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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Chiara Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1788 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato GOLLIN LORENZO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GIANLUCA GARBIN CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI RESE DALLE PARTI
Per parte attrice:
1) sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) sia assegnata la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
3) il signor verserà alla NO entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni pagina 1 di 6 anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;
5) spese legali compensate.
Per parte convenuta:
1) sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) sia assegnata la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
3) il signor verserà alla NO entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;
5) spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] , e , nata a Parte_1 CP_1
ROMANIA il 29/03/1973 , contraevano matrimonio con rito civile in data 17.04.2001 a Satu MA
(Romania) . Dalla loro unione nascevano i figli l 15.04.2005 e il 03.03.2011. Per_1 Per_2
In data 5.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni e chiesto l'addebito della separazione al marito per le violazioni ai propri obblighi derivanti dal matrimonio e dagli artt. 143 e segg.ti c.c.
All'udienza del 11.7.2024 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante le deduzioni di episodi di violenza morale asseritamente subiti dalla convenuta e si riservava. Con separata ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
il marito dovrà lasciare la casa familiare dalla data odierna;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
4) il padre dovrà uscire dalla casa familiare in data odierna
pagina 2 di 6 5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla sua uscita dalla casa, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale;
6) dispone che il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figli o 2 settimane consecutive da concordarsi entro il
31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta.
7) Dichiara inammissibili le prove capitolate
8) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In data 16.07.2024 il Tribunale pubblicava sentenza sullo status di separazione n. 1274/24.
Con ordinanza collegiale la causa veniva rimessa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 5.12.2024, trattata mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano conclusioni di identico contenuto, di cui in epigrafe, riproponendo il contenuto delle condizioni fissate dal giudice con la ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc;
quindi, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato a [...], mentre la moglie dichiara di essere nata a [...], appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la
“residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE) n.
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 6 precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n.
2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia, e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e, come dichiarato da parte ricorrente, frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi
Ciò premesso, già pronunciata la separazione con sentenza del 16.7.24, vanno condivise le condizioni rassegnate dalle parti, in modo uniforme tra loro, che paiono qui adottabili in quanto corrispondenti a quelle pronunciate in sede di provvedimenti provvisori da questo giudice;
la separazione pagina 5 di 6 non viene consensualizzata, perché la moglie ha dedotte violenze e sul punto non è stato effettuato alcun accertamento.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dalla moglie, è poi da ritenere che la stessa abbia abbandonato la domanda di addebito della separazione, che non è stata riproposta.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Fissa le seguenti condizioni della separazione personale tra Parte_1
e
[...] CP_1
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
- il signor verserà alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro
350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
- il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Cinzia Balletti Il Presidente
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Cinzia Balletti Presidente relatore
Chiara Bitozzi Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1788 2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato GOLLIN LORENZO Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato GIANLUCA GARBIN CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI RESE DALLE PARTI
Per parte attrice:
1) sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) sia assegnata la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
3) il signor verserà alla NO entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni pagina 1 di 6 anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;
5) spese legali compensate.
Per parte convenuta:
1) sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) sia assegnata la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
3) il signor verserà alla NO entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;
5) spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...] , e , nata a Parte_1 CP_1
ROMANIA il 29/03/1973 , contraevano matrimonio con rito civile in data 17.04.2001 a Satu MA
(Romania) . Dalla loro unione nascevano i figli l 15.04.2005 e il 03.03.2011. Per_1 Per_2
In data 5.04.2024 depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra i coniugi, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
la controparte, pur concordando con la domanda di separazione, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni e chiesto l'addebito della separazione al marito per le violazioni ai propri obblighi derivanti dal matrimonio e dagli artt. 143 e segg.ti c.c.
All'udienza del 11.7.2024 comparivano entrambe le parti e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante le deduzioni di episodi di violenza morale asseritamente subiti dalla convenuta e si riservava. Con separata ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc pronunciava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
il marito dovrà lasciare la casa familiare dalla data odierna;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
4) il padre dovrà uscire dalla casa familiare in data odierna
pagina 2 di 6 5) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla sua uscita dalla casa, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro
350,00 per il minore e di euro 350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo
Tribunale;
6) dispone che il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figli o 2 settimane consecutive da concordarsi entro il
31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta.
7) Dichiara inammissibili le prove capitolate
8) Riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
In data 16.07.2024 il Tribunale pubblicava sentenza sullo status di separazione n. 1274/24.
Con ordinanza collegiale la causa veniva rimessa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 5.12.2024, trattata mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano conclusioni di identico contenuto, di cui in epigrafe, riproponendo il contenuto delle condizioni fissate dal giudice con la ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc;
quindi, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato a [...], mentre la moglie dichiara di essere nata a [...], appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE) n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la
“residenza abituale dei coniugi”, che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo Regolamento (UE) n.
2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 6 precisa che il Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il Regolamento (UE) n.
2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia, e, pertanto, si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n. 2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
pagina 4 di 6 Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e, come dichiarato da parte ricorrente, frequentano la scuola, pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi
Ciò premesso, già pronunciata la separazione con sentenza del 16.7.24, vanno condivise le condizioni rassegnate dalle parti, in modo uniforme tra loro, che paiono qui adottabili in quanto corrispondenti a quelle pronunciate in sede di provvedimenti provvisori da questo giudice;
la separazione pagina 5 di 6 non viene consensualizzata, perché la moglie ha dedotte violenze e sul punto non è stato effettuato alcun accertamento.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dalla moglie, è poi da ritenere che la stessa abbia abbandonato la domanda di addebito della separazione, che non è stata riproposta.
Atteso l'oggetto del presente giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Fissa le seguenti condizioni della separazione personale tra Parte_1
e
[...] CP_1
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla madre, ove continuerà ad abitare con i figli;
- il signor verserà alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00 per il minore e di euro
350,00 per il figlio maggiorenne, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
- il figlio minore starà con il padre a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena ed un pomeriggio durante la settimana con pernotto, inoltre, nel corso delle ferie estive, ciascun genitore potrà passare con il figlio 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno;
Natale, Capodanno e Pasqua, Pasquetta in modo alternato, le altre feste verranno concordate dai genitori di volta in volta;
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.12.2024
Cinzia Balletti Il Presidente
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