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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10026/2023, promosso con ricorso depositato in data 14 luglio 2023
da
Parte_1
(codice fiscale ), nato il [...] a [...], Rondonia, Brasile e residente in [...], C.F._1
Rondonia, Cacoal, Via Blumenau n. 1066,
, Parte_2
nata il [...] a [...], Rondonia, Brasile, minore rappresentata dal padre e Parte_1 residente in [...];
Parte_3
(codice fiscale ) nato il [...] a [...], Rondonia, Brasile e residente in [...], C.F._2
Rondonia, Cacoal, Via Carlos Gude n. 725;
Parte_4
nato il [...] a [...], Rondonia, Brasile, minore rappresentato dal padre e Parte_3 residente in [...];
tutti rappresentati dagli Avvocati Vincenzo Ascone e Larissa Mulato del Foro di Milano
- r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. e domiciliato sempre ex lege P.IVA_1 Email_1 presso gli uffici di quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente nonché con
Controparte_2
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data 10 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo , cittadino italiano, Persona_1 nato a [...] il [...]. Ad integrazione della domanda, i ricorrenti deducevano che Persona_1 emigrava in Brasile e che ivi, dal matrimonio con , il 27 aprile 1901, a Persona_2 Persona_3 nasceva il figlio (cfr. doc. 2-3). Deducevano, inoltre, che: Persona_4
- ha sposato e dalla loro unione, il 22 giugno 1930, a Passo Fundo, Rio Persona_4 CP_3
Grande do Sul, Brasile, è nata la figlia . Quest'ultima ha sposato e Persona_5 Controparte_4 dal loro matrimonio è nato , il [...], a [...], Persona_6
Paranà, Brasile (doc. da 4 a 7).
- ha sposato (cfr. doc. 8) e dal loro matrimonio sono Persona_6 Persona_7 nati:
(i) il ricorrente , il 20 dicembre 1982 a Vilhena, Rondonia, Brasile;
quest'ultimo ha Controparte_5 sposato e dalla loro unione è nata , il [...] a [...], Persona_8 Parte_2
Rondonia, Brasile (cfr.doc. da 9 a 11), minorenne nell'interesse della quale viene proposta la domanda di riconoscimento della cittadinanza.
(ii) il ricorrente , il 30 luglio 1987 a Vilhena, Rondonia, Brasile;
quest'ultimo ha Parte_5 sposato e dal loro matrimonio è nato , il 22 febbraio Controparte_6 Parte_4
2010 a Cacoal, Rondonia, Brasile (cfr.doc. da 12 a 15), minorenne nell'interesse del quale viene proposta la domanda di riconoscimento della cittadinanza.
Precisata la linea di discendenza, i ricorrenti deducevano che decedeva senza mai acquisire la Persona_1 cittadinanza brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun riscontro dal competente Consolato di San Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede tempi di attesa molto lunghi per evadere le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente regolarmente invitato in giudizio non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita,. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n.
151/1975, che ha abrogato la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di nascita di e che la linea di Persona_1 discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, come comprovato dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, costituita dai certificati integrali di nascita e matrimonio, tutti debitamente tradotti e muniti di apostille.
Nello specifico si rileva che l'avo predetto era cittadino italiano, in quanto nato in [...] italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto quale doc. 16; di conseguenza, al momento della nascita del figlio , era in possesso della cittadinanza Per_4 Persona_1 italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al predetto figlio e questi ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia , che, per effetto dei citati interventi della Corte Costituzionale, l'ha Per_5 Per_ trasmessa al figlio , che a sua volta l'ha tarsmessa ai figli e Persona_6 Controparte_5
, che parimenti, l'hanno trasmessa rispettivamente alla figlia Parte_5 Controparte_5
e al figlio . Parte_2 Parte_5 Parte_4
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983 sopra citate). Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, CP_1
a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il di San Poalo, fatto peraltro notorio, con conseguente incertezza dei tempi di evasione della Parte_6 richiesta di accertamento della cittadinanza. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda delle ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative depositate nel corso degli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 4 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini