Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1901/2014 R.G.,
tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Birardi e Monica Portaccio, domiciliatari, giusta procura in atti
-parte opponente-
e in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Urbano, domiciliatario, giusta procura in atti
-parte opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
19/12/2024, che qui si intende riportato.
Il Giudice 1
A. Ruffino
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €17.706,73, vanta- to dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_1
e a titolo di corrispettivo per la forni- Controparte_1 tura di merce (prodotti per la ristorazione) in forza di n.23 fatture, integralmente insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pa- gamento (decr. ing. provvisoriamente esecutivo n.
3463/2013 del 13/11-02/12/2013), la e Parte_1 [...]
debitrice ingiunta, ha spiegato opposizione CP_3 ex art. 645 c.p.c, eccependo, nel merito:
- in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in conseguenza dell'avvenuta scissione societaria dell'originaria debitrice ( ; in Controparte_4 particolare, ha sostenuto che nel progetto di scissione parziale del 08/02/2011, rogato dal Notaio Persona_1
, rep. 39300, racc. 14928, erano state indicate le at-
[...] tività/passività trasferite dalla Società scissa, tra le quali non era ricompresa la passività di cui al d.i. oppo- sto, rimasta in capo alla la cui Controparte_4 denominazione era medio tempore variata in “
[...]
. Cosicché, in forza del di- Controparte_5 sposto di cui all'art.2506-quater co.3 c.c., la creditrice aveva l'onere di preventiva escussione della Società cui fa capo il debito, derivando da ciò la “inammissibilità
Il Giudice 2
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
della domanda” nei suoi confronti;
- in via subordinata, l'inesistenza del credito azionato, in ragione della inidoneità delle fatture commerciali, prodotte in sede monitoria, a costituire prova adeguata della pretesa creditoria nel giudizio di merito, nonché della mancata ricezione della merce ivi indicata.
Ha pertanto concluso: in via preliminare, per la declara- toria di “inammissibilità e/o nullità del decreto ingiun- tivo opposto”; in via subordinata, per la revoca del de- creto ingiuntivo opposto stante l'infondatezza della do- manda. Il tutto vinte le spese, con distrazione (atto di citazione notificato il 29/01/2014).
I.2.- L'opposta costituendosi in Controparte_2 giudizio, ha preliminarmente eccepito, in rito,
“l'inammissibilità dell'atto introduttivo” in ragione del- la nullità della procura ad litem, per essere illegibile la relativa sottoscrizione e non identificabile il sogget- to che l'aveva apposta.
Nel merito, ha contestato ogni avversa eccezione, affer- mando che la propria pretesa di pagamento è fondata sulle fatture e su un riconoscimento di debito inviato dalla stessa Società debitrice con mail del 25/7/2011 (all. 2).
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte op- ponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione
(comparsa di risposta depositata il 23/04/2014).
I.3.- La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale dei legali rapp.ti delle parti
( , per la Controparte_6 Controparte_2 Controparte_7 per la e la prova testimo- Controparte_8
Il Giudice 3
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
niale richiesta da parte opposta (testi: e Testimone_1
, mentre con ord. del 24/01/2019 è stata Testimone_2 dichiarata la decadenza di parte opponente dalla prova te- stimoniale previamente ammessa, in ragione dell'omessa ci- tazione dei testi.
I.4.- Infine la causa è passata in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene anzitutto in rilievo l'eccezione di inam- missibilità dell'atto di citazione per illeggibilità della firma del conferente la procura ad litem, posta a margine di detto atto.
Pare opportuno muovere dalla premessa che l'art. 182 co. 2
c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009 (applicabile ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore), ha introdotto una nuova ipotesi di sanatoria, re- lativa all'invalidità della procura, che ne consente la re- golarizzazione o perfino l'integrale rinnovazione, senza preclusioni interne al giudizio in cui essa emerga.
Ciò in ossequio al principio generale - di cui la norma de qua è espressione e che risale alla costituzionalizzazione del giusto processo - volto a depotenziare o quanto meno a ridurre l'area dei vizi formali degli atti influenti sulla validità del processo, escludendone tutti quelli che inu- tilmente, ossia senza concreta ed effettiva compromissione delle esigenze difensive, impediscano di pervenire alla so- luzione della lite in senso sostanziale, che è e resta la fondamentale ragion d'essere del processo civile.
Il Giudice 4
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Deve ritenersi, pertanto, che la sanatoria della nullità della procura, equiparabile al difetto di rappresentanza processuale (cfr. Cass., Sez. Un., 22/12/2011, n. 28337), ben possa avvenire, come nella specie è avvenuta, mediante l'indicazione anche “postuma” del nome del legale rappre- sentante pro tempore della società, ossia del conferente la procura con firma illeggibile, ossia anche oltre la prima udienza e con effetto retroattivo, fino alla rimessione della causa in decisione.
Nel caso di specie, le emergenze documentali di causa dimo- strano che l'identificazione piena ed effettiva del sogget- to che, sottoscrivendo con firma illeggibile e senza indi- cazione della propria qualità conferì all'avv. Birardi il potere di rappresentanza e difesa in giudizio della Società opponente, è avvenuta in corso di causa, mediante le alle- gazioni fatte dalla difesa della Controparte_8
con la memoria ex art 183, co. 6, n.2 c.p.c. deposi-
[...] tata il 24/3/2015, al margine della quale la Società ha provveduto alla rinnovazione della procura ad litem, confe- rita agli avv.ti Birardi e Portaccio, che contiene: il nome per esteso del soggetto conferente la procura ( CP_9
e la relativa sottoscrizione (non oggetto di specifica e successiva contestazione ad opera della;
Controparte_2 il tutto seguito dalla certificazione di autografia resa dal difensore, ai sensi dell'83, co.3., c.p.c.
Seppur non risulti specificata la qualifica della persona che aveva sottoscritto il mandato difensivo, quale legale rappresentante p.t. della persona giuridica che agisce in giudizio , detta qualifica Controparte_8 del soggetto è desumibile e verificabile dalla documenta-
Il Giudice 5
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
zione versata in atti (cfr. doc.3 fasc. opposta: copia del- la visura camerale della in particolare al- CP_4 la pag. 6 di 9).
In conclusione, posta la validità della procura ad litem e l'insussistenza di un difetto di ius postulandi,
l'eccezione di rito della va rigettata. Controparte_2
II.2.- Passando al merito, viene preliminarmente in evidenza il motivo a mezzo del quale la Società opponente ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva e l'“inammissibilità” della domanda di pagamento formulata dalla in conseguenza dell'allegata scis- Controparte_2 sione societaria dell'originaria debitrice ( CP_10
): sul punto ha sostenuto che nel progetto alle-
[...] gato all'atto di scissione parziale del 08/02/2011 non era ricompresa la passività di cui al d.i. opposto, che rimane- va pertanto in capo alla aggiun- Controparte_4 gendo che, in forza del disposto di cui all'art.2506-quater co.3 c.c., la creditrice aveva l'onere di preventiva escus- sione della Società scissa, siccome “obbligata principale”.
Orbene, va premesso che, in conformità all'orientamento or- mai consolidato della Suprema Corte, la legittimazione ad agire (o attiva) e a contraddire (o passiva) deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudi- zio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accerta- mento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda e il sogget- to che nella domanda stessa è affermato titolare del dirit- to e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la
Il Giudice 6
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque responsabile della violazione del diritto stesso (ex multis, Cass. n.
15952/2011, n. 6132/2008).
Ne consegue che, nel caso di specie, non si pone giuridica- mente alcun problema di difetto di legittimazione passiva, per la semplice ragione che, nella prospettazione della creditrice opposta, la Controparte_8 nella sua qualità di Società beneficiaria, costituita a se- guito dell'operazione di scissione societaria della pre- gressa è individuata da chi agisce Controparte_4 come soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la fornitura della merce.
Esclusa dunque la configurabilità di un problema di legiti- matio ad causam in senso proprio, va da sé che l'accerta- mento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, in questo caso dal lato passivo, attiene al merito della controversia, investendo i concreti requisiti di accoglibi- lità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
II.2.1.- L'esame della pretesa creditoria e dei punti controversi non può prescindere dalla ricostruzione crono- logica delle vicende societarie innanzi richiamate e degli elementi di rilievo ai fini di cui è causa, sulla base del- le risultanze documentali e delle circostanze allegate e non contestate dalle parti in causa:
- in data 2/11/2010 l'assemblea dei soci della
[...]
si riuniva per deliberare la scissio- Controparte_4 ne parziale con scorporo di beni sociali a favore della costituenda società “ Controparte_8
” (atto rogato dal notaio
[...] Persona_2
Il Giudice 7
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
rep. n.38853, racc. n.14633, allegato al fasc. oppo- sta);
- a pag.2 del verbale assembleare si legge che “per ef- fetto della scissione la scindenda Controparte_4
trasferirà alla costituenda
[...] Controparte_8 il ramo aziendale inerente l'attività
[...] sportiva e turistico-alberghiera”, con individuazione dell'oggetto sociale della costituenda società;
- a pag. 4 il Presidente dava atto che era stato redat- to dall'organo amministrativo il progetto di scissio- ne (all.A), il quale era stato depositato e iscritto nel Registro delle Imprese di bari in data
21/10/2010;
- su dette basi l'assemblea deliberava: 1) la scissione della con l'approvazione del Controparte_4 progetto di scissione;
2) la costituzione, ai sensi di cui all'art.2506 c.c., della nuova società
[...]
3) la variazione della deno- Controparte_8 minazione sociale della
[...]
; Controparte_11
- con successivo atto di scissione dell'8/02/2011, a ro- gito del Notaio Dott. Rep. n. Persona_2
39300, Racc. n. 14928, iscritto nel Registro delle Im- prese in data 8/03/2011, veniva costituita la
[...]
e veniva mutata la denomina- Controparte_8 zione sociale della Società scissa Controparte_4
, come al precedente punto (all. n.2 fasc. oppo-
[...] nente);
- all'art.5 dell'atto di scissione si legge che “alla società vengono tra- Controparte_8
Il Giudice 8
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sferiti dalla società scissa le attività e passività dettagliatamente descritte nel progetto di scissione.
La società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguarda il complesso patrimoniale trasferitole, su- bingredisce in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione e azione della società scissa”;
- tra i “beni immobili trasferiti alla società costi- tuenda” vi è il complesso sportivo sito in Corato
(BA) alla via Gravina (fg. 50, pt. 122, subalterni 1-
2-4-7-10-11-12-13);
- nell'approvato progetto di scissione (fasc. opposta) si legge, nel paragrafo intitolato “scopo della scis- sione”, che “l'operazione è diretta, in particolare, alla razionalizzazione dell'assetto organizzativo della società, separando i diversi ambiti di operati- vità, al fine di garantire una migliore conduzione degli stessi”: “la scindenda Controparte_4 sarà impegnata nell'attività di ricerca diffusione e formazione per lo sviluppo delle attività motorie ge- nerali e specifiche”, mentre “la beneficiaria
[...]
nelle attività legate alla conduzio- Controparte_8 ne e gestione degli impianti sportivi e del tempo li- bero nonché dell'attività turistico-alberghiera”;
- nel successivo paragrafo denominato “tipo, denomina- zione e sede delle società interessate alla operazio- ne” è disposto che “la Controparte_8
è da costituirsi con l'apporto di attività e
[...] passività connesse con la gestione diretta e/o indi- retta delle strutture alberghiere denominate “Nicotel
Hotel e Resort Bisceglie” sita in Bisceglie e “Nico-
Il Giudice 9
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
(sita in Corato, nonché Parte_2 con l'apporto di attività a passività connesse con la gestione diretta e/o indiretta del centro sportivo in
Corato, denominata “ ”; Controparte_4
- nella sezione “descrizione degli elementi patrimoniali attivi e passivi da trasferire alla beneficiaria”, si legge: quanto ai “contratti di gestione alberghiera”, la Società “subentrerà nel contratto di affitto di al- bergo […] relativo alla struttura alberghiera denomi- nata sita in Corato, e nel contratto CP_12 di affitto di albergo […] relativo alla struttura al- berghiera denominata Nicotel Bisceglie, sita in Bisce- glie; quanto ai “debiti verso i fornitori”, “verranno trasferiti alla beneficiaria i debiti verso i fornito- ri correlati all'attività turistico-alberghiera eser- citata presso le strutture alberghiere gestite, nonché quelli relativi all'attività sportiva esercitata nel centro sportivo di proprietà di Cora- Controparte_4 to”; quanto, infine, agli “altri elementi oggetto di trasferimento”, “ […] formeranno altresì oggetto di scissione […] ogni tipo di contrattualità relativa al- le attività trasferite”;
II.2.2.- Così ricostruita la vicenda societaria di causa alla luce della complessiva produzione documentale in atti, deve rilevarsi, prima di ogni altra considerazione in diritto, che risulta evidente, dal tenore letterale degli atti e dagli elementi sopra richiamati, lo scopo sotteso alla scelta della pregressa di pro- Controparte_4 cedere all'operazione di scissione parziale: nell'ottica di razionalizzare l'assetto organizzativo della società scis-
Il Giudice 10
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sa, si decideva di separare i diversi ambiti di operatività
e di trasferire alla Società costituenda, c.d. beneficia- ria, il ramo aziendale inerente all'attività sportiva, tu- ristico-alberghiera e di ristorazione, queste ultime svol- gentesi negli alberghi di Corato e Bisceglie, nei cui con- tratti di gestione alberghiera pure subentrava.
Sul piano della astratta titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla Controparte_8 può dirsi raggiunta la prova che il credito azionato dalla avente ad oggetto la fornitura prodotti Controparte_2 per la ristorazione, da destinare alla sede dell'albergo
, sito in Corato, seppur non espressamente menziona- CP_4 to, possa ritenersi ricompreso tra le passività trasferite alla odierna opponente, i cui caratteri sono sufficiente- mente delimitati nel progetto di scissione.
II.2.3.- Chiarito che, in capo alla Controparte_8 sussiste la titolarità passiva del credito
[...] azionato, è dirimente la verifica dell'esistenza dello spe- cifico credito di cui si controverte al momento della scis- sione.
Sul punto, a prescindere dalle confuse prospettazioni di entrambe le parti, gli elementi rilevanti sono i seguenti:
- l'art.2506-quater, co.1., c.c., rubricato “effetti della scissione”, dispone che “la scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie”, che nel caso di specie è avvenuta in data 8/03/2011 (come risulta da visura camerale allegata al fasc. opposta, pag.8 di
9);
Il Giudice 11
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
- le n. 23 fatture azionate in via monitoria sono state emesse nel lasso temporale tra il 12/10/2010 ed il
14/03/2011; sicché solo l'ultima (la n.1452 del
14/3/2011) risulta, di poco, successiva alla data dal- la quale decorrono gli effetti della scissione;
- la fattura è un documento fiscale che viene emesso da chi vende (o presta un servizio) per documentare l'operazione e richiedere il pagamento del corrispet- tivo, dovendosi dunque presumere, in mancanza di altri elementi all'uopo offerti dalla creditrice opposta, che il sorgere dell'obbligazione sia da collocare in un momento precedente all'emissione della fattura.
Ciò posto, avuto riguardo al momento dal quale la società beneficiaria poteva subentrare nei diritti e negli obblighi precedentemente facenti capo alla scissa (8/03/2011), può concludersi che il credito azionato dalla Controparte_2 in forza delle n.23 fatture azionate in via monitoria può essere collocato tra le passività ricomprese nel progetto di scissione e preesistenti in capo alla Società scissa
[...]
