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Sentenza 7 febbraio 2026
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2011/2026
Depositata il 07/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13313/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Cast Hotel Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20060/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato l'11/7/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato nei confronti del Comune di Forio l'avviso di accertamento, provvedimento nr. 236 Codice Interno 32.819, notificatole mediante pec in data 19 maggio 2025, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di €. 79.614,00 a titolo di
IMU, €. 23.887,20 per sanzioni, €. 7.797,95 per interessi, €. 2,00 per spese di notifica, il tutto per complessive
€. 111.298,00 per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1) Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio/violazione e/o mancata applicazione del d. lgs. n. 219/2023.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000 statuto del contribuente.
L'atto impugnato è nullo in quanto non chiaro e carente di motivazioni;
in esso non è indicato - e non è neppure in alcun modo da esso evincibile - il procedimento attraverso il quale il Comune di Forio
è pervenuto all'applicazione dell'IMU indicata.
3) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e/o mancata applicazione dei decreti-legge n° 34/2020
e n° 104/2020; conseguenziale inesistenza dell'obbligazione tributaria.
La ricorrente deduce che con il decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – articolo 177 – “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato stabilito che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU per gli immobili (tra gli altri) rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili per agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104- articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e dello spettacolo ”, sempre per l'anno 2020, è stato stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU, per i medesimi immobili indicati dal ricordato art. 177. Degli immobili oggetto dell'avviso di accertamento la società è proprietaria;
essa è anche gestrice delle attinenti attività alberghiere in detti cespiti esercitate, denominate “Hotel Punta Del Sole in Indirizzo_1 - con fog 16 map 175 sub 10 - “categoria catastale D02” con le relative pertinenze ” e “ Hotel Baia Delle Sirene con - fog 27 map
104 sub 10- “categoria catastale D02” “. Conseguenza di ciò è che in relazione agli immobili indicati nell'avviso di accertamento l'IMU richiesta non è dovuta.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituito il Comune di Forio, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole dell'accoglimento.
4. I primi due motivi sono infondati.
Il d.m. 24/4/2024 esclude dal novero degli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Tra questi v'è senza dubbio l'avviso di accertamento IMU, agevolmente riconducibile alla nozione delineata in particolare dall'art. 3, Atti di pronta liquidazione, consistenti negli atti emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Non ricorre neanche la dedotta violazione dell'art. 7 l. 212 del 2000, dal momento che il contenuto anche motivazionale dell'avviso di accertamento relativo all'imposta per cui è causa è pressoché vincolato e, nel caso in esame, ne ricorrono tutti gli elementi, rappresentati dall'indicazione degli estremi identificativi degli immobili, dalla durata del periodo di possesso nonché del titolo di esso.
5. Fondato è, invece, il terzo motivo.
5.1. Prioritariamente occorre rilevare che il Comune resistente non nega che la ricorrente fosse in possesso, nell'anno d'imposta 2020, dei presupposti fattuali, previsti dalle ricordate disposizioni emanate dalla normativa emergenziale per il ID (art. 177 d.l. 34/2020 per l'acconto IMU 2020 e art. 78 d.l. 104/2020 per il saldo IMU 2020), per il riconoscimento del beneficio di che trattasi.
Una siffatta contestazione è mancata, peraltro, nonostante il Comune medesimo abbia dato atto di quanto dedotto dalla ricorrente, vale a dire dell'invio, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, di una dichiarazione, che il Comune reputa tardiva ed inammissibile, illustrativa dei citati presupposti, i quali, lo si ribadisce, proprio in considerazione del ridotto perimetro delle contestazioni del Comune, concentrate solo sulla riconoscibilità in termini giuridici e non anche sulla sussistenza in fatto dei presupposti medesimi, devono reputarsi incontestati.
5.2. Il Comune, anzi, dopo aver dato atto che la società ricorrente risulta proprietaria degli immobili oggetto di tassazione, si oppone al ricorso sul testuale rilievo che «va però sottolineato quanto chiarito e riportato anche dalla Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2021, ovvero che l'esenzione opera solo previa presentazione della dichiarazione IMU, che deve contenere tutti gli elementi necessari a verificare la spettanza del beneficio. In mancanza di tale dichiarazione, il Comune non può applicare automaticamente l'esenzione, non disponendo degli elementi probatori per verificarne i presupposti. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha presentato la dichiarazione IMU entro i termini di legge, pertanto l'Ufficio ha correttamente escluso l'agevolazione e calcolato l'imposta dovuta».
L'argomento non merita di essere condiviso.
Va anzitutto evidenziato che la circolare invocata, diversamente da quanto prospettato dal Comune, è del
18 marzo 2020, non dell'anno seguente.
Soprattutto, le ragioni poste a suo fondamento sono errate.
Va qui riportato, quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia (sent. n. 256 del 2025).
«Conviene perciò muovere dal tenore letterale della norma invocata dalla parte resistente, che era già in vigore (dal 1.1.2020) prima dell'emanazione delle norme che contemplano il beneficio di che trattasi: “769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1 (Associazione_1), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”.
Sulla scorta del testo normativo sopra trascritto, occorre anzitutto escludere che possa farsi applicazione dell'ultimo capoverso della norma, che si riferisce a specifici “benefici”, tutt'affatto diversi da quello qui in considerazione, sicché l'onere dichiarativo specificamente riferito ad essi non può considerarsi rilevante in questa sede.
Resta pure irrilevante in questa sede il riferimento allo “apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1 (Associazione_1)”, che è indicato nella parte centrale della disposizione, perché alla data di emanazione delle norme che contemplano il beneficio di che trattasi ed alla data di supposta evasione dell'onere dichiarativo che qui è oggetto di esame detto decreto non era stato ancora emanato. E perciò, semmai di onere dichiarativo si sia trattato, esso avrebbe dovuto essere espletato (non in ragione delle prescrizioni contenute nel DM 24.4.2024 invocato dalla parte resistente, ma) in virtù del “modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012” a cui la norma dianzi trascritta rinvia “Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo”.
Tutto ciò detto per ragione di completezza, è possibile venire al nucleo della questione esegetica che consiste nel fatto che la norma più volte menzionata prevede che “La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” (formula che deve intendersi sia una precisazione - con effetto assorbente di quella precedente;
“o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”, che infatti non aggiunge nulla al contenuto precettivo della anzidetta previsione), condizione -quest'ultima- che secondo la resistente si sarebbe appunto verificata nei confronti di chi avesse inteso godere del beneficio concesso con la previsione dell'art. 78 DL. 104/2020.
Senonché, una piana e letterale interpretazione del combinato disposto delle due norme qui in considerazione impone di pervenire al contrario risultato.
Da un canto perché, come emerge dalla lettera dell'ultima parte del comma 769 (dianzi trascritto) allorquando il legislatore ha inteso pretendere una apposita dichiarazione a riguardo dell'esistenza dei presupposti di fatto per il godimento di determinati “benefici” in materia di IMU (come quelli “di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo”) lo ha detto esplicitamente, imponendone la attestazione espressa, perciò dovendosi desumerne (a contrario) che in difetto di una esplicita previsione in tal senso un onere dichiarativo apposito (e diverso da quello previsto dalla regola generale di cui si dirà in seguito) non sia affatto dovuto.
Poiché anche nelle norme dell'anno 2020 emanate per tenere conto dell'emergenza ID non è espressamente prescritto alcun onere dichiarativo a riguardo del “possesso dei requisiti prescritti”, se ne deve desumere che vi sia perfetta coerenza con il sistema delineato nella norma cardine, e già questo è un elemento esegetico (di tenore letterale e perciò di rilevanza primaria) che inclina nel senso della tesi propugnata dalla parte ricorrente.
Vi è poi da aggiungere -a conferma- che il tenore letterale della clausola “sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” contrasta vistosamente con il significato che a detta clausola la resistente vorrebbe attribuire, perché è impossibile qualificare come “dato” o come “elemento” un beneficio esonerativo dall'obbligo espressamente concesso dalla legge che non ha nulla a che vedere con gli elementi caratteristici dell'unità immobiliare che sono stati in precedenza “dichiarati” e che proprio per questo avrebbe senso tornare a dichiarare (in presenza di eventuali “modificazioni” di quanto già in precedenza dichiarato) onde consentire all'Amministrazione di apprezzarli ai fini di determinare un “diverso ammontare dell'imposta dovuta”.
Nella specie di causa invece, nessun ammontare si assume dovuto e perciò non avrebbe senso alcuno fare obbligatoria rappresentazione di “dati” o “elementi” all'Amministrazione interessata, ricorrendo solo l'alternativa tra la “debenza” e la “non debenza”, per la qual cosa l'unico discrimine deriva dalla prosecuzione o meno dell'esercizio dell'attività (di “ricettività ad uso turistico”) che dà titolo a beneficiare dell'esenzione e che (in difetto di diversa dichiarazione) non può che presumersi che sia proseguita.
Non vi è quindi ragione per temere (come suppone l'Amministrazione Centrale da cui la resistente deriva gli argomenti a sostegno della propria tesi) che ai comuni manchino “gli elementi informativi che concorrono alla determinazione dell'ammontare del tributo”, argomento che nella tesi difensiva opposta a quella qui condivisa viene valorizzato più come possibile conseguenza nefasta da evitare che come regola dell'agire espressamente imposta dalla norma o dai principi.
Ed è d'altronde in contraddizione logica con questo argomento il fatto che l'Amministrazione Centrale abbia anche fornito indicazioni secondo cui l'adempimento dichiarativo “non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni;
per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo”, perché è chiaro che -se realmente si vertesse in tema di “dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”- l'obbligo dichiarativo si determinerebbe sia all'atto del maturarsi dell'esenzione che all'atto del suo venir meno e perché è davvero incomprensibile la ragione per la quale se “il periodo di durata è conosciuto dai Comuni” non sia altrettanto noto a questi ultimi il fatto del maturarsi dell'esenzione.
Vi è ancora da considerare che la stessa conformazione della norma che la resistente invoca a supporto della propria tesi avrebbe dovuto consentire di apprezzarne l'infondatezza, giacché detta norma da un canto detta la regola dell'obbligo di denuncia allorquando “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e dall'altra parte detta la regola (del tutto indipendente dalla prima) dell'obbligo di denuncia di determinati benefici (e cioè quelli “di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo”).
Di quest'ultima regola “esplicita” però non vi sarebbe stato bisogno alcuno se i benefici esonerativi (quali sono anche quelli da ultimo menzionati) dovessero considerarsi (per ciò stesso) “dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”, perché l'obbligo dichiarativo discenderebbe da quest'ultimo precetto e non avrebbe senso farne ripetizione.
Non guasta infine rimarcare che l'assunto che vorrebbe fare discendere l'onere dichiarativo dal “principio generale del diritto tributario” secondo cui si determina la decadenza del beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione non trova affatto il conforto della giurisprudenza di legittimità che è stata valorizzata dalla parte resistente (Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022; Cass. 36385/2022) perché tutta la menzionata giurisprudenza collega l'effetto della decadenza all'omissione di un onere di comunicazione “espressamente previsto dalla legge”, previsione espressa che nella specie deve considerarsi assente proprio per tutto ciò che si è argomentato in precedenza.
Non vi è quindi logica alcuna che possa supportare la proposta esegetica di parte resistente, sicché non resta a questa Corte che accogliere il ricorso e annullare il diniego di autotutela (con ovvio riferimento al solo ammontare dell'imposta di cui si è detto in narrativa)».
Alla stregua di questi condivisibili argomenti il ricorso merita integrale accoglimento.
6. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 14/11/2025
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 07/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13313/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Cast Hotel Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 236 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20060/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato l'11/7/2025, la Ricorrente_1 S.R.L. ha impugnato nei confronti del Comune di Forio l'avviso di accertamento, provvedimento nr. 236 Codice Interno 32.819, notificatole mediante pec in data 19 maggio 2025, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo di €. 79.614,00 a titolo di
IMU, €. 23.887,20 per sanzioni, €. 7.797,95 per interessi, €. 2,00 per spese di notifica, il tutto per complessive
€. 111.298,00 per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
1) Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di contraddittorio/violazione e/o mancata applicazione del d. lgs. n. 219/2023.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000 statuto del contribuente.
L'atto impugnato è nullo in quanto non chiaro e carente di motivazioni;
in esso non è indicato - e non è neppure in alcun modo da esso evincibile - il procedimento attraverso il quale il Comune di Forio
è pervenuto all'applicazione dell'IMU indicata.
3) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione e/o mancata applicazione dei decreti-legge n° 34/2020
e n° 104/2020; conseguenziale inesistenza dell'obbligazione tributaria.
La ricorrente deduce che con il decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – articolo 177 – “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato stabilito che per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU per gli immobili (tra gli altri) rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili per agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104- articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e dello spettacolo ”, sempre per l'anno 2020, è stato stabilito che non è dovuta la seconda rata IMU, per i medesimi immobili indicati dal ricordato art. 177. Degli immobili oggetto dell'avviso di accertamento la società è proprietaria;
essa è anche gestrice delle attinenti attività alberghiere in detti cespiti esercitate, denominate “Hotel Punta Del Sole in Indirizzo_1 - con fog 16 map 175 sub 10 - “categoria catastale D02” con le relative pertinenze ” e “ Hotel Baia Delle Sirene con - fog 27 map
104 sub 10- “categoria catastale D02” “. Conseguenza di ciò è che in relazione agli immobili indicati nell'avviso di accertamento l'IMU richiesta non è dovuta.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituito il Comune di Forio, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole dell'accoglimento.
4. I primi due motivi sono infondati.
Il d.m. 24/4/2024 esclude dal novero degli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio preventivo quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Tra questi v'è senza dubbio l'avviso di accertamento IMU, agevolmente riconducibile alla nozione delineata in particolare dall'art. 3, Atti di pronta liquidazione, consistenti negli atti emessi dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Non ricorre neanche la dedotta violazione dell'art. 7 l. 212 del 2000, dal momento che il contenuto anche motivazionale dell'avviso di accertamento relativo all'imposta per cui è causa è pressoché vincolato e, nel caso in esame, ne ricorrono tutti gli elementi, rappresentati dall'indicazione degli estremi identificativi degli immobili, dalla durata del periodo di possesso nonché del titolo di esso.
5. Fondato è, invece, il terzo motivo.
5.1. Prioritariamente occorre rilevare che il Comune resistente non nega che la ricorrente fosse in possesso, nell'anno d'imposta 2020, dei presupposti fattuali, previsti dalle ricordate disposizioni emanate dalla normativa emergenziale per il ID (art. 177 d.l. 34/2020 per l'acconto IMU 2020 e art. 78 d.l. 104/2020 per il saldo IMU 2020), per il riconoscimento del beneficio di che trattasi.
Una siffatta contestazione è mancata, peraltro, nonostante il Comune medesimo abbia dato atto di quanto dedotto dalla ricorrente, vale a dire dell'invio, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, di una dichiarazione, che il Comune reputa tardiva ed inammissibile, illustrativa dei citati presupposti, i quali, lo si ribadisce, proprio in considerazione del ridotto perimetro delle contestazioni del Comune, concentrate solo sulla riconoscibilità in termini giuridici e non anche sulla sussistenza in fatto dei presupposti medesimi, devono reputarsi incontestati.
5.2. Il Comune, anzi, dopo aver dato atto che la società ricorrente risulta proprietaria degli immobili oggetto di tassazione, si oppone al ricorso sul testuale rilievo che «va però sottolineato quanto chiarito e riportato anche dalla Circolare MEF n. 1/DF del 18 marzo 2021, ovvero che l'esenzione opera solo previa presentazione della dichiarazione IMU, che deve contenere tutti gli elementi necessari a verificare la spettanza del beneficio. In mancanza di tale dichiarazione, il Comune non può applicare automaticamente l'esenzione, non disponendo degli elementi probatori per verificarne i presupposti. Nel caso di specie, la società ricorrente non ha presentato la dichiarazione IMU entro i termini di legge, pertanto l'Ufficio ha correttamente escluso l'agevolazione e calcolato l'imposta dovuta».
L'argomento non merita di essere condiviso.
Va anzitutto evidenziato che la circolare invocata, diversamente da quanto prospettato dal Comune, è del
18 marzo 2020, non dell'anno seguente.
Soprattutto, le ragioni poste a suo fondamento sono errate.
Va qui riportato, quale precedente conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto osservato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia (sent. n. 256 del 2025).
«Conviene perciò muovere dal tenore letterale della norma invocata dalla parte resistente, che era già in vigore (dal 1.1.2020) prima dell'emanazione delle norme che contemplano il beneficio di che trattasi: “769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1 (Associazione_1), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme”.
Sulla scorta del testo normativo sopra trascritto, occorre anzitutto escludere che possa farsi applicazione dell'ultimo capoverso della norma, che si riferisce a specifici “benefici”, tutt'affatto diversi da quello qui in considerazione, sicché l'onere dichiarativo specificamente riferito ad essi non può considerarsi rilevante in questa sede.
Resta pure irrilevante in questa sede il riferimento allo “apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione_1 (Associazione_1)”, che è indicato nella parte centrale della disposizione, perché alla data di emanazione delle norme che contemplano il beneficio di che trattasi ed alla data di supposta evasione dell'onere dichiarativo che qui è oggetto di esame detto decreto non era stato ancora emanato. E perciò, semmai di onere dichiarativo si sia trattato, esso avrebbe dovuto essere espletato (non in ragione delle prescrizioni contenute nel DM 24.4.2024 invocato dalla parte resistente, ma) in virtù del “modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012” a cui la norma dianzi trascritta rinvia “Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo”.
Tutto ciò detto per ragione di completezza, è possibile venire al nucleo della questione esegetica che consiste nel fatto che la norma più volte menzionata prevede che “La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” (formula che deve intendersi sia una precisazione - con effetto assorbente di quella precedente;
“o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”, che infatti non aggiunge nulla al contenuto precettivo della anzidetta previsione), condizione -quest'ultima- che secondo la resistente si sarebbe appunto verificata nei confronti di chi avesse inteso godere del beneficio concesso con la previsione dell'art. 78 DL. 104/2020.
Senonché, una piana e letterale interpretazione del combinato disposto delle due norme qui in considerazione impone di pervenire al contrario risultato.
Da un canto perché, come emerge dalla lettera dell'ultima parte del comma 769 (dianzi trascritto) allorquando il legislatore ha inteso pretendere una apposita dichiarazione a riguardo dell'esistenza dei presupposti di fatto per il godimento di determinati “benefici” in materia di IMU (come quelli “di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo”) lo ha detto esplicitamente, imponendone la attestazione espressa, perciò dovendosi desumerne (a contrario) che in difetto di una esplicita previsione in tal senso un onere dichiarativo apposito (e diverso da quello previsto dalla regola generale di cui si dirà in seguito) non sia affatto dovuto.
Poiché anche nelle norme dell'anno 2020 emanate per tenere conto dell'emergenza ID non è espressamente prescritto alcun onere dichiarativo a riguardo del “possesso dei requisiti prescritti”, se ne deve desumere che vi sia perfetta coerenza con il sistema delineato nella norma cardine, e già questo è un elemento esegetico (di tenore letterale e perciò di rilevanza primaria) che inclina nel senso della tesi propugnata dalla parte ricorrente.
