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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 465/2025 R.G. tra:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Giusy Marrocco;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Fabiola Leone e Marcella Mattia Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 02.02.2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dei ratei relativi alla pensione di invalidità civile al 100% nonché dei ratei dell'indennità di accompagnamento e la sussistenza di una condizione di handicap ai sensi dell'art.3 co. 3 L n. 104/1992 a decorrere dal 14.11.2022, data della revoca delle prestazione a seguito di visita di revisione, o da quella da accertarsi in corso di causa contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 26.08.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
• Esiti di GIST , trattato chirurgicamente, con secondaria incontinenza Per_2 bisfinterica urinaria e fecale;
• Cardiopatia ischemica rivascolarizzata con BPAC in III-IV classe NYHA;
• Diabete mellito tipo II;
• Osteoartrosi polidistrettuale;
• Severo disturbo depressivo dell'umore con ritiro sociale. Il consulente, sulla base della nuova documentazione in atti (specificamente, accertamento RM lombosacrale dell'8.03.2024, piano riabilitativo del 06.04.2024
e referto neurochirurgico del 09.04.2024) e alla luce della visita diretta effettuata il 16.05.2024, ha rilevato “Pur condividendo, in definitiva, quanto argomentato
e concluso dalla data della revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento (14.11.2022) fino alla valutazione per ATP conseguente a visita del 04.10.2023, lo scrivente ritiene che la situazione clinico-disfunzionale successiva si caratterizzi per una grave riduzione della efficienza psico-fisica con perdita della capacità lavorativa (100% oltre che di alcuni fondamentali atti quotidiani della vita, in paziente affetto da “Esiti di GIST Ileale, trattato chirurgicamente, con secondaria incontinenza bisfinterica urinaria e fecale.
Cardiopatia ischemica rivascolarizzata con BPAC in III-IV classe NYHA. Diabete mellito tipo II. Osteoartrosi polidistrettuale. Severo disturbo depressivo dell'umore con ritiro sociale” (…).
Tutto quanto sopra riportato, contestualizzato al caso sotto osservazione, orienta per un quadro evolutivo in senso peggiorativo con riduzione della autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali per l'instabilità posturale in un soggetto ancora giovane, affetto da un complesso patologico che ne limita non solo gli spostamenti ma che determina necessità di aiuto per l'igiene personale, per la vestizione e svestizione, per la cucina e la gestione del quotidiano. Tale situazione giustifica l'impedimento nel compiere molti fra i più importanti atti quotidiani della vita, per i quali diventa necessario l'aiuto di altre persone. In dette condizioni, con elevata probabilità, il ricorrente non è in grado di fare la spesa e di autodeterminarsi nell'uso della cucina, non è autonomo nella preparazione dei cibi o nella gestione della casa, del bucato e nell'evitare efficacemente situazioni di pericolo. Ancor più importante, l'autonomia nell'effettuare piccoli spostamenti dentro casa senza rischio di caduta è ridotta per l'instabilità posturale;
di conseguenza non è consentito l'autonomo utilizzo della toilette e della doccia, non è concessa la vestizione o la svestizione autonoma (particolarmente per quegli indumenti di più difficile manipolazione prassica) e non è possibile la soddisfacente effettuazione delle manovre per provvedere all'igiene personale. Il tutto con inevitabili ripercussioni sulla dignità
e sulla salute della persona.”
Il sanitario ha pertanto concluso “Alla luce, pertanto, della documentazione presente, dell'obiettività emersa nel corso della visita diretta, della documentazione sanitaria presente in atti e delle considerazioni prima espresse
(…) Il OR , allo stato attuale, è da considerare invalido al Parte_1
100% per totale inabilità lavorativa e bisognevole di assistenza continuativa in quanto non in grado di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita
(L. 18/80). Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Perdita dell'autonomia concretizzatasi, con elevata probabilità, nel mese di aprile
2024, quando vi è stata la prescrizione della carrozzina per la grave difficoltà deambulatoria, confermata la fornitura di panni-mutanda e traverse per il letto per l'incontinenza bisfinterica e ribadita la persistenza del severo disturbo depressivo in una situazione di progressione peggiorativa psico-cognitiva che si ripercuote negativamente sul compimento degli atti di vita organica e di relazione. Dal mese di aprile 2024, pertanto, sono presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ne deriva che dalla data della revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento (14.11.2022) e fino al mese di marzo 2024, per la probabile conservazione delle autonomie personali, il ricorrente è da considerare invalido al 100% ma in assenza dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici, esame obiettivo e documentazione), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”
(così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza (tra la fase di ATP e il presente giudizio) ed in ogni caso la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva anche al deposito del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., anche in adesione dell'Ufficio all'orientamento consolidato della Suprema Corte con la sentenza n. Cass.
n.955/2021, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 465/2024 depositato da in data Parte_1
02.02.2024 nei confronti di così provvede: CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a far data da Aprile 2024 come da CTU depositata in data 26.08.2024.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Spese compensate.
Brindisi, 03.04.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n. 465/2025 R.G. tra:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv.to Parte_1
Giusy Marrocco;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Fabiola Leone e Marcella Mattia Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c. e depositato in data 02.02.2024, il ricorrente, come in epigrafe indicato, chiedeva che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dei ratei relativi alla pensione di invalidità civile al 100% nonché dei ratei dell'indennità di accompagnamento e la sussistenza di una condizione di handicap ai sensi dell'art.3 co. 3 L n. 104/1992 a decorrere dal 14.11.2022, data della revoca delle prestazione a seguito di visita di revisione, o da quella da accertarsi in corso di causa contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. Specificamente, evidenziava che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti che attestava un quadro clinico legittimante il riconoscimento della prestazione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal CTU, difettando il requisito sanitario necessario all'erogazione della prestazione assistenziale.
Rinnovate le operazioni peritali, sulla base delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
L'opposizione risulta fondata e merita accoglimento nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta l'integrità del contraddittorio tenuto conto del fatto che - ai sensi dell'art.10, comma 6, del d.l. n.203/2005 (conv. in legge n.248/05), della circolare ministeriale prot. n.38935 del 29.03.2007 e del successivo DPCM – nei giudizi instaurati successivamente all'1/4/2007 la legittimazione passiva spetta unicamente all' , al quale sono state trasferite CP_1 le competenze in materia di invalidità civile.
Nello specifico, il ricorso di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 5, avvia un giudizio ordinario, come si evince dalla lettera della norma, secondo cui “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del c.t.u. (…) deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione”.
L'ausiliario nominato, Dott. , nella sua relazione depositata in Persona_1 data 26.08.2024, ha diagnosticato a carico dell'istante le seguenti patologie:
• Esiti di GIST , trattato chirurgicamente, con secondaria incontinenza Per_2 bisfinterica urinaria e fecale;
• Cardiopatia ischemica rivascolarizzata con BPAC in III-IV classe NYHA;
• Diabete mellito tipo II;
• Osteoartrosi polidistrettuale;
• Severo disturbo depressivo dell'umore con ritiro sociale. Il consulente, sulla base della nuova documentazione in atti (specificamente, accertamento RM lombosacrale dell'8.03.2024, piano riabilitativo del 06.04.2024
e referto neurochirurgico del 09.04.2024) e alla luce della visita diretta effettuata il 16.05.2024, ha rilevato “Pur condividendo, in definitiva, quanto argomentato
e concluso dalla data della revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento (14.11.2022) fino alla valutazione per ATP conseguente a visita del 04.10.2023, lo scrivente ritiene che la situazione clinico-disfunzionale successiva si caratterizzi per una grave riduzione della efficienza psico-fisica con perdita della capacità lavorativa (100% oltre che di alcuni fondamentali atti quotidiani della vita, in paziente affetto da “Esiti di GIST Ileale, trattato chirurgicamente, con secondaria incontinenza bisfinterica urinaria e fecale.
Cardiopatia ischemica rivascolarizzata con BPAC in III-IV classe NYHA. Diabete mellito tipo II. Osteoartrosi polidistrettuale. Severo disturbo depressivo dell'umore con ritiro sociale” (…).
Tutto quanto sopra riportato, contestualizzato al caso sotto osservazione, orienta per un quadro evolutivo in senso peggiorativo con riduzione della autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali per l'instabilità posturale in un soggetto ancora giovane, affetto da un complesso patologico che ne limita non solo gli spostamenti ma che determina necessità di aiuto per l'igiene personale, per la vestizione e svestizione, per la cucina e la gestione del quotidiano. Tale situazione giustifica l'impedimento nel compiere molti fra i più importanti atti quotidiani della vita, per i quali diventa necessario l'aiuto di altre persone. In dette condizioni, con elevata probabilità, il ricorrente non è in grado di fare la spesa e di autodeterminarsi nell'uso della cucina, non è autonomo nella preparazione dei cibi o nella gestione della casa, del bucato e nell'evitare efficacemente situazioni di pericolo. Ancor più importante, l'autonomia nell'effettuare piccoli spostamenti dentro casa senza rischio di caduta è ridotta per l'instabilità posturale;
di conseguenza non è consentito l'autonomo utilizzo della toilette e della doccia, non è concessa la vestizione o la svestizione autonoma (particolarmente per quegli indumenti di più difficile manipolazione prassica) e non è possibile la soddisfacente effettuazione delle manovre per provvedere all'igiene personale. Il tutto con inevitabili ripercussioni sulla dignità
e sulla salute della persona.”
Il sanitario ha pertanto concluso “Alla luce, pertanto, della documentazione presente, dell'obiettività emersa nel corso della visita diretta, della documentazione sanitaria presente in atti e delle considerazioni prima espresse
(…) Il OR , allo stato attuale, è da considerare invalido al Parte_1
100% per totale inabilità lavorativa e bisognevole di assistenza continuativa in quanto non in grado di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita
(L. 18/80). Sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Perdita dell'autonomia concretizzatasi, con elevata probabilità, nel mese di aprile
2024, quando vi è stata la prescrizione della carrozzina per la grave difficoltà deambulatoria, confermata la fornitura di panni-mutanda e traverse per il letto per l'incontinenza bisfinterica e ribadita la persistenza del severo disturbo depressivo in una situazione di progressione peggiorativa psico-cognitiva che si ripercuote negativamente sul compimento degli atti di vita organica e di relazione. Dal mese di aprile 2024, pertanto, sono presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ne deriva che dalla data della revoca del beneficio dell'indennità di accompagnamento (14.11.2022) e fino al mese di marzo 2024, per la probabile conservazione delle autonomie personali, il ricorrente è da considerare invalido al 100% ma in assenza dei presupposti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.”
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici, esame obiettivo e documentazione), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte
... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”
(così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n.9929/94).
Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
L'elaborato peritale appare, pertanto, motivato e non suscettibile di censure per tutte le anzidette motivazioni.
Alla luce di ciò ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa disamina della documentazione in atti e dall'esame obiettivo, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti (non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza) idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni e nei limiti che precedono, il ricorso deve essere accolto.
La reciproca soccombenza (tra la fase di ATP e il presente giudizio) ed in ogni caso la decorrenza dell'accertato requisito sanitario, successiva anche al deposito del ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., anche in adesione dell'Ufficio all'orientamento consolidato della Suprema Corte con la sentenza n. Cass.
n.955/2021, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso RG 465/2024 depositato da in data Parte_1
02.02.2024 nei confronti di così provvede: CP_1 accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua a far data da Aprile 2024 come da CTU depositata in data 26.08.2024.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati CP_1 decreti.
Spese compensate.
Brindisi, 03.04.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI PACE