Art. 57.
Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unita' operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potra' essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia".
Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unita' operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potra' essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia".