Articolo 57 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 56Articolo 58
Versione
20 maggio 1975
Art. 57.
Dopo il quarto comma dell'art. 36 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unita' operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potra' essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975