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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5737/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5737/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.GENESIO CARLA Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA
ATTRICE contro con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.BOZZI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora al Signor Parte_1
CP_1
per i motivi tutti esposti in atti e comunque perché alcuni dei lavori richiesti in pagamento non
[...]
sono stati realizzati e/o non sono stati eseguiti a regola d'arte e/o sono stati eseguiti da ditte terze, come accertato in corso di causa, e per l'effetto respingere le domande tutte proposte nei confronti dell'odierna opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, riducendo in ogni caso l'eventuale somma dovuta nei limiti accertati dal Ctu, tenuto conto degli acconti già corrisposti e conseguentemente,
pagina 1 di 7 - revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare le prove ed indicare i testi nel termine di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. concesso dal Giudice.
Con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio e di CTU, oltre al rimborso spese generali (15%), CPA (4%), nonchè IVA (22%) se dovuta.
CONCLUSIONI EDILEXECUTIVE DI ZZ VA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE, confermare il decreto ingiuntivo opposto
IN VIA SUBORDINATA, condannare la Sig.ra al pagamento in favore Parte_1 dell'esponente della somma di € 17.158,20 o o in quella maggiore o minore accertanda in corso di causa oltre ad interessi moratori dalle scadenze delle fatture al saldo
IN OGNI CASO con vittoria delle spese, competenze del giudizio e di ctu.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, , permesso di aver fornito nel Giugno 2021, a seguito Controparte_1
della richiesta della Sig.ra un preventivo di spese per l'esecuzione di una serie di Parte_1
opere edili in riferimento all'immobile sito in Milano (MI), Via Eustachi, 3; che a seguito di accettazione verbale della committenza del predetto preventivo, il ricorrente dava corso ai lavori e la versava un primo acconto di € 5.500,00 come da fattura n. Pt_1
18/21; che in corso d'opera, sorgevano contrasti in riferimento alla pretesa della committenza di lavori extra;
che, invitato pertanto repentinamente dalla committente a lasciare il cantiere, quantificava, secondo le voci del preventivo, i lavori, al momento effettivamente svolti, per complessivi € 17.158,20; tutto quanto ciò premesso, insta per ottenere ingiunzione di pagamento della detta somma.
Avverso detto decreto, emanato in data 18.10.2022, propone opposizione la ingiunta Pt_1
deducendo: di avere effettivamente appaltato i lavori di ristrutturazione alla controparte;
di aver versato due acconti di € 4.000,00 e di € 5.500,00; che insorgevano contrasti legati al grave ritardo nella esecuzione dei lavori e in merito anche alla cattiva esecuzione degli stessi;
che per tal motivo nel dicembre 2021 l' lasciava il cantiere lasciando tutti i suoi attrezzi;
CP_1
che si era cercata una soluzione bonaria per il pagamento del saldo ancora dovuto;
che i lavori venivano contestati e comunque presentavano vizi e difetti;
pagina 2 di 7 che in particolare molti dei lavori esposti e chiesti in pagamento non erano stati eseguiti;
chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento che nulla è più dovuto.
Nel giudizio di opposizione così incardinato si costituiva la ditta convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce che, a seguito dei contrasti insorti, tramite il precedente legale dello stesso, Avv.
Simonetta AT, le parti si erano incontrate presso l'immobile oggetto dei lavori e stimavano l'entità dei lavori eseguiti dalla ditta esecutrice cui faceva seguito l'emissione delle fatture richieste con il ricorso monitorio;
che nell'occasione, questi poté recuperare gli attrezzi ed i materiali in cantiere;
che controparte aveva offerto solo la minor somma di € 3.000,00 a saldo, che non veniva accettata.
Ribadiva che i lavori eseguiti erano quelli di cui al conteggio svolto;
che non era escluso che la controparte avesse poi affidato i lavori ad altra ditta;
contestava la sussistenza di vizi e difetti.
Acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, escussi i testi assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 12.2.2025, con Tes_1
concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), “continua” (Cass. n. 3316/1998) o si “sviluppa” (Cass. nn. 335/1987,
3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., Sez. Un., n. 927/2022).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
i) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso.
A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa pagina 3 di 7 domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass.
n.14486/2019; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
ii) dal debitore opponente, per contestarla.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onere della prova, spetta dunque a parte opposta (attore sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, mentre ricade sull'opponente (convenuto sostanziale) l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda od eccependo e dimostrando la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto.
Il ricorrente, appaltatore, ha dichiarato che controparte è receduta dal contratto;
insta, pertanto, ex art. 1671 c.c., per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti fino a detto momento.
La controparte afferma che i lavori chiesti in pagamento non sono stati eseguiti e che, in ogni caso, molti di detti lavori presentano vizi e difetti.
L'istruttoria si è svolta con la acquisizione di documentazione, la escussione di testi e la assunzione di
CTU.
I testi escussi non hanno offerto grandi elementi ai fini del decidere;
la figlia della attrice ha evidenziato la presenza di umidità nell'immobile; la teste AT ha confermato l'incontro in loco per ottenere una definizione del dovuto, e la contestazione di vizi da parte della committente;
è stato poi sentito uno dei testi successivamente intervenuti sul cantiere per terminare i lavori.
La CTU, come dà atto lo stesso consulente, è stata assunta quando l'appartamento, era già terminato ed abitato.
Lo stesso CTU, nella sua consulenza ha affermato che “Essendo ormai i lavori finiti l'unico mezzo a disposizione è riferirsi alle fotografie prodotte in giudizio ed acquisite dallo scrivente, con benestare congiunto delle parti. Queste, per quanto possibile, verranno comparate con i rilievi laserscanner effettuati, al fine di determinarne le quantità” (ctu, pag. 11).
La consulenza assunta assume, quindi, valore rilevante ai fini della decisione della presente controversia, che interviene a lavori interrotti da tempo e terminati da altra ditta.
Come rilevato, il CTU al fine di rispondere al quesito, ha provveduto a rivedere l'elenco quantità e prezzi così come redatta da parte convenuta ed ha effettuato, voce per voce, l'analisi di congruità con riferimento ai quantitativi esposti e con riferimento, altresì, ai costi richiesti.
Come riferimento dei costi, considerato che trattavasi di preventivo non firmato, per cui non può farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 2233 con riferimento all'accordo delle parti, il CTU ha ritenuto pagina 4 di 7 di scegliere, quale tariffario, il Prezziario DEI, II° semestre 2021, ritenendo che questo rifletta maggiormente il corretto andamento dei prezzi di mercato;
per le voci non presenti nel prezziario indicato ha utilizzato il Prezziario di Regione Lombardia, anno 2021 (pag. 13 CTU).
La analisi relativa alle 27 voci indicate dal CTU è stata eseguita nelle pagine da 14 a 47 dell'elaborato peritale, cui questo giudice si riporta interamente, nella impossibilità di trascrivere in sentenza le risultanze tutte della consulenza eseguita.
All'esito dei conteggi, il CTU ha quindi accertato che il totale dei lavori eseguiti dalla ditta ammonta a
€ 11.945,37 oltre iva 10% per un totale di € 13.139,90.
Con riferimento alle doglianze svolte da parte opponente e relative a lavori eseguiti con vizi e difetti, con conseguente necessità di fare riferimento ad altre ditte per la sistemazione delle problematiche, anche in tal caso, non si può che fare riferimento alle emergenze di cui alla CTU.
Il CTU geom. ha affermato che “Nel fascicolo di causa vi sono n.2 preventivi di altre CP_2
ditte, IL Srls e Lch Termoimpianti, che riportano lavorazioni da compiersi presso l'unità abitativa di parte attrice.
Negli stessi non si riscontrano, palesemente, delle opere da compiersi a modifica sostanziale di quanto realizzato da ma, parrebbero, opere di completamento. CP_1
Inoltre non vi è la prova certa che quanto realizzato da parte convenuta sia avvenuto in difformità alle autorizzazioni comunali in quanto le stesse non sono presenti nel fascicolo di causa.
In sostanza si deve presumere che la ditta abbia effettuato l'intervento in conformità CP_3
alla pratica edilizia (CILA) e le imprese succedute abbiano poi completato le opere mancanti.
