Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5833/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024 da:
), assistito e difeso dall'Avv. Fabrizio Parte_1 C.F._1
D'ADAMO, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Carla MERIGO e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Elena LOMAZZI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
( ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), assistite e difese dall'Avv. Costantino PAGLIUCA, come da procura in C.F._4
atti;
TERZE INTERVENUTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: per tutte le parti: congiuntamente, come da verbale di udienza dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Regolarmente costituitasi in giudizio, la resistente si è regolarmente costituita in giudizio, domandando il rigetto del ricorso e chiedendo a propria volta una modifica delle condizioni di divorzio.
Con memoria depositata il 7 febbraio 2025, si sono costituite volontariamente in giudizio le figlie maggiorenni e le quali hanno sostanzialmente aderito alle istanze del padre. CP_2 Controparte_3
All'udienza dell'11 marzo 2025, le parti, sentite le personalmente sui fatti di causa, hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse.
Pertanto, il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgenti gli accordi raggiunti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Nel merito, il Tribunale adito ritiene che le condizioni pattuite non siano contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico e tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
L'ascolto del figlio minore deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni assunte da questo Tribunale con sentenza n. 759/2018, pubblicata il 28 marzo 2018, così statuisce:
1. decide in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto: tenuto conto dell'inserimento di nel mondo lavoro, il signor si impegna a regolare CP_2 Parte_1
direttamente con la ragazza eventuali richieste pecuniarie della stessa, oltre a contribuire, unitamente alla madre, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno per lei necessarie;
considerata la richiesta della figlia e i tempi di permanenza trascorsi coi genitori, il signor CP_3
si impegna a corrispondere direttamente alla ragazza, a titolo di contributo per il suo Parte_1 mantenimento, l'importo di 500 euro mensili, da corrispondere entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 100% delle spese per l'automobile (finanziamento e assicurazione); ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto delle figlie maggiorenni nei tempi di rispettiva permanenza. il signor si impegna a corrispondere in favore della signora a titolo di contributo Parte_1 CP_1 per il mantenimento ordinario indiretto di , l'importo di 1.000 euro mensili, da Per_1
corrispondere entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di aprile 2025, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti dichiarano di aderire al Protocollo in uso presso questo Tribunale, che di seguito si riporta:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
La signora rinuncia ad ogni altra istanza di cui alla memoria costitutiva, con accettazione della CP_1
controparte;
2. conferma per il resto;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo