Art. 1. Articolo unico.
La disposizione di cui all' articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318 , si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all' articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365 , anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di eta', si trovavano a carico del genitore medesimo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968.
La disposizione di cui all' articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318 , si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all' articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365 , anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di eta', si trovavano a carico del genitore medesimo.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968.