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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 15 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4179/2020 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco C.F._1
Micali, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: arretrati trattamento di famiglia
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 15/10/2021, , titolare di pensione Parte_1
categoria IO n. 15051016, con decorrenza 1 luglio 2009, chiedeva al Giudice del Lavoro di voler dichiarare il proprio diritto alla liquidazione degli arretrati del trattamento di famiglia da luglio 2015; contro l'errato calcolo della decorrenza dal 1° gennaio 2016 e la sua corresponsione a partire solo dal luglio 2017 veniva proposto ricorso amministrativo in data
27/07/2018, rimasto senza esito.
L costituitosi eccepiva in via pregiudiziale la decadenza dell'azione e chiedeva la nullità CP_2
del ricorso per incompletezza della domanda amministrativa, escludendo l'applicazione dell'art. 152 disp. att. cpc.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di decadenza proposta da parte resistente, che non si ritiene fondata.
Per l'esame della decadenza si richiama, ex art. 118 disp att c.p.c. l'orientamento delle sezioni unite della Suprema Corte, secondo cui con riguardo alla domanda di riliquidazione della pensione non sarebbe applicabile nè l'art. 47 dpr n. 639/1970, nè l'art. 6 d.l. 103/1991, “e ciò in quanto la sua pretesa non aveva ad oggetto la prestazione ma il mero ricalcolo di una prestazione già riconosciutagli e pacificamente spettantegli. La decadenza triennale opera infatti anche nei casi disciplinati dal d.l. 103 cit. (assenza di ricorso amministrativo o ricorso amministrativo tardivo), solo in caso di diniego della intera prestazione previdenziale e non nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, la domanda dell'assicurato non concerneva la concessione della prestazione bensì un mero ricalcolo, rispetto alla cui domanda non era necessario l'esperimento di alcun procedimento amministrativo” (punto 3., Cass. civ., sez. un. n. 12720/2009). Peraltro la decadenza di cui all'art. 47 dpr 639/1970 “non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo
l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l' sia incorso in errori di calcolo o in errate Controparte_3
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”. La sentenza invocata dall' ha riguardo al mero riconoscimento della prestazione e non è CP_2
pertanto applicabile alla causa in esame, che non è decaduta.
Si osserva che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Ciò posto, correlando il principio che permea il diritto previdenziale secondo il quale gli effetti positivi per il richiedente decorrono a partire dalla presentazione dell'istanza, nel caso che ci occupa essa è stata inoltrata nell'ottobre 2017 e pertanto venivano in rilievo, per la verifica dei requisiti reddituali, le dichiarazioni dell'anno 2016.
Ad oggi il ricorrente non ha allegato redditi precedenti all'anno 2016 e pertanto è stata disposta la liquidazione del trattamento di famiglia a far data da luglio 2017. In assenza della necessaria produzione della situazione reddituale, non può calcolarsi il dovuto per il periodo precedente.
Va infine rilevato, come osservato correttamente dall'ente, che devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo pertanto correttamente l'ente ha ricostruito la pensione dal gennaio 2016 e che ha successivamente corrisposto i trattamenti di famiglia dal 07/2017.
Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente resistente come da dispositivo, secondo i parametri minimi – in ragione della semplicità del contenzioso- di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente complessivamente liquidate in € 2.695,5 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi.
Messina, 16/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando