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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Associazione Impresa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 457/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 SANZIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 IRAP 2016
- sull'appello n. 818/2024 depositato il 10/12/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Associazione Impresa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101914 SANZIONI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101914 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101914 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
R.G.A. N° 817/2024
Per l'appellante:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Liguria:
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quello attinente il successivo anno d'imposta;
2. In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di causa;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”. Per la resistente:
“Voglia Codesta On.le Corte di giustizia tributaria respingere in toto l'appello avversario e confermare la Sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado, in ogni caso, rettificare l'Avviso di accertamento n. TL304C101914/2022, notificato in data 21/06/2023, per le motivazioni tutte esposte in ricorso e qui richiamate, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Con distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
R.G.A. N° 818/2024
Per l'appellante:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Liguria:
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quello attinente il successivo anno d'imposta;
2. In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di causa;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”. Per la resistente:
“ Voglia Codesta Onorevole Corte di giustizia tributaria Respingere in toto l'appello avversario e confermare la Sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado, in ogni caso, rettificare l'Avviso di accertamento n. TL304C101914/2022, notificato in data 21/06/2023, per le motivazioni tutte esposte in ricorso e qui richiamate, con vittoria di spese di entrambi i gradi. Con distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi in appello, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Genova ha impugnato le sentenze nn. 456/02/24 e 457/02/24 emesse dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova e depositate il 27 maggio 2024, relative agli anni d'imposta 2017 e
2016, rispettivamente. Tali sentenze, pronunciate a seguito di ricorsi introduttivi notificati il 19 dicembre 2022 dall'ente istante ai sensi dell'art. 17-bis del medesimo decreto, hanno accolto le doglianze della Associazione odierna resistente, annullando in toto gli avvisi di accertamento in epigrafe.
L'ente istante, costituito nella forma di associazione non riconosciuta ex artt. 36 ss. c.c., persegue fini istituzionali di carattere culturale e musicale, consistenti nella diffusione della cultura musicale a favore di fasce deboli e giovani, attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative varie e attività connesse. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ha optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 398/1991, che consente la determinazione forfettaria del reddito d'impresa (3% dei ricavi commerciali, assoggettabile a IRES), dell'IVA da versare (50% dell'IVA a debito sulle vendite) e l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
IVA e di tenuta dei registri IVA ordinari, in presenza di ricavi commerciali non superiori a € 400.000 annui.
In data 11 febbraio 2021, a seguito di verifica fiscale condotta dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Genova, in collaborazione con l'Ufficio SIAE di Genova, è stato redatto e consegnato all'ente un Processo Verbale di Constatazione, dal quale è emerso che, pur perseguendo i propri fini istituzionali, l'Associazione aveva esercitato attività di prevalente natura commerciale (organizzazione di eventi, sponsorizzazioni, vendita di biglietti e somministrazione di bevande), omettendo la presentazione delle dichiarazioni IRAP e IVA e presentando dichiarazioni I.R.D.D. infedeli. Sono stati altresì rilevati introiti soggetti a ISI (Imposta sugli Intrattenimenti), accertati con separati avvisi definitivi per mancata opposizione.
Nonostante la prevalenza dei proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali, la verifica ha confermato lo status fiscale di ente non commerciale (ex art. 149 UI escluso per prevalenza complessiva delle attività istituzionali), ma ha contestato l'applicabilità del regime L. 398/1991 e della decommercializzazione dei proventi ex art. 148, co. 3 UI (nonché delle connesse agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo), per mancato rispetto sostanziale delle clausole statutarie obbligatorie previste dall'art. 148, co. 8
UI, richiamate ai fini dell'applicazione della L. 398/1991 dall'art. 90 L. n. 289/2002.
In conseguenza, l'Ufficio ha applicato il regime di determinazione del reddito previsto dagli artt. 143 e 144
UI, con separazione delle entrate e uscite commerciali da quelle istituzionali, ricostruendo - mediante accertamento induttivo extracontabile ex art. 39, co. 2 D.P.R. n. 600/1973 e art. 55 D.P.R. n. 633/1972, motivato dalla mancata tracciabilità delle somme incassate e pagate, dall'assenza di contabilità attendibile e dalla mancata dichiarazione IVA - i seguenti imponibili:
- Per l'anno 2017: reddito d'impresa € 16.258, valore della produzione netto IRAP € 46.289, volume d'affari
IVA € 163.875, con liquidazione di maggiori IRES € 3.895, IRAP € 2.314, IVA € 17.500, interessi e sanzioni per complessivi € 18.682,65;
- Per l'anno 2016: reddito d'impresa € 58.640, valore della produzione netto IRAP € 57.160, volume d'affari
IVA € 116.690, con liquidazione di maggiori IRES € 3.839, IRAP € 2.229, IVA € 6.175, interessi e sanzioni per complessivi € 9.343,33.
Gli avvisi di accertamento, notificati il 21 giugno 2022, sono stati impugnati dall'ente con istanze di accertamento con adesione risultate infruttuose, seguite dai ricorsi in primo grado accolti per erronea applicazione del regime agevolato, stante l'inapplicabilità delle clausole statutarie contestate.
La Corte di primo grado ha accolto i ricorsi, sostenendo che le attività commerciali poste in essere dall'associazione, ente non commerciale facente parte della tipologia di associazione senza scopo di lucro, fossero connesse agli scopi istituzionali, e potessero quindi usufruire del regime forfettario di cui alla
L.398/91 con conseguente forfetizzazione del reddito IRES e dell'IVA dovuta ed applicazione delle altre semplificazioni in materia di IVA previste dal primo comma dell'art. 9 DPR 544/99.
L'Agenzia ha proposto distinti appelli, ribadendo la fondatezza degli atti impositivi e l'erroneità della sentenza di primo grado.
L'ente appellato si è costituito con controdeduzioni, contestando in toto gli appelli e chiedendo la conferma delle sentenze impugnate;
ha altresì dedotto il diritto al regime forfettario per separazione sostanziale delle attività, la distinzione tra decommercializzazione e agevolazioni forfettarie, e - in via subordinata - la deroga consentita dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alla L. 398/1991 per imprese sociali.
Ha infine chiesto, in ogni caso, la rettifica degli avvisi per rideterminazione degli imponibili e la condanna alle spese.
Alla luce della connessione oggettiva e soggettiva delle cause (medesime parti, questione giuridica identica, annualità contigue), i giudizi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sull'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 398/1991 all'associazione in epigrafe, ente non commerciale ex art. 148 UI, con riferimento agli anni d'imposta
2016 e 2017, e sulla legittimità dell'accertamento induttivo operato dall'Ufficio in conseguenza della contestata decommercializzazione dei proventi ex art. 148, co. 3 UI.
Preliminarmente, va confermata la qualifica di ente non commerciale attribuita all'associazione, come emerge dal Processo Verbale di Constatazione (PVC del 11/02/2021, p. 12), che esclude l'applicazione dell'art. 149
UI per prevalenza complessiva delle attività istituzionali (diffusione della cultura musicale a favore di fasce deboli e giovani) rispetto a quelle lucrative, pur in presenza di proventi commerciali prevalenti in valore assoluto. Tale qualifica è corroborata dallo statuto associativo (allegato "A" al PVC, pp. 41-46), che incorpora fedelmente le clausole di cui all'art. 148, co. 8 UI (divieto di distribuzione utili, reinvestimento avanzi in attività istituzionali, divieto attività estranee, devoluzione patrimonio, gestione democratica), come espressamente ammesso dagli stessi verificatori (PVC, p. 14).
