Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 10.3.2024 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1835/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1196/2023 del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma in Via Valdinievole 11, Parte_1 presso lo studio legale dell'Avv. Raffaele Ceci, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Eudizi, giusta procura generale alle liti in CP_1 atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.9.2021 innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, contestava la valutazione dell che Parte_1 CP_1 con nota emessa il 15.6.2019, gli aveva comunicato, in relazione all'infortunio occorsogli il 6.9.2017, gli erano stati riconosciuti postumi indennizzabili nella misura del 9% ed un danno biologico complessivo del 12%, in virtù del cumulo con una precedente menomazione del 3% riconosciutogli per altro infortunio sul lavoro avvenuto nel luglio 2014. Sosteneva di aver diritto al riconoscimento di un danno
a un indennizzo per danno biologico nella misura del 14% e di
[...] conseguenza condannava l alla corresponsione in suo favore del predetto CP_1 indennizzo (detratto quanto già percepito con la valutazione del 12%), da erogarsi in capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali.
Con ricorso depositato il 20.7.2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza indicata in oggetto.
L si è costituito, contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Con l'atto d'appello, censura la decisione del Tribunale Parte_1 per infondatezza ed illegittimità della stessa avendo acriticamente fatto proprie le errate conclusioni rassegnate dal nominato CTU medico legale che “troppo semplicisticamente” aveva “ritenuto l'appellante non meritevole del grado di inabilità permanete invocato, nel mentre, al contrario, un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto … A tal fine, ci si riporta direttamente all'allegata relazione medico-legale, che forma parte integrante del presente ricorso, effettuata sulla persona di dal dr … Per quanto sopra, si Parte_1 Persona_1 ritiene la necessità di un rinnovo di consulenza tecnica medico-legale, anche specialistica, sotto il profilo della esatta quantificazione del danno”, così l'appellante.
L'appello è fondato nei limiti appresso indicati. E' stata disposta in appello nuova CTU e quest'ultima, precisando che “1)
, di anni 32, già riconosciuto invalido sul lavoro nella misura del Parte_1
3% (tre per cento) per la frattura del terzo metatarso sinistro trattata con osteosintesi e portatore di esiti di frattura della tibia e del perone destro trattata con osteosintesi (infortunio extra lavorativo), risulta affetto da esiti di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro trattato chirurgicamente mediante intervento di ricostruzione con tendini del gracile e del semitendinoso (2018) e successivamente con intervento di revisione artroscopica per residua lassità e rottura longitudinale del corno posteriore del menisco esterno (2020), consistenti in ipotrofia del quadricipite femorale e deficit del movimento di flessione del ginocchio. 2) Alle suindicate lesioni con decorrenza dal 24/11/2017, data coincidente con il termine del periodo d'inabilità temporanea assoluta, tenuto conto della preesistenza extra lavorativa tabellata nella misura dell'otto per cento residuano postumi permanenti valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38 del 12/07/2000 ed applicando la formula del nella misura del 16% (sedici per cento) in rapporto alla capacità Parte_2 lavorativa generica..” In definitiva, questo Collegio valuta le conclusioni della perizia espletata nel corso del presente grado di giudizio, frutto di rigoroso e accurato accertamento logico-scientifico e normativamente corrette, che si pongono in modo del tutto coerente con i risultati delle indagini svolte e, sorrette da una altrettanto idonea e corretta motivazione ed immuni da vizi logici, non infirmate dalle contrarie deduzioni delle parti, debbono essere condivise e fatte proprie dal Collegio. Ne consegue che in accoglimento sia pure non integrale dell'appello deve dichiararsi il diritto di alla rendita commisurata ad un danno pari Parte_1 al 16%, con condanna dell al pagamento della stessa con la decorrenza e gli CP_1 accessori di legge. In considerazione della soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi del giudizio, devono essere poste a carico dell'appellato , tenuto a pagare anche le spese di CTU, liquidate per il CP_2 presente grado come da separato provvedimento.
P.Q.M.
- in parziale riforma accoglimento dell'appello deve dichiararsi il diritto di commisurato ad un danno pari al 16%, con condanna Parte_1 dell al pagamento della relativa rendita con la decorrenza e gli CP_1 accessori di legge;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio grado, che liquida per il primo grado in complessivi € 2.886,00 e per il presente grado in complessivi € 2.906,00, oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di CTU di primo grado (come già liquidate dal Tribunale) e quelle di secondo grado, liquidate come da separato provvedimento, a carico dell CP_1
Roma, 14.1.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste