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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssaClaudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7261 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 14/04/1984 , dalla cui
[...]
unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]), ( nata a [...] il Per_1 Per_2
23.12.1985) , ( nato a [...] il [...]) e 8 nato a [...] il Per_3 Persona_4
05.05.1999) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più
1 tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita a Napoli, sarà assegnata alla sig.ra
mentre il sig. ha già trasferito la propria residenza altrove;
3. le parti Pt_1 CP_1
hanno definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro, per cui dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione connessa e/o consequenziale all'intercorso rapporto di coniugio;
4. nulla sui provvedimenti di natura accessoria;
5. I Sig.ri e si Pt_1 CP_1
prestano sin da ora il proprio reciproco vicendevole consenso al rilascio e / o rinnovo dei rispettivi passaporti e / o titoli di viaggio validi per l'espatrio.
6. Le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.56,parte I, Ufficio 23, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_1
1984 ) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2 c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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