Tuttavia, la presenza formale di tali clausole non esclude una valutazione sostanziale del loro rispetto, ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o associati (art. 148, co. 3 UI)
e delle connesse esenzioni IVA (commi 5, 6 e 7). Il PVC documenta infatti violazioni sostanziali: prevalenza dei proventi commerciali (organizzazione eventi, sponsorizzazioni, biglietti, somministrazione bevande;
pp.
7-8, 16) rispetto a quelli istituzionali, mancanza di separazione contabile tra entrate/uscite, omissioni dichiarative (no IRAP/IVA) e scarsa tracciabilità documentale (solo "faldone con Statuto, Libro soci, Verbali";
p. 4). Tali elementi, unitamente all'assenza di contabilità attendibile, giustificano l'accertamento induttivo extracontabile ex art. 39, co. 2 D.P.R. n. 600/1973 e art. 55 D.P.R. n. 633/1972, con separazione delle gestioni ex artt. 143-144 UI (Cass. n. 7292/2022). Di conseguenza, i corrispettivi specifici (es. quote associative, biglietti eventi da soci) non sono decommercializzabili e concorrono alla formazione del reddito d'impresa, con perdita delle esenzioni IVA connesse. L'appello deve pertanto essere accolto su questo profilo, con rettifica degli imponibili ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 546/1992, limitatamente ai proventi non decommercializzabili.
Diversamente, quanto al regime forfettario ex L. n. 398/1991 (reddito d'impresa al 3% dei ricavi commerciali per IRES;
IVA al 50% su vendite;
esonero dichiarazione/registri IVA), va confermata la sentenza di primo grado. Tale regime, originariamente previsto per associazioni sportive dilettantistiche (ASD), è stato esteso per analogia a enti non commerciali "affini" come associazioni culturali (Circ. Agenzia n. 18/E/2018, par. 3.2;
Risol. n. 124/E/2002), purché ricavi commerciali annui non superino € 400.000 e sia optato validamente
(come avvenuto).
Il richiamo alle clausole ex art. 148, co. 8 UI è indiretto, operante solo tramite art. 90 L. n. 289/2002 per
ASD, e non estensibile rigidamente a enti culturali. Lo statuto dell'Associazione le incorpora formalmente (come ammesso nel PVC, p. 14), soddisfacendo i requisiti per l'accesso al forfettario, indipendentemente dalla decommercializzazione sostanziale (Circ. n.
13/E/2008, par. 4: distinzione tra non lucro e agevolazioni forfettarie).
Inoltre, la natura culturale-musicale dell'associazione, con attività commerciali "direttamente connesse" agli scopi istituzionali (statuto, art. 2; PVC, p. 16), e la successiva qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. n.
117/2017 (art. 8, deroga retroattiva per analogia) rafforzano tale conclusione.
L'accertamento induttivo, se legittimo per la decommercializzazione, non incide sul forfettario, che opera forfettariamente sui ricavi commerciali complessivi (3% IRES;
50% IVA).
Pertanto, gli avvisi devono essere rettificati applicando il regime L. 398/1991 ai ricavi ricostruiti, con rideterminazione di IRES, IRAP (su base forfettaria) e IVA (50% su debito), annullando le sanzioni per infedeltà dichiarativa (art. 1 L. n. 398/1991 esclude obblighi formali).
Le spese, data la parziale soccombenza reciproca, si compensano integralmente ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.
n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando non decommercializzabili i corrispettivi specifici ex art. 148, co. 3 UI per gli anni 2016 e 2017, con legittimità dell'accertamento induttivo limitatamente a tali proventi;
Conferma la sentenza di primo grado quanto all'applicabilità del regime forfettario ex L. n. 398/1991, disponendo la conseguente rettifica da parte dell'Ufficio degli avvisi di accertamento nn. TL304C101912/2022 e TL304C101914/2022. Sanzioni annullate. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 817/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Associazione Impresa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 457/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 SANZIONI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101912 IRAP 2016
- sull'appello n. 818/2024 depositato il 10/12/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Associazione Impresa Sociale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101914 SANZIONI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101914 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL304C101914 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
R.G.A. N° 817/2024
Per l'appellante:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Liguria:
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quello attinente il successivo anno d'imposta;
2. In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di causa;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”. Per la resistente:
“Voglia Codesta On.le Corte di giustizia tributaria respingere in toto l'appello avversario e confermare la Sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado, in ogni caso, rettificare l'Avviso di accertamento n. TL304C101914/2022, notificato in data 21/06/2023, per le motivazioni tutte esposte in ricorso e qui richiamate, con vittoria di spese di entrambi i gradi.
