Ordinanza cautelare 17 settembre 2021
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/05/2023, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 00568/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 30.04.2021, notificato in data 17.05.2021, avente ad oggetto “Recupero dell’indennità di aeronavigazione”, con il quale l’Amministrazione ha disposto l’avvio del recupero, ex artt. 2033 e 2946 c.c, nei confronti del ricorrente, delle somme corrisposte a titolo di indennità di aeronavigazione, per un importo complessivo lordo di Euro 8.686,24;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al provvedimento impugnato, e incompatibile con richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – Maggiore dell’Aeronautica Militare attualmente in servizio presso il 61° Stormo di Galatina – ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 30.04.2021, notificato in data 17.05.2021, avente ad oggetto “ Recupero dell’indennità di aeronavigazione ”.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) legittimità delle disposte erogazioni; violazione dell’art. 2033 c.c; prescrizione del credito; 2) erroneità nel calcolo delle somme oggetto di ripetizione; 3) violazione degli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/90; errata determinazione del quomodo della ripetizione; 4) violazione della l. n. 78/83.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 15.9.2021 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 27.4.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato, e va dunque disatteso.
Premette anzitutto il Collegio che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 8/23, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 cod. civ, sollevate dal Tribunale di Lecce e dalla Corte di Cassazione, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU (secondo cui: “ Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni ”).
In quella sede, il giudice delle leggi ha ripercorso l’orientamento formatosi in seno alla Corte EDU in merito alla fattispecie in esame.
3. In particolare, la Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione che sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento.
La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
4. L'identificazione di una situazione di affidamento legittimo non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato.
Invero, la Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito. Piuttosto, le censure della Corte EDU si appuntano sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate, e la tutela dell'affidamento incolpevole. In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio, l'addebito di interessi legali in capo all' EN , a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione; la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato); più in generale, rilevano l'omessa o l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria.
5. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita, da parte di soggetti pubblici, di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e retributiva.
6. Senonché, nella fattispecie in esame, non vi è alcun elemento da cui inferire la violazione dei suddetti standard convenzionali, nell’ambito dei quali è ammesso il recupero della prestazione indebita. Ciò in quanto:
a) la prestazione retributiva deve ritenersi oggettivamente indebita. Invero, emerge dalla Relazione redatta dalla Commissione del competente Comando Scuole A.M./3° R.A. di Bari – dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi, non avendo il ricorrente offerto una chiave di lettura diversa da quella prospettata dall’Amministrazione – che le caratteristiche tecniche del velivolo in uso per l’attività di volo (T-6°) erano quelle di velivolo di 3° fascia, e segnatamente, di velivolo monomotore caratterizzato dalla propulsione turboelica, come da estratto dal relativo manuale tecnico.
Per tali caratteristiche, tale velivolo non può essere considerato come “ Aviogetto ” – inteso quest’ultimo come “ Aereo con propulsione a getto ”, secondo la terminologia utilizzata dalla Tab. 11 annessa alla l. n. 78/83 – e dunque come velivolo posto al vertice della gerarchia dei velivoli su cui presta servizio il personale militare dell’Aeronautica. Alla stessa stregua, il T-6° non può neanche essere considerato come “ Velivolo ad elica plurimotore da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ”, e dunque, come velivolo di 2° fascia.
Trattasi, piuttosto, di velivolo di 3° fascia, con la conseguenza che al personale pilota della RAMi di Sheppard (U.S.), tra cui l’odierno ricorrente, doveva essere rimodulata l’indennità operativa fondamentale c.d. aeronavigazione, con l’attribuzione, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 78/1983, dell’indennità di 3° fascia, e non, invece delle più elevate indennità di 1° e 2° fascia, riservate rispettivamente ai piloti di aviogetti (1° fascia) e a quelli di velivoli plurimotori (2° fascia);
b) in quanto prestazione oggettivamente indebita, l’Amministrazione ne ha disposto il recupero. Sotto questo profilo, è infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, atteso che per il personale navigante dell’aeronautica Militare, l’indennità di aeronavigazione costituisce non già elemento accessorio della retribuzione (tale da giustificare il ricorso alla prescrizione breve ex art. 2948 c.c.), ma elemento fondamentale della stessa, la qual cosa induce ad individuare il termine prescrizionale in quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c; termine, nella specie, ampiamente rispettato;
c) contrariamente a quanto parimenti dedotto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, l’Amministrazione non era tenuta ad adottare alcun preventivo atto di annullamento in autotutela delle precedenti determinazioni attributive di somme di danaro. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2033 c.c, nella fattispecie in esame vengono in rilievo non già atti a contenuto autoritativo, ma semplici atti paritetici, che giustificano senz’altro la ripetizione d’indebito, ove riconosciuti affetti da errore, come appunto nel caso di specie. Per le stesse ragioni, l’Amministrazione non era tenuta ad adottare alcuna comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi – si ribadisce – di atti a contenuto paritetico, emessi con le modalità e i poteri propri del datore di lavoro; il tutto senza sottacere che, come emerge dalla documentazione in atti, l’atto di recupero è stato comunque preceduto da effettiva interlocuzione con il ricorrente;
d) a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, il suddetto recupero è avvenuto al netto delle ritenute fiscali. In particolare, con l’atto di recupero del 24.5.2022 l’addebito definitivo è stato determinato nella misura lorda di € 8.417,58, ma la somma concretamente addebitata al ricorrente è stata pari ad € 6.607,68, corrispondente a quella effettivamente ricevuta da quest’ultimo, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;
e) sono parimenti infondate le censure di merito articolate dal ricorrente, atteso che, ai sensi dell’art. 5 co. 4 d.P.R. n. 429/86, “ Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2 (un anno, n.d.a.). Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte ”. Orbene, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha avviato l’azione di recupero sulla base di un errore riguardante l’esatta interpretazione di una fattispecie assai complessa (la natura – di prima, seconda o terza fascia – del velivolo T6-A, utilizzato per l’addestramento al volo. Sul punto, v. supra ). Orbene, l’importo di tale voce di pagamento, essendo correlato all’utilizzo del suddetto velivolo, presenta natura estemporanea, e per tale ragione può senz’altro giustificare, tenuto conto della sua natura occasionale e isolata, un errore da parte delle autorità per quanto riguarda l’importo da riconoscere agli interessati, nei termini chiariti dalla Corte EDU, sopra richiamata;
f) infine, deve ritenersi rispettato il principio di proporzionalità. Ciò in quanto, come si evince dalla nota dell’Amministrazione del 9.3.2023 (depositata dalla difesa erariale in data 14.3.2023), la suddetta somma netta di € 6.607,68 – oggetto di indebito – è stata suddivisa in n. 40 rate, dell’importo di € 167,34 cadauna, senza corresponsione di interessi. Trattasi pertanto di recupero che tiene ampiamente conto delle necessità economiche del ricorrente, avuto riguardo all’importo stipendiale netto corrisposto a quest’ultimo, pari ad € 4.221,15 mensili.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’atto di recupero disposto dall’Amministrazione deve senz’altro ritenersi legittimo, essendo disposto in ragione della natura indebita dell’indennità di volo concretamente corrisposta al ricorrente (e segnatamente, l’indennità di 1° e 2° fascia, in luogo dell’indennità di 3° fascia, effettivamente dovuta), ed avendo l’Amministrazione considerato tutti gli elementi attinenti al quomodo dell’ actio indebiti , nei termini sopra chiariti.
8. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Sussistono giusti motivi, legati alla natura particolarmente tecnica delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO