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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18098/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18098/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI MONDA RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22
ATTORE- opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. MADDALENA GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CAVOUR N. 103 80026 CASORIA
CONVENUTA- opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione ad atto di Parte_1
precetto notificatogli da , in data 12/06/2021, deducendo CP_1
i seguenti motivi : la sospensione della possibile esecuzione per la nullità dell'atto stante la mancanza dei requisiti minimi previsti per legge;
la non debenza delle somme riportate essendo le stesse state pagate in parte;
la estrema genericità della cifra riportata poiché non circostanziata e specificata;
chiedeva, in subordine, la compensazione con i pagamenti già effettuati. Da ultimo chiedeva la condanna di CP_1
al pagamento delle spese processuali ed, in caso di accertamento
[...]
della mancanza dei requisiti minimi dell'atto di precetto per la sua validità, l'applicabilità dell'art 96 cpc.
Si costituiva contestando la su indicata opposizione, CP_1
poiché inammissibile ed infondata.
All'udienza del 22.10.2024 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
-----
L'opposizione è improcedibile per intervenuto giudicato.
Invero, dagli scritti difesivi di entrambe le parti si trae che in virtù di decreto di omologa della separazione personale del 27.06 – 30.07.2013, si impegnava a corrispondere alla moglie, , Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, , ed ulteriori € 250,00 per il mantenimento Per_1
della stessa . Su tale premessa, e sul presupposto dell'omesso CP_1
versamento del dovuto da parte del marito a far data dal mese di aprile
2014, notificava, in data 14.04.2021, a CP_1 Parte_1
precetto contenente l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 42.225,00 (di cui € 225,00 quali compensi per l'atto di
2 precetto). Successivamente , sulla base della suddetta CP_1
omologa, notificava, in data 12/06/2021 alla parte opponente un c.d.
“precetto in reitera” per le stesse somme, e voci, già precedentemente intimate con il precedente precetto. Per entrambi gli atti di precetto venivano presentate due opposizioni alla esecuzione identiche per petitum e causa petendi, per cui davanti al Tribunale di Napoli venivano iscritti a ruolo, rispettivamente, il procedimento nr. 12426/2021
R.G.A.C. (a seguito di opposizione al precetto notificato in data
14/04/2021) e l'odierno procedimento nr. 18098/2021 (a seguito di opposizione al precetto notificato in data 12/06/2021).
Ricorrevano quindi i presupposi di litispendenza, ex art 39 cpc, istituto previsto dal nostro ordinamento con il fine di evitare il contrasto tra giudicati, nei casi in cui due giudici diversi si trovino ad affrontare, come nel caso che ci interessa, una stessa causa.
Ciò posto, nella specie, prima che fosse di fatto realizzabile la riunione, la prima delle opposizioni veniva definita con sentenza nr. 5452/2022 del 31/05/2022 emessa nel procedimento nr.12426/2021 R.G.A.C.,, passata in giudicato, ponendo termine alla contesa fra le parti, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Ne deriva, che non resta che applicare il precetto stabilito dall'art 2909 cc che regola gli effetti della “cosa giudicata” dichiarando l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto giudicato. In altri termini, in ossequio al principio di intangibilità del giudicato, sancito dall'art. 2909 c.p.c., non è più consentito rimettere in discussione quanto già definitivamente deciso in merito ai mancati pagamenti contestati dalla parte opposta.
Sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali, tenuto conto delle ragioni in rito
3 della decisione nonchè della identicità delle difese espletate dai difensori rispetto al giudizio precedentemente definito.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa
Laura Martano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr.
18098/2021 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione per sopravvenuto giudicato;
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 31.01.2025
IL GIUDICE dott. ssa Laura Martano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18098/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
DI MONDA RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore in
Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22
ATTORE- opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'avv. MADDALENA GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CAVOUR N. 103 80026 CASORIA
CONVENUTA- opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.10.2024 parte attrice ha concluso riportandosi agli atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione ad atto di Parte_1
precetto notificatogli da , in data 12/06/2021, deducendo CP_1
i seguenti motivi : la sospensione della possibile esecuzione per la nullità dell'atto stante la mancanza dei requisiti minimi previsti per legge;
la non debenza delle somme riportate essendo le stesse state pagate in parte;
la estrema genericità della cifra riportata poiché non circostanziata e specificata;
chiedeva, in subordine, la compensazione con i pagamenti già effettuati. Da ultimo chiedeva la condanna di CP_1
al pagamento delle spese processuali ed, in caso di accertamento
[...]
della mancanza dei requisiti minimi dell'atto di precetto per la sua validità, l'applicabilità dell'art 96 cpc.
Si costituiva contestando la su indicata opposizione, CP_1
poiché inammissibile ed infondata.
All'udienza del 22.10.2024 la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
-----
L'opposizione è improcedibile per intervenuto giudicato.
Invero, dagli scritti difesivi di entrambe le parti si trae che in virtù di decreto di omologa della separazione personale del 27.06 – 30.07.2013, si impegnava a corrispondere alla moglie, , Parte_1 CP_1
la somma mensile di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia minore, , ed ulteriori € 250,00 per il mantenimento Per_1
della stessa . Su tale premessa, e sul presupposto dell'omesso CP_1
versamento del dovuto da parte del marito a far data dal mese di aprile
2014, notificava, in data 14.04.2021, a CP_1 Parte_1
precetto contenente l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 42.225,00 (di cui € 225,00 quali compensi per l'atto di
2 precetto). Successivamente , sulla base della suddetta CP_1
omologa, notificava, in data 12/06/2021 alla parte opponente un c.d.
“precetto in reitera” per le stesse somme, e voci, già precedentemente intimate con il precedente precetto. Per entrambi gli atti di precetto venivano presentate due opposizioni alla esecuzione identiche per petitum e causa petendi, per cui davanti al Tribunale di Napoli venivano iscritti a ruolo, rispettivamente, il procedimento nr. 12426/2021
R.G.A.C. (a seguito di opposizione al precetto notificato in data
14/04/2021) e l'odierno procedimento nr. 18098/2021 (a seguito di opposizione al precetto notificato in data 12/06/2021).
Ricorrevano quindi i presupposi di litispendenza, ex art 39 cpc, istituto previsto dal nostro ordinamento con il fine di evitare il contrasto tra giudicati, nei casi in cui due giudici diversi si trovino ad affrontare, come nel caso che ci interessa, una stessa causa.
Ciò posto, nella specie, prima che fosse di fatto realizzabile la riunione, la prima delle opposizioni veniva definita con sentenza nr. 5452/2022 del 31/05/2022 emessa nel procedimento nr.12426/2021 R.G.A.C.,, passata in giudicato, ponendo termine alla contesa fra le parti, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Ne deriva, che non resta che applicare il precetto stabilito dall'art 2909 cc che regola gli effetti della “cosa giudicata” dichiarando l'improcedibilità della domanda per sopravvenuto giudicato. In altri termini, in ossequio al principio di intangibilità del giudicato, sancito dall'art. 2909 c.p.c., non è più consentito rimettere in discussione quanto già definitivamente deciso in merito ai mancati pagamenti contestati dalla parte opposta.
Sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese processuali, tenuto conto delle ragioni in rito
3 della decisione nonchè della identicità delle difese espletate dai difensori rispetto al giudizio precedentemente definito.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa
Laura Martano, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr.
18098/2021 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione per sopravvenuto giudicato;
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Napoli, il 31.01.2025
IL GIUDICE dott. ssa Laura Martano
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