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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17591/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12865/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401433607, notificato a mezzo raccomandata in data 18.10.2024, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.100,00 e ne ha chiesto l'annullamento premettendo che la TARI richiesta è relativa ad un immobile condotto in locazione dalla stessa dal 01.09.2020 al 28.02.2023, come da contratto e sua registrazione e successiva disdetta con relativa registrazione (gusti allegati prodotti;
che l'accertamento deve essere annullato: 1) per mancata notifica degli atti prodromici;
2) per non debenza dei periodi compresi dall'1 gennaio all'1 settembre 2020 e dal 28 febbraio al 31 dicembre 2023; che si è costituita Roma capitale che, nel ribadire la legittimità del proprio accertamento, ha condiviso le richieste avanzate dalla ricorrente nel secondo motivo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato non essendo richiesti atti prodromici alla contestazione dell'omessa denuncia a fini TARI di detenzione/possesso di un immobile;
che il ricorso va, invece, accolto quanto al secondo motivo, come del resto ammesso da parte resistente, giusta la documentazione allegata al ricorso;
che pertanto la pretesa avanzata dall'Amministrazione deve essere ridotta, rideterminando il periodo di accertamento - e la susseguente debenza TARI - dall'1 settembre 2020 al 28 febbraio 2023. che al parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IN PARTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE E COMPENSA LE SPESE.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il giudice monocraticoElisabetta Rosi
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17591/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433607 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12865/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401433607, notificato a mezzo raccomandata in data 18.10.2024, per un ammontare complessivo pari ad euro 3.100,00 e ne ha chiesto l'annullamento premettendo che la TARI richiesta è relativa ad un immobile condotto in locazione dalla stessa dal 01.09.2020 al 28.02.2023, come da contratto e sua registrazione e successiva disdetta con relativa registrazione (gusti allegati prodotti;
che l'accertamento deve essere annullato: 1) per mancata notifica degli atti prodromici;
2) per non debenza dei periodi compresi dall'1 gennaio all'1 settembre 2020 e dal 28 febbraio al 31 dicembre 2023; che si è costituita Roma capitale che, nel ribadire la legittimità del proprio accertamento, ha condiviso le richieste avanzate dalla ricorrente nel secondo motivo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato non essendo richiesti atti prodromici alla contestazione dell'omessa denuncia a fini TARI di detenzione/possesso di un immobile;
che il ricorso va, invece, accolto quanto al secondo motivo, come del resto ammesso da parte resistente, giusta la documentazione allegata al ricorso;
che pertanto la pretesa avanzata dall'Amministrazione deve essere ridotta, rideterminando il periodo di accertamento - e la susseguente debenza TARI - dall'1 settembre 2020 al 28 febbraio 2023. che al parziale accoglimento consegue la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ACCOGLIE IN PARTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE E COMPENSA LE SPESE.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria di primo grado.
Il giudice monocraticoElisabetta Rosi