TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3459/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Di Parte_1 C.F._1
Dio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Stringhini, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. La signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di accertare la nullità e l'indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse corrispettivo pattuito con la stipula del contratto di mutuo ipotecario rep.49033 del notaio
[...]
di Bergamo, in data 27 dicembre 2004. Per_1
Per l'effetto, ai sensi dell'art. 1419 cod.civ., ha chiesto di applicare il tasso di interesse legale e quindi condannare a restituire le somme indebitamente percepite, alla data Controparte_1
del 31 dicembre 2020 pari ad € 23.039,67 e a ricalcolare i canoni dovuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.
1.1. A supporto delle domande formulate, parte attrice ha eccepito l'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole che regolano il piano di ammortamento cd. alla francese, senza ulteriore precisazione in ordine al criterio di maturazione e capitalizzazione degli interessi, se semplice o se composto.
1.2. Parte attrice ha eccepito inoltre l'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole che definiscono il tasso di interesse corrispettivo, prive di specifica indicazione in ordine alla modalità di determinazione dell'interesse; in particolare, osserva parte attrice, dal testo contrattuale non è dato comprendere se l'interesse annuale deve essere determinato con riferimento all'anno solare o all'anno commerciale, così come non è dato comprendere in termini univoci il rinvio al parametro di indicizzazione del tasso di interesse indicato in “Euribor 6 mesi”.
1.3. Parte attrice ha quindi eccepito che nel contratto di mutuo il tasso moratorio risulta determinato in misura del tasso corrispettivo, alla stipula indicato nel 4%, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
visto che il tasso soglia vigente alla stipula (IV trimestre del 2004) era pari al 5,76% per la categoria dei mutui a tasso variabile, ne consegue, deduce l'attrice, la nullità della clausola determinativa dell'interesse moratorio per usurarietà della pattuizione.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio Controparte_1 che in via preliminare ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione formulata da parte attrice in quanto il mutuo è ancora in essere;
trattandosi di un rapporto aperto, deduce parte convenuta, non può discorrersi di un indebito, visto che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori;
il versamento dei ratei configura quindi - osserva parte convenuta - un'obbligazione unica e la rateizzazione costituisce unicamente un modo di estinzione del debito unitario, con la conseguenza che, fino all'estinzione complessiva del debito, non vi è alcun pagamento tale da poter formare oggetto di ripetizione.
2.1. Nel merito, parte convenuta ha chiesto di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Innanzitutto ha eccepito che parte attrice non ha provato l'ammontare degli interessi corrisposti né ha provato la relativa usurarietà e non debenza.
2.2. In ordine alla dedotta indeterminatezza delle condizioni del mutuo, parte convenuta - sviluppando una pluralità di argomenti di cui si darà conto del corso della motivazione sì da evitare inutili ripetizioni espositive - ne ha eccepito l'infondatezza atteso che il contratto prevede espressamente e chiaramente e in modo univoco tutte le condizioni economiche, i tassi di interesse, le spese, le imposte e le ulteriori competenze e ulteriori oneri a carico del mutuatario.
3. Rigetto della domanda attorea sub § 1.1. La domanda attorea relativa al piano di ammortamento alla francese, sopra sintetizzata sub § 1.1., è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Come correttamente eccepito da parte convenuta, nei termini chiariti di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 15130/2024 (cui si fa qui integrale rinvio) deve ritenersi che la mancata indicazione in un contratto di mutuo della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non genera nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del contratto (così come non viola la normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, come chiarito fin dal 2018 dalla Corte di Giustizia in C-448/17) (termini tratti dal principio di diritto statuito nella suddetta sentenza). Vale osservare che, come precisato dalla Corte nella stessa pronuncia – a conferma di quanto a lungo statuito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria - il maggior costo del piano di ammortamento alla francese non deriva da una produzione di interessi su interessi (cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti propriamente anatocistici) ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In altri termini, il maggior costo del piano di ammortamento alla francese deriva dal fatto che la pattuizione di una rata costante comporta una più lenta restituzione del capitale.
4. Rigetto della domanda attorea sub § 1.2. La domanda attorea relativa alla nullità della clausola con cui è stato pattuito il tasso di interesse corrispettivo, sopra sintetizzata sub § 1.1., è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Si riporta di seguito, tramite screenshot, il testo della clausola censurata da parte attrice: Nell'Allegato al contratto di mutuo si pattuisce inoltre quanto segue:
4.1. Dalla interpretazione letterale della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo emerge l'infondatezza delle deduzioni attoree.
Il contratto, come correttamente eccepito da parte convenuta, prevede in modo determinato il tasso di interesse corrispettivo. La clausola n. 6, in particolare, prevede con precisione e in modo univoco il divisore, vale a dire la base del parametro indicato in “365 (366 per anno bisestile)”; è dunque di tutta evidenza che il contratto ha fatto riferimento all'anno solare (qualora nella clausola fosse stato indicato il divisore di 360 giorni il riferimento sarebbe stato invece quello dell'anno commerciale) e fa sempre riferimento alle unità di misura temporali (mese/anno) solari e non già commerciali;
per tale ragione non può dirsi indeterminato il rinvio al parametro di indicizzazione del tasso di interesse indicato in “Euribor 6 mesi”, atteso che, come chiarito, dall'interpretazione di ciascuna delle pattuizioni contenute nella clausola n. 6, letta l'una per mezzo delle altre, emerge che il rimando al mese deve essere inteso quale mese solare.
5. Ammissibilità della domanda volta ad accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di mora. La domanda attorea sopra riportata sub § 1.3. deve essere dichiarata ammissibile.
Per quanto deve ritenersi pacifico che nel corso del rapporto oggetto di causa l'attrice non sia mai incorsa in mora, avendo regolarmente adempiuto l'obbligazione restitutoria, sussiste comunque in capo alla stessa l'interesse ad agire per chiedere l'accertamento della nullità della clausola con cui sono stati pattuiti e regolati gli interessi moratori.
Nella prospettazione difensiva attorea l'interesse sotteso a tale domanda attorea consiste, innanzitutto, nell'interesse a che, nonostante la pattuizione di clausole ritenute invalide, venga conservato il contratto, quindi il rapporto contrattuale instaurato con la banca convenuta e ancora in corso. Tale interesse deve essere ravvisato nello specifico interesse a comminare la sanzione dell'inefficacia a clausole pattizie ritenute viziate;
la domanda attorea deve pertanto essere ricondotta a quell'esigenza – lo si dice, come già in altre precedenti sentenze di questo stesso giudice, mutuando una celebre riflessione della pandettistica tedesca – a che il diritto non accordi a clausole viziate la forza di produrre effetti tali da conformare un rapporto contrattuale ad un patto negoziale invalido. Deve ritenersi, pertanto, che l'interesse di parte attrice non si riduca all'interesse astratto a che venga dichiarata l'irregolarità di una clausola (dunque la sua invalidità), ma persegue un interesse ulteriore, relativo al piano dell'efficacia del contratto, tanto più rilevante nei rapporti contrattuali di durata: parte attrice ha interesse a che un giudice accerti che una data clausola viziata sia considerata improduttiva di effetti nei rapporti tra le parti: l'interesse è quello di depurare l'esecuzione del contratto, l'adempimento del contratto dunque, nel suo svolgersi, dagli effetti di quella che (con linguaggio di autorevole dottrina) può essere definita “irregolarità giuridica invalidante” (sulla rilevanza e apprezzabilità giuridica di un interesse ad agire di tal sorta cfr. Cass.
n. 6707/2024).
6. Rigetto della domanda attorea volta ad accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di mora. La domanda attorea (riportata sub § 1.3.), volta ad accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di mora, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La clausola n. 7 del contratto di mutuo prevede quanto segue: Come correttamente eccepito da parte convenuta, tale clausola deve essere ritenuta valida, la stessa non contemplando la pattuizione di un interesse usurario in ragione dei motivi che seguono.
La domanda attorea non può essere accolta innanzitutto perché, come correttamente eccepito da parte convenuta, la disciplina normativa italiana in materia di usura è stata posta con riferimento agli interessi corrispettivi e non anche agli interessi moratori. Per affrontare adeguatamente, per quanto in via di estrema sintesi, la quaestio dell'applicabilità della disciplina in materia di usura anche agli interessi moratori valga prendere le mosse dal codice civile. L'art. 1815 cod.civ. riferisce il concetto di usurarietà agli interessi corrispettivi, così come agevolmente desumibile dal chiaro testo della norma. Nello stesso senso, l'art. 644 del codice penale, ove viene tipizzata l'illiceità della condotta di chi si fa dare o promettere “in corrispettivo” vantaggi o interessi usurari. Il concetto di usura, dunque, è strettamente legato al concetto di corrispettività del denaro e pertanto, sulla scorta di tale considerazione, non si potrebbe che concludere affermando che di usura non è dato discorrere in relazione agli interessi moratori, attenendo questi non già alla funzione remuneratoria del denaro ma, in modo specifico, alla sua funzione sanzionatoria. Un interesse moratorio convenzionalmente fissato dalle parti è volto a surrogare con una determinazione preventiva sia il danno emergente che il lucro cessante e pertanto, in modo del tutto legittimo, può essere superiore all'interesse compensativo (questa la ragione per cui il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. dispone che non è dovuto il maggior danno se sono convenuti interessi moratori). Al più, di un interesse moratorio si potrebbe lamentare, ai sensi dell'art. 1384 cod.civ., la manifesta eccessività, con conseguente domanda giudiziale di riduzione, giammai la sua usurarietà.
È però indubbio che il legislatore italiano con il D.L. 394/2000, all'art. 1 comma 1, ha statuito che
“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.” Anche sulla scorta di tale intervento, la stessa Corte di cassazione è giunta ad affermare che la disciplina relativa al tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori di per sé considerati e che, anche in relazione ad essi, è necessario operare una verifica dell'eventuale superamento del suddetto tasso (cfr. Cass. 350/2003). Ebbene, quand'anche si intendesse aderire a tale orientamento (non convincente per le ragioni esposte) e quindi si intendesse ritenere fondata la prospettazione attorea volta ad ammettere il vaglio di usurarietà anche degli interessi moratori, il ragionamento decisorio del giudice finirebbe con l'imbattersi, inevitabilmente, in un ostacolo che, allo stato, pare insormontabile: il giudice italiano è impossibilitato a procedere ad un accertamento in concreto dell'usura del tasso di mora perché manca un parametro oggettivo di riferimento che sia previsto dalla legge. A tal riguardo vale rammentare che il sistema normativo posto in materia di accertamento dell'usura è fondato sulla legge e su parametri oggettivi riferiti esclusivamente agli interessi corrispettivi;
come noto, con la legge n. 108/1996 la nozione di usura, con l'introduzione del tasso soglia, è stata infatti oggettivata, sicché è sufficiente il superamento del tasso soglia rilevato per una data tipologia di contratti per poter accertare la sussistenza di un tasso usurario. Tal sorta di accertamento è svolto dal giudice in virtù di un parametro previsto dall'art. 2 l. 108/1996 che prevede una eterointegrazione della norma in bianco di rango legislativo per il tramite di decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi della stessa legge, decreti che, dunque, integrano la norma per il tramite dell'esercizio della discrezionalità tecnica della Banca d'Italia.
Le rilevazioni demandate alla Banca d'Italia attengono esclusivamente ai tassi corrispettivi;
in altri termini, la legge ha demandato alla Banca d'Italia il compito di svolgere la rilevazione del T.E.G.M. solo in relazione agli interessi corrispettivi.
La legge non ha previsto altrettanto per i tassi di mora.
Come rilevato dalla giurisprudenza di merito, con argomenti condivisi da questo Giudice, “il fatto
[…] che il TEGM, e conseguentemente il che dal primo dipende, siano determinati in Parte_2
forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi
(oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito) porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Pt_2 così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. Così operando, infatti,
[...]
si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).” (Tribunale di Milano, n. 16873/2017). Da tanto consegue che, allo stato, il giudice non dispone di un parametro oggettivo del carattere usurario degli interessi moratori, perché il legislatore, che pure con il D.L. 394/2000 ha inteso predicare l'usura anche del tasso previsto per gli interessi moratori, non ha previsto un procedimento per determinare quale sia il tasso usurario in relazione ai tassi di mora.
Deve essere precisato che non è condivisibile quell'orientamento, che pur gode di una certa diffusione nella giurisprudenza di merito, che rintraccia il parametro per valutare l'usurarietà del tasso di mora nella rilevazione condotta dalla Banca d'Italia fin dal 2001, da cui è emerso che, in media, gli interessi moratori sono stati pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi concordati per gli interessi corrispettivi. Tale verifica è stata svolta dalla Banca d'Italia in assenza di istruzioni disposte dal Ministero delle Finanze e dunque in virtù di un'attività di natura privatistica, non compresa nel raggio di azione previsto e disciplinato dalla legge 108/1996. Nei chiari termini della pronuncia poc'anzi citata deve pertanto concludersi che “sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non [risulta] possibile procedere a una qualificazione in termini
“oggettivi” dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva […]”(Tribunale di Milano, idem).
In ordine alla scarsa attendibilità di tale parametro, non pare peregrino rammentare peraltro che il
IV comma dell'art. 1284 del codice civile (inserito con la legge n. 162/2014) prevede oggi che se le parti non hanno determinato la misura dell'interesse, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'interesse legale di mora è dunque parametrato al tasso previsto dal Dlgs. 231/2002, sicché è oggi la stessa legge a prevedere un tasso di interesse moratorio che ben può essere superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla
Banca d'Italia, dal che è dato evincere che lo stesso legislatore non ha assunto il tasso soglia degli interessi corrispettivi nella determinazione degli interessi di mora (pena affermare altrimenti che la legge prevede essa stessa degli interessi usurari).
Alla luce di plurime pronunce, anche di legittimità (v. in particolare, Cass. n. 27442/2018 e Cass.
S.U. 19597/2020), questo Giudice ritiene doveroso precisare che, sul piano giuridico del diritto positivo, non si può aderire alla cd. concezione unitaria degli interessi, volta a superare la tradizionale classificazione in interessi compensativi ed interessi moratori. Secondo tale concezione unitaria, cui aderisce la suddetta sentenza della Corte di cassazione, tutti gli interessi hanno una funzione reintegrativa, nel senso che sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori trovano la loro giustificazione causale nella sottrazione della disponibilità di capitale a favore di una diversa sfera giuridica;
la funzione essenzialmente remunerativa di tutti gli interessi, intesa quale corrispettivo della perdita di disponibilità di un capitale, per tale ricostruzione dottrinale, farebbe sì che anche gli interessi moratori (in cui alla funzione remunerativa si aggiunge un profilo di riparazione del danno) trovino titolo nell'originario contratto di mutuo che li contempla. In tale ottica, la considerazione unitaria del fenomeno degli interessi rimuoverebbe così ogni possibile ostacolo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora. E tanto varrebbe non solo al fine di provare la correttezza dell'operazione di sommatoria ma anche ai fini del vaglio del tasso di mora, considerato singulatim, rispetto al tasso soglia usura rilevato trimestralmente.
Tale lettura unitaria degli interessi è sostenuta in dottrina da autorevoli voci - la cui eco è chiaramente presente nella sentenza della Corte di cassazione n. 27442/2018 i cui argomenti, come accennato, per i motivi che si vanno esponendo, non sono condivisi da questo Giudice - voci dottrinali che non hanno mancato di evidenziare che dal fenomeno economico sottostante la produzione di interessi è dato desumere che gli interessi tutti rappresentano il “vantaggio per la liquidità monetaria” della quale un soggetto, direttamente o indirettamente, ha usufruito: alla detenzione o al mancato pagamento di una somma – è stato autorevolmente rilevato – corrisponde infatti “un arricchimento del patrimonio valutabile in misura del presumibile costo che il soggetto che ha goduto di tale disponibilità avrebbe dovuto sopportare per acquisire la medesima disponibilità.”1 Non è evidentemente questa la sede per soffermarsi sulla portata normativa dell'unificazione della disciplina degli interessi (rispetto alla disciplina previgente del codice del commercio e del codice civile) intervenuta con il codice del 1942 e conseguente alla unificazione delle obbligazioni commerciali e civili, né è qui dato soffermarsi sulle norme e regole che ormai accomunano gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Quanto rileva evidenziare ai fini della presente decisione attiene, infatti, non già alla possibilità di configurare una nozione unitaria degli interessi (come accennato, sostenuta da autorevole dottrina italiana) ma al diverso problema - che è un problema di diritto positivo - se la disciplina posta dal legislatore italiano in materia di usura sia applicabile sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori. In altri termini, la configurabilità di una concezione unitaria degli interessi non comporta, di per sé, che la disciplina posta per l'un tipo di interessi si applichi automaticamente anche agli altri: più in particolare ancora, non comporta che la disciplina italiana posta in materia di usura sia applicabile tanto agli interessi corrispettivi quanto agli interessi moratori, in mancanza dell'espressa previsione legislativa di un parametro oggettivo.
6.1. Ad ogni modo, quand'anche si volesse aderire alla prospettazione difensiva attorea e dunque anche all'orientamento di legittimità sopra richiamato, la domanda attorea sarebbe stata rigettata in quanto il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, pari al 6,50%, non è usurario in quanto non supera il tasso soglia aumentato del 2,1, pari a 7,86 (vale a dire 5,76 +
2,1).
6.2. Da ultimo, è doveroso precisare che quand'anche, in ipotesi, fosse stata accolta la prospettazione attorea in ordine alla usurarietà del tasso degli interessi moratori, l'eventuale sanzione della nullità avrebbe riguardato esclusivamente la sola clausola pattizia relativa a tali interessi e non già anche agli interessi corrispettivi legati alla stipula del contratto mutuo. Come correttamente eccepito da parte convenuta, le stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che, come nel caso di specie, “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi”.
7. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa
(individuato con riferimento al petitum)¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree. 2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie,
[...]
IVA e CPA.
Bergamo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo Giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si troveranno espresse citazioni di autori e delle loro opere che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero - come avviene in altri sistemi giuridici -, parrebbe doveroso esplicitare.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3459/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Di Parte_1 C.F._1
Dio, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Stringhini, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Come da cc.dd. fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. La signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bergamo di accertare la nullità e l'indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse corrispettivo pattuito con la stipula del contratto di mutuo ipotecario rep.49033 del notaio
[...]
di Bergamo, in data 27 dicembre 2004. Per_1
Per l'effetto, ai sensi dell'art. 1419 cod.civ., ha chiesto di applicare il tasso di interesse legale e quindi condannare a restituire le somme indebitamente percepite, alla data Controparte_1
del 31 dicembre 2020 pari ad € 23.039,67 e a ricalcolare i canoni dovuti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.
1.1. A supporto delle domande formulate, parte attrice ha eccepito l'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole che regolano il piano di ammortamento cd. alla francese, senza ulteriore precisazione in ordine al criterio di maturazione e capitalizzazione degli interessi, se semplice o se composto.
1.2. Parte attrice ha eccepito inoltre l'indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole che definiscono il tasso di interesse corrispettivo, prive di specifica indicazione in ordine alla modalità di determinazione dell'interesse; in particolare, osserva parte attrice, dal testo contrattuale non è dato comprendere se l'interesse annuale deve essere determinato con riferimento all'anno solare o all'anno commerciale, così come non è dato comprendere in termini univoci il rinvio al parametro di indicizzazione del tasso di interesse indicato in “Euribor 6 mesi”.
1.3. Parte attrice ha quindi eccepito che nel contratto di mutuo il tasso moratorio risulta determinato in misura del tasso corrispettivo, alla stipula indicato nel 4%, maggiorato di 2,5 punti percentuali;
visto che il tasso soglia vigente alla stipula (IV trimestre del 2004) era pari al 5,76% per la categoria dei mutui a tasso variabile, ne consegue, deduce l'attrice, la nullità della clausola determinativa dell'interesse moratorio per usurarietà della pattuizione.
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituita in giudizio Controparte_1 che in via preliminare ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna alla ripetizione formulata da parte attrice in quanto il mutuo è ancora in essere;
trattandosi di un rapporto aperto, deduce parte convenuta, non può discorrersi di un indebito, visto che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori;
il versamento dei ratei configura quindi - osserva parte convenuta - un'obbligazione unica e la rateizzazione costituisce unicamente un modo di estinzione del debito unitario, con la conseguenza che, fino all'estinzione complessiva del debito, non vi è alcun pagamento tale da poter formare oggetto di ripetizione.
2.1. Nel merito, parte convenuta ha chiesto di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Innanzitutto ha eccepito che parte attrice non ha provato l'ammontare degli interessi corrisposti né ha provato la relativa usurarietà e non debenza.
2.2. In ordine alla dedotta indeterminatezza delle condizioni del mutuo, parte convenuta - sviluppando una pluralità di argomenti di cui si darà conto del corso della motivazione sì da evitare inutili ripetizioni espositive - ne ha eccepito l'infondatezza atteso che il contratto prevede espressamente e chiaramente e in modo univoco tutte le condizioni economiche, i tassi di interesse, le spese, le imposte e le ulteriori competenze e ulteriori oneri a carico del mutuatario.
3. Rigetto della domanda attorea sub § 1.1. La domanda attorea relativa al piano di ammortamento alla francese, sopra sintetizzata sub § 1.1., è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Come correttamente eccepito da parte convenuta, nei termini chiariti di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 15130/2024 (cui si fa qui integrale rinvio) deve ritenersi che la mancata indicazione in un contratto di mutuo della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non genera nullità per indeterminatezza o indeterminabilità del contratto (così come non viola la normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, come chiarito fin dal 2018 dalla Corte di Giustizia in C-448/17) (termini tratti dal principio di diritto statuito nella suddetta sentenza). Vale osservare che, come precisato dalla Corte nella stessa pronuncia – a conferma di quanto a lungo statuito dalla giurisprudenza di merito maggioritaria - il maggior costo del piano di ammortamento alla francese non deriva da una produzione di interessi su interessi (cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi scaduti propriamente anatocistici) ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In altri termini, il maggior costo del piano di ammortamento alla francese deriva dal fatto che la pattuizione di una rata costante comporta una più lenta restituzione del capitale.
4. Rigetto della domanda attorea sub § 1.2. La domanda attorea relativa alla nullità della clausola con cui è stato pattuito il tasso di interesse corrispettivo, sopra sintetizzata sub § 1.1., è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Si riporta di seguito, tramite screenshot, il testo della clausola censurata da parte attrice: Nell'Allegato al contratto di mutuo si pattuisce inoltre quanto segue:
4.1. Dalla interpretazione letterale della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo emerge l'infondatezza delle deduzioni attoree.
