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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c. del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3179/2024 R.G., promossa
da
(nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Filomena Draicchio
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda )
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa e in fase di ATPO,
a far data dalla relativa domanda, vinte le spese da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di ATPO, disposti prima chiarimenti alla CTU e, successivamente, una seconda consulenza stanti le osservazioni precise e puntuali di parte ricorrente, supportate da nuova documentazione medica, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., al fine di meglio calibrare le risultanze della prima CTU, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed agli atti di causa , qui da intendersi integralmente trascritte, all'esito dell' udienza odierna del 29.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c.- verificata la rituale comunicazione del provvedimento di trattazione cartolare e acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
*******
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erito, occorre premettere che l a pensi one d'invali dit à civil e previst a dall a legge n. 118/1971 è una prest azione a caratt ere assist enzi ale riconosciut a i n pres enza di det erminat e condi zioni reddituali ai sogget ti di età com presa t ra i 18 e 67 anni che risultino affet ti da m inorazi oni congenit e o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previs to s em pre dal l a stessa legge, spett a con gl i stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddit o di chi arato not evol ment e più basso.
Le dett e prestazi oni sono compati bili con lo svol gim ento di att ivit à lavorativa residua, precis ando però che dalla eventual e attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualm ent e stabilito per il riconoscimento dell e stess e.
Ciò posto, il secondo consulente tecnico d'ufficio, dott. come si legge Persona_1 nell' elaborato peritale depositato telematicamente in data 14.3.2025, ha concluso riconoscendo in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'invalidità civile, con decorrenza dal 3.10.2023 (data successiva a quella della domanda amministrativa- 8.4.2022-).
Invero, il consulente in rinnovazione, sulla base dell'esame clinico e della documentazione medica versata in atti, così ha concluso :“.. Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la SI.ra Parte_1
, di anni 56, è attualmente affetta da: Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4-L5 con
[...] impegno funzionale. Spondiloartrosi osteofitosica. Ernie discali cervicali. Sofferenza neurogena cronica dell'arto inferiore destro. Esiti di protesi alluce sinistro e di cheiloplastica alluce destro. Cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A. Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato. Depressione endoreattiva grave in trattamento con Depakin.
1° grado. Incontinenza urinaria. Ipoacusia sinistra. Il quadro clinico generale è CP_2 quindi essenzialmente connotato da severa patologia degenerativa dell'apparato osteo- articolare locomotore e di sostegno, laddove la perizianda è stata sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi e stabilizzazione vertebrale L3-L4-L5 per la presenza di ernie discali multiple e di listesi somatica;
sussistono inoltre ernie discali multiple del tratto cervicale ed esiti di applicazione di protesi all'alluce sinistro e di intervento chirurgico di cheiloplastica all'alluce destro. Il ns. esame clinico-funzionale ha rilevato grave deficit dei movimenti del tronco, appena accennati, inoltre l'esame Elettromiografico degli arti inferiori ha evidenziato compressione delle radici nervose con sofferenza neurogena cronica a livello dell'arto inferiore destro. È poi documentata patologia dell'apparato cardiocircolatorio con cardiopatia ipertensiva inquadrata nell'ambito della 2a classe in base alle indicazioni della
New York Heart Association, confermata in sede di esame obiettivo, laddove abbiamo riscontrato la presenza di elevati valori pressori, nonostante la terapia farmacologica somministrata. Risultano altresì confermate la patologia dell'apparato respiratorio (fremito vocale tattile ipertrasmesso e presenza di ronchi e sibili espiratori, nonché la sussistenza di una grave depressione endoreattiva del tono dell'umore. Infine, è documentata la presenza di cistocele con incontinenza urinaria e necessità dell'utilizzo di pannoloni assorbenti. Così scandite le attuali condizioni cliniche della SI.ra , passando alla Parte_1 valutazione Medico-Legale del caso…. ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono: - per l'“anchilosi del rachide lombare” (codice 7010 – pag. 86) una percentuale fino al 40 %; nel caso di specie il rachide lombare non è del tutto anchilotico, bensì è mobile per meno di 1/3, tuttavia tenendo presente la ricorrenza di ernie discali della colonna cervicale, le complicanze a carico delle radici nervose dell'arto inferiore destro, gli esiti dei pregressi interventi chirurgici ad entrambi gli alluci, riteniamo di dover superare in via analogica la suddetta indicazione e di dover attribuire una percentuale di invalidità in misura del 50 %; - la “cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A.”, in base al codice 6442 di cui a pag. 69, postula il riconoscimento di una percentuale pari al 50 %; - per il “deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato”, in via analogica con il codice 6014 di cui a pag. 71, può essere attribuita una percentuale di invalidità pari al 41 %; - per il “cistocele con incontinenza urinaria”, in via analogica con il codice 6208 – pag. 76, può essere attribuita una percentuale del 30 %; - per la “sindrome depressiva endoreattiva grave” (codice 2206 – pag. 95) è prevista l'attribuzione di una percentuale pari al 40 %. Stando così le cose, applicando alle suddette percentuali un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, è del tutto evidente che la perizianda è affetta da un complesso patologico tale da consentirne una minima residua validità, cosiddetto cascame, potendosi affermare, in base a quanto sopra motivato, che nel caso di specie ricorre una totale inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, con decorrenza dal 3 ottobre 2023, epoca in cui presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo fu evidenziata la presenza di un grave disturbo depressivo endoreattivo con manifestazioni di ansia generalizzata ed ideazione fobico-ossessiva.
RISPOSTE AI QUESITI La SI.ra , in base al ns. accertamento Parte_1 clinico-obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da:
Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4-L5 con impegno funzionale. Spondiloartrosi osteofitosica.
Ernie discali cervicali. Sofferenza neurogena cronica dell'arto inferiore destro. Esiti di protesi alluce sinistro e di cheiloplastica alluce destro. Cardiopatia ipertensiva 2a classe
N.Y.H.A. Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato. Depressione endoreattiva grave in trattamento con Depakin. Cist rado. Incontinenza urinaria. Ipoacusia CP_2 sinistra. Si tratta di patologie che riducono la validità dell'istante in misura del 100 % con decorrenza dal 3 ottobre 2023….” (cfr conclusioni dell' elaborato peritale depositato in atti il 14.3.2025).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta e dettagliata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche l a decorrenza della suindi cat a condi zione di i nvalidi tà appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico - legal e agli elem enti di valut azione in att i .
Invero il CTU ha adeguat am ent e moti vat o l a decorrenza del riconoscimento del requi sito s anitario de quo ancorandola all a document azione sanitari a versat a i n atti (cert ifi cat o special isti co ril asci ato dall 'Ospedal e di San
Giovanni R otondo il 3.10.2023 ).
Devono, pert ant o, recepi rsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., att esa alt resì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effettuare ulteriori approfondi menti , né avanzare ul teriori ri chieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. S ez. I, n. 5277/ 2006; C ass. Sez. Lav., n23413/2011).
In concl usi one va riconos ciut a l a tot al e invalidit à int egrante il requ i sito sani tario per l a pensi one di inval idit à civile in capo a dal Parte_1
3.10 .2023 (dat a successi va a quella dell a dom anda am ministrativa)
Quanto all e s pese di lite, reclam at e dall a part e ri corrent e, deve in quest a sede farsi appl icazione dei pri ncipi espressi in t em a dall a Suprema C ort e (da ultimo si veda Cas s Civ 5422/ 2025) per i quali, anche in rel azi one al gi udi zio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il pri nci pio i n bas e al qual e “…il ri conoscimento del diritto con una decorrenza post eriore a quella richi esta non è ri conosci mento del di ritto richiesto: non è accogliment o bensì reiezi one della domanda inizial e. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il r iconosci mento del di ritto alla prestazi one previdenzial e (od assist enzial e) con una decorr enza posteri ore a quella ri chi est a con la domanda non è (i nt egr almente) vi ttori osa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudi zial e, qual e pos sibilit à di estendere (anche att raverso nuova domanda) la mat eri a del cont endere, r eca in sé (qual e presupposto) la rei ezione del la domanda iniz ial e» (s ent enz a n . 16821 del 2005) …. N el definire un'istanza di deci sione di anal ogo t enore, quest a Corte, propri o prendendo l e mosse dall e enunci azioni dell a s ent enza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza par zial e s ul piano t emporal e, idonea a sorreggere la sc elt a dell a compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. ci v. e all e indi cazi oni del giudice dell e l eggi (sentenza n. 77 del
2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principi o di caus al it à (in tal senso, già Cass., sez. VI -L , 17 luglio 2017, n.
17653), che pr esi ede al riparto dell e spese di lite Invero, «il rigetto in sede amminist rati va del la pr est azione ri chi est a ha trovato conf erma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, d el requisito sanitario decorrent e da epoca success iva all a domanda amminist rati va» (C ass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…) …”(C ass C i v 5422/2025)
In appli cazione di t ali principi , att esa l a decorrenza da epoca successi va all a proposi zi one dell a domanda amm inist rati va devono i nt eram ente compensarsi tra l e parti l e spes e di li te ri correndo, nell a fattispeci e, una si tuazi one di soccom benza parzi al e s ul piano t em poral e .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 della pensione d'invalidità civile dal 3.10.2023 ( data successiva a quella della domanda amministrativa;
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 29.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c. del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3179/2024 R.G., promossa
da
(nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Filomena Draicchio
RICORRENTE
contro in pers leg rapp. p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda )
RESISTENTE
Oggetto: pensione d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.3.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni- chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa e in fase di ATPO,
a far data dalla relativa domanda, vinte le spese da distrarsi. CP_
Integrato il contraddittorio, l' costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo della fase di ATPO, disposti prima chiarimenti alla CTU e, successivamente, una seconda consulenza stanti le osservazioni precise e puntuali di parte ricorrente, supportate da nuova documentazione medica, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., al fine di meglio calibrare le risultanze della prima CTU, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi ed agli atti di causa , qui da intendersi integralmente trascritte, all'esito dell' udienza odierna del 29.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all' art 127 ter c.p.c.- verificata la rituale comunicazione del provvedimento di trattazione cartolare e acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente.
*******
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente si rileva la tempestività del ricorso.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11,
n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel m erito, occorre premettere che l a pensi one d'invali dit à civil e previst a dall a legge n. 118/1971 è una prest azione a caratt ere assist enzi ale riconosciut a i n pres enza di det erminat e condi zioni reddituali ai sogget ti di età com presa t ra i 18 e 67 anni che risultino affet ti da m inorazi oni congenit e o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa. L'assegno, invece, previs to s em pre dal l a stessa legge, spett a con gl i stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddit o di chi arato not evol ment e più basso.
Le dett e prestazi oni sono compati bili con lo svol gim ento di att ivit à lavorativa residua, precis ando però che dalla eventual e attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualm ent e stabilito per il riconoscimento dell e stess e.
Ciò posto, il secondo consulente tecnico d'ufficio, dott. come si legge Persona_1 nell' elaborato peritale depositato telematicamente in data 14.3.2025, ha concluso riconoscendo in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione d'invalidità civile, con decorrenza dal 3.10.2023 (data successiva a quella della domanda amministrativa- 8.4.2022-).
Invero, il consulente in rinnovazione, sulla base dell'esame clinico e della documentazione medica versata in atti, così ha concluso :“.. Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la SI.ra Parte_1
, di anni 56, è attualmente affetta da: Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4-L5 con
[...] impegno funzionale. Spondiloartrosi osteofitosica. Ernie discali cervicali. Sofferenza neurogena cronica dell'arto inferiore destro. Esiti di protesi alluce sinistro e di cheiloplastica alluce destro. Cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A. Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato. Depressione endoreattiva grave in trattamento con Depakin.
1° grado. Incontinenza urinaria. Ipoacusia sinistra. Il quadro clinico generale è CP_2 quindi essenzialmente connotato da severa patologia degenerativa dell'apparato osteo- articolare locomotore e di sostegno, laddove la perizianda è stata sottoposta ad intervento chirurgico di artrodesi e stabilizzazione vertebrale L3-L4-L5 per la presenza di ernie discali multiple e di listesi somatica;
sussistono inoltre ernie discali multiple del tratto cervicale ed esiti di applicazione di protesi all'alluce sinistro e di intervento chirurgico di cheiloplastica all'alluce destro. Il ns. esame clinico-funzionale ha rilevato grave deficit dei movimenti del tronco, appena accennati, inoltre l'esame Elettromiografico degli arti inferiori ha evidenziato compressione delle radici nervose con sofferenza neurogena cronica a livello dell'arto inferiore destro. È poi documentata patologia dell'apparato cardiocircolatorio con cardiopatia ipertensiva inquadrata nell'ambito della 2a classe in base alle indicazioni della
New York Heart Association, confermata in sede di esame obiettivo, laddove abbiamo riscontrato la presenza di elevati valori pressori, nonostante la terapia farmacologica somministrata. Risultano altresì confermate la patologia dell'apparato respiratorio (fremito vocale tattile ipertrasmesso e presenza di ronchi e sibili espiratori, nonché la sussistenza di una grave depressione endoreattiva del tono dell'umore. Infine, è documentata la presenza di cistocele con incontinenza urinaria e necessità dell'utilizzo di pannoloni assorbenti. Così scandite le attuali condizioni cliniche della SI.ra , passando alla Parte_1 valutazione Medico-Legale del caso…. ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali
d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono: - per l'“anchilosi del rachide lombare” (codice 7010 – pag. 86) una percentuale fino al 40 %; nel caso di specie il rachide lombare non è del tutto anchilotico, bensì è mobile per meno di 1/3, tuttavia tenendo presente la ricorrenza di ernie discali della colonna cervicale, le complicanze a carico delle radici nervose dell'arto inferiore destro, gli esiti dei pregressi interventi chirurgici ad entrambi gli alluci, riteniamo di dover superare in via analogica la suddetta indicazione e di dover attribuire una percentuale di invalidità in misura del 50 %; - la “cardiopatia ipertensiva 2a classe N.Y.H.A.”, in base al codice 6442 di cui a pag. 69, postula il riconoscimento di una percentuale pari al 50 %; - per il “deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato”, in via analogica con il codice 6014 di cui a pag. 71, può essere attribuita una percentuale di invalidità pari al 41 %; - per il “cistocele con incontinenza urinaria”, in via analogica con il codice 6208 – pag. 76, può essere attribuita una percentuale del 30 %; - per la “sindrome depressiva endoreattiva grave” (codice 2206 – pag. 95) è prevista l'attribuzione di una percentuale pari al 40 %. Stando così le cose, applicando alle suddette percentuali un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, è del tutto evidente che la perizianda è affetta da un complesso patologico tale da consentirne una minima residua validità, cosiddetto cascame, potendosi affermare, in base a quanto sopra motivato, che nel caso di specie ricorre una totale inabilità ai sensi dell'art. 12 della L. 118/71, con decorrenza dal 3 ottobre 2023, epoca in cui presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo fu evidenziata la presenza di un grave disturbo depressivo endoreattivo con manifestazioni di ansia generalizzata ed ideazione fobico-ossessiva.
RISPOSTE AI QUESITI La SI.ra , in base al ns. accertamento Parte_1 clinico-obiettivo ed alla documentazione medica esaminata, è risultata essere affetta da:
Esiti di artrodesi vertebrale L3-L4-L5 con impegno funzionale. Spondiloartrosi osteofitosica.
Ernie discali cervicali. Sofferenza neurogena cronica dell'arto inferiore destro. Esiti di protesi alluce sinistro e di cheiloplastica alluce destro. Cardiopatia ipertensiva 2a classe
N.Y.H.A. Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato. Depressione endoreattiva grave in trattamento con Depakin. Cist rado. Incontinenza urinaria. Ipoacusia CP_2 sinistra. Si tratta di patologie che riducono la validità dell'istante in misura del 100 % con decorrenza dal 3 ottobre 2023….” (cfr conclusioni dell' elaborato peritale depositato in atti il 14.3.2025).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta e dettagliata applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche l a decorrenza della suindi cat a condi zione di i nvalidi tà appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico - legal e agli elem enti di valut azione in att i .
Invero il CTU ha adeguat am ent e moti vat o l a decorrenza del riconoscimento del requi sito s anitario de quo ancorandola all a document azione sanitari a versat a i n atti (cert ifi cat o special isti co ril asci ato dall 'Ospedal e di San
Giovanni R otondo il 3.10.2023 ).
Devono, pert ant o, recepi rsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., att esa alt resì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012) , non dovendosi effettuare ulteriori approfondi menti , né avanzare ul teriori ri chieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. S ez. I, n. 5277/ 2006; C ass. Sez. Lav., n23413/2011).
In concl usi one va riconos ciut a l a tot al e invalidit à int egrante il requ i sito sani tario per l a pensi one di inval idit à civile in capo a dal Parte_1
3.10 .2023 (dat a successi va a quella dell a dom anda am ministrativa)
Quanto all e s pese di lite, reclam at e dall a part e ri corrent e, deve in quest a sede farsi appl icazione dei pri ncipi espressi in t em a dall a Suprema C ort e (da ultimo si veda Cas s Civ 5422/ 2025) per i quali, anche in rel azi one al gi udi zio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il pri nci pio i n bas e al qual e “…il ri conoscimento del diritto con una decorrenza post eriore a quella richi esta non è ri conosci mento del di ritto richiesto: non è accogliment o bensì reiezi one della domanda inizial e. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il r iconosci mento del di ritto alla prestazi one previdenzial e (od assist enzial e) con una decorr enza posteri ore a quella ri chi est a con la domanda non è (i nt egr almente) vi ttori osa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la vantazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudi zial e, qual e pos sibilit à di estendere (anche att raverso nuova domanda) la mat eri a del cont endere, r eca in sé (qual e presupposto) la rei ezione del la domanda iniz ial e» (s ent enz a n . 16821 del 2005) …. N el definire un'istanza di deci sione di anal ogo t enore, quest a Corte, propri o prendendo l e mosse dall e enunci azioni dell a s ent enza n. 32061 del 2022, ha ravvisato una soccombenza par zial e s ul piano t emporal e, idonea a sorreggere la sc elt a dell a compensazione in conformità al paradigma normativo definito dall'art. 92 cod. proc. ci v. e all e indi cazi oni del giudice dell e l eggi (sentenza n. 77 del
2018)….A tali conclusioni la pronuncia ricordata è giunta ….alla luce del principi o di caus al it à (in tal senso, già Cass., sez. VI -L , 17 luglio 2017, n.
17653), che pr esi ede al riparto dell e spese di lite Invero, «il rigetto in sede amminist rati va del la pr est azione ri chi est a ha trovato conf erma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, d el requisito sanitario decorrent e da epoca success iva all a domanda amminist rati va» (C ass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845, in motivazione…) …”(C ass C i v 5422/2025)
In appli cazione di t ali principi , att esa l a decorrenza da epoca successi va all a proposi zi one dell a domanda amm inist rati va devono i nt eram ente compensarsi tra l e parti l e spes e di li te ri correndo, nell a fattispeci e, una si tuazi one di soccom benza parzi al e s ul piano t em poral e .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 della pensione d'invalidità civile dal 3.10.2023 ( data successiva a quella della domanda amministrativa;
- compensa le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, 29.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella