombieri n. 32, presso lo studio dell'avv.
Monia Terzilli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-attore -
e
elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Pigliacelli n. 46 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Tommaso Navarra, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
OGGETTO: cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale socio al 50% della società Parte_1
Persian Point s.r.l., conveniva in giudizio al fine di veder accertata la carenza Controparte_1 di potere della convenuta a stipulare l'atto di compravendita meglio descritto in atti e dichiararlo annullabile e, accertata la sussistenza del conflitto di interesse della convenuta, dichiarare che
[...] era tenuta alla restituzione dell'immobile in favore della società Persian Point s.r.l., oltre Controparte_1
al risarcimento dei danni;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 20.11.2014 e per l'effetto dichiarare la carenza dei poteri del legale rappresentante della società Persian
Point s.r.l. alla compravendita dell'immobile con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via pregiudiziale, il mancato Controparte_1
esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e chiedeva, nel merito, di rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite. Concesso il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 co.
1 e co. 1 bis D.lgs 28/2010, vertendo la presente controversia in tema di annullamento di contratto di compravendita, nel corso del giudizio è intervenuto tra le parti un accordo transattivo in sede di mediazione, poi recepito mediante atto notarile, come confermato dal verbale di udienza del 10.12.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter.
*
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Trattasi di istituto di creazione giurisprudenziale che può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa,
rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto concerna l'intero petitum oggetto della controversia (e, nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto l'integralità dei rapporti oggetto di causa).
Nel caso di specie, come documentato e rappresentato dalle parti, trasferiva Controparte_1 alle figlie e i diritti di comproprietà pari ad ½ (un Parte_2 Persona_1 Persona_2 mezzo) ad essa spettanti sulle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Teramo,
Via Pasquale Celommi, n. 1, meglio descritte in atti (cfr. Atto del Notaio 27/11/2023). Per_3
Né rileva, d'altro canto, che l'accordo transattivo si inserisse in una più ampia definizione di condizioni poste dalle parti, non potendo, chiaramente, ponderarsi il rilievo della condotta inadempiente della parte attrice concernente le modalità di chiusura e/o liquidazione della società in quanto questione non oggetto dell'odierno contenzioso.
Ne deriva, pertanto, che i profili di parziale inadempimento dell'accordo, volto a definire più posizioni delle parti, non può rilevare in questa sede, in primis perché gli aspetti afferenti all'adempimento della transazione non sono oggetto del petitum oggetto dell'odierna controversia e, in secondo luogo, perché
l'accordo aveva ad oggetto attività estranee all'odierno giudizio, instaurato, tra l'altro, per annullamento di un contratto di compravendita.
Peraltro, l'accordo di conciliazione, come statuito dall'l'art. 12 del D.lgs 28/2010, quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo, tra l'altro, per l'esecuzione degli obblighi di fare. Di conseguenza, la mediazione, come espressamente definita dal legislatore all' art. 1 lett. C del d.lsg. n.
28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della necessità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del predetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile e che, secondo quanto dichiarato nelle note ex art. 127 ter per l'udienza del 1.4.2025,
l'accordo raggiunto è stato eseguito per ciò che concerne le posizioni oggetto di causa.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della posizione assunta dalle parti, andranno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Teramo, 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 1.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3836 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019;
tra
in proprio e quale socio al 50% della società PERSIAN POINT s.r.l., Parte_1 elettivamente domiciliato in San Nicolò a Tordino, alla via Palombieri n. 32, presso lo studio dell'avv.
Monia Terzilli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
-attore -
e
elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Pigliacelli n. 46 Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Tommaso Navarra, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
OGGETTO: cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale socio al 50% della società Parte_1
Persian Point s.r.l., conveniva in giudizio al fine di veder accertata la carenza Controparte_1 di potere della convenuta a stipulare l'atto di compravendita meglio descritto in atti e dichiararlo annullabile e, accertata la sussistenza del conflitto di interesse della convenuta, dichiarare che
[...] era tenuta alla restituzione dell'immobile in favore della società Persian Point s.r.l., oltre Controparte_1
al risarcimento dei danni;
chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 20.11.2014 e per l'effetto dichiarare la carenza dei poteri del legale rappresentante della società Persian
Point s.r.l. alla compravendita dell'immobile con ogni conseguenza di legge in ordine alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via pregiudiziale, il mancato Controparte_1
esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e chiedeva, nel merito, di rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite. Concesso il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 co.
1 e co. 1 bis D.lgs 28/2010, vertendo la presente controversia in tema di annullamento di contratto di compravendita, nel corso del giudizio è intervenuto tra le parti un accordo transattivo in sede di mediazione, poi recepito mediante atto notarile, come confermato dal verbale di udienza del 10.12.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter.
*
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Trattasi di istituto di creazione giurisprudenziale che può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa,
rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto concerna l'intero petitum oggetto della controversia (e, nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto l'integralità dei rapporti oggetto di causa).
Nel caso di specie, come documentato e rappresentato dalle parti, trasferiva Controparte_1 alle figlie e i diritti di comproprietà pari ad ½ (un Parte_2 Persona_1 Persona_2 mezzo) ad essa spettanti sulle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Comune di Teramo,
Via Pasquale Celommi, n. 1, meglio descritte in atti (cfr. Atto del Notaio 27/11/2023). Per_3
Né rileva, d'altro canto, che l'accordo transattivo si inserisse in una più ampia definizione di condizioni poste dalle parti, non potendo, chiaramente, ponderarsi il rilievo della condotta inadempiente della parte attrice concernente le modalità di chiusura e/o liquidazione della società in quanto questione non oggetto dell'odierno contenzioso.
Ne deriva, pertanto, che i profili di parziale inadempimento dell'accordo, volto a definire più posizioni delle parti, non può rilevare in questa sede, in primis perché gli aspetti afferenti all'adempimento della transazione non sono oggetto del petitum oggetto dell'odierna controversia e, in secondo luogo, perché
l'accordo aveva ad oggetto attività estranee all'odierno giudizio, instaurato, tra l'altro, per annullamento di un contratto di compravendita.
Peraltro, l'accordo di conciliazione, come statuito dall'l'art. 12 del D.lgs 28/2010, quando sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono costituisce titolo esecutivo, tra l'altro, per l'esecuzione degli obblighi di fare. Di conseguenza, la mediazione, come espressamente definita dal legislatore all' art. 1 lett. C del d.lsg. n.
28/2010, determinando la composizione bonaria della controversia, comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, dunque, della necessità di una pronuncia del Giudice, tanto più che nel caso in esame le parti sono già dotate in forza del predetto accordo di un titolo esecutivo trascrivibile e che, secondo quanto dichiarato nelle note ex art. 127 ter per l'udienza del 1.4.2025,
l'accordo raggiunto è stato eseguito per ciò che concerne le posizioni oggetto di causa.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della posizione assunta dalle parti, andranno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Teramo, 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo