CA
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
EL Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 335 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
, elettivamente domiciliato in Gravina in Puglia, via Parte_1
Bari n. 69, presso lo studio dell'avv. Domenico Rutigliano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
elettivamente domiciliato in Bari, via Pasubio n. 67, CP_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Bux, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellato
Conclusioni: all' udienza del 6 dicembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 80/22 del 7.1.22, il Tribunale di Bari ha condannato al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di €5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese giudiziali.
Ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo, Parte_1 in riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, con vittoria di spese.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, con CP_1 vittoria di spese.
Invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello si censura l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
La censura è infondata.
A differenza della titolarità del diritto sostanziale, che attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda, la legittimazione ad agire difetta qualora dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartenga all'attore.
Non è però questo il caso, giacché la rappresentazione dei fatti alla base della domanda dell'appellato non lascia dubbi in ordine alla legittimazione dello stesso, il quale ha agito per il pagamento della somma cui il si era obbligato in caso di mancata stipula del Pt_1 preliminare a lui imputabile, deducendo proprio il verificarsi di tale evento.
Questi, in particolare, i fatti narrati in citazione: in forza CP_1 dell' attività di mediazione prestata in qualità di agente immobiliare in favore del ricevette da quest'ultimo la proposta d'acquisto di un Pt_1 suolo edificabile di mq.1463 sito in Bari, via Fanelli;
la proposta, sottoscritta dal il 21.2.12, ed irrevocabile per 30 giorni, era Pt_1 indirizzata alla proprietaria del suolo, all'atto della Persona_1 sottoscrizione, il rilasciò, a titolo di cauzione, un assegno Pt_1 dell'importo di €5.000,00, che, in caso di accettazione della proposta, avrebbe avuto il valore di caparra confirmatoria;
con la medesima scrittura, il si obbligò a corrispondere al mediatore l'importo di Pt_1
€5.000,00 ove si fosse reso inadempiente all'obbligo di stipula del preliminare di vendita;
l'assegno non fu negoziabile per mancanza di provvista, oltre ad essere stato oggetto di sequestro penale a seguito della denuncia per truffa presentata dal il 24.2.12 (e poi rivelatasi Pt_1 infondata) nei confronti del suo avvocato e del mediatore, a suo dire colpevole di aver incassato l'assegno prima del perfezionamento della compravendita;
l'affare non si concluse per il grave inadempimento del il quale venne meno all'impegno di corrispondere l'importo di Pt_1
€5000,00 a titolo di anticipo e cauzione.
Su queste premesse, l'appellato ha agito nei confronti del Pt_1 facendone valere l'obbligo, assunto - nella scrittura privata del 21.2.12 - in caso di mancata conclusione dell'affare, di corrispondergli una somma pari all'anticipo dovuto, ovvero €5.000,00.
E', dunque, evidente come la prospettazione dei fatti contenuta in citazione riconduca all'attore la legittimazione ad esercitare il diritto a
€5.000,00 in caso di mancata sottoscrizione del contratto preliminare di vendita dovuta all'inadempimento del Pt_1
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva va, perciò, respinta.
Col secondo motivo di appello si censura la contraddittorietà della motivazione relativamente al ritenuto svolgimento di attività di mediazione da parte dell'appellato.
Anche questa censura è palesemente infondata.
Dalla stessa proposta di acquisto sottoscritta dal emerge Pt_1 chiaramente il ruolo dell'appellato, al quale il primo si rivolse per formulare una proposta di acquisto immobiliare, che il mediatore effettivamente raccolse, recependo la volontà del proponente e ricevendo dallo stesso l'assegno di €5.000,00 a titolo di cauzione.
Né giova all'appellante obiettare che il mediatore non comunicò alla la proposta di acquisto del dovendo quest'ultimo imputare Per_1 Pt_1
a se stesso l'interruzione dell'iter contrattuale, nel momento in cui emise un assegno privo di provvista, il cui importo era tenuto a versare all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto a titolo di anticipo e cauzione, a garanzia della serietà dell'impegno preso. Col terzo motivo di appello si censurano il mancato apprezzamento, da parte del Tribunale, della rilevanza della condizione essenziale implicita nella proposta di acquisto, costituita dall'approvazione del progetto edilizio, e l'omessa declaratoria di nullità della proposta di acquisto per violazione della normativa in tema di pagamento in contanti.
La censura è, sotto ogni profilo, infondata.
Quanto alla condizione, a parte il fatto che l'appellato ha, sin dalla citazione (cfr. par. 7), dedotto l' avvenuta approvazione del progetto e la circostanza non è stata immediatamente contestata dall'appellante, ad ogni modo l'avveramento della condizione sarebbe stato rilevante al momento dell'acquisto dell'immobile, mentre, nel caso di specie, l'iter negoziale si è arrestato prematuramente già in fase di trattative, e solo a causa della condotta del il quale è venuto meno all'obbligo di Pt_1 versare la cauzione.
Lo stesso è a dirsi per l'eccepita violazione della normativa in tema di pagamento, che avrebbe avuto - se mai - rilevanza ove la previsione del pagamento di €45.000,00 in contanti fosse stata trasfusa nel contratto di vendita.
Peraltro, è comunque decisiva la considerazione che, in tema di c.d. nullità virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, per cui questo esito va escluso ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, come nel caso della violazione della disciplina sull'antiriciclaggio e, in particolare, sui limiti quantitativi al pagamento del prezzo in contanti, per la quale non si applica l'art. 1418 c.c., essendo l'infrazione sanzionata in via amministrativa (Cass. 525/201). La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 80/22 del 7.1.22 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, liquidate in €2.915,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EL Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Infine, quanto al quarto motivo, la ricorrente lamenta omessa dichiarazione di nullità della vendita, per violazione della L. n. 231 del 2007 sull'antiriciclaggio
(conseguente al pagamento in contanti).Ma, per come è evidente, si tratta di una norma che, ratione temporis, applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione amministrativa, cosi che è escluso che si possa predicare una nullità virtuale per sua violazione, in quanto la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per cosi dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale”.