Vi è poi da aggiungere -a conferma- che il tenore letterale della clausola “sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” contrasta vistosamente con il significato che a detta clausola la resistente vorrebbe attribuire, perché è impossibile qualificare come “dato” o come “elemento” un beneficio esonerativo dall'obbligo espressamente concesso dalla legge che non ha nulla a che vedere con gli elementi caratteristici dell'unità immobiliare che sono stati in precedenza “dichiarati” e che proprio per questo avrebbe senso tornare a dichiarare (in presenza di eventuali “modificazioni” di quanto già in precedenza dichiarato) onde consentire all'Amministrazione di apprezzarli ai fini di determinare un “diverso ammontare dell'imposta dovuta”.
Nella specie di causa invece, nessun ammontare si assume dovuto e perciò non avrebbe senso alcuno fare obbligatoria rappresentazione di “dati” o “elementi” all'Amministrazione interessata, ricorrendo solo l'alternativa tra la “debenza” e la “non debenza”, per la qual cosa l'unico discrimine deriva dalla prosecuzione o meno dell'esercizio dell'attività (di “ricettività ad uso turistico”) che dà titolo a beneficiare dell'esenzione e che (in difetto di diversa dichiarazione) non può che presumersi che sia proseguita.
Non vi è quindi ragione per temere (come suppone l'Amministrazione Centrale da cui la resistente deriva gli argomenti a sostegno della propria tesi) che ai comuni manchino “gli elementi informativi che concorrono alla determinazione dell'ammontare del tributo”, argomento che nella tesi difensiva opposta a quella qui condivisa viene valorizzato più come possibile conseguenza nefasta da evitare che come regola dell'agire espressamente imposta dalla norma o dai principi.
Ed è d'altronde in contraddizione logica con questo argomento il fatto che l'Amministrazione Centrale abbia anche fornito indicazioni secondo cui l'adempimento dichiarativo “non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni;
per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo”, perché è chiaro che -se realmente si vertesse in tema di “dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”- l'obbligo dichiarativo si determinerebbe sia all'atto del maturarsi dell'esenzione che all'atto del suo venir meno e perché è davvero incomprensibile la ragione per la quale se “il periodo di durata è conosciuto dai Comuni” non sia altrettanto noto a questi ultimi il fatto del maturarsi dell'esenzione.
Vi è ancora da considerare che la stessa conformazione della norma che la resistente invoca a supporto della propria tesi avrebbe dovuto consentire di apprezzarne l'infondatezza, giacché detta norma da un canto detta la regola dell'obbligo di denuncia allorquando “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta” e dall'altra parte detta la regola (del tutto indipendente dalla prima) dell'obbligo di denuncia di determinati benefici (e cioè quelli “di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo”).
Di quest'ultima regola “esplicita” però non vi sarebbe stato bisogno alcuno se i benefici esonerativi (quali sono anche quelli da ultimo menzionati) dovessero considerarsi (per ciò stesso) “dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”, perché l'obbligo dichiarativo discenderebbe da quest'ultimo precetto e non avrebbe senso farne ripetizione.
Non guasta infine rimarcare che l'assunto che vorrebbe fare discendere l'onere dichiarativo dal “principio generale del diritto tributario” secondo cui si determina la decadenza del beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione non trova affatto il conforto della giurisprudenza di legittimità che è stata valorizzata dalla parte resistente (Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022; Cass. 36385/2022) perché tutta la menzionata giurisprudenza collega l'effetto della decadenza all'omissione di un onere di comunicazione “espressamente previsto dalla legge”, previsione espressa che nella specie deve considerarsi assente proprio per tutto ciò che si è argomentato in precedenza.
Non vi è quindi logica alcuna che possa supportare la proposta esegetica di parte resistente, sicché non resta a questa Corte che accogliere il ricorso e annullare il diniego di autotutela (con ovvio riferimento al solo ammontare dell'imposta di cui si è detto in narrativa)».
Alla stregua di questi condivisibili argomenti il ricorso merita integrale accoglimento.
6. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 14/11/2025
Il presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello