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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1167/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.03.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maristella Paolì appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Rossetto Controparte_1 appellato
Conclusioni:
Per l'appellante: “riformare totalmente la sentenza n.98/22 resa inter partes, dal Tribunale di Vibo
Valentia, nella persona della dr.ssa Annamaria Fortuna nel procedimento RG n. 1262/14, emessa in data 09.02.22 e non notificata, per i motivi di cui in narrativa;
per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, qui da intendersi trascritte, ed in particolare rigettare la domanda risarcitoria perché inammissibile e/o infondata, con ogni provvedimento consequenziale, disattendendo tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellato, dinanzi al Tribunale di Vibo
Valentia per tutti i motivi meglio esposti nei presente atto. Con vittoria delle spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali dei due gradi del giudizio”.
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dall' , avverso la Parte_2 sentenza n. 98/22 del 09.02.22 del Tribunale di Vibo Valentia. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Vibo Valentia, il per sentire accogliere la domanda Parte_1 risarcitoria proposta al Tribunale Regionale Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, per i danni subiti dall'alluvione, abbattutosi sul territorio vibonese nel luglio 2006, danni, dovuti all'omessa vigilanza sull'attività edificatoria e/o omessa realizzazione e manutenzione della rete fognaria;
chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 8.402,55 per i danni materiali e morali subiti.
Si costituiva il che contestava la domanda eccependo la nullità Parte_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità; nonché l'infondatezza della domanda proposta.
Il giudizio, istruito con prova testi e documentazione, veniva posto in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 98/22, pubblicata il 09.02.22, il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda e condannava il al pagamento, in favore dell'attore, della somma, Parte_1 liquidata in via equitativa, di €. 500, oltre accessori;
nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia, il interponeva gravame affidandolo Parte_1 ai motivi che di seguito saranno esposti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 27.01.23 la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.03.24.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 21.03.24.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza per violazione degli artt. 2043 e 2967 c.c.; nonché, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e artt. 40 e 41 c.p. ed in particolare, laddove il Tribunale ha affermato che: “nel caso accertato vi è stato l'allagamento della strada nella zona ove è ubicata la casa del sig. e l'acqua mista a fango ha invaso CP_1 quest'ultima fino all'altezza di m. 0,50 – 0,70 ivi ristagnando, fino a quando è stata rimossa, danneggiando le strutture murarie e i mobili ubicati. Per quando concerne invece la responsabilità, inerente l'evento dannoso, si rileva che dalle verifiche e dagli accertamenti eseguiti sul territorio vibonese, successivamente al 03.07.06, data della catastrofe alluvionale, si stabiliva che la responsabilità del danno doveva essere attribuita alla pubblica amministrazione competente per materia sul territorio, la quale non ha agito e vigilato con diligenza nell'esercizio dei suoi compiti e funzioni ed ha contribuito con il suo comportamento omissivo al determinarsi delle condizioni ambientali e territoriali che poi hanno concorso alla causazione del danno. Orbene, in base all'operata valutazione delle emergenze probatorie e in particolare della c.t.u. è emerso che le conseguenze dannose sono state nel caso amplificate da una serie di concause costituite a) da un forte grado di antropizzazione del territorio… si evidenzia che il quartiere di Bivona è stato oggetto di numerosi interventi edilizi di carattere abusivo da parte di soggetti privati che hanno realizzato numerosi fabbricati in aree potenzialmente inondabili;
b) dall'uomo che nel tempo ha operato sul territorio e dall'incuria e mancata utilizzazione degli scoli dell'acqua; e) dalla cattiva manutenzione degli scoli e all'esondazione di fiumi e torrenti che non sono riusciti a contenere l'abbondante flusso di acque piovane che si sono riversate disastrosamente sulle abitazioni, inondando tutta la zona di
Vibo Marina e Bivona. Criticità diffuse, quindi, ma legate ad una cattiva gestione del territorio e all'incuria delle amministrazioni locali che avevano e che hanno ancora il dovere di vigilare e di far rispettare le leggi per tutelare e garantire la sicurezza dei cittadini. Al riguardo, va osservato che ove il avesse assolto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l'evento dannoso, Pt_1 malgrado l'eccezionale violenza delle precipitazioni del 03.07.06, non si sarebbe verificato o quanto meno avrebbe assunto consistenza ampiamente inferiore”.
Ebbene, il primo giudice non avrebbe considerato che la controversia trae origine da un giudizio, promosso dal , innanzi al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche di Napoli, CP_1 definito con sentenza n. 1553/14 T.A. ove, l'evento meteorico del 2006 è stato ritenuto eccezionale, ossia idoneo per forza ed intensità sue proprie a produrre l'esondazione del fiume S. Anna;
ciò a prescindere dalle cattive condizioni di manutenzione del torrente, recependo anche quanto accertato dal c.t.u. ing. nominato nel predetto giudizio. Per_1
Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto rigettare la domanda che, invece, è stata accolta sulla base dell'ulteriore affermazione, pure elusiva di giudicato, secondo cui: “a fronte della censura del convenuto secondo cui il fenomeno atmosferico verificatosi avrebbe dovuto ritenersi integrare il fortuito in ragione della mera natura particolarmente violenta ed eccezionale, in considerazione della sua totale imprevedibilità, questo giudice conclude che nel caso concreto l'eccezionalità delle piogge non può integrare il caso fortuito, non essendosi risolta in un fattore causale di efficacia esclusiva tale da interrompere l'operatività nel processo di produzione dell'evento, delle cause preesistenti imputabili al Pertanto, è configurabile la responsabilità per cose in custodia Pt_1 disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima”.
L'appellante rileva, inoltre, che l'evento atmosferico del 03.07.06 ha rivestito i caratteri dell'eccezionalità per come riconosciuto, peraltro, dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza del 07.07.06 n. 3531.
Le piogge, infatti, sono state così intense, imprevedibili ed eccezionali che gli allagamenti si sarebbero verificati ugualmente, anche se vi fosse stata una scrupolosa manutenzione e pulizia dei fiumi e dei torrenti;
peraltro, lo stesso c.t.u ha dato atto dell'esistenza di opere di manutenzione da parte del e della Provincia di Vibo Valentia. Pt_1
Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. laddove ha mutato il tiolo della domanda poiché, a fronte di una richiesta risarcitoria fondata sul paradigma di cui all'art. 2043
c.c. ha accolto la domanda richiamando espressamente l'art. 2051 c.c., con tutte le conseguenze relative all'onere della prova.
La decisione impugnata sarebbe, peraltro, erronea in quanto fondata su mere asserzioni, non essendo stata fornita alcuna prova del nesso di causalità tra l'evento e la condotta dell'ente pubblico, volta a dimostrare l'omessa vigilanza sull'attività edificatoria e/o omessa realizzazione o manutenzione della rete fognaria che avrebbero determinato i danni.
Al riguardo, prosegue il la Suprema Corte ha stabilito che il nesso causale in materia Pt_1 civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, fermo restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente. Nella fattispecie, difetterebbe totalmente il nesso causale;
inoltre, la mancata prova dell'imputazione oggettiva dell'evento avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda.
Il Tribunale avrebbe, erroneamente, statuito che le conseguenze dannose sono state ampliate da una serie di: “concause costituite da un forte grado di antropizzazione del territorio, da interventi edilizi abusivi, dall'uomo che ne tempo ha operato sul territorio, dall'incuria e cattiva utilizzazione degli scoli dell'acqua di acque piovane che si sono riversate disastrosamente sulle abitazioni inondando tutta la zona di Vibo Marina e Bivona”.
Tale statuizione violerebbe gli artt. 115 e 116 c.p.c.
Dall'interpretazione congiunta delle due norme – prosegue l'appellante - si rileva che il giudice non può formare il proprio convincimento sulla base di pregiudizi o illazioni, né ricercare autonomamente elementi di prova, dovendo porre a fondamento della decisione soltanto le prove fornite dalle parti.
Risulterebbe, infine, violato anche l'art. 1226 c.c. essendo pacifico che l'attore - che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio - ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale.
È pur vero – prosegue il - che può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, ma Pt_1 solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che si tratti di un danno risarcibile certo (non meramente eventuale o ipotetico); infine che vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare, in relazione al caso concreto.
Il Tribunale ha liquidato la somma di euro 500,00, in favore del , senza alcuna CP_1 motivazione sul punto e nonostante il difetto di prova degli elementi di cui all'art. 2043 cc., condannando il soccombente alle spese processuali, pari ad €. 4.835, non tenendo conto Pt_1 della somma liquidata alla parte.
1.-1 L'appello è fondato.
Preliminarmente, va rilevato che la censura relativa alla diversa qualificazione della domanda risarcitoria, da parte del Tribunale, non ha pregio.
È pacifico, infatti, che il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la “causa petendi” rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata (ex multis, Cass. n. 10402/24). Ed ancora: “il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa” (Cass. n. 26421/24).
Nella fattispecie non è configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda, né risultano introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto, avendo il CP_1 indicato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti, che ben possono essere sussunti nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c.
1.-2 Nel merito, ritiene la Corte che il giudice di prime cure non abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio.
È pacifico, infatti, che nella presente fattispecie - ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c.
- l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, (ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale, altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Ebbene, ritiene la Corte che la domanda proposta dal sia stata erroneamente accolta, CP_1 nonostante il difetto assoluto di prova del nesso di causalità tra fatto ed evento.
Occorre premettere, infatti, che la vertenza trae origine dalla riassunzione del giudizio, promosso da , nei confronti del della Controparte_1 Parte_1 CP_2
, dell'Anas, del nonché dell
[...] Controparte_3 [...]
e della innanzi al Tribunale Regionale per Controparte_4 Controparte_5 le Acque Pubbliche di Napoli, definito con sentenza n. 1553/14, pubblicata il 04.04.14, che ha dichiarato l'incompetenza per materia a conoscere della domanda, proposta nei confronti del
[...]
, ed ha rigettato la domanda azionata nei confronti della Provincia di Vibo Valentia Parte_1
e della . Controparte_2
Ebbene, nel predetto giudizio - ove è stata disposta c.t.u., delegandone l'espletamento al
Tribunale di Vibo Valentia - il collegio ha ritenuto, sulla base, non solo degli accertamenti compiuti dal c.t.u., ing. ma anche degli studi approfonditi dei consulenti della Procura, in sede penale, Per_1 che “l'evento meteorico in questione ha rivestito carattere di assoluta eccezionalità tale da elidere il nesso tra il fatto e l'evento” Ebbene, la Corte condivide in toto la motivazione resa dal Tribunale delle Acque laddove si legge: “…da un lato risulta che la portata massima transitabile corrisponde al più a quella di un evento con tempo di ritorno di 50 anni …ma d'altro canto, emerge ampiamente l'inadeguatezza del torrente, in tutte le sezioni riportate, a reggere la portata dell'evento …risultata di gran lunga superiore finanche al valore della massima portata al colmo, con tempo di ritorno di 500 anni … né và omesso di considerare un ulteriore elemento che certamente ha contribuito ad aggravare la situazione, ossia l'alto numero di frane e di fenomeni erosivi che si sono registrati lungo i versanti a monte dell'abitato di Bivona che hanno generato un considerevole trasporto solido ad opera delle acque che si è andato a sommare al già ragguardevole volume d'acqua caduto in poco più di un'ora nel bacino idrografico del torrente S.Anna e quindi sui luoghi di causa”.
Ed ancora: “deve ritenersi che, nel determinismo dell'alluvione, la pioggia di eccezionale intensità si ponga rispetto alla sfera di azione del custode, quale evento dotato di impulso causale autonomo e cioè come un fattore eccezionale, di per sé sufficiente a produrre l'evento”.
In definitiva - conclude il Tribunale - il collasso del torrente è stato determinato essenzialmente dalle imponenti piogge cadute in quelle ore per cui deve concludersi che ci si trovi in presenza di un evento assolutamente eccezionale, che di per sé ha avuto efficienza eziologica tale da provocare l'inondazione.
Risulta depositata in atti, anche la sentenza, emessa dal T.R.A.P. di Napoli, n. 458/14, depositata il 04.02.14, in un'analoga vertenza, ove il Collegio ha ritenuto insussistenti profili di responsabilità a carico dei vari enti, convenuti in giudizio per il medesimo evento dannoso.
Si legge nella motivazione che: “l'evento meteorico del 03.07.06, deve essere considerato eccezionale, ossia idoneo per forza ed intensità proprie a produrre l'esondazione del fiume S.Anna
a prescindere dalle cattive condizioni di manutenzione del torrente e delle caratteristiche del ponte interferente con l'alveo…l'esondazione non può affatto imputarsi alla ridotta efficienza idraulica del torrente, ma solo all'eccezionalità delle piogge torrenziali che si sono riversate su estese zone e che hanno provocato vasti allagamenti, oltre che frane e smottamenti in nessun modo influenzati dall'eventuali precedenti deficienze dell'alveo del torrente e delle connesse opere idrauliche”.
Precisa, inoltre, il Tribunale che: “a tale decisione si è giunti valutando tre dati: a) l'intensità delle precipitazioni;
b) il tempo di ritorno dell'evento meteorico;
c) la portata dell'onda di piena dell'evento per cui è causa alla stregua dell'altezza della pioggia di quei giorni confrontata con la portata di piena al colmo del corso d'acqua...inoltre, dall'analisi delle serie storiche delle piogge si ricava che il 03.07.06 sono caduti 130,2 mm. di pioggia, in 3 ore 199,2 mm, in 6 ore 202,2 mm. e che tali valori sono di gran lunga superiori, pari quasi al doppio, rispetto ai massimi strorici dei valori di pioggia rilevati dalla stazione pluviometrica di ...I suddetti dati evidenziano Parte_1 che i che i valori registrati in occasione dell'evento sono superiori al massimo evento mai registrato
e che i tempi di ritorno dell'evento sono superiori ai mille anni per piogge di durata di un'ora, tre ore, sei ore”.
Orbene, è pacifico, alla luce delle superiori motivazioni - fondate su accertamenti tecnici rigorosi, non contrastati da emergenze probatorie di segno contrario - che l'evento del 03.07.06, che si è abbattuto sul Comune di , è stato eccezionale ed imprevedibile, come tale idoneo a Parte_1 costituire il caso fortuito ed escludere la responsabilità dell'appellato, sia sotto il profilo di cui all'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c.
In materia, la Suprema Corte ha precisato che: “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente come obiettiva inverosimiglianza dell'evento (il primo) e come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica (il secondo), atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria o infrequente, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza” (Cass. S.U. n. 85422/21).
Il , dunque, non solo non ha provato il nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso, CP_1 ma nemmeno il danno subito, onde consentirne la liquidazione.
È pacifico, infatti, che chi agisce per il risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c., è tenuto, oltre alla prova del fatto e del nesso di causalità, anche alla dimostrazione di aver subito un pregiudizio risarcibile.
Nella fattispecie, il non ha adempiuto a detto onere probatorio. CP_1
Peraltro, il Tribunale, erroneamente, ha fatto ricorso al criterio della liquidazione in via equitativa, nonostante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c.
La Cassazione, al riguardo, ha, infatti, statuito che: “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi
e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (ex multis, Cass. n. 9744/23).
Pertanto, in accoglimento del gravame proposto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in favore dell'appellante, ai sensi dei DD.MM 55/14 e 147/22, (scaglione fino a 1.100, secondo il decisum) per tutte le quattro fasi del giudizio, nei parametri medi.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal , nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 98/22, pubblicata il 09.02.22, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
a. accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta;
b. condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi €. 662,00 per compensi, per il primo grado, ed in €. 673,00, per compensi, per l'appello, in favore del il tutto, oltre Iva, Cpa e Parte_1 rimborso spese generali, nella misura del 15%.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11.06.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)