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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18726 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C. F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA ANNA
PEDEVILLANO per procura in atti
- opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO PETTINATO per procura in atti
- opposta-
OGGETTO: . CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2019 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5528/2019, emesso da questo
[...]
Tribunale il 29.10.2019 a favore di notificatogli in data 6.11.2019, con il Controparte_1
pagina 1 di 7 quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 6.398,90, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo delle seguenti fatture:
- fattura n. 150/2018 del 7.11.2018 di € 128,10 per le spese sostenute per la gara provincia regionale di Catania del 1.10.2018, per la gara provincia regionale di Enna del 17.10.2018, per la gara provincia regionale di Enna del 24.10.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio);
- fattura n. 168/2018 del 28.11.2018 del 07.11.2018 di € 128,10 per le spese sostenute gare provincia regionale di Torino del 20.11.2018 (doc. 3 fascicolo monitorio);
- fattura n. 185/2018 del 21.12.2018 di € 6.1000,00 per la quota associativa annuale del consorzio – anno 2018/2019 (doc. 4 fascicolo monitorio);
- fattura n. 190/2018 del 21.12.2018 di € 24,70 per le spese sostenute dal per la CP_1 gara del 14.12.2010 di US (doc. 5 fascicolo monitorio).
A fondamento dell'opposizione, la ha Parte_2 eccepito l'inesistenza o nullità del contratto associativo, disconoscendone la sottoscrizione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.; ha, altresì, disconosciuto, ai sensi degli artt. 2719 c.c., le copie fotostatiche depositate, e ha comunque escluso la prova del credito, avendo il CP_1 opposto depositato solo le fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2020 si è costituita la contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 19.4.2021, sostituita dal deposito di note, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione dell'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto associativo e sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 4.10.2021, vista l'istanza di verificazione avanzata dall'opposta, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di ottenere ogni utile elemento con riguardo alla autenticità delle firme apposte sul contratto associativo.
Ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 28.9.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 8.3.2023.
pagina 2 di 7 Sono seguiti taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del 2.12.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 Risulta infondato il primo motivo di opposizione concernente l'insussistenza del rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposta.
Ed invero, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto del
4.9.2018, operato dall'opponente, la ha formulato istanza di Controparte_1 verificazione delle firme apposte da nella sua qualità di legale Parte_2 rappresentante della società opponente.
Sull'istanza di verificazione è legittimato a pronunciarsi lo scrivente giudice in quanto La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio (C. Cass., n.
12504/2007).
Al fine di ottenere ogni utile elemento in ordine all'autenticità delle predette sottoscrizioni
è stata disposta apposita CTU grafologica.
La Consulente, dott.ssa ha concluso per la riferibilità all'opponente delle Persona_1 firme apposte sul contratto, avendo dapprima verificato che le sottoscrizioni sono tutte caratterizzate da segni grafici, stile e contrassegni corrispondenti, in modo da poter affermare che le stesse siano state vergate dalla medesima mano.
L'esame comparativo delle firme apposte sul contratto con i saggi grafici cui si è sottoposto il hanno portato la consulente a riscontrare il medesimo livello grafico. Pt_2
pagina 3 di 7 Ad avviso della Consulente, tenuto conto delle precisazioni sopra espresse in ordine alle indagini peritali eseguite su copie digitali/fotostatiche, le qualità del tracciato, generali e particolari, evidenziate nel corso dell'esame del documento in verifica hanno trovato indici di conferma e di corrispondenza nelle scritture comparative, non solo sotto un aspetto meramente formale, ma soprattutto sotto un aspetto prettamente dinamico e sostanziale: si è avuto modo, infatti, di rilevare la corrispondenza dei gesti grafomotori e della dinamicità grafica tra firme in verifica e documenti comparativi, nonchè la coincidenza degli schemi ideativi, la concordanza degli aspetti ritmici e la piena compatibilità nei rapporti tra i segni grafologici innati ed inconsci.
Dunque, ha così concluso: “Alla luce degli esami eseguiti e del confronto effettuato tra le firme in verifica e le scritture comparative, per tutte le ragioni esposte e, comunque, ribadendo quanto espresso in ordine ai limiti delle indagini svolte su copia digitale, il sottoscritto CTU conclude affermando che le firme (n.3) a nome “ apposte sul contratto associativo datato 04/09/2018 Parte_2
(“1._contratto_associativo_del_4.9.2018.pdf”) appaiono riconducibili al Sig. . Parte_2
Le conclusioni della Consulente, frutto di un attento esame degli atti, adeguatamente motivate e non contestate, meritano di essere condivise.
Pertanto, dimostrata la riferibilità all'opponente delle firme apposte sul contratto, risulta esistere il titolo contrattuale posto a fondamento del ricorso monitorio.
2.2. L'opponente ha, altresì, lamentato la non corrispondenza delle copie fotostatiche depositate in giudizio ai documenti originali, e ne ha disconosciuto la conformità ai sensi degli artt. 2719 c.c..
La doglianza risulta generica e, come tale, non consente al giudice di vagliare con esattezza in quali termini sia dedotta la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti.
In ogni caso, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la
pagina 4 di 7 conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. 5, Sentenza n. 1324 del 18.1.2022).
Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento, in assenza di elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Difatti, come già esposto, è emersa la riferibilità delle sottoscrizioni a Parte_2 legale rappresentante della società opponente, i documenti prodotti risultano leggibili e sono idonei a fondare il credito azionato, non sussistendo abrasioni o modifiche, da cui inferire la non conformità agli originali delle copie prodotte.
Dunque, anche sotto tale aspetto, il motivo di opposizione non merita accoglimento.
3. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, anch'esso infondato, si rileva che
[...] ha concluso con il contratto Parte_2 Controparte_1 associativo sottoscritto in data 4.9.2018 (doc. 1 fascicolo monitorio).
In virtù del predetto contratto l'associato entra a far parte della struttura organizzata da potendo beneficiare dei servizi di consulenza e assistenza per la partecipazione a CP_1 gare di appalto;
in base a quanto previsto dall'art. 6, l'associato si obbliga a corrispondere l'importo di €. 5.000,00, oltre IVA, pari a € 6.100,00, quale quota associativa a titolo di diritto d'ingresso, per le attività di assistenza e consulenza, per la licenza d'uso del Marchio ed il trasferimento del Know-how di proprietà del , nonché il pagamento forfettario, CP_1 pari a € 35,00 oltre IVA, per il rimborso di costi e spese sostenuti dal per la CP_1 preparazione delle gare richieste.
Detto ciò, ha puntualmente assolto all'onere di allegazione e prova Controparte_1 della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio depositando, oltre al contratto concluso con anche i bandi relativi alle gare di Parte_2
Enna e Torino, nonché le comunicazioni relative alle altre gare di appalto e lo scambio di documentazione tra e la afferente Controparte_1 Parte_2 alle gare di appalto (cfr. docc. depositati il 25/11/2020 e il 7/6/2021), documenti non specificamente contestati.
pagina 5 di 7 Dunque ha dato ampia prova del credito di cui alle fatture azionate.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, e vanno liquidate in € 4.000,00 (di cui €
700,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 1.300,00 per fase istruttoria ed €
1.500,00 per fase decisionale) oltre spese generali, iva e c.p.a..
Vi sono, altresì, i presupposti per la condanna della parte opponente, ai sensi dell'art. 96,
c. 3, c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte, con una risalente pronuncia, aveva evidenziato che
Il disconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito considera in sè suscettibile di sanzione (art. 220, comma secondo, cod. proc. civ.), di tal che, trattandosi del comportamento che dalla legge è considerato realizzare un abuso nell'Esercizio dei mezzi di difesa, la resistenza in giudizio affidata a tale comportamento è oggettivamente suscettibile d'essere considerata come volta unicamente a conseguire il differimento del riconoscimento dell'altrui diritto e può dunque il giudice del merito porla a base d'una valutazione del comportamento processuale del convenuto come tenuto in mala fede o colpa grave (C. Cass., n. 163/1989).
Recentemente i giudici di legittimità hanno specificato che L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale
(C. Cass., SS.UU., n. 25041/2021).
Nel caso di specie, la veridicità della sottoscrizione del contratto associativo, disconosciuta dall'opponente risulta integrare l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96
c.p.c., tenuto conto che il medesimo contratto era stato eseguito dall'opponente, come documentato dall'opposta.
pagina 6 di 7 Pertanto l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore somma di € 2.000,00 (pari al 50% di quanto riconosciuto a titolo di spese di lite, cfr. C.
Cass., n. 21570/2012).
Ai sensi dell'art. 220 c.p.c. l'opponente va, altresì, condannata al pagamento, in favore dell'Erario, della sanzione pecuniaria di € 20,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 18726/2019, vertente tra
[...]
(opponente) in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_2
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5528/2019;
2) condanna al pagamento in favore Parte_2
dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) condanna, ex art. 96, c. 3, c.p.c., al Parte_2
pagamento, in favore dell'opposta, della ulteriore somma di € 2.000,00;
4) condanna, ex art. 220 c.p.c., al pagamento, Parte_2
in favore dell'Erario, della sanzione pecuniaria di € 20,00;
5) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania il 06/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18726 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C. F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA ANNA
PEDEVILLANO per procura in atti
- opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANGELO PETTINATO per procura in atti
- opposta-
OGGETTO: . CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 16.12.2019 Parte_2 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5528/2019, emesso da questo
[...]
Tribunale il 29.10.2019 a favore di notificatogli in data 6.11.2019, con il Controparte_1
pagina 1 di 7 quale gli era stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 6.398,90, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo delle seguenti fatture:
- fattura n. 150/2018 del 7.11.2018 di € 128,10 per le spese sostenute per la gara provincia regionale di Catania del 1.10.2018, per la gara provincia regionale di Enna del 17.10.2018, per la gara provincia regionale di Enna del 24.10.2018 (doc. 2 fascicolo monitorio);
- fattura n. 168/2018 del 28.11.2018 del 07.11.2018 di € 128,10 per le spese sostenute gare provincia regionale di Torino del 20.11.2018 (doc. 3 fascicolo monitorio);
- fattura n. 185/2018 del 21.12.2018 di € 6.1000,00 per la quota associativa annuale del consorzio – anno 2018/2019 (doc. 4 fascicolo monitorio);
- fattura n. 190/2018 del 21.12.2018 di € 24,70 per le spese sostenute dal per la CP_1 gara del 14.12.2010 di US (doc. 5 fascicolo monitorio).
A fondamento dell'opposizione, la ha Parte_2 eccepito l'inesistenza o nullità del contratto associativo, disconoscendone la sottoscrizione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.; ha, altresì, disconosciuto, ai sensi degli artt. 2719 c.c., le copie fotostatiche depositate, e ha comunque escluso la prova del credito, avendo il CP_1 opposto depositato solo le fatture.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2020 si è costituita la contestando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto Controparte_1 opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 19.4.2021, sostituita dal deposito di note, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione dell'avvenuto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto associativo e sono stati assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 4.10.2021, vista l'istanza di verificazione avanzata dall'opposta, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica al fine di ottenere ogni utile elemento con riguardo alla autenticità delle firme apposte sul contratto associativo.
Ottenuto il deposito della relazione, all'udienza del 28.9.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 8.3.2023.
pagina 2 di 7 Sono seguiti taluni rinvii, determinati dalla mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del 2.12.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. L'opposizione va rigettata.
2.1 Risulta infondato il primo motivo di opposizione concernente l'insussistenza del rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposta.
Ed invero, a seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto del
4.9.2018, operato dall'opponente, la ha formulato istanza di Controparte_1 verificazione delle firme apposte da nella sua qualità di legale Parte_2 rappresentante della società opponente.
Sull'istanza di verificazione è legittimato a pronunciarsi lo scrivente giudice in quanto La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio (C. Cass., n.
12504/2007).
Al fine di ottenere ogni utile elemento in ordine all'autenticità delle predette sottoscrizioni
è stata disposta apposita CTU grafologica.
La Consulente, dott.ssa ha concluso per la riferibilità all'opponente delle Persona_1 firme apposte sul contratto, avendo dapprima verificato che le sottoscrizioni sono tutte caratterizzate da segni grafici, stile e contrassegni corrispondenti, in modo da poter affermare che le stesse siano state vergate dalla medesima mano.
L'esame comparativo delle firme apposte sul contratto con i saggi grafici cui si è sottoposto il hanno portato la consulente a riscontrare il medesimo livello grafico. Pt_2
pagina 3 di 7 Ad avviso della Consulente, tenuto conto delle precisazioni sopra espresse in ordine alle indagini peritali eseguite su copie digitali/fotostatiche, le qualità del tracciato, generali e particolari, evidenziate nel corso dell'esame del documento in verifica hanno trovato indici di conferma e di corrispondenza nelle scritture comparative, non solo sotto un aspetto meramente formale, ma soprattutto sotto un aspetto prettamente dinamico e sostanziale: si è avuto modo, infatti, di rilevare la corrispondenza dei gesti grafomotori e della dinamicità grafica tra firme in verifica e documenti comparativi, nonchè la coincidenza degli schemi ideativi, la concordanza degli aspetti ritmici e la piena compatibilità nei rapporti tra i segni grafologici innati ed inconsci.
Dunque, ha così concluso: “Alla luce degli esami eseguiti e del confronto effettuato tra le firme in verifica e le scritture comparative, per tutte le ragioni esposte e, comunque, ribadendo quanto espresso in ordine ai limiti delle indagini svolte su copia digitale, il sottoscritto CTU conclude affermando che le firme (n.3) a nome “ apposte sul contratto associativo datato 04/09/2018 Parte_2
(“1._contratto_associativo_del_4.9.2018.pdf”) appaiono riconducibili al Sig. . Parte_2
Le conclusioni della Consulente, frutto di un attento esame degli atti, adeguatamente motivate e non contestate, meritano di essere condivise.
Pertanto, dimostrata la riferibilità all'opponente delle firme apposte sul contratto, risulta esistere il titolo contrattuale posto a fondamento del ricorso monitorio.
2.2. L'opponente ha, altresì, lamentato la non corrispondenza delle copie fotostatiche depositate in giudizio ai documenti originali, e ne ha disconosciuto la conformità ai sensi degli artt. 2719 c.c..
La doglianza risulta generica e, come tale, non consente al giudice di vagliare con esattezza in quali termini sia dedotta la non conformità all'originale delle copie fotostatiche depositate in atti.
In ogni caso, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art.
215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude
l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la
pagina 4 di 7 conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass.
Civ., Sez. 5, Sentenza n. 1324 del 18.1.2022).
Nel caso di specie, stante la genericità del disconoscimento, in assenza di elementi probatori a sostegno di un'eventuale non conformità all'originale, l'eccezione non può trovare accoglimento.
Difatti, come già esposto, è emersa la riferibilità delle sottoscrizioni a Parte_2 legale rappresentante della società opponente, i documenti prodotti risultano leggibili e sono idonei a fondare il credito azionato, non sussistendo abrasioni o modifiche, da cui inferire la non conformità agli originali delle copie prodotte.
Dunque, anche sotto tale aspetto, il motivo di opposizione non merita accoglimento.
3. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, anch'esso infondato, si rileva che
[...] ha concluso con il contratto Parte_2 Controparte_1 associativo sottoscritto in data 4.9.2018 (doc. 1 fascicolo monitorio).
In virtù del predetto contratto l'associato entra a far parte della struttura organizzata da potendo beneficiare dei servizi di consulenza e assistenza per la partecipazione a CP_1 gare di appalto;
in base a quanto previsto dall'art. 6, l'associato si obbliga a corrispondere l'importo di €. 5.000,00, oltre IVA, pari a € 6.100,00, quale quota associativa a titolo di diritto d'ingresso, per le attività di assistenza e consulenza, per la licenza d'uso del Marchio ed il trasferimento del Know-how di proprietà del , nonché il pagamento forfettario, CP_1 pari a € 35,00 oltre IVA, per il rimborso di costi e spese sostenuti dal per la CP_1 preparazione delle gare richieste.
Detto ciò, ha puntualmente assolto all'onere di allegazione e prova Controparte_1 della fonte negoziale del diritto fatto valere in giudizio depositando, oltre al contratto concluso con anche i bandi relativi alle gare di Parte_2
Enna e Torino, nonché le comunicazioni relative alle altre gare di appalto e lo scambio di documentazione tra e la afferente Controparte_1 Parte_2 alle gare di appalto (cfr. docc. depositati il 25/11/2020 e il 7/6/2021), documenti non specificamente contestati.
pagina 5 di 7 Dunque ha dato ampia prova del credito di cui alle fatture azionate.
L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, e vanno liquidate in € 4.000,00 (di cui €
700,00 per fase di studio, € 500,00 per fase introduttiva, € 1.300,00 per fase istruttoria ed €
1.500,00 per fase decisionale) oltre spese generali, iva e c.p.a..
Vi sono, altresì, i presupposti per la condanna della parte opponente, ai sensi dell'art. 96,
c. 3, c.p.c..
Sul punto, la Suprema Corte, con una risalente pronuncia, aveva evidenziato che
Il disconoscimento dell'autenticità della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito considera in sè suscettibile di sanzione (art. 220, comma secondo, cod. proc. civ.), di tal che, trattandosi del comportamento che dalla legge è considerato realizzare un abuso nell'Esercizio dei mezzi di difesa, la resistenza in giudizio affidata a tale comportamento è oggettivamente suscettibile d'essere considerata come volta unicamente a conseguire il differimento del riconoscimento dell'altrui diritto e può dunque il giudice del merito porla a base d'una valutazione del comportamento processuale del convenuto come tenuto in mala fede o colpa grave (C. Cass., n. 163/1989).
Recentemente i giudici di legittimità hanno specificato che L'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale
(C. Cass., SS.UU., n. 25041/2021).
Nel caso di specie, la veridicità della sottoscrizione del contratto associativo, disconosciuta dall'opponente risulta integrare l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96
c.p.c., tenuto conto che il medesimo contratto era stato eseguito dall'opponente, come documentato dall'opposta.
pagina 6 di 7 Pertanto l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore somma di € 2.000,00 (pari al 50% di quanto riconosciuto a titolo di spese di lite, cfr. C.
Cass., n. 21570/2012).
Ai sensi dell'art. 220 c.p.c. l'opponente va, altresì, condannata al pagamento, in favore dell'Erario, della sanzione pecuniaria di € 20,00.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 18726/2019, vertente tra
[...]
(opponente) in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore e in persona del legale rappresentante pro tempore (opposta), Controparte_1 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_2
l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 5528/2019;
2) condanna al pagamento in favore Parte_2
dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
3) condanna, ex art. 96, c. 3, c.p.c., al Parte_2
pagamento, in favore dell'opposta, della ulteriore somma di € 2.000,00;
4) condanna, ex art. 220 c.p.c., al pagamento, Parte_2
in favore dell'Erario, della sanzione pecuniaria di € 20,00;
5) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania il 06/06/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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