Nel preventivo sintetico della ditta IL Srls, ove vengono riportate indicazioni delle lavorazioni da compiersi senza quantità, non si riscontrano voci “duplicate” nei conteggi di parte convenuta se non, forse, la “demolizione abbassamento in camera da letto e costruzione abbassamento rinforzato in ferro”. Tale opera, o per meglio l'abbassamento rinforzato, non trova però riscontro su eventuali patti instaurati preventivamente tra parte attrice e convenuta.
In conclusione, per quanto lamentato da parte attrice nell'atto di citazione, ovvero le lavorazioni che altre ditte sono state “costrette” ad eseguire, non trovano un riscontro documentato riconducibile a vizi accertati di parte convenuta (esempio rapporti periodici di cantiere del direttore lavori). Richiamando il quesito peritale lo scrivente CTU non ritiene sia possibile esprimersi, senza dubbi, su tali interventi in quanto questi potrebbero essere inquadrabili sia come vizi di lavorazione, scoperti in ritardo (?), oppure come volontà di parte attrice (variante in corso d'opera)”.
(CTU, pag. 47)
pagina 5 di 7 Il teste titolare della impresa edile che ha terminato i lavori, ha dichiarato che Testimone_2
che hanno restituito il collettore di allacciamento dell'acqua interna cambiando gli scarichi dell'acqua che non erano sufficienti per il lavoro;
che ha dovuto rifare una soletta di un soppalco che non era sufficiente a sopportare il peso;
che ha demolito una parete del bagno che non andava fatta dove è stata fatta, ho messo prodotti per la umidità e ho dovuto rifare di nuovo la parete per mettere i sanitari;
che ha rifatto la parete della doccia ed ha demolito anche la scala e fatta di nuovo;
ha spostato delle prese nella cucina ed ha dovuto sistemare un foro che era stato cagionato rispetto alla proprietà vicina.
Dal confronto fra quanto richiesto in pagamento da e quanto dichiarato dal teste, non sembra CP_1
però che trattasi di lavori che si sono dovuti rifare per cattiva esecuzione del primo. infatti si è occupato prevalentemente della demolizione di tutto quel che era presente in loco;
CP_1
gli unici lavori di edificazione sono relativi alle porte scrigno.
Si ritiene di condividere quindi quanto affermato dal CTU in ordine alla impossibilità di quantificare costi sostenuti dalla opponente per rimediare a problematiche cagionate dall'appaltatore.
Ciò premesso, considerato che il consulente ha quantificato il totale lavori svolti in € 13.139,90, IVA inclusa;
che detto importo non tiene conto di eventuali acconti vessati;
che è pacifico che la Pt_1
ha versato l'importo di cui alla fattura 18/21 per € 5.500,00, (mentre non vi è traccia in atti di utleriori €
4.000,00 che la attrice afferma di aver versato) residuano in favore della € 7.639,90. CP_1
Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 1284, IV comma dalla data della domanda, 14.9.2022
(data del deposito del decreto ingiuntivo.
Il decreto, in quanto di maggior importo, viene quindi revocato, e viene sostituito dalla domanda di condanna al minor importo quantificato.
Quanto alle spese, posto che è emerso che in favore della ditta esecutrice residuava un importo, seppur inferiore al richiesto, si ritiene equo compensare le stesse in misura pari alla metà, ponendo le residue spese a carico della opponente.
Rimangono compensate le spese di CTU, che si è tenuta nell'interesse di tutte le parti.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1961/2022 del 18.10.2022; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
dell'importo di € 7.639,90, oltre interessi ex art. 1284, IV comma dalla data della domanda, 14.9.2022, al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta di Pt_1 CP_1 [...]
, la metà delle spese di lite, che si liquida (detta metà), in € 2.538,00 per compenso, oltre CP_1
15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Compensa fra le parti la residua metà.
Compensa, altresì fra le parti le spese di CTU.
Pavia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5737/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.GENESIO CARLA Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA
ATTRICE contro con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.BOZZI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Signora al Signor Parte_1
CP_1
per i motivi tutti esposti in atti e comunque perché alcuni dei lavori richiesti in pagamento non
[...]
sono stati realizzati e/o non sono stati eseguiti a regola d'arte e/o sono stati eseguiti da ditte terze, come accertato in corso di causa, e per l'effetto respingere le domande tutte proposte nei confronti dell'odierna opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, riducendo in ogni caso l'eventuale somma dovuta nei limiti accertati dal Ctu, tenuto conto degli acconti già corrisposti e conseguentemente,
pagina 1 di 7 - revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare le prove ed indicare i testi nel termine di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. concesso dal Giudice.
Con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio e di CTU, oltre al rimborso spese generali (15%), CPA (4%), nonchè IVA (22%) se dovuta.
CONCLUSIONI EDILEXECUTIVE DI ZZ VA
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE, confermare il decreto ingiuntivo opposto
IN VIA SUBORDINATA, condannare la Sig.ra al pagamento in favore Parte_1 dell'esponente della somma di € 17.158,20 o o in quella maggiore o minore accertanda in corso di causa oltre ad interessi moratori dalle scadenze delle fatture al saldo
IN OGNI CASO con vittoria delle spese, competenze del giudizio e di ctu.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in via monitoria, , permesso di aver fornito nel Giugno 2021, a seguito Controparte_1
della richiesta della Sig.ra un preventivo di spese per l'esecuzione di una serie di Parte_1
opere edili in riferimento all'immobile sito in Milano (MI), Via Eustachi, 3; che a seguito di accettazione verbale della committenza del predetto preventivo, il ricorrente dava corso ai lavori e la versava un primo acconto di € 5.500,00 come da fattura n. Pt_1
18/21; che in corso d'opera, sorgevano contrasti in riferimento alla pretesa della committenza di lavori extra;
che, invitato pertanto repentinamente dalla committente a lasciare il cantiere, quantificava, secondo le voci del preventivo, i lavori, al momento effettivamente svolti, per complessivi € 17.158,20; tutto quanto ciò premesso, insta per ottenere ingiunzione di pagamento della detta somma.
Avverso detto decreto, emanato in data 18.10.2022, propone opposizione la ingiunta Pt_1
deducendo: di avere effettivamente appaltato i lavori di ristrutturazione alla controparte;
di aver versato due acconti di € 4.000,00 e di € 5.500,00; che insorgevano contrasti legati al grave ritardo nella esecuzione dei lavori e in merito anche alla cattiva esecuzione degli stessi;
che per tal motivo nel dicembre 2021 l' lasciava il cantiere lasciando tutti i suoi attrezzi;
CP_1
che si era cercata una soluzione bonaria per il pagamento del saldo ancora dovuto;
che i lavori venivano contestati e comunque presentavano vizi e difetti;
pagina 2 di 7 che in particolare molti dei lavori esposti e chiesti in pagamento non erano stati eseguiti;
chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento che nulla è più dovuto.
Nel giudizio di opposizione così incardinato si costituiva la ditta convenuta contestando la opposizione avversaria e chiedendone la reiezione.
Deduce che, a seguito dei contrasti insorti, tramite il precedente legale dello stesso, Avv.
Simonetta AT, le parti si erano incontrate presso l'immobile oggetto dei lavori e stimavano l'entità dei lavori eseguiti dalla ditta esecutrice cui faceva seguito l'emissione delle fatture richieste con il ricorso monitorio;
che nell'occasione, questi poté recuperare gli attrezzi ed i materiali in cantiere;
che controparte aveva offerto solo la minor somma di € 3.000,00 a saldo, che non veniva accettata.
Ribadiva che i lavori eseguiti erano quelli di cui al conteggio svolto;
che non era escluso che la controparte avesse poi affidato i lavori ad altra ditta;
contestava la sussistenza di vizi e difetti.
Acquisita la documentazione prodotta, non concessa la provvisoria esecutorietà al decreto, escussi i testi assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 12.2.2025, con Tes_1
concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
***
Giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. si instaura un giudizio che in nulla differisce da quello ordinario di cognizione se non nella presa d'atto che le parti assumono un ruolo “invertito” solo dal punto di vista formale, rimanendo fermi il piano dei rapporti sostanziali e gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss c.p.c., dà impulso all'inizio di un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 6531/1993,
Cass. n. 1552/1995), “continua” (Cass. n. 3316/1998) o si “sviluppa” (Cass. nn. 335/1987,
3258/1991, 13252/2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “…un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore che si svolge secondo le norme del procedimento” (cfr. da Cass., Sez. Un., n. 7448/1993; v. da ultimo Cass., Sez. Un., n. 927/2022).