Controparte_13
II.2.4.- Fatta tale premessa, la norma che disciplina il titolo in forza del quale la società beneficiaria può essere ritenuta responsabile del debito è l'art. 2506- quater, co.3, c.c.: “ciascuna società è solidalmente re- sponsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Al fine di evitare operazioni straordinarie volte a diminuire la garanzia patrimoniale in favore dei creditori, è sancita la responsabilità solidale tra le società coinvolte, nei
Il Giudice 12
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse asse- gnato o rimasto, nei confronti dei creditori della scissa.
A tal proposito, alcun pregio giuridico può avere la pro- spettazione difensiva della opponente che postula l'operatività, nel caso di specie, del beneficium excussio- nis, e della necessaria previa escussione della
[...]
, quale obbligata principale. Controparte_4
In ordine ai crediti “non soddisfatti dalla società cui si fanno carico”, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di responsabilità sussidiaria, la quale postula sol- tanto la previa costituzione in mora della società debitrice principale: la norma prevede quindi un beneficium ordinis, ossia presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (cfr., tra le tante, Cass. n.4455/2016).
Su dette basi deve dunque rigettarsi anche l'eccezione, formulata (impropriamente) dalla opponente Controparte_8
in termini di “inammissibilità della doman-
[...] da”.
II.2.5.- Alla luce delle puntualizzazioni in diritto che precedono, acclarato il profilo della titolarità passi- va dell'obbligazione in capo alla odierna opponente, può finalmente passarsi al vaglio conclusivo della fondatezza della pretesa creditoria vantata dalla Controparte_2 avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di merce.
La sin dalla fase monitoria, ha sostan- Controparte_2 zialmente fondato la prova del suo credito sul riconosci- mento di debito effettuato dalla società scissa (ex
[...]
), con mail del 25/7/2011 (all. 2). V'è dun- Controparte_4 que da stabilire l'efficacia di detto riconoscimento nei
Il Giudice 13
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
confronti della odierna debitrice opponente.
L'art. 1309 c.c. dispone che “il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli al- tri”.
La giurisprudenza ha chiarito che detta norma “non è appli- cabile qualora il riconoscimento sia stato fatto da colui che, essendo al momento l'unico soggetto passivo del rap- porto, era il solo legittimato a disporne, mentre la soli- darietà si sia determinata in un momento successivo, allor- ché altri sia subentrato come coobligato” (cfr. Cass.
n.1525/1959).
Applicando dette coordinate al caso di specie, il ricono- scimento allegato dalla creditrice è avvenuto in data
25/7/2011, ovvero successivamente al momento dal quale de- correvano gli effetti della intervenuta scissione
(8/03/2011), tra i quali la responsabilità solidale in capo alla beneficiaria con la Controparte_8 conseguenza che nessuna efficacia detto riconoscimento può esplicare nei confronti della odierna opponente, che era già, all'epoca, legittimata passiva rispetto a quel debito, in solido con la originaria debitrice.
Di talché la non può invocare a proprio fa- Controparte_2 vore il tipico effetto della ricognizione di debito, disci- plinato dall'art.1988 c.c., consistente nell'astrazione processuale della causa debendi, la c.d. “relevatio ab one- re probandi”, la quale semplicemente “dispensa il destina- tario della dichiarazione dall'onere di provare quel rap- porto, che si presume fino a prova contraria” (cfr. Cass.
n. 2091/2022 e n.20689/2016).
Ciò posto, tornano ad operare gli ordinari e noti criteri
Il Giudice 14
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
distributivi dell'onus probandi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo: il creditore-opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale1 e, in quanto tale, è prin- cipalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, laddove sull'opponente grava l'onere di specifica contestazione del diritto di credito azionato in sede monitoria nonché della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso.
In altre parole, l'attore ha l'onere di allegare e dimo- strare gli elementi costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza che l'avversa con- testazione dell'esistenza del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata, lungi dall'integrare eccezione in senso sostanziale idonea a trasferire sul convenuto l'onere di dimostrarne la fondatezza, rende semmai ancora più rigoroso e specifico l'onere di chi agisce, tenuto in via principale a dimostrare pienamente l'esistenza del ti- tolo giuridico costituente la fonte delle obbligazioni del- le quali lamenta l'inadempimento in giudizio.
Deve pure rammentarsi che, nella presente sede di cognizio- ne piena le fatture commerciali, attese le loro caratteri- stiche genetiche, non possono fondare, di per sé sole, la pretesa creditoria, se non accompagnate da idonea prova (ex multis, Cass. n. 5915/2011). Ne consegue che, ove il rap- porto sia contestato, la fattura non può costituire un va- lido elemento di prova dell'esistenza del rapporto contrat- tuale e dell'esecuzione della prestazione ivi indicate, po- tendo al più costituire un mero indizio.
Con peculiare pertinenza alla fattispecie di causa: TRIBUNALE DI BARI
- la debitrice opponente ha contestato il rapporto e la ri- cezione della merce di cui alle fatture azionate, che ri- sultano tutte intestate alla Controparte_11
(già ;
[...] Controparte_4
- la creditrice opposta, limitandosi ad allegare le fatture e il suddetto riconoscimento del debito, non ha fornito aliunde la prova del titolo, né la stessa può ritenersi raggiunta a mezzo delle prove orali espletate: quanto a queste ultime, priva di rilievo probatorio si appalesa la prova per testi di e en- Testimone_2 Testimone_1 trambi dipendenti (nella specie, magazzinieri-autisti) del- la i quali si sono limitati ad affermare, Controparte_2 con deposizioni sostanzialmente speculari: “negli anni 2010
e 2011 andavamo a Corato alla a consegnare la merce CP_4
[…]. Facevamo firmare la fattura di consegna. Riconosco le fatture di cui al decreto ingiuntivo e sono proprio quelle che facevamo firmare”;
In conclusione, la non ha prodotto elementi Controparte_2 di prova utili a superare le contestazioni della Società opponente e, dunque, a dimostrare l'ordinativo e la conse- gna della merce presso la sede dell'albergo di Co- CP_4 rato (in tale ottica, peraltro, appare pure rilevante la dichiarazione dei testi, che hanno sostenuto di essere so- liti far firmare le fatture di consegna dai soggetti rice- venti: elemento questo di cui non v'è traccia negli atti di causa).
Difettando la prova dell'an, non può ritenersi fondata nel merito l'obbligazione di pagamento di cui la creditrice op- posta chiede l'adempimento alla Controparte_8
[...]
Il Giudice 16
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Pertanto, in accoglimento della opposizione, il decreto in- giuntivo va revocato e la domanda di pagamento avanzata dalla va rigettata. Controparte_2
III.- Quanto alla regolamentazione delle spese proces- suali, l'esito complessivo della lite (avuto riguardo al rigetto delle eccezioni preliminari della Controparte_8
giustifica la compensazione per 1/3, do-
[...] vendo i restanti 2/3 porsi a carico della Controparte_2 parte prevalentemente soccombente.
La liquidazione dei compensi difensivi segue i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto sottostante sono riportate le voci di compen- so spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_3
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00
Decisoria 1.701,00 // 1.701,00
TOTALE 5.077,00
2/3 3.384,66
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 CP_1
nei confronti di con atto di cita-
[...] Controparte_2
zione notificato il 29/1/2014, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto:
a.1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3463/2013, emesso
Il Giudice 17
A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dal Tribunale di Bari in data n. del 13/11-02/12/2013;
a.2) RIGETTA la domanda di pagamento della CP
;
[...]
b) CONDANNA la al pagamento, in favore di Controparte_2
e , dei 2/3 delle spese pro- Parte_1 Controparte_1 cessuali del giudizio, parte che liquida in complessivi
€3.484,78, di cui €100,12, a titolo di esborsi documenta- ti, ed €3.384,66, a titolo di compensi, oltre a rimborso spese forf. (15% compensi), Iva e Cap come per legge;
[...]
le spese compensate per la restante parte. CP_14
Bari, 29/05/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
Il Giudice 18
A. Ruffino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 13240/2019, n. 3373/2010 e n. 24815/2005
Il Giudice 15
A. Ruffino