Con distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
R.G.A. N° 818/2024
Per l'appellante:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Liguria:
1. In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento con quello attinente il successivo anno d'imposta;
2. In via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento oggetto di causa;
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio”. Per la resistente:
“ Voglia Codesta Onorevole Corte di giustizia tributaria Respingere in toto l'appello avversario e confermare la Sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado, in ogni caso, rettificare l'Avviso di accertamento n. TL304C101914/2022, notificato in data 21/06/2023, per le motivazioni tutte esposte in ricorso e qui richiamate, con vittoria di spese di entrambi i gradi. Con distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi in appello, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Genova ha impugnato le sentenze nn. 456/02/24 e 457/02/24 emesse dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova e depositate il 27 maggio 2024, relative agli anni d'imposta 2017 e
2016, rispettivamente. Tali sentenze, pronunciate a seguito di ricorsi introduttivi notificati il 19 dicembre 2022 dall'ente istante ai sensi dell'art. 17-bis del medesimo decreto, hanno accolto le doglianze della Associazione odierna resistente, annullando in toto gli avvisi di accertamento in epigrafe.
L'ente istante, costituito nella forma di associazione non riconosciuta ex artt. 36 ss. c.c., persegue fini istituzionali di carattere culturale e musicale, consistenti nella diffusione della cultura musicale a favore di fasce deboli e giovani, attraverso l'organizzazione di eventi, iniziative varie e attività connesse. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ha optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 398/1991, che consente la determinazione forfettaria del reddito d'impresa (3% dei ricavi commerciali, assoggettabile a IRES), dell'IVA da versare (50% dell'IVA a debito sulle vendite) e l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
IVA e di tenuta dei registri IVA ordinari, in presenza di ricavi commerciali non superiori a € 400.000 annui.
In data 11 febbraio 2021, a seguito di verifica fiscale condotta dall'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate
- Direzione Provinciale di Genova, in collaborazione con l'Ufficio SIAE di Genova, è stato redatto e consegnato all'ente un Processo Verbale di Constatazione, dal quale è emerso che, pur perseguendo i propri fini istituzionali, l'Associazione aveva esercitato attività di prevalente natura commerciale (organizzazione di eventi, sponsorizzazioni, vendita di biglietti e somministrazione di bevande), omettendo la presentazione delle dichiarazioni IRAP e IVA e presentando dichiarazioni I.R.D.D. infedeli. Sono stati altresì rilevati introiti soggetti a ISI (Imposta sugli Intrattenimenti), accertati con separati avvisi definitivi per mancata opposizione.
Nonostante la prevalenza dei proventi commerciali rispetto a quelli istituzionali, la verifica ha confermato lo status fiscale di ente non commerciale (ex art. 149 UI escluso per prevalenza complessiva delle attività istituzionali), ma ha contestato l'applicabilità del regime L. 398/1991 e della decommercializzazione dei proventi ex art. 148, co. 3 UI (nonché delle connesse agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo), per mancato rispetto sostanziale delle clausole statutarie obbligatorie previste dall'art. 148, co. 8
UI, richiamate ai fini dell'applicazione della L. 398/1991 dall'art. 90 L. n. 289/2002.
In conseguenza, l'Ufficio ha applicato il regime di determinazione del reddito previsto dagli artt. 143 e 144
UI, con separazione delle entrate e uscite commerciali da quelle istituzionali, ricostruendo - mediante accertamento induttivo extracontabile ex art. 39, co. 2 D.P.R. n. 600/1973 e art. 55 D.P.R. n. 633/1972, motivato dalla mancata tracciabilità delle somme incassate e pagate, dall'assenza di contabilità attendibile e dalla mancata dichiarazione IVA - i seguenti imponibili:
- Per l'anno 2017: reddito d'impresa € 16.258, valore della produzione netto IRAP € 46.289, volume d'affari
IVA € 163.875, con liquidazione di maggiori IRES € 3.895, IRAP € 2.314, IVA € 17.500, interessi e sanzioni per complessivi € 18.682,65;
- Per l'anno 2016: reddito d'impresa € 58.640, valore della produzione netto IRAP € 57.160, volume d'affari
IVA € 116.690, con liquidazione di maggiori IRES € 3.839, IRAP € 2.229, IVA € 6.175, interessi e sanzioni per complessivi € 9.343,33.
Gli avvisi di accertamento, notificati il 21 giugno 2022, sono stati impugnati dall'ente con istanze di accertamento con adesione risultate infruttuose, seguite dai ricorsi in primo grado accolti per erronea applicazione del regime agevolato, stante l'inapplicabilità delle clausole statutarie contestate.
La Corte di primo grado ha accolto i ricorsi, sostenendo che le attività commerciali poste in essere dall'associazione, ente non commerciale facente parte della tipologia di associazione senza scopo di lucro, fossero connesse agli scopi istituzionali, e potessero quindi usufruire del regime forfettario di cui alla
L.398/91 con conseguente forfetizzazione del reddito IRES e dell'IVA dovuta ed applicazione delle altre semplificazioni in materia di IVA previste dal primo comma dell'art. 9 DPR 544/99.
L'Agenzia ha proposto distinti appelli, ribadendo la fondatezza degli atti impositivi e l'erroneità della sentenza di primo grado.
L'ente appellato si è costituito con controdeduzioni, contestando in toto gli appelli e chiedendo la conferma delle sentenze impugnate;
ha altresì dedotto il diritto al regime forfettario per separazione sostanziale delle attività, la distinzione tra decommercializzazione e agevolazioni forfettarie, e - in via subordinata - la deroga consentita dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) alla L. 398/1991 per imprese sociali.
Ha infine chiesto, in ogni caso, la rettifica degli avvisi per rideterminazione degli imponibili e la condanna alle spese.
Alla luce della connessione oggettiva e soggettiva delle cause (medesime parti, questione giuridica identica, annualità contigue), i giudizi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sull'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 398/1991 all'associazione in epigrafe, ente non commerciale ex art. 148 UI, con riferimento agli anni d'imposta
2016 e 2017, e sulla legittimità dell'accertamento induttivo operato dall'Ufficio in conseguenza della contestata decommercializzazione dei proventi ex art. 148, co. 3 UI.
Preliminarmente, va confermata la qualifica di ente non commerciale attribuita all'associazione, come emerge dal Processo Verbale di Constatazione (PVC del 11/02/2021, p. 12), che esclude l'applicazione dell'art. 149
UI per prevalenza complessiva delle attività istituzionali (diffusione della cultura musicale a favore di fasce deboli e giovani) rispetto a quelle lucrative, pur in presenza di proventi commerciali prevalenti in valore assoluto. Tale qualifica è corroborata dallo statuto associativo (allegato "A" al PVC, pp. 41-46), che incorpora fedelmente le clausole di cui all'art. 148, co. 8 UI (divieto di distribuzione utili, reinvestimento avanzi in attività istituzionali, divieto attività estranee, devoluzione patrimonio, gestione democratica), come espressamente ammesso dagli stessi verificatori (PVC, p. 14).
Tuttavia, la presenza formale di tali clausole non esclude una valutazione sostanziale del loro rispetto, ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o associati (art. 148, co. 3 UI)
e delle connesse esenzioni IVA (commi 5, 6 e 7). Il PVC documenta infatti violazioni sostanziali: prevalenza dei proventi commerciali (organizzazione eventi, sponsorizzazioni, biglietti, somministrazione bevande;
pp.
7-8, 16) rispetto a quelli istituzionali, mancanza di separazione contabile tra entrate/uscite, omissioni dichiarative (no IRAP/IVA) e scarsa tracciabilità documentale (solo "faldone con Statuto, Libro soci, Verbali";
p. 4). Tali elementi, unitamente all'assenza di contabilità attendibile, giustificano l'accertamento induttivo extracontabile ex art. 39, co. 2 D.P.R. n. 600/1973 e art. 55 D.P.R. n. 633/1972, con separazione delle gestioni ex artt. 143-144 UI (Cass. n. 7292/2022). Di conseguenza, i corrispettivi specifici (es. quote associative, biglietti eventi da soci) non sono decommercializzabili e concorrono alla formazione del reddito d'impresa, con perdita delle esenzioni IVA connesse. L'appello deve pertanto essere accolto su questo profilo, con rettifica degli imponibili ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 546/1992, limitatamente ai proventi non decommercializzabili.
Diversamente, quanto al regime forfettario ex L. n. 398/1991 (reddito d'impresa al 3% dei ricavi commerciali per IRES;
IVA al 50% su vendite;
esonero dichiarazione/registri IVA), va confermata la sentenza di primo grado. Tale regime, originariamente previsto per associazioni sportive dilettantistiche (ASD), è stato esteso per analogia a enti non commerciali "affini" come associazioni culturali (Circ. Agenzia n. 18/E/2018, par. 3.2;
Risol. n. 124/E/2002), purché ricavi commerciali annui non superino € 400.000 e sia optato validamente
(come avvenuto).
Il richiamo alle clausole ex art. 148, co. 8 UI è indiretto, operante solo tramite art. 90 L. n. 289/2002 per
ASD, e non estensibile rigidamente a enti culturali. Lo statuto dell'Associazione le incorpora formalmente (come ammesso nel PVC, p. 14), soddisfacendo i requisiti per l'accesso al forfettario, indipendentemente dalla decommercializzazione sostanziale (Circ. n.
13/E/2008, par. 4: distinzione tra non lucro e agevolazioni forfettarie).
Inoltre, la natura culturale-musicale dell'associazione, con attività commerciali "direttamente connesse" agli scopi istituzionali (statuto, art. 2; PVC, p. 16), e la successiva qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. n.
117/2017 (art. 8, deroga retroattiva per analogia) rafforzano tale conclusione.
L'accertamento induttivo, se legittimo per la decommercializzazione, non incide sul forfettario, che opera forfettariamente sui ricavi commerciali complessivi (3% IRES;
50% IVA).
Pertanto, gli avvisi devono essere rettificati applicando il regime L. 398/1991 ai ricavi ricostruiti, con rideterminazione di IRES, IRAP (su base forfettaria) e IVA (50% su debito), annullando le sanzioni per infedeltà dichiarativa (art. 1 L. n. 398/1991 esclude obblighi formali).
Le spese, data la parziale soccombenza reciproca, si compensano integralmente ai sensi dell'art. 15 D.Lgs.
n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente gli appelli dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando non decommercializzabili i corrispettivi specifici ex art. 148, co. 3 UI per gli anni 2016 e 2017, con legittimità dell'accertamento induttivo limitatamente a tali proventi;
Conferma la sentenza di primo grado quanto all'applicabilità del regime forfettario ex L. n. 398/1991, disponendo la conseguente rettifica da parte dell'Ufficio degli avvisi di accertamento nn. TL304C101912/2022 e TL304C101914/2022. Sanzioni annullate. Spese compensate.