Come ogni ordinario giudizio di cognizione, anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti:
i) dal creditore opposto, per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso.
A tal fine non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa pagina 3 di 7 domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto ingiuntivo opposto (tra le tante: Cass.
n.14486/2019; Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 9021/2005);
ii) dal debitore opponente, per contestarla.
Dovendo pronunciare nel merito, in punto di riparto dell'onere della prova, spetta dunque a parte opposta (attore sostanziale) allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, mentre ricade sull'opponente (convenuto sostanziale) l'onere di contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda od eccependo e dimostrando la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'altrui diritto.
Il ricorrente, appaltatore, ha dichiarato che controparte è receduta dal contratto;
insta, pertanto, ex art. 1671 c.c., per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti fino a detto momento.
La controparte afferma che i lavori chiesti in pagamento non sono stati eseguiti e che, in ogni caso, molti di detti lavori presentano vizi e difetti.
L'istruttoria si è svolta con la acquisizione di documentazione, la escussione di testi e la assunzione di
CTU.
I testi escussi non hanno offerto grandi elementi ai fini del decidere;
la figlia della attrice ha evidenziato la presenza di umidità nell'immobile; la teste AT ha confermato l'incontro in loco per ottenere una definizione del dovuto, e la contestazione di vizi da parte della committente;
è stato poi sentito uno dei testi successivamente intervenuti sul cantiere per terminare i lavori.
La CTU, come dà atto lo stesso consulente, è stata assunta quando l'appartamento, era già terminato ed abitato.
Lo stesso CTU, nella sua consulenza ha affermato che “Essendo ormai i lavori finiti l'unico mezzo a disposizione è riferirsi alle fotografie prodotte in giudizio ed acquisite dallo scrivente, con benestare congiunto delle parti. Queste, per quanto possibile, verranno comparate con i rilievi laserscanner effettuati, al fine di determinarne le quantità” (ctu, pag. 11).
La consulenza assunta assume, quindi, valore rilevante ai fini della decisione della presente controversia, che interviene a lavori interrotti da tempo e terminati da altra ditta.
Come rilevato, il CTU al fine di rispondere al quesito, ha provveduto a rivedere l'elenco quantità e prezzi così come redatta da parte convenuta ed ha effettuato, voce per voce, l'analisi di congruità con riferimento ai quantitativi esposti e con riferimento, altresì, ai costi richiesti.
Come riferimento dei costi, considerato che trattavasi di preventivo non firmato, per cui non può farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 2233 con riferimento all'accordo delle parti, il CTU ha ritenuto pagina 4 di 7 di scegliere, quale tariffario, il Prezziario DEI, II° semestre 2021, ritenendo che questo rifletta maggiormente il corretto andamento dei prezzi di mercato;
per le voci non presenti nel prezziario indicato ha utilizzato il Prezziario di Regione Lombardia, anno 2021 (pag. 13 CTU).
La analisi relativa alle 27 voci indicate dal CTU è stata eseguita nelle pagine da 14 a 47 dell'elaborato peritale, cui questo giudice si riporta interamente, nella impossibilità di trascrivere in sentenza le risultanze tutte della consulenza eseguita.
All'esito dei conteggi, il CTU ha quindi accertato che il totale dei lavori eseguiti dalla ditta ammonta a
€ 11.945,37 oltre iva 10% per un totale di € 13.139,90.
Con riferimento alle doglianze svolte da parte opponente e relative a lavori eseguiti con vizi e difetti, con conseguente necessità di fare riferimento ad altre ditte per la sistemazione delle problematiche, anche in tal caso, non si può che fare riferimento alle emergenze di cui alla CTU.
Il CTU geom. ha affermato che “Nel fascicolo di causa vi sono n.2 preventivi di altre CP_2
ditte, IL Srls e Lch Termoimpianti, che riportano lavorazioni da compiersi presso l'unità abitativa di parte attrice.
Negli stessi non si riscontrano, palesemente, delle opere da compiersi a modifica sostanziale di quanto realizzato da ma, parrebbero, opere di completamento. CP_1
Inoltre non vi è la prova certa che quanto realizzato da parte convenuta sia avvenuto in difformità alle autorizzazioni comunali in quanto le stesse non sono presenti nel fascicolo di causa.
In sostanza si deve presumere che la ditta abbia effettuato l'intervento in conformità CP_3
alla pratica edilizia (CILA) e le imprese succedute abbiano poi completato le opere mancanti.
Nel preventivo sintetico della ditta IL Srls, ove vengono riportate indicazioni delle lavorazioni da compiersi senza quantità, non si riscontrano voci “duplicate” nei conteggi di parte convenuta se non, forse, la “demolizione abbassamento in camera da letto e costruzione abbassamento rinforzato in ferro”. Tale opera, o per meglio l'abbassamento rinforzato, non trova però riscontro su eventuali patti instaurati preventivamente tra parte attrice e convenuta.
In conclusione, per quanto lamentato da parte attrice nell'atto di citazione, ovvero le lavorazioni che altre ditte sono state “costrette” ad eseguire, non trovano un riscontro documentato riconducibile a vizi accertati di parte convenuta (esempio rapporti periodici di cantiere del direttore lavori). Richiamando il quesito peritale lo scrivente CTU non ritiene sia possibile esprimersi, senza dubbi, su tali interventi in quanto questi potrebbero essere inquadrabili sia come vizi di lavorazione, scoperti in ritardo (?), oppure come volontà di parte attrice (variante in corso d'opera)”.
(CTU, pag. 47)
pagina 5 di 7 Il teste titolare della impresa edile che ha terminato i lavori, ha dichiarato che Testimone_2
che hanno restituito il collettore di allacciamento dell'acqua interna cambiando gli scarichi dell'acqua che non erano sufficienti per il lavoro;
che ha dovuto rifare una soletta di un soppalco che non era sufficiente a sopportare il peso;
che ha demolito una parete del bagno che non andava fatta dove è stata fatta, ho messo prodotti per la umidità e ho dovuto rifare di nuovo la parete per mettere i sanitari;
che ha rifatto la parete della doccia ed ha demolito anche la scala e fatta di nuovo;
ha spostato delle prese nella cucina ed ha dovuto sistemare un foro che era stato cagionato rispetto alla proprietà vicina.
Dal confronto fra quanto richiesto in pagamento da e quanto dichiarato dal teste, non sembra CP_1
però che trattasi di lavori che si sono dovuti rifare per cattiva esecuzione del primo. infatti si è occupato prevalentemente della demolizione di tutto quel che era presente in loco;
CP_1
gli unici lavori di edificazione sono relativi alle porte scrigno.
Si ritiene di condividere quindi quanto affermato dal CTU in ordine alla impossibilità di quantificare costi sostenuti dalla opponente per rimediare a problematiche cagionate dall'appaltatore.
Ciò premesso, considerato che il consulente ha quantificato il totale lavori svolti in € 13.139,90, IVA inclusa;
che detto importo non tiene conto di eventuali acconti vessati;
che è pacifico che la Pt_1
ha versato l'importo di cui alla fattura 18/21 per € 5.500,00, (mentre non vi è traccia in atti di utleriori €
4.000,00 che la attrice afferma di aver versato) residuano in favore della € 7.639,90. CP_1
Su tale importo decorrono gli interessi ex art. 1284, IV comma dalla data della domanda, 14.9.2022
(data del deposito del decreto ingiuntivo.
Il decreto, in quanto di maggior importo, viene quindi revocato, e viene sostituito dalla domanda di condanna al minor importo quantificato.
Quanto alle spese, posto che è emerso che in favore della ditta esecutrice residuava un importo, seppur inferiore al richiesto, si ritiene equo compensare le stesse in misura pari alla metà, ponendo le residue spese a carico della opponente.
Rimangono compensate le spese di CTU, che si è tenuta nell'interesse di tutte le parti.
Le spese si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al parametro di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 in parziale accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1961/2022 del 18.10.2022; condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
dell'importo di € 7.639,90, oltre interessi ex art. 1284, IV comma dalla data della domanda, 14.9.2022, al saldo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta di Pt_1 CP_1 [...]
, la metà delle spese di lite, che si liquida (detta metà), in € 2.538,00 per compenso, oltre CP_1
15,00 % per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a.
Compensa fra le parti la residua metà.
Compensa, altresì fra le parti le spese di CTU.
Pavia, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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