Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/1968, n. 3907
CASS
Sentenza 6 dicembre 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Deve escludersi la sussistenza della nullita del precetto nei casi in cui, pur mancando nel precetto stesso l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, l'esigenza di individuazione del titolo, in base al quale si intende procedere ad esecuzione, risulti soddisfatta attraverso gli altri elementi contenuti nel precetto. ( nella specie, nel precetto vi era una precisa individuazione del titolo esecutivo e si faceva anche menzione dell'avvenuta notificazione del titolo stesso, ma mancava solo l'indicazione della data della notificazione medesima, in Sede di opposizione al precetto neppure era stato dedotto che il titolo non fosse stato notificato o fosse stato notificato irritualmente. La Corte suprema ha ritenuto che, nel caso concreto, l'indicata Mancanza non poteva costituire motivo di nullita del precetto). ( V. 3080-58).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/12/1968, n. 3907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3907
    Data del deposito : 6 dicembre 1968

    Testo completo