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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1404/2022 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Iozzia e dall'avv. F. Parte_1
Cannizzaro) contro (rappr. e dif. dall'avv. C. Giunta), avente Controparte_1
ad oggetto: retribuzione;
osserva propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
134/2022 reso dal giudice del lavoro di Ragusa, su istanza di , Controparte_1
per il pagamento di complessivi € 75.279,39 a titolo di spettanze retributive.
A sostegno della formulata opposizione, espone: che l'odierno opposto, con diffida inviata ad esso opponente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso monitorio, ha ammesso di essere a sua volta debitore per € 5.116,06, quale corrispettivo per merce acquistata e non pagata;
che detto importo va dunque portato in compensazione con il controcredito fatto valere dal lavoratore;
di avere comunque corrisposto al numerosi acconti, anzitutto tramite CP_1
assegni dei clienti dell'opponente consegnati e negoziati dal lavoratore per un complessivo ammontare di € 43.520,70; che la prova della consegna di detti titoli, tutti negoziati dal lavoratore il quale ha trattenuto i relativi importi, si ricava “dalla sottoscrizione delle relative fotocopie da parte dell'opposto”; che tramite assegni propri e bonifici è stato altresì versata al dipendente la somma complessiva di € 23.240,00; che con gli ultimi 4 assegni bancari, dell'importo di
€ 1.200,00 ciascuno, è stato versato l'importo totale di € 4.800,00 in acconto del
TFR netto spettante;
di avere inoltre, durante tutto il periodo lavorato, “lasciato nella disponibilità del lavoratore, addetto alla riscossione, i contanti ritirati dai clienti a corrispettivo della merce venduta, lasciando che lo stesso acquisisse il denaro, trattenendo per sé quella parte utile a coprire le retribuzioni portate dalle buste paga e versandone il residuo”; che la prova della riscossione e della disponibilità dei contanti nelle mani del si ricava dalle 1690 “distinte CP_1
di incasso” versate in atti;
che tali distinte, tutte compilate di pugno dall'opposto, sono state “esibite all'amministrazione aziendale per evitare la sconveniente duplicazione di richieste di pagamento ai clienti”; che “il contante trattenuto per quanto bastasse mensilmente per il saldo dovuto per le retribuzioni portate dalle buste paga ammonta, complessivamente, a non meno di € 54.600,00”; che detto contante “copre il saldo del netto dovuto per le buste paga allegate al fascicolo del monitorio”; che “non c'è mai stata formale rendicontazione e restituzione dell'intero ammontare del contante, fiduciariamente nella piena disponibilità dell'opposto e, certamente, non restituito per gli importi a saldo delle buste paga in ragione della correlativa imputazione a tale titolo di saldo retribuzioni”; che “anche rispetto alla doverosa ed integrale restituzione di tale contante indicato nelle “distinte di incasso” si eccepisce formalmente la compensazione, almeno nei limiti sopra indicati, corrispondenti al dovuto documentato dalle buste paga”; che il TFR è dovuto nella misura lorda di € 28.202,78, somma sulla quale va calcolata la ritenuta di acconto operata o da operarsi di circa il 23%; che dal TFR netto
(dell'importo di € 21.716,15) va detratta la somma di € 4.800,00, portata dai citati 4 assegni bancari di € 1.200,00 ciascuno;
che la parte residua va compensata con la somma di € 5.116,01 di cui sopra;
che il debito residuo per TFR ammonta pertanto ad € 11.800,13 netti;
che risultano comunque prescritti i crediti relativi al periodo dal 2014 a luglio 2016.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “… revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e riconoscere come dovuta esclusivamente la somma netta di € 11.800,13 (o quella risultante dalla relativa lordizzazione) a titolo di T.F.R. e nulla a titolo di emolumenti retributivi dal 2014 al 2021 per intervenuto pagamento e compensazione con l'onere di restituzione incassi gravante sull'opposto e, comunque, per prescrizione quinquennale almeno per gli anni dal 2014 a luglio 2016; − Con il favore delle spese e dei compensi difensivi.”.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, rilevando: di Controparte_1
avere già provveduto, con lettera del 24/02/2022, a diffidare il datore di lavoro al pagamento della somma di € 75.279,39, chiedendo nel contempo che da tale somma venisse detratto l'importo di € 5.116,06, quale importo dovuto da esso opposto a titolo di corrispettivo per beni acquistati presso il datore di lavoro;
di essere stato costretto, decorsi tre mesi senza avere ricevuto alcun riscontro, ad agire in via monitoria per il pagamento delle maturate spettanze retributive;
che il credito ingiunto va dunque ridotto ad € 70.163,84; che la documentazione prodotta dall'opponente non prova l'invocata estinzione dell'obbligazione in discorso;
che tale documentazione riguarda soltanto in minima parte somme corrisposte dal datore di lavoro tramite bonifici bancari o assegni dallo stesso emessi, bonifici e assegni che risultano già conteggiati a decurtazione del maggior credito ingiunto;
che il ha, in particolare, prodotto più di 80 Pt_1
assegni emessi da terzi e 7 CD ROM contenenti n. 1690 fogli di distinte di incasso, al solo scopo di delineare “un carteggio ed una situazione contabile confusionaria”; che, secondo quanto indicato dall'opponente, la retribuzione spettante ad esso opposto sarebbe stata versata con modalità del tutto anomale e senza alcuna rendicontazione delle somme dovute;
di avere rassegnato le proprie dimissioni a causa dei gravissimi ritardi nei pagamenti;
di avere diritto al pagamento del TFR, per l'importo di € 28.202,78 lordi, non avendo in alcun modo ricevuto l'acconto di € 4.800,00, importo già detratto con imputazione ex lege nel conteggio degli acconti del maggior credito delle retribuzioni;
di avere provveduto, nel conteggio del credito ingiunto, a considerare correttamente tutti gli acconti ricevuti con qualsivoglia modalità (pagamenti diretti del datore di lavoro tramite assegni e bonifici, nonché assegni dei clienti terzi del datore di lavoro); che, più specificamente, dal complessivo importo di € 144.283,16 (pari alla retribuzione spettante per il periodo decorrente dal 2014) sono stati detratti acconti per l'importo di € 69.003,77 oltre che la somma di € 5.116,06 quale corrispettivo dovuto per l'acquisto di beni dal di non avere, in Pt_1
particolare, percepito, a titolo di retribuzione, la complessiva somma di €
54.600,00 in contanti di cui alle 1690 “distinte di incasso” (documenti attestanti i pagamenti effettuati in contanti da clienti dell'opponente, incassati direttamente dal dipendente nel periodo dal 2015 al 2021); che le predette distinte sono semplici “foglietti non sottoscritti dal …, in parte redatti CP_1
anche da altri dipendenti, ai quali controparte affida le sorti delle sue difese”, non idonei a dimostrare il pagamento di acconti in favore del dipendente;
che trattasi infatti di semplici fogli di riepilogo redatti dal lavoratore il quale provvedeva ad ivi elencare i pagamenti giornalieri effettuati dai clienti e a consegnare dunque le somme ricevute direttamente al datore di lavoro;
che le uniche ricevute di pagamento in contanti riconosciute da esso opposto sono quelle contenute nelle tre distinte prodotte in giudizio, riguardanti incassi per complessivi € 1.200,00 (€ 400,00 in data 10/02/2021, quanto ad € 400,00 in data
20/02/2021 ed € 400,00 in data 04/03/2021); che, per contro, “le innumerevoli distinte sfornite completamente di ricevuta di incasso e redatte anche da altri dipendenti sono state prodotte furbescamente dal datore di lavoro al solo fine di deflettere l'attenzione del Giudice, poiché, si ripete, questi foglietti sono semplici pezzi di carta non idonei e né utili a dimostrare gli asseriti pagamenti
“in contanti””; che del tutto infondata deve ritenersi la formulata eccezione di prescrizione, atteso che il termine prescrizionale deve farsi decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
************
La formulata eccezione di prescrizione va rigettata, non avendo l'odierno opponente dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari a giustificare la decorrenza del relativo termine durante il rapporto di lavoro (piuttosto che a decorrere dal 6 luglio 2021, data di cessazione del dedotto rapporto lavorativo).
************
Premesso che alcuna specifica contestazione è stata formulata riguardo all'ammontare delle somme pretese dal per le causali indicate in seno CP_1
al ricorso monitorio, il deduce – da un lato – di avere provveduto ad Pt_1
estinguere il proprio debito tramite le anomale modalità di pagamento descritte in seno all'atto di opposizione, e – dall'altro – che l'importo preteso a titolo di
TFR dev'essere considerato al netto delle ritenute di legge.
L'assunto difensivo da ultimo richiamato risulta all'evidenza privo di fondamento, costituendo ius receptum il principio a mente del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore a titolo di retribuzione devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia della parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore;
ciò in quanto – da un lato - la determinazione delle ritenute fiscali attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario (sicchè dette ritenute devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che quest'ultimo abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli), e – dall'altro - quanto alla quota di ritenute previdenziali, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (cfr. tra le numerose altre, Cass. n. 18044/2015).
Non possono, poi, ritenersi adeguatamente documentati i fatti estintivi del credito addotti dal (salvo quanto si dirà in seguito). Pt_1 Sul punto, va anzitutto rilevato che - come ricavabile dalla documentazione che il ha dovuto acquisire direttamente dal consulente del lavoro CP_1
dell'opponente - il complessivo credito del lavoratore per l'attività resa nel periodo di cui si discute ammonta ad € 144.283,16 (in essi compresi €
116.080,38 per retribuzioni ed € 28.202,78 per TFR); importo dal quale va detratta la somma che il lavoratore riconosce di avere già percepito (pari ad €
69.003,77) e la somma di € 5.116,06 (dovuta alla parte datoriale a titolo di corrispettivo per l'acquisto di beni).
Il lavoratore ha, più precisamente, considerato quali acconti già percepiti sia i pagamenti effettuati in via diretta dal a mezzo di bonifici (per un Pt_1
importo di € 10.000,00), assegni (per un importo di € 13.848,00) e contanti (per un importo di € 1,200,00), sia i pagamenti “anomali” effettuati tramite consegna di assegni emessi da clienti del stesso (assegni che il ha Pt_1 CP_1
portato all'incasso, previa intestazione a proprio nome, per un totale di complessivi € 43.955,70).
Nessun elemento di giudizio autorizza invece a presumere che il dipendente,
a scomputo del proprio credito per le retribuzioni via via maturate, abbia trattenuto il denaro contante ad egli consegnato dai vari clienti del Pt_1
Al riguardo, posto che l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni spettanti al dipendente grava sul datore di lavoro, non può utilmente richiamarsi la regola generale a tenore della quale i soggetti delegati per l'incasso di somme hanno l'onere di dimostrare di avere provveduto alla dovuta riconsegna delle somme incassate al delegante: ciò in quanto l'odierno opponente – nell'invocare l'avvenuta conclusione con il dipendente di una sorta di mandato in rem propriam, ha comunque trascurato di allegare e dimostrare l'esistenza stessa di un siffatto negozio solutorio nonchè i termini di tale presunto accordo.
Giova, sul punto, ribadire come del tutto inammissibile sia stato ritenuto il capitolo di prova testimoniale dedotto in seno all'atto di opposizione (secondo il quale «le distinte di incasso allegate sono tutte redatte di pugno da CP_1
e … parte del contante ivi indicato, incassato dai clienti dell'opponente,
[...]
veniva trattenuto dallo stesso su autorizzazione del datore di lavoro, fino a conguaglio della retribuzione dovuta»), in quanto tendente a dimostrare in maniera oltremodo generica che la presunta autorizzazione del aveva Pt_1
ad oggetto importi non specificati nel loro ammontare.
Del resto, la prospettazione attrice (laddove si enuncia che “durante tutto il periodo lavorato, l'opponente ha lasciato nella disponibilità del lavoratore, addetto alla riscossione, i contanti ritirati dai clienti a corrispettivo della merce venduta, lasciando che lo stesso acquisisse il denaro, trattenendo per sé quella parte utile a coprire le retribuzioni portate dalle buste paga e versandone il residuo”) già sotto il profilo astratto non permette di individuare il contenuto dell'asserito accordo intercorso con il lavoratore, al quale sarebbe stata inverosimilmente attribuita la piena libertà di decidere di volta in volta l'ammontare degli importi da trattenere nonché di scegliere i tempi di una simile retentio.
Non sembra superfluo notare come il datore di lavoro, pur attento negli altri casi ad acquisire una prova dei pagamenti posti in essere, soltanto per tale anomala forma di estinzione del suo debito non abbia preteso dal dipendente il rilascio di apposite ricevute, tali non potendo qualificarsi le 1.690 c.d. “distinte” versate in atti.
I rilievi che precedono, avuto riguardo alla necessità di detrarre dall'importo ingiunto la somma di € 5.116,06, pacificamente dovuta dal al CP_1
impongono la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con correlata Pt_1
condanna di parte opponente al pagamento, in favore di , del Controparte_1
complessivo importo di € 70.163,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
del complessivo importo di € 70.163,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo;
condanna inoltre a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 27 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 1404/2022 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. V. Iozzia e dall'avv. F. Parte_1
Cannizzaro) contro (rappr. e dif. dall'avv. C. Giunta), avente Controparte_1
ad oggetto: retribuzione;
osserva propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
134/2022 reso dal giudice del lavoro di Ragusa, su istanza di , Controparte_1
per il pagamento di complessivi € 75.279,39 a titolo di spettanze retributive.
A sostegno della formulata opposizione, espone: che l'odierno opposto, con diffida inviata ad esso opponente in epoca anteriore alla proposizione del ricorso monitorio, ha ammesso di essere a sua volta debitore per € 5.116,06, quale corrispettivo per merce acquistata e non pagata;
che detto importo va dunque portato in compensazione con il controcredito fatto valere dal lavoratore;
di avere comunque corrisposto al numerosi acconti, anzitutto tramite CP_1
assegni dei clienti dell'opponente consegnati e negoziati dal lavoratore per un complessivo ammontare di € 43.520,70; che la prova della consegna di detti titoli, tutti negoziati dal lavoratore il quale ha trattenuto i relativi importi, si ricava “dalla sottoscrizione delle relative fotocopie da parte dell'opposto”; che tramite assegni propri e bonifici è stato altresì versata al dipendente la somma complessiva di € 23.240,00; che con gli ultimi 4 assegni bancari, dell'importo di
€ 1.200,00 ciascuno, è stato versato l'importo totale di € 4.800,00 in acconto del
TFR netto spettante;
di avere inoltre, durante tutto il periodo lavorato, “lasciato nella disponibilità del lavoratore, addetto alla riscossione, i contanti ritirati dai clienti a corrispettivo della merce venduta, lasciando che lo stesso acquisisse il denaro, trattenendo per sé quella parte utile a coprire le retribuzioni portate dalle buste paga e versandone il residuo”; che la prova della riscossione e della disponibilità dei contanti nelle mani del si ricava dalle 1690 “distinte CP_1
di incasso” versate in atti;
che tali distinte, tutte compilate di pugno dall'opposto, sono state “esibite all'amministrazione aziendale per evitare la sconveniente duplicazione di richieste di pagamento ai clienti”; che “il contante trattenuto per quanto bastasse mensilmente per il saldo dovuto per le retribuzioni portate dalle buste paga ammonta, complessivamente, a non meno di € 54.600,00”; che detto contante “copre il saldo del netto dovuto per le buste paga allegate al fascicolo del monitorio”; che “non c'è mai stata formale rendicontazione e restituzione dell'intero ammontare del contante, fiduciariamente nella piena disponibilità dell'opposto e, certamente, non restituito per gli importi a saldo delle buste paga in ragione della correlativa imputazione a tale titolo di saldo retribuzioni”; che “anche rispetto alla doverosa ed integrale restituzione di tale contante indicato nelle “distinte di incasso” si eccepisce formalmente la compensazione, almeno nei limiti sopra indicati, corrispondenti al dovuto documentato dalle buste paga”; che il TFR è dovuto nella misura lorda di € 28.202,78, somma sulla quale va calcolata la ritenuta di acconto operata o da operarsi di circa il 23%; che dal TFR netto
(dell'importo di € 21.716,15) va detratta la somma di € 4.800,00, portata dai citati 4 assegni bancari di € 1.200,00 ciascuno;
che la parte residua va compensata con la somma di € 5.116,01 di cui sopra;
che il debito residuo per TFR ammonta pertanto ad € 11.800,13 netti;
che risultano comunque prescritti i crediti relativi al periodo dal 2014 a luglio 2016.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “… revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e riconoscere come dovuta esclusivamente la somma netta di € 11.800,13 (o quella risultante dalla relativa lordizzazione) a titolo di T.F.R. e nulla a titolo di emolumenti retributivi dal 2014 al 2021 per intervenuto pagamento e compensazione con l'onere di restituzione incassi gravante sull'opposto e, comunque, per prescrizione quinquennale almeno per gli anni dal 2014 a luglio 2016; − Con il favore delle spese e dei compensi difensivi.”.
deduce l'infondatezza dell'opposizione, rilevando: di Controparte_1
avere già provveduto, con lettera del 24/02/2022, a diffidare il datore di lavoro al pagamento della somma di € 75.279,39, chiedendo nel contempo che da tale somma venisse detratto l'importo di € 5.116,06, quale importo dovuto da esso opposto a titolo di corrispettivo per beni acquistati presso il datore di lavoro;
di essere stato costretto, decorsi tre mesi senza avere ricevuto alcun riscontro, ad agire in via monitoria per il pagamento delle maturate spettanze retributive;
che il credito ingiunto va dunque ridotto ad € 70.163,84; che la documentazione prodotta dall'opponente non prova l'invocata estinzione dell'obbligazione in discorso;
che tale documentazione riguarda soltanto in minima parte somme corrisposte dal datore di lavoro tramite bonifici bancari o assegni dallo stesso emessi, bonifici e assegni che risultano già conteggiati a decurtazione del maggior credito ingiunto;
che il ha, in particolare, prodotto più di 80 Pt_1
assegni emessi da terzi e 7 CD ROM contenenti n. 1690 fogli di distinte di incasso, al solo scopo di delineare “un carteggio ed una situazione contabile confusionaria”; che, secondo quanto indicato dall'opponente, la retribuzione spettante ad esso opposto sarebbe stata versata con modalità del tutto anomale e senza alcuna rendicontazione delle somme dovute;
di avere rassegnato le proprie dimissioni a causa dei gravissimi ritardi nei pagamenti;
di avere diritto al pagamento del TFR, per l'importo di € 28.202,78 lordi, non avendo in alcun modo ricevuto l'acconto di € 4.800,00, importo già detratto con imputazione ex lege nel conteggio degli acconti del maggior credito delle retribuzioni;
di avere provveduto, nel conteggio del credito ingiunto, a considerare correttamente tutti gli acconti ricevuti con qualsivoglia modalità (pagamenti diretti del datore di lavoro tramite assegni e bonifici, nonché assegni dei clienti terzi del datore di lavoro); che, più specificamente, dal complessivo importo di € 144.283,16 (pari alla retribuzione spettante per il periodo decorrente dal 2014) sono stati detratti acconti per l'importo di € 69.003,77 oltre che la somma di € 5.116,06 quale corrispettivo dovuto per l'acquisto di beni dal di non avere, in Pt_1
particolare, percepito, a titolo di retribuzione, la complessiva somma di €
54.600,00 in contanti di cui alle 1690 “distinte di incasso” (documenti attestanti i pagamenti effettuati in contanti da clienti dell'opponente, incassati direttamente dal dipendente nel periodo dal 2015 al 2021); che le predette distinte sono semplici “foglietti non sottoscritti dal …, in parte redatti CP_1
anche da altri dipendenti, ai quali controparte affida le sorti delle sue difese”, non idonei a dimostrare il pagamento di acconti in favore del dipendente;
che trattasi infatti di semplici fogli di riepilogo redatti dal lavoratore il quale provvedeva ad ivi elencare i pagamenti giornalieri effettuati dai clienti e a consegnare dunque le somme ricevute direttamente al datore di lavoro;
che le uniche ricevute di pagamento in contanti riconosciute da esso opposto sono quelle contenute nelle tre distinte prodotte in giudizio, riguardanti incassi per complessivi € 1.200,00 (€ 400,00 in data 10/02/2021, quanto ad € 400,00 in data
20/02/2021 ed € 400,00 in data 04/03/2021); che, per contro, “le innumerevoli distinte sfornite completamente di ricevuta di incasso e redatte anche da altri dipendenti sono state prodotte furbescamente dal datore di lavoro al solo fine di deflettere l'attenzione del Giudice, poiché, si ripete, questi foglietti sono semplici pezzi di carta non idonei e né utili a dimostrare gli asseriti pagamenti
“in contanti””; che del tutto infondata deve ritenersi la formulata eccezione di prescrizione, atteso che il termine prescrizionale deve farsi decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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La formulata eccezione di prescrizione va rigettata, non avendo l'odierno opponente dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari a giustificare la decorrenza del relativo termine durante il rapporto di lavoro (piuttosto che a decorrere dal 6 luglio 2021, data di cessazione del dedotto rapporto lavorativo).
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Premesso che alcuna specifica contestazione è stata formulata riguardo all'ammontare delle somme pretese dal per le causali indicate in seno CP_1
al ricorso monitorio, il deduce – da un lato – di avere provveduto ad Pt_1
estinguere il proprio debito tramite le anomale modalità di pagamento descritte in seno all'atto di opposizione, e – dall'altro – che l'importo preteso a titolo di
TFR dev'essere considerato al netto delle ritenute di legge.
L'assunto difensivo da ultimo richiamato risulta all'evidenza privo di fondamento, costituendo ius receptum il principio a mente del quale l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore a titolo di retribuzione devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia della parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore;
ciò in quanto – da un lato - la determinazione delle ritenute fiscali attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario (sicchè dette ritenute devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che quest'ultimo abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli), e – dall'altro - quanto alla quota di ritenute previdenziali, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (cfr. tra le numerose altre, Cass. n. 18044/2015).
Non possono, poi, ritenersi adeguatamente documentati i fatti estintivi del credito addotti dal (salvo quanto si dirà in seguito). Pt_1 Sul punto, va anzitutto rilevato che - come ricavabile dalla documentazione che il ha dovuto acquisire direttamente dal consulente del lavoro CP_1
dell'opponente - il complessivo credito del lavoratore per l'attività resa nel periodo di cui si discute ammonta ad € 144.283,16 (in essi compresi €
116.080,38 per retribuzioni ed € 28.202,78 per TFR); importo dal quale va detratta la somma che il lavoratore riconosce di avere già percepito (pari ad €
69.003,77) e la somma di € 5.116,06 (dovuta alla parte datoriale a titolo di corrispettivo per l'acquisto di beni).
Il lavoratore ha, più precisamente, considerato quali acconti già percepiti sia i pagamenti effettuati in via diretta dal a mezzo di bonifici (per un Pt_1
importo di € 10.000,00), assegni (per un importo di € 13.848,00) e contanti (per un importo di € 1,200,00), sia i pagamenti “anomali” effettuati tramite consegna di assegni emessi da clienti del stesso (assegni che il ha Pt_1 CP_1
portato all'incasso, previa intestazione a proprio nome, per un totale di complessivi € 43.955,70).
Nessun elemento di giudizio autorizza invece a presumere che il dipendente,
a scomputo del proprio credito per le retribuzioni via via maturate, abbia trattenuto il denaro contante ad egli consegnato dai vari clienti del Pt_1
Al riguardo, posto che l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni spettanti al dipendente grava sul datore di lavoro, non può utilmente richiamarsi la regola generale a tenore della quale i soggetti delegati per l'incasso di somme hanno l'onere di dimostrare di avere provveduto alla dovuta riconsegna delle somme incassate al delegante: ciò in quanto l'odierno opponente – nell'invocare l'avvenuta conclusione con il dipendente di una sorta di mandato in rem propriam, ha comunque trascurato di allegare e dimostrare l'esistenza stessa di un siffatto negozio solutorio nonchè i termini di tale presunto accordo.
Giova, sul punto, ribadire come del tutto inammissibile sia stato ritenuto il capitolo di prova testimoniale dedotto in seno all'atto di opposizione (secondo il quale «le distinte di incasso allegate sono tutte redatte di pugno da CP_1
e … parte del contante ivi indicato, incassato dai clienti dell'opponente,
[...]
veniva trattenuto dallo stesso su autorizzazione del datore di lavoro, fino a conguaglio della retribuzione dovuta»), in quanto tendente a dimostrare in maniera oltremodo generica che la presunta autorizzazione del aveva Pt_1
ad oggetto importi non specificati nel loro ammontare.
Del resto, la prospettazione attrice (laddove si enuncia che “durante tutto il periodo lavorato, l'opponente ha lasciato nella disponibilità del lavoratore, addetto alla riscossione, i contanti ritirati dai clienti a corrispettivo della merce venduta, lasciando che lo stesso acquisisse il denaro, trattenendo per sé quella parte utile a coprire le retribuzioni portate dalle buste paga e versandone il residuo”) già sotto il profilo astratto non permette di individuare il contenuto dell'asserito accordo intercorso con il lavoratore, al quale sarebbe stata inverosimilmente attribuita la piena libertà di decidere di volta in volta l'ammontare degli importi da trattenere nonché di scegliere i tempi di una simile retentio.
Non sembra superfluo notare come il datore di lavoro, pur attento negli altri casi ad acquisire una prova dei pagamenti posti in essere, soltanto per tale anomala forma di estinzione del suo debito non abbia preteso dal dipendente il rilascio di apposite ricevute, tali non potendo qualificarsi le 1.690 c.d. “distinte” versate in atti.
I rilievi che precedono, avuto riguardo alla necessità di detrarre dall'importo ingiunto la somma di € 5.116,06, pacificamente dovuta dal al CP_1
impongono la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con correlata Pt_1
condanna di parte opponente al pagamento, in favore di , del Controparte_1
complessivo importo di € 70.163,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
del complessivo importo di € 70.163,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al dì del pagamento effettivo;
condanna inoltre a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 27 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)