Il contratto, come correttamente eccepito da parte convenuta, prevede in modo determinato il tasso di interesse corrispettivo. La clausola n. 6, in particolare, prevede con precisione e in modo univoco il divisore, vale a dire la base del parametro indicato in “365 (366 per anno bisestile)”; è dunque di tutta evidenza che il contratto ha fatto riferimento all'anno solare (qualora nella clausola fosse stato indicato il divisore di 360 giorni il riferimento sarebbe stato invece quello dell'anno commerciale) e fa sempre riferimento alle unità di misura temporali (mese/anno) solari e non già commerciali;
per tale ragione non può dirsi indeterminato il rinvio al parametro di indicizzazione del tasso di interesse indicato in “Euribor 6 mesi”, atteso che, come chiarito, dall'interpretazione di ciascuna delle pattuizioni contenute nella clausola n. 6, letta l'una per mezzo delle altre, emerge che il rimando al mese deve essere inteso quale mese solare.
5. Ammissibilità della domanda volta ad accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di mora. La domanda attorea sopra riportata sub § 1.3. deve essere dichiarata ammissibile.
Per quanto deve ritenersi pacifico che nel corso del rapporto oggetto di causa l'attrice non sia mai incorsa in mora, avendo regolarmente adempiuto l'obbligazione restitutoria, sussiste comunque in capo alla stessa l'interesse ad agire per chiedere l'accertamento della nullità della clausola con cui sono stati pattuiti e regolati gli interessi moratori.
Nella prospettazione difensiva attorea l'interesse sotteso a tale domanda attorea consiste, innanzitutto, nell'interesse a che, nonostante la pattuizione di clausole ritenute invalide, venga conservato il contratto, quindi il rapporto contrattuale instaurato con la banca convenuta e ancora in corso. Tale interesse deve essere ravvisato nello specifico interesse a comminare la sanzione dell'inefficacia a clausole pattizie ritenute viziate;
la domanda attorea deve pertanto essere ricondotta a quell'esigenza – lo si dice, come già in altre precedenti sentenze di questo stesso giudice, mutuando una celebre riflessione della pandettistica tedesca – a che il diritto non accordi a clausole viziate la forza di produrre effetti tali da conformare un rapporto contrattuale ad un patto negoziale invalido. Deve ritenersi, pertanto, che l'interesse di parte attrice non si riduca all'interesse astratto a che venga dichiarata l'irregolarità di una clausola (dunque la sua invalidità), ma persegue un interesse ulteriore, relativo al piano dell'efficacia del contratto, tanto più rilevante nei rapporti contrattuali di durata: parte attrice ha interesse a che un giudice accerti che una data clausola viziata sia considerata improduttiva di effetti nei rapporti tra le parti: l'interesse è quello di depurare l'esecuzione del contratto, l'adempimento del contratto dunque, nel suo svolgersi, dagli effetti di quella che (con linguaggio di autorevole dottrina) può essere definita “irregolarità giuridica invalidante” (sulla rilevanza e apprezzabilità giuridica di un interesse ad agire di tal sorta cfr. Cass.
n. 6707/2024).
6. Rigetto della domanda attorea volta ad accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di mora. La domanda attorea (riportata sub § 1.3.), volta ad accertare la nullità della clausola determinativa del tasso di mora, è infondata e pertanto deve essere rigettata.
La clausola n. 7 del contratto di mutuo prevede quanto segue: Come correttamente eccepito da parte convenuta, tale clausola deve essere ritenuta valida, la stessa non contemplando la pattuizione di un interesse usurario in ragione dei motivi che seguono.
La domanda attorea non può essere accolta innanzitutto perché, come correttamente eccepito da parte convenuta, la disciplina normativa italiana in materia di usura è stata posta con riferimento agli interessi corrispettivi e non anche agli interessi moratori. Per affrontare adeguatamente, per quanto in via di estrema sintesi, la quaestio dell'applicabilità della disciplina in materia di usura anche agli interessi moratori valga prendere le mosse dal codice civile. L'art. 1815 cod.civ. riferisce il concetto di usurarietà agli interessi corrispettivi, così come agevolmente desumibile dal chiaro testo della norma. Nello stesso senso, l'art. 644 del codice penale, ove viene tipizzata l'illiceità della condotta di chi si fa dare o promettere “in corrispettivo” vantaggi o interessi usurari. Il concetto di usura, dunque, è strettamente legato al concetto di corrispettività del denaro e pertanto, sulla scorta di tale considerazione, non si potrebbe che concludere affermando che di usura non è dato discorrere in relazione agli interessi moratori, attenendo questi non già alla funzione remuneratoria del denaro ma, in modo specifico, alla sua funzione sanzionatoria. Un interesse moratorio convenzionalmente fissato dalle parti è volto a surrogare con una determinazione preventiva sia il danno emergente che il lucro cessante e pertanto, in modo del tutto legittimo, può essere superiore all'interesse compensativo (questa la ragione per cui il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. dispone che non è dovuto il maggior danno se sono convenuti interessi moratori). Al più, di un interesse moratorio si potrebbe lamentare, ai sensi dell'art. 1384 cod.civ., la manifesta eccessività, con conseguente domanda giudiziale di riduzione, giammai la sua usurarietà.
È però indubbio che il legislatore italiano con il D.L. 394/2000, all'art. 1 comma 1, ha statuito che
“ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.” Anche sulla scorta di tale intervento, la stessa Corte di cassazione è giunta ad affermare che la disciplina relativa al tasso soglia riguarda anche gli interessi moratori di per sé considerati e che, anche in relazione ad essi, è necessario operare una verifica dell'eventuale superamento del suddetto tasso (cfr. Cass. 350/2003). Ebbene, quand'anche si intendesse aderire a tale orientamento (non convincente per le ragioni esposte) e quindi si intendesse ritenere fondata la prospettazione attorea volta ad ammettere il vaglio di usurarietà anche degli interessi moratori, il ragionamento decisorio del giudice finirebbe con l'imbattersi, inevitabilmente, in un ostacolo che, allo stato, pare insormontabile: il giudice italiano è impossibilitato a procedere ad un accertamento in concreto dell'usura del tasso di mora perché manca un parametro oggettivo di riferimento che sia previsto dalla legge. A tal riguardo vale rammentare che il sistema normativo posto in materia di accertamento dell'usura è fondato sulla legge e su parametri oggettivi riferiti esclusivamente agli interessi corrispettivi;
come noto, con la legge n. 108/1996 la nozione di usura, con l'introduzione del tasso soglia, è stata infatti oggettivata, sicché è sufficiente il superamento del tasso soglia rilevato per una data tipologia di contratti per poter accertare la sussistenza di un tasso usurario. Tal sorta di accertamento è svolto dal giudice in virtù di un parametro previsto dall'art. 2 l. 108/1996 che prevede una eterointegrazione della norma in bianco di rango legislativo per il tramite di decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi della stessa legge, decreti che, dunque, integrano la norma per il tramite dell'esercizio della discrezionalità tecnica della Banca d'Italia.
Le rilevazioni demandate alla Banca d'Italia attengono esclusivamente ai tassi corrispettivi;
in altri termini, la legge ha demandato alla Banca d'Italia il compito di svolgere la rilevazione del T.E.G.M. solo in relazione agli interessi corrispettivi.
La legge non ha previsto altrettanto per i tassi di mora.
Come rilevato dalla giurisprudenza di merito, con argomenti condivisi da questo Giudice, “il fatto
[…] che il TEGM, e conseguentemente il che dal primo dipende, siano determinati in Parte_2
forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi
(oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito) porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Pt_2 così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. Così operando, infatti,
[...]
si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi).” (Tribunale di Milano, n. 16873/2017). Da tanto consegue che, allo stato, il giudice non dispone di un parametro oggettivo del carattere usurario degli interessi moratori, perché il legislatore, che pure con il D.L. 394/2000 ha inteso predicare l'usura anche del tasso previsto per gli interessi moratori, non ha previsto un procedimento per determinare quale sia il tasso usurario in relazione ai tassi di mora.
Deve essere precisato che non è condivisibile quell'orientamento, che pur gode di una certa diffusione nella giurisprudenza di merito, che rintraccia il parametro per valutare l'usurarietà del tasso di mora nella rilevazione condotta dalla Banca d'Italia fin dal 2001, da cui è emerso che, in media, gli interessi moratori sono stati pattuiti in misura maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi concordati per gli interessi corrispettivi. Tale verifica è stata svolta dalla Banca d'Italia in assenza di istruzioni disposte dal Ministero delle Finanze e dunque in virtù di un'attività di natura privatistica, non compresa nel raggio di azione previsto e disciplinato dalla legge 108/1996. Nei chiari termini della pronuncia poc'anzi citata deve pertanto concludersi che “sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non [risulta] possibile procedere a una qualificazione in termini
“oggettivi” dell'interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere riconosciuti comunque come usurari in chiave soggettiva […]”(Tribunale di Milano, idem).
In ordine alla scarsa attendibilità di tale parametro, non pare peregrino rammentare peraltro che il
IV comma dell'art. 1284 del codice civile (inserito con la legge n. 162/2014) prevede oggi che se le parti non hanno determinato la misura dell'interesse, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'interesse legale di mora è dunque parametrato al tasso previsto dal Dlgs. 231/2002, sicché è oggi la stessa legge a prevedere un tasso di interesse moratorio che ben può essere superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla
Banca d'Italia, dal che è dato evincere che lo stesso legislatore non ha assunto il tasso soglia degli interessi corrispettivi nella determinazione degli interessi di mora (pena affermare altrimenti che la legge prevede essa stessa degli interessi usurari).
Alla luce di plurime pronunce, anche di legittimità (v. in particolare, Cass. n. 27442/2018 e Cass.
S.U. 19597/2020), questo Giudice ritiene doveroso precisare che, sul piano giuridico del diritto positivo, non si può aderire alla cd. concezione unitaria degli interessi, volta a superare la tradizionale classificazione in interessi compensativi ed interessi moratori. Secondo tale concezione unitaria, cui aderisce la suddetta sentenza della Corte di cassazione, tutti gli interessi hanno una funzione reintegrativa, nel senso che sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori trovano la loro giustificazione causale nella sottrazione della disponibilità di capitale a favore di una diversa sfera giuridica;
la funzione essenzialmente remunerativa di tutti gli interessi, intesa quale corrispettivo della perdita di disponibilità di un capitale, per tale ricostruzione dottrinale, farebbe sì che anche gli interessi moratori (in cui alla funzione remunerativa si aggiunge un profilo di riparazione del danno) trovino titolo nell'originario contratto di mutuo che li contempla. In tale ottica, la considerazione unitaria del fenomeno degli interessi rimuoverebbe così ogni possibile ostacolo all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora. E tanto varrebbe non solo al fine di provare la correttezza dell'operazione di sommatoria ma anche ai fini del vaglio del tasso di mora, considerato singulatim, rispetto al tasso soglia usura rilevato trimestralmente.
Tale lettura unitaria degli interessi è sostenuta in dottrina da autorevoli voci - la cui eco è chiaramente presente nella sentenza della Corte di cassazione n. 27442/2018 i cui argomenti, come accennato, per i motivi che si vanno esponendo, non sono condivisi da questo Giudice - voci dottrinali che non hanno mancato di evidenziare che dal fenomeno economico sottostante la produzione di interessi è dato desumere che gli interessi tutti rappresentano il “vantaggio per la liquidità monetaria” della quale un soggetto, direttamente o indirettamente, ha usufruito: alla detenzione o al mancato pagamento di una somma – è stato autorevolmente rilevato – corrisponde infatti “un arricchimento del patrimonio valutabile in misura del presumibile costo che il soggetto che ha goduto di tale disponibilità avrebbe dovuto sopportare per acquisire la medesima disponibilità.”1 Non è evidentemente questa la sede per soffermarsi sulla portata normativa dell'unificazione della disciplina degli interessi (rispetto alla disciplina previgente del codice del commercio e del codice civile) intervenuta con il codice del 1942 e conseguente alla unificazione delle obbligazioni commerciali e civili, né è qui dato soffermarsi sulle norme e regole che ormai accomunano gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. Quanto rileva evidenziare ai fini della presente decisione attiene, infatti, non già alla possibilità di configurare una nozione unitaria degli interessi (come accennato, sostenuta da autorevole dottrina italiana) ma al diverso problema - che è un problema di diritto positivo - se la disciplina posta dal legislatore italiano in materia di usura sia applicabile sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori. In altri termini, la configurabilità di una concezione unitaria degli interessi non comporta, di per sé, che la disciplina posta per l'un tipo di interessi si applichi automaticamente anche agli altri: più in particolare ancora, non comporta che la disciplina italiana posta in materia di usura sia applicabile tanto agli interessi corrispettivi quanto agli interessi moratori, in mancanza dell'espressa previsione legislativa di un parametro oggettivo.
6.1. Ad ogni modo, quand'anche si volesse aderire alla prospettazione difensiva attorea e dunque anche all'orientamento di legittimità sopra richiamato, la domanda attorea sarebbe stata rigettata in quanto il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, pari al 6,50%, non è usurario in quanto non supera il tasso soglia aumentato del 2,1, pari a 7,86 (vale a dire 5,76 +
2,1).
6.2. Da ultimo, è doveroso precisare che quand'anche, in ipotesi, fosse stata accolta la prospettazione attorea in ordine alla usurarietà del tasso degli interessi moratori, l'eventuale sanzione della nullità avrebbe riguardato esclusivamente la sola clausola pattizia relativa a tali interessi e non già anche agli interessi corrispettivi legati alla stipula del contratto mutuo. Come correttamente eccepito da parte convenuta, le stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020 hanno stabilito che, come nel caso di specie, “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi”.
7. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022. Tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa
(individuato con riferimento al petitum)¸ applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 3.387,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree. 2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.387,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie,
[...]
IVA e CPA.
Bergamo, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo Giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si troveranno espresse citazioni di autori e delle loro opere che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero - come avviene in altri sistemi giuridici -, parrebbe doveroso esplicitare.