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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3077/2021
riunita alla causa R.G.N. 3383/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3077/2021, riunita alla causa R.G. n. 3383/2021,
promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] e (cod. fisc. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Maria Formicola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Napoli, via G. Porzio is. F/11, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
attori
e da
(cod. fisc. ), nato a [...] il 5 novembre Parte_3 CodiceFiscale_3
1967, residente a [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Pierpaolo Fusco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Varese, Piazza
Carducci n. 6, giusta procura in atti
attore (nella causa R.G.N. 3383/2021)
e con l'intervento di
(cod. fisc. ), nato a [...] il 7 settembre Parte_4 CodiceFiscale_4
1960, residente a [...], rappresentato e difeso dagli
Avvocati Walter Fabiano Lorenzin e Flavio Yoice Lorenzin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, giusta procura in atti intervenuto
contro
(p.iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore Dott. , CP_2
e (cod. fisc. ), residente a [...] CodiceFiscale_5
Piave n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Irma Poletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Pavia, Piazza del Carmine n. 4, giuste procure depositate unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e di Parte_1 Parte_2
1. Accertare e dichiarare che il decesso del sig. sia derivato dal sinistro del Persona_1
25.12.2018, per il declino cognitivo prodotto dal medesimo sinistro ed il successivo ricovero nella struttura di lungodegenza;
2. Accertare che prima del sinistro il sig. era persona autosufficiente;
Persona_1
3. Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dagli attori iure hereditatis nella percentuale di ¼ per ciascuno di essi, come quantificato in premessa e, precisamente: a titolo di risarcimento del danno biologico nella percentuale del 50%, oltre al danno terminale pari alla durata della degenza fino al decesso, oltre a personalizzazione massima del 25% per un totale complessivo di € 494.889,00 oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo , pari ad € 123.722,50 pro quota per ciascuno dei quattro figli, corrispondente ad € 247.445,00 per gli odierni attori, o nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia anche all'esito della CTU;
4. Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti del danno da perdita parentale, quantificato nell'importo di € 336.500,00 per ciascuno di essi data la drammaticità del decesso, ovvero in via alternativa, qualora il giudice lo ritenesse, in un importo diverso compreso tra il minimo di € 168.250,00 ed il massimo di € 336.500,00 o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
5. Condannare i convenuti al pagamento delle spese sanitarie e di ricovero nelle diverse strutture sanitarie, oltre spese di CTP ed assistenza stragiudiziale a titolo di danno emergente ex art 1223 cc per un totale di € 48.305,00 pari ad € 12.076,25 pro quota per ciascuno dei quattro eredi, corrispondente ad € 24.152,50 per gli odierni attori;
6. Con vittoria di spese e compensi legali, rinunziando all'attribuzione.
2
Nell'interesse di : Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare:
Nel merito: Accertare e dichiarare che il decesso del sig. sia avvenuto a causa e Persona_1 per le conseguenze riportate a seguito del sinistro del 25.12.2018 provocato dal sig. proprietario e conducente del veicolo Fiat Panda tg EK793KT Controparte_3 assicurato e conseguentemente: Controparte_1
Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dal figlio Sig. Pt_3
iure hereditatis nella misura di ¼ per ciascuno degli eredi , come quantificato in
[...] premessa e, precisamente: a titolo di risarcimento del danno biologico nella percentuale del
50% pari ad € 281.803,00, oltre al danno terminale pari alla durata della degenza fino al decesso pari ad € 142.635,00,oltre a personalizzazione massima del 25% pari ad € 70.451,00, per un totale complessivo di € 494.889,00 oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, pari ad € 123.722,50 pro quota per ciascuno dei quattro figli, corrispondente ad € 123.722,50 per l'odierno attore , o nella somma Parte_3 maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa.
Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore del sig. del danno Parte_3 da perdita parentale, quantificato nell'importo di € 168.250,00, ovvero, qualora il giudice lo ritenesse, in un importo diverso compreso tra il minimo di € 168.250,00 ed il massimo di €
336.500,00 ovvero in alternativa liquidabile in base al punto variabile o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa.
Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese sanitarie e di ricovero sostenute , necessarie all'assistenza del sg a titolo di danno emergente ex art 1223 cc per Persona_1 un totale di € 48.305,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, pari ad € 12.076,25 pro quota per ciascuno dei quattro eredi, corrispondente ad € 12.076,25 per l' odierno attore sig. o nella somma maggiore o minore che dovesse essere Parte_3 ritenuta di giustizia in corso di causa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Nell'interesse di Parte_4 Per_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie del caso, disattesa ogni istanza, eccezione, deduzione avversaria, così giudicare:
nel merito, ammesso l'intervento di nel presente giudizio, accertata e Parte_4 dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat Panda, targata EK793KT, nella determinazione dell'investimento del signor avvenuto in data Persona_1
3 25/12/2018, e, accertato e dichiarato che il decesso del signor è stato Persona_1 conseguenza del sinistro avvenuto in data 25/12/2018, il quale ha causato il declino psico- cognitivo diagnosticato ed il conseguente necessario ricovero presso la struttura sanitaria, per l'effetto:
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed il signor al pagamento in via solidale tra loro in favore Controparte_3 del signor a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis nella misura di Parte_4 un quarto, per come indicato e quantificato in narrativa,
ed esattamente:
i. danno biologico accertato nella misura del 50%: Euro 281.803,00;
ii. danno terminale pari alla durata della degenza fino al decesso: Euro 142.635,00;
iii. personalizzazione massima del 25%: Euro 70.451,00;
per un totale complessivo di Euro 494.889,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, così Euro 123.722,50 per il signor o nella somma Parte_4 maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed il signor al pagamento in via solidale tra loro in favore Controparte_3 del signor del danno da perdita parentale, quantificato nell'importo di Euro Parte_4
336.500/00, ovvero in un importo diverso compreso tra il minimo di Euro 168.250/00 ed il massimo di Euro 336.500/00, o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed il signor al pagamento in via solidale tra loro in favore Controparte_3 del signor a titolo di danno emergente ex art 1223 c.c. la somma di Euro Parte_4
12.076,25 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, pari all'importo pro quota per ciascuno dei quattro eredi delle spese sanitarie e di ricovero affrontate nell'interesse del signor ammontanti a complessivi Euro 48.305,00. Persona_1
In ogni caso, con conseguente condanna alle spese di lite.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, comma, 6 n. 2 c.p.c. (vecchia formulazione) del 14/07/2022.
Nell'interesse di e di Controparte_1 [...]
CP_3
Piaccia al Tribunale di Varese:
4 nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate dai signori Pt_1
e in quanto infondate in fatto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa degli atti di causa;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertato che il sinistro per cui è giudizio si è verificato per concorrente e prevalente responsabilità del signor , ridurre l'entità del risarcimento dovuto in Persona_1 favore dei signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in misura proporzionale al tale concorso di colpa e nell'importo che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, previa deduzione degli importi eventualmente corrisposti dagli Assicuratori Sociali, il tutto entro il massimale di polizza e con l'applicazione degli eventuali scoperti e franchigie.
in ogni caso: con vittoria di spese anche di CTU e CTP e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 qualità di figli ed eredi di deceduto in data 22 novembre 2020, hanno Persona_1 convenuto in giudizio il sig. nella qualità di conducente e proprietario Controparte_3 del veicolo Fiat Panda tg. EK793K, nonché la compagnia assicurativa Controparte_1
al fine di sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni non
[...] patrimoniali e patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 25 dicembre 2018, alle ore 13:00 circa, a Varese, allorché il sig.
[...]
mentre camminava lungo la linea di margine della carreggiata di via Gasparotto, in Per_1 direzione Cartabbia, è stato investito dall'autoveicolo condotto dal sig. riportando CP_3 la “contusione dell'iliaca sinistra” e la “frattura chiusura del capitello radiale sinistro”. Le lesioni riportate in conseguenza del sinistro hanno imposto il ricovero del sig. Persona_1 presso il reparto di Osservazione Breve Internistica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Circolo di Varese, fino al suo trasferimento, avvenuto in data 27 dicembre 2018, presso il reparto geriatrico ove è rimasto fino al 22 gennaio 2019, data delle sue dimissioni e, infine, il suo trasferimento presso la struttura pubblica di lungodegenza, la RSA Residenza al Lago di
Porto Ceresio, in quanto soggetto non più autosufficiente, struttura ove il sig. è Per_1 rimasto fino al decesso, intervenuto in data 22 novembre 2020.
Gli attori hanno, quindi, chiesto, previo accertamento “che il decesso del sig. Persona_1 sia derivato dal sinistro del 25.12.2018, per il declino cognitivo prodotto dal medesimo sinistro ed il successivo ricovero nella struttura di lungodegenza”, di condannare i convenuti al risarcimento iure hereditatis del danno biologico e del danno c.d. terminale, quantificati nella misura complessiva di euro 424.438,00, oltre al danno morale terminale, per essere il sig. “rimasto vigile per tutta la durata del ricovero all'interno delle strutture Per_1 indicate”, quantificato nella misura complessiva di euro 70.451,99.
5 Gli attori hanno, poi, domandato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi tra un minimo di euro 168.250,00 ad un massimo di euro 336.500,00 per ciascun figlio, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in relazione ai costi sostenuti per il ricovero del sig. presso la RSA di Per_1
Porto Ceresio (pari a complessivi euro 48.305,00), oltre alle spese funerarie.
Nel giudizio promosso da e è intervenuto, con comparsa Parte_1 Parte_2 di intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c., depositata in data 25 marzo 2025,
, figlio del de cuius e fratello degli attori, al fine di ottenere Parte_4 Persona_1
l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti a seguito del sinistro stradale per cui è causa, per le medesime ragioni dedotte dagli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Parte intervenuta ha, altresì, dato atto della pendenza di un altro giudizio (R.G.N. 3383/2021), instaurato nei confronti dei medesimi convenuti da anch'esso figlio del de Parte_3 cuius , nonché fratello degli attori e dell'intervenuto, il quale ha domandato il Persona_1 risarcimento dei medesimi danni non patrimoniali e patrimoniali già domandati dai fratelli e , sulla base delle medesime allegazioni. Pt_1 Pt_2 Parte_4
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 marzo 2025, e contestando Controparte_1 Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, domandando, in via preliminare, la riunione ex art. 273 c.p.c. o ex art 274 c.p.c. alla presente causa della causa
R.G.N. 3383/2021, stante la connessione soggettiva e oggettiva dei due giudizi.
Nel merito i convenuti hanno dedotto: i. l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro come descritta dagli attori, evidenziando che il pedone, proveniente da Varese centro con direzione Cartabbia, camminava lungo la linea di margine destra della via Gasparotto, carreggiata a doppio senso di marcia, avente in quel tratto stradale, il marciapiede nel lato sinistro della via, non essendosi, pertanto, il sig. attenuto alla previsione di cui Persona_1 all'art. 190, comma 1, Codice della Strada, in quanto circolava sulla carreggiata nonostante l'esistenza di sufficiente marciapiede;
ii. il pedone procedeva, inoltre, nella medesima direzione di marcia del veicolo, tanto da essere urtato sulla parte laterale sinistra del proprio corpo con lo specchietto laterale destro dell'auto, in violazione della disposizione di cui al già citato art. 190, secondo cui i pedoni, qualora transitino sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, sussistendo, pertanto, un prevalente concorso di colpa in capo al danneggiato;
iii. che i danni lamentati, non provati nell'an e nel quantum, non sono riconducibili al sinistro occorso in data 25 dicembre 2018, considerato che il decesso del sig.
avvenuto in data 22 novembre 2020, sarebbe intervenuto per cause estranee al Per_1 sinistro e, in particolare, a causa di “polmonite multifocale da SARS COV-2 insufficienza respiratoria arresto cardiaco circolatorio”; iv. che, in ogni caso, ai fini della liquidazione del danno biologico, deve tenersi conto della durata effettiva della vita residua della vittima dell'illecito, laddove, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per
6 una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi;
v. che, con particolare riguardo alla domanda risarcitoria a titolo di danno morale terminale, grava sugli attori la prova che il sig. sia rimasto cosciente e lucido durante tutto il lasso di tempo intercorrente Persona_1 tra il sinistro e la morte, risultando, invero, dalla documentazione prodotta dai medesimi attori, che il sig. è stato trasferito dal nosocomio di Varese alla RSA di Porto Ceresio Per_1 con diagnosi di demenza senile e delirium; vi. in relazione al danno per perdita del rapporto parentale, difetta la prova del nesso di causalità tra il sinistro e il decesso del danneggiato, intervenuto a distanza di oltre seicento giorni e per una causa differente ed estranea rispetto alle conseguenze riportate nel sinistro del 25 dicembre 2018, senza che, peraltro, ai fini della risarcibilità di tale danno, sia sufficiente l'allegazione in ordine alla mera titolarità del rapporto familiare, occorrendo verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito ed in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento;
vii. che, nella specie, appare significativo evidenziare che il sinistro è avvenuto il giorno di Natale del 2018 alle ore 13,00 circa, in concomitanza con le celebrazioni della festività natalizia, momento temporale in cui il sig. Persona_1 ottantatreenne, si trovava da solo a camminare lungo la via Gasparotto nel Comune di Varese;
viii. quanto al danno patrimoniale richiesto in relazione al rimborso delle spese sostenute per il ricovero del padre presso la RSA Residenza del Lago di Porto Ceresio, non vi è prova che il sig. abbia effettivamente sostenuto tale onere che, come risulta dalle fatture prodotte Per_1 sub doc. 4, è stato, invece, sostenuto dal Comune di Porto Ceresio, quale Comune di residenza del degente.
Disposta la riunione delle due cause in ragione della loro connessione, all'esito della prima udienza, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata, quindi, istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto CP_3 sui capitoli ammessi e l'espletamento di ctu medica volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite da in conseguenza del sinistro stradale allo stesso occorso in Persona_1 data 25/12/2018, specificando la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, e se siano residuati postumi permanenti…”.
Non è stata, invece, disposta alcuna CTU, volta ad accertare il nesso causale tra il decesso del sig. e il sinistro del 25 dicembre 2018, valutata, per le ragioni di seguito esposte, Per_1 come esplorativa, né sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale articolati dalle parti attrici e dalla parte intervenuta, aventi ad oggetto circostanze valutate come non rilevanti ai fini del decidere.
Depositato l'elaborato peritale medico legale, a firma della dott.ssa in data Persona_2
21 giugno 2024, e sentito a chiarimenti il CTU nel contraddittorio delle parti e dei ctp all'udienza del 24 settembre 2024, è stata, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in
7 epigrafe trascritte e con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda risarcitoria proposta dagli attori e dalla parte intervenuta può trovare solo parziale accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, deve ritenersi che, all'esito dell'espletata attività istruttoria, sia stata accertata la dinamica del sinistro occorso in data 25 dicembre 2018, risultando provato che il sig.
[...]
alle ore 13:00 circa del giorno di Natale 2018, è stato urtato dall'autoveicolo Per_1 condotto dal convenuto CP_3
In particolare, nella relazione di incidente stradale, redatta dagli Agenti del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Varese, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, dopo aver acquisito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e effettuato i rilievi foto planimetrici, in ordine alla dinamica del sinistro si legge che “… il pedone, proveniente da Varese centro con direzione
Cartabbia, camminava lungo la linea di margine destra della via Gasparotto, carreggiata a doppio senso di marcia, avente, in quel tratto stradale, il marciapiede solo nel lato sinistro della via e riva erbosa lungo il lato destro fino all'intersezione con la via Carlo Pisacane.
Pochi metri prima dell'intersezione sopracitata, il pedone veniva urtato sulla parte laterale sinistra del proprio corpo con lo specchietto laterale destro dall'autovettura in transito nella stessa direzione. A seguito della collisione il pedone cadeva a terra mentre il conducente dell'autovettura dapprima frenava, poi spostava il veicolo nel lato opposto della carreggiata, quindi scendeva dal mezzo per soccorrere l'infortunato. Successivamente sopraggiungeva un'autoambulanza del 118 chiamata da alcuni passanti che si erano fermati a prestare soccorso fino all'arrivo di personale competente. Sul manto stradale si rilevavano delle lievi tracce ematiche a 20 cm perpendicolarmente dalla linea di margine destra della carreggiata
…” (doc. 3 fascicoli e ). Parte_4 Parte_3
L'avvenuto urto del pedone da parte dell'autoveicolo è stato confermato, in sede di interrogatorio formale, anche dallo stesso convenuto il quale, all'udienza del 18 CP_3 aprile 2023, sentito sui capitoli 1 e 2 della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ha dichiarato: Cap. 1: È vero che l'ho toccato con lo specchietto ma preciso che il signore si era spostato verso la parte sinistra della careggiata e io l'ho toccato con lo specchietto destro…; Cap. 2: È vero, l'ho visto cadere indietro dallo specchietto, quando sono tornato indietro era a terra, sdraiato con il viso rivolto verso l'alto.
Detta dinamica è stata, altresì, confermata dalle dichiarazioni rese anche dal pedone
[...]
le cui dichiarazioni sono state raccolte dagli Agenti della Polizia Locale presso il Per_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese ove il danneggiato era stato trasportato, il quale ha così descritto la dinamica dell'incidente: "Provenivo a piedi dal centro di Varese ed ero diretto verso Cartabbia perché i mezzi pubblici non c'erano. Camminavo sulla striscia bianca di margine sul lato destro della via Gasparotto perché il marciapiede non c'era in quel punto.
Avevo appena passato la farmacia e mentre camminavo mi sono sentito colpire sul lato sinistro del mio corpo e sono finito per terra. Non riuscivo più a muovermi e poi è arrivata
l'ambulanza. Avevo la mano sanguinante perché con l'urto la macchina mi ha trascinato per terra." (doc. 3 fascicolo e ). Parte_4 Parte_3
8 All'esito dell'espletata istruttoria, risulta, dunque, accertato che il sig. proveniente a Per_1 piedi da Varese centro in direzione Cartabbia, al momento dell'urto, stava camminando lungo la linea di margine destra di via Gasparotto, carreggiata a doppio senso di marcia e avente, in quel tratto stradale, il marciapiede nel lato sinistro della via. È altresì accertato che, prima della predetta intersezione, il sig. è stato urtato sulla parte laterale sinistra del proprio Per_1 corpo con lo specchietto laterale destro dell'autovettura in transito nella stessa direzione e che, a seguito della collisione, il sig. è rovinato a terra, riportando le lesioni accertate Per_1 dagli operatori sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di Varese.
Tanto premesso in fatto, la disposizione di cui all'art. 2054 primo comma c.c. sancisce una presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente in caso di investimento di pedone: in tal caso la responsabilità dell'automobilista è esclusa solo se questi riesca a provare l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone e di prevenirne tempestivamente i movimenti.
Pertanto, spetta al conducente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che non rileva l'anormalità della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto. E del resto, in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, il conducente dell'autovettura è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, dovendosi compiere la valutazione circa la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo.
Dunque, nella specifica ipotesi di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente del veicolo è necessario che lo stesso si sia trovato – per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza – nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso. È, infatti, necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell'evento stesso.
Nel caso di specie, la condotta tenuta dal danneggiato, consistente nel camminare sul margine della careggiata, nonostante la presenza sul lato opposto della strada di un marciapiede, e nella stessa direzione dei veicoli, in un tratto rettilineo e con buona visibilità, non costituisce un fattore eccezionale ed imprevedibile, avendo peraltro il dichiarato di aver CP_3 avvistato il pedone, ma di averlo urtato a causa di un suo spostamento verso sinistra.
Tenuto conto che l'impatto è avvenuto sul lato destro della carreggiata, come dimostrato dai rilievi fotografici degli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro, i quali hanno rilevato tracce ematiche lungo l'asfalto, e non al centro della careggiata, deve escludersi un comportamento imprevedibile del pedone, il quale non è improvvisamente corso verso il centro della careggiata, rimanendo sul lato destro della careggiata stessa, dovendo pertanto ritenersi irrilevante anche un eventuale andamento incerto del sig. (l'asserito Per_1 spostamento verso sinistra), rimasto invero non provato nell'ambito del presente giudizio.
Né è stato provato dalle parti convenute che l'incidente fosse inevitabile;
anzi emerge dalla relazione degli agenti di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti che la visuale
9 dell'investitore non fosse ostacolata dal traffico o da altri ostacoli, che l'urto è avvenuto lungo un tratto rettilineo, quando il pedone era ben visibile, in una giornata con buone condizioni di visibilità diurne (come emerge chiaramente dalle foto allegate alla relazione di incidente stradale in atti).
In altri termini, il conducente del veicolo avrebbe potuto evitare l'impatto moderando la velocità, in modo tale da essere in grado di arrestare il veicolo per tempo ovvero compiere altra manovra di emergenza salvifica.
L'automobilista, pertanto, non ha tenuto una velocità idonea a consentirgli di fermarsi in presenza di pedoni lungo il percorso, così violando la norma di comportamento di cui all'art. 141, comma 4, Codice della Strada, senza che né il conducente del veicolo, né la società di
Assicurazioni abbiano fornito la prova dell'imprevedibilità oltre che inevitabilità dell'evento dannoso e della esclusiva o prevalente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro.
Il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude, tuttavia, di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 17985/2020; Cass. civ. n. 17410/2019).
Ebbene, il comportamento incauto del pedone, che percorreva il tratto stradale senza utilizzare il marciapiede presente sul lato opposto della careggiata e procedeva nello stesso senso di marcia dei veicoli, ha senz'altro contribuito, ancorché in misura minimale, alla verificazione dell'evento.
Per questo motivo, si ritiene equo riconoscere un concorso al verificarsi dell'evento, al 70% a carico del conducente, che ha violato la disposizione dell'art. 141 Codice della Strada, e al 30% a carico di che ha violato la disposizione di cui all'art. 190, comma 1, Persona_1
Codice della Strada, per non aver utilizzato il marciapiede, pur presente sul lato opposto della careggiata e per non aver circolato sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, ritenendosi, invece, sproporzionato il maggior concorso invocato dalla Compagnia di Assicurazione per le ragioni sopra evidenziate e dovendosi affermare la maggior colpa dell'automobilista, al quale
è richiesto di prevedere anche i movimenti imprudenti altrui e adeguare la guida alle circostanze del caso.
Prima di esaminare il profilo dell'accertamento e della quantificazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è Persona_1 causa, occorre esaminare il diverso profilo della riconducibilità al sinistro del 25 dicembre
2018 anche della morte del sig. , intervenuta in data 22 novembre 2020 presso Persona_1 la RSA di Porto Ceresio ove era ricoverato.
A tal proposito, i figli del sig. hanno dedotto e documentato che, una volta dimesso Per_1 dall'Ospedale di Varese, in data 22 gennaio 2019, con la diagnosi Politrauma della strada con Frattura capitello radiale sx – Crisi ipertensiva intercorrente – Demenza senile con delirium, non più autosufficiente, il sig. è stato trasferito presso la RSA di Porto Per_1
10 Ceresio, ove è deceduto nel novembre del 2020, a causa, secondo la prospettazione attorea, del sinistro occorso il giorno di Natale del 2018.
Al fine di provare il nesso causale tra il sinistro e l'evento morte, i figli del sig. hanno Per_1 articolato alcuni capitoli di prova orale, volti a provare l'autosufficienza del de cuius prima del sinistro e chiesto disporsi CTU medico legale, volta ad accertare il preteso nesso eziologico tra i due eventi.
Questo giudice ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori richiesti e di non disporre l'accertamento peritale nei termini domandati per le seguenti ragioni.
Quanto alla richiesta di CTU, dichiaratamente “volta ad accertare e determinare la causa della morte quale diretta conseguenza del sinistro occorso in data 25.12.2018”, si osserva che l'accertamento richiesto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e delle risultanze istruttorie, avrebbe avuto ad oggetto un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi e fatti non provati in giudizio ed anzi, come si chiarirà di seguito, contraddetti dalle emergenze istruttorie ritualmente acquisite.
Sostengono i sig.ri e il loro ctp Dott. che il sinistro del 25 dicembre 2018, Per_1 Per_3 nel corso del quale il sig. ha riportato lesioni (certamente) non mortali (i.e. il Persona_1
Politrauma della strada con Frattura capitello radiale sx), avrebbe altresì provocato un declino cognitivo acuto (delirium) che avrebbe reso il sig. non più autosufficiente, imposto il Per_1 ricovero del paziente in RSA e condotto, infine, alla morte, quale conseguenza diretta del sinistro per cui è causa (rectius del declino cognitivo).
Nella specie, difetta la prova del nesso eziologico tra la asserita sopraggiunta condizione di non autosufficienza, conseguente al sinistro, e l'evento morte, verificatosi, stando alla scheda redatta dal personale dell'Ospedale di Varese a causa di polmonite multifocale da sars-cov-2, che avrebbe determinato insufficienza respiratoria e un arresto cardiocircolatorio (doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Sul punto i sig.ri si sono limitati a generiche allegazioni e alla produzione di Per_1 documentazione medica relativa al ricovero ospedaliero conseguente al sinistro, nonché alla produzione della relazione della RSA datata 14 luglio 2020 (doc. 11 fascicolo Parte_4
, non risultando, invece, prodotte cartelle cliniche e/o altra documentazione medica
[...] concomitante all'avvenuto decesso, dall'esame della quale sia possibile individuare la causa della morte (che invero pare riconducibile all'infezione da Covid-19) e, in particolare, la sua riconducibilità a un sinistro verificatosi circa due anni prima del decesso del sig.
[...]
Per_1
Anche la relazione medico legale di parte, a firma del Dott. datata 10 febbraio 2020, Per_3 non affronta il tema del nesso causale di cui si discute (essendo stata redatta in data significativamente anteriore rispetto alla morte del sig. , limitandosi a esprimere una Per_1 valutazione di parte relativa alle conseguenze “immediate” del sinistro per cui è causa, con particolare riguardo all'insorgenza del delirium, tema d'indagine compiutamente esaminato, come si chiarirà di seguito, dal CTU incaricato dal Tribunale.
11 A ben vedere, le parti attrici e intervenuta, partendo dal presupposto che il sinistro del 25 dicembre 2018 abbia determinato l'insorgere di un declino cognitivo, pretendono di ricondurre al medesimo sinistro anche il successivo evento morte, quale conseguenza di tale stato di declino cognitivo, laddove parte sulla quale gravava il relativo onere Per_1 probatorio, avrebbe dovuto provare la causa della morte del sig. e, in Persona_1 particolare, la sua derivazione causale dal dedotto delirium, in un soggetto anziano (di anni 85 al momento della morte) e affetto da patologie pregresse al sinistro, come indicato dallo stesso ctp nella propria relazione di parte (ancorché alcuna documentazione medica e clinica precedente al sinistro, fatta eccezione per il verbale di accertamento di invalidità civile del 24 ottobre 2008, sia stata prodotta in giudizio).
In tale relazione, con riguardo all'Anamnesi patologica remota, si legge che il sig.
[...] era “Soggetto affetto da ipertensione arteriosa, ipoacusia, ipovisus in soggetto Per_1 monocolo sinistro (occhio destro conta dita) con pucker maculare. Nel 2015 asportazione di carcinoma spinocellulare scarsamente differenziato, insorto su cheratosi attinica ed esteso al derma reticolare. È stata visionata documentazione clinica precedente all'evento e non correlata ad esso, in particolare un accesso in Pronto Soccorso all'Ospedale di Circolo di
Varese per problematica infettiva genito-urinaria, risalente al 29.08.2018, in occasione del quale non era segnalata alcuna problematica riferibile a decadimento cognitivo. In particolare, il sig. era descritto come “cosciente, collaborante”, appariva in grado Per_1 di riferire circa le terapie domiciliari. Ad una precedente TC del 2015, effettuata in occasione di riscontro di problematica neoplastica cutanea, era descritto un quadro caratterizzato da un discreto ampliamento degli spazi liquorali subaracnoidei periencefalici da atrofia corticale. Non evidenti esiti ischemici”.
Da qui l'inammissibilità della richiesta CTU, volta all'accertamento del nesso causale tra il sinistro e l'evento morte, non espletabile in mancanza di sufficiente e idonea documentazione medico clinica, laddove la perdita di autonomia, per come descritta dalla relazione della RSA in atti, non può essere assunta a causa dell'evento morte, il quale potrebbe essere stato determinato da molteplici cause del tutto indipendenti dallo stato di non autosufficienza del de cuius, soggetto, si ribadisce, anziano, invalido civile dall'anno 2008 e affetto da rilevanti patologie pregresse rispetto al sinistro per cui è causa. E del resto, dalla citata relazione datata
14 luglio 2020 emerge che, a fronte di “un progressivo deterioramento delle funzioni neuro- motorie e cognitive … Si sono invece mantenuti abbastanza stabili gli aspetti clinici generali…”.
In tale quadro probatorio, del tutto irrilevanti appaiono le istanze istruttorie volte a dimostrare la pretesa condizione di autosufficienza del sig. , prima del sinistro del 2018, Persona_1 laddove non è possibile desumere il nesso tra sinistro e morte, attraverso la mera affermazione del legame eziologico tra sinistro e delirium, come pure pretendono di fare gli eredi del sig.
Per_1
Ne consegue il rigetto delle domande volte ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio, derivanti
12 dall'evento morte, in difetto della prova del nesso eziologico tra il sinistro stradale e l'evento morte verificatosi a distanza di circa due anni.
Tanto chiarito, è consentito esaminare il profilo dell'accertamento e della quantificazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dal danneggiato e azionati in questo giudizio dagli eredi del de cuius, deceduto per causa diversa dalle lesioni subite in conseguenza dell'investimento del 25 dicembre 2018.
A tal proposito, è sin d'ora il caso di evidenziare che le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta dell'esame di documenti tutti ritualmente versati in causa, e tenuto conto che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e che le valutazioni del CTU risultano supportate da regole scientifiche medico legali condivise dalla comunità scientifica sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
In relazione ai danni (patrimoniali e non) azionati in questo giudizio e conseguenza diretta del sinistro per cui è causa, deve dunque, farsi riferimento alla esaustiva disamina medico-legale svolta dal CTU dott.ssa la quale ha analizzato le lesioni prodotte dal sinistro del Persona_2
25 dicembre 2018, prendendo in considerazione tutti i profili e i risvolti di interesse ai fini di causa.
Il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni del CTU medico legale che vanno integralmente condivise per congruità, coerenza e logicità delle stesse e che hanno accertato:
i. che il sig. , in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte Persona_1 nella relazione qui integralmente richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro;
ii. che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 29 giorni;
iii. che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 35%, tenuto conto anche degli effetti del sinistro sulla capacità del de cuius a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, sostiene parte che il danno biologico Per_1 sarebbe stato sottostimato dal CTU e che, anche tenuto conto dei fattori predisponenti evidenziati dal CTU, avrebbero dovuto essere riconosciuti postumi permanenti nella misura del 50%, tenuto conto che, in conseguenza dell'evento per cui è causa, si sarebbe verificata la totale perdita della capacità in relazione ad un soggetto prima completamente autosufficiente.
Ritiene il Tribunale, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione acquisita in atti, nonché delle risultanze dell'attività istruttoria, di dover far proprie le conclusioni cui è giunto il consulente nominato dal Tribunale.
Sul punto il CTU incaricato, al fine di accertare e valutare la natura e l'entità delle lesioni subite da in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa, ha evidenziato Persona_1 che dalla documentazione prodotta risulta che, all'epoca dell'incidente, il sig. era un Per_1 uomo ultraottantenne, essendo nato nel 1935, che all'anamnesi presentava la perdita del visus a destra, affetto da ipoacusia e da esiti di intervento per ernia. Tali precedenti, presenti nel verbale di accertamento di Invalidità Civile del 26 novembre 2008, sono stati riportati anche
13 nella cartella clinica relativa al ricovero del 27 dicembre 2018 del sig. nel Reparto di Per_1
Geriatria dell'Ospedale di Circolo di Varese. Tra gli altri precedenti venivano anche segnalati ipertensione arteriosa e gli esiti dell'asportazione di carcinoma spinocellulare del 2015 (così a pag. 14 della relazione peritale).
Ancora si legge nella medesima relazione peritale che “Non si hanno ulteriori elementi di natura documentale che servano a delineare ulteriormente le condizioni del che al Per_1 momento dell'incidente, comunque, deambulava da solo sul ciglio di una strada. La documentazione relativa al ricovero in Geriatria fa rilevare che dopo un iniziale stato confusionale il presentò episodi reiterati di delirium e di dispercezione visiva in Per_1 relazione ai quali venne impostata terapia psicolettica con Quetiapina. Al termine della degenza, e cioè il 22.1.2019, il paziente venne definito “ non più autosufficiente”.
In ordine all'insorgenza del delirium, il CTU, sentito anche a chiarimenti all'udienza del 24 settembre 2024, ha evidenziato, ribadendo i risultati dell'accertamento tecnico compiuto, che il sig. era già affetto da delirium o, meglio, che l'evento per cui è causa lo ha Per_1 scatenato in ragione della condizione parafisiologica preesistente, venendo in considerazione un soggetto anziano, iperteso, invalido civile dal 2008, che non ci vedeva da un occhio ed era ipoacusico. Il CTU ha altresì evidenziato che, quando il sig. arrivò in pronto Per_1 soccorso, venne eseguita una lastra del bacino dalla quale è risultata l'ingestione di un chiodo, elemento sintomatico di una demenza.
Il pregresso stato di salute del sig. per come desumibile dalla scarna documentazione Per_1 medica in atti (limitata al verbale della Commissione Medica di Varese per l'accertamento della invalidità civile del 24 ottobre 2008 e, dunque, risalente a dieci anni prima del sinistro), unitamente alle valutazioni tecniche operate dal ctu sull'insorgenza del delirium, portano a ritenere che il sinistro possa aver influito sulle condizioni di autosufficienza del sig. Per_1 nei termini di cui alla valutazione del CTU, ma che di certo non le abbia determinate quale causa esclusiva scatenante il delirium.
Al fine di provare l'asserito stato di completa autosufficienza del de cuius, al tempo del sinistro, i figli del sig. hanno prodotto la dichiarazione del Comandante dei Per_1
Carabinieri di Porto Ceresio, ove si legge che il sig. prima dell'incidente “era Per_1 persona autosufficiente”… “Più volte veniva notato in paese girovagare e fare la spesa. Si spostava durante il giorno prendendo il treno per recarsi a Varese. Con lo scrivente si rapportava normalmente e, oltre alla sua vivacità e rispetto, si esprimeva in modo corretto e non sconclusionato…”.
In disparte la genericità delle dichiarazioni scritte rese, non collocate in un contesto temporale di riferimento preciso, deve osservarsi che il concetto medico di delirium non coincide con quello di autosufficienza, riscontrabile da persona, priva di competenza medica, e che, a ben vedere, non intratteneva con il de cuius un rapporto di carattere continuativo, essendosi limitato a dare atto di averlo visto “girovagare e fare la spese” o “prendere il treno” e sentirlo esprimersi “in modo corretto e non sconclusionato”, in circostanze di tempo e di luogo non meglio individuate.
14 E del resto, nonostante lo stato confusionale dal quale il sig. è stato colto Per_1 immediatamente dopo il sinistro, secondo la stessa prospettazione di parte lo stesso Per_1 fu in grado di riferire agli Agenti della Polizia Locale, che lo hanno raggiunto presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Varese, in ordine alla dinamica del sinistro, senza mostrare segni evidenti di alterazione (vd. relazione di incidente stradale).
Analogamente, inidonei a dimostrare il preteso stato di autosufficienza (rectius di assenza di delirium) del sig. in epoca anteriore al sinistro, sono i capitoli di prova orale Per_1 articolati da parte formulati in termini generici (senza essere collocati in alcun Per_1 contesto spazio-temporale) e comunque inidonei a provare l'assenza di una condizione di delirium in un soggetto anziano e affetto da diverse gravi patologie pregresse.
Devono, pertanto, integralmente essere confermate le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato dal Tribunale.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da in conseguenza Persona_1 del sinistro per cui è causa, occorre affrontare la questione della liquidazione di quello che viene definito come “danno biologico intermittente” (così definito dalla giurisprudenza di merito al fine di individuare quel danno alla salute compreso nell'intervallo di tempo che va dalla lesione alla morte del danneggiato).
Il risarcimento per equivalente del danno biologico (inteso come “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito” – vd. D.lgs. n.
209/2005) ha condotto, come noto, alla redazione da parte degli uffici giudiziari di tabelle contenenti parametri di liquidazione, al fine di limitare la discrezionalità del singolo giudice.
Ai fini della liquidazione del danno c.d. intermittente non è tuttavia utilizzabile il sistema tabellare ordinario, tenuto conto che il criterio ordinario di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento significativo per calcolare l'aspettativa di vita, aspettativa che è considerata in relazione a un evento (il decesso) ancora incerto;
in buona sostanza il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita, sicché, nel caso di liquidazione del danno intermittente,
l'applicazione di tale valore sarebbe impropria proprio perché il verificarsi del decesso confligge con un dato fondante il sistema (e cioè vale ribadirlo che il danneggiato sia ancora in vita al momento del risarcimento e che il danno all'integrità psico-fisica permanga per un determinato lasso di tempo sino alla morte, così “permanendo” l'effetto lesivo sulla persona).
La Suprema Corte ha dunque ritenuto di dare rilievo alla circostanza, apprezzabile come dato di fatto, che in tali casi sarebbe necessario operare una riduzione del risarcimento non tanto avuto riguardo al danno biologico “statico”, quanto a quella del danno biologico “globale” rispetto al fatto oggettivo che, a fronte della morte sopravvenuta per causa diversa, tale pregiudizio si estingue.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il
15 soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva” (cfr.
Cass. civ. n. 22338/2007, Cass. civ. n. 679/2016).
A seguito di tale approdo giurisprudenziale di legittimità ormai maggioritario, le Tabelle 2024 elaborate dal Tribunale di MI (e in uso anche al Tribunale di Varese e già da tempo ritenute dalla Suprema Corte idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ. n.
12408/2011 e Cass. civ. n. 14402/2011) hanno accolto un criterio che consente di pervenire ad una liquidazione del danno più prossima al soddisfacimento dell'integralità del risarcimento ma che al contempo tenga conto, secondo un criterio statistico matematico, del danno che si riverbera in relazione al tempo trascorso a seguito del sinistro e sino a quando la persona sia viva.
Più precisamente le Tabelle di MI 2024 hanno adottato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione, un criterio liquidativo che utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di MI e che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media, con la precisazione che le peculiari caratteristiche del caso concreto possono poi essere apprezzate sotto il profilo della personalizzazione del danno rendendo così il più possibile integrale il risarcimento.
Orbene, applicando le Tabelle di MI, il danno patito da può così essere Persona_1 astrattamente liquidato: innanzitutto il danno da inabilità temporanea come indicato dal CTU nella relazione tecnica e, quindi, la somma di euro 3.335,00; per quanto attiene al danno da postumo permanente, tenuto conto della vita effettiva del danneggiato a seguito dell'evento lesivo (sinistro del 25 dicembre 2018 – data del decesso per altra causa 22 novembre 2020), nonchè della percentuale di postumo accertata (35%) e del richiamato valore medio annuo, appare equo e adeguato l'importo di euro 22.100,00.
In ordine al richiesto risarcimento del danno c.d. morale, giova evidenziare che le tabelle milanesi tengono conto di tutti i riflessi del danno alla salute, non solo anatomo – funzionali ma anche morali e relazionali. Pertanto, non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, il “danno non patrimoniale”, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo.
Quanto alla personalizzazione del danno non patrimoniale, deve essere ribadito il principio secondo cui (vd. Cass. civ., 23 settembre 2013, n. 21716) il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona
(danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc., che hanno solo funzione descrittiva dell'estensione dell'unico danno non patrimoniale nella fattispecie in esame), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie. Il giudice, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, ha l'obbligo di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi
16 del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Ritiene questo giudice, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che la c.d. personalizzazione del danno sia possibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. civ., n. 23778/2014), circostanze neppure allegate nel caso di specie, né tantomeno provate, con conseguente reiezione della relativa domanda, dovendo peraltro qui ribadirsi che, ai fini della determinazione della % di postumo, il CTU ha tenuto conto, non solo del “Politrauma della strada con frattura capitello radiale sinistro”, ma anche del delirium che ha compromesso l'autosufficienza del sig. Per_1
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del sig. (nella misura del 30%), deve Per_1 essere, pertanto, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di euro 17.804,50 e, precisamente, l'importo di euro 4.451,00 in favore di ciascuno dei figli ed eredi del sig. . Persona_1
Quanto alla domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul danno liquidato, la pretesa, relativa al lucro cessante per il ritardato risarcimento del danno, non può essere liquidata nei termini richiesti. Sul punto, pare sufficiente ribadire che l'intero danno non patrimoniale subito dal danneggiato è stato determinato equitativamente ai valori attuali della moneta e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.
Sull'importo riconosciuto decorrono, invece, gli interessi, quali componenti del risarcimento a ristoro del mancato godimento della maggior somma riconosciuta, da computarsi, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 1712/1995), sull'importo riconosciuto, “devalutato” fino al giorno dell'illecito e poi “rivalutato” annualmente fino ad oggi.
Parte attrice ha, poi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, parametrato alle spese sostenute dal sig. per la degenza in RSA (mensilità da gennaio 2019 a novembre Per_1
2020, considerato che, prima dell'incidente stradale, il danneggiato, nonostante l'età, viveva da solo nella propria abitazione ed era in grado di curare in autonomia i propri bisogni quotidiani, mentre, dopo l'incidente, la condizione di non autosufficienza ha imposto il ricovero stabile nella RSA di Porto Ceresio, dove il sig. ha vissuto fino al suo Per_1 decesso.
È incontestato e risulta per tabulas che, in conseguenza del sinistro, il sig. “non più Per_1 autosufficiente”, come affermato dai sanitari dell'Ospedale di Varese che hanno redatto la lettera di dimissioni del de cuius, è stato ricoverato presso la RSA Residenza al Lago di Porto
Ceresio.
Tenuto conto delle spese documentate in corso di causa, questo Tribunale, alla luce delle risultanze della CTU, ritiene documentate, pertinenti e necessarie, in relazione al sinistro per cui è causa, spese per alloggio e assistenza in RSA per il valore complessivo di euro
43.972,00 (e non già euro 48.309,00), tenuto conto, da un lato, che gli eredi hanno Per_1 provato l'intervenuto rimborso delle spese anticipate dal Comune di Porto Ceresio, mentre, in relazione alle rette relative alle mensilità di ottobre e novembre 2020, si sono limitati alla
17 produzione di due meri prospetti, di incerta provenienza e senza produrre le relative fatture
(doc. 10 fascicolo ). Parte_4
Alla luce del ritenuto concorso di colpa in capo al danneggiato, come sopra determinato, la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti da in Persona_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, può quindi trovare accoglimento in relazione alla somma complessiva di euro 30.780,00 e, dunque, di euro 7.695,00 in relazione a ciascuno dei quattro figli del sig. Per_1
Su tale somma sono dovuti, siccome debito di valore, rivalutazione dalla data della domanda alla data odierna in base agli indici istat–consumo, nonché interessi c.d. compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata in base ai parametri sopra indicati (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 1712/1995).
Su tutte le predette somme, liquidate a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia (coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta).
Le spese seguono la soccombenza delle parti convenute nei confronti delle parti attrici e intervenuta.
La liquidazione dei compensi viene effettuata, alla luce dei valori medi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore delle somme attribuite alle parti a conclusione del giudizio e senza riconoscere alcun aumento per la pluralità di parti, in ragione dell'identità delle posizioni processuali, che avrebbero consentito anche la proposizione di un'unica azione da parte di tutti gli eredi del sig. Per_1
Le spese di CTU medico legale devono essere poste definitivamente e interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento delle domande proposte, accerta la responsabilità concorrente di ella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_3
condanna e Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in favore di e a titolo
[...] Parte_1 Parte_2 di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di euro 8.902,00 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva di euro 15.390,00, oltre rivalutazione e interessi, come in motivazione;
condanna e Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in favore di a titolo
[...] Parte_3 di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.451,00 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento, a titolo
18 di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 7.695,00, oltre rivalutazione e interessi, come in motivazione;
condanna e Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in favore di a titolo
[...] Parte_4 di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.451,00 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 7.695,00, oltre rivalutazione e interessi, come in motivazione;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
a rifondere ad e le spese di lite, che
[...] Parte_1 Parte_2 liquida in euro 1.686,00 per anticipazioni e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 1.214,00 per
[...] Parte_3 anticipazioni e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 1.214,00
[...] Parte_4 per anticipazioni e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU medico legale a carico di parte convenuta.
Così deciso in Varese, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
19
riunita alla causa R.G.N. 3383/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Carnevale
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3077/2021, riunita alla causa R.G. n. 3383/2021,
promossa da
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] e (cod. fisc. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Maria Formicola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Napoli, via G. Porzio is. F/11, giusta procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
attori
e da
(cod. fisc. ), nato a [...] il 5 novembre Parte_3 CodiceFiscale_3
1967, residente a [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
Pierpaolo Fusco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Varese, Piazza
Carducci n. 6, giusta procura in atti
attore (nella causa R.G.N. 3383/2021)
e con l'intervento di
(cod. fisc. ), nato a [...] il 7 settembre Parte_4 CodiceFiscale_4
1960, residente a [...], rappresentato e difeso dagli
Avvocati Walter Fabiano Lorenzin e Flavio Yoice Lorenzin ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 1, giusta procura in atti intervenuto
contro
(p.iva ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in persona del procuratore Dott. , CP_2
e (cod. fisc. ), residente a [...] CodiceFiscale_5
Piave n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Irma Poletti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Pavia, Piazza del Carmine n. 4, giuste procure depositate unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
convenuti
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Nell'interesse di e di Parte_1 Parte_2
1. Accertare e dichiarare che il decesso del sig. sia derivato dal sinistro del Persona_1
25.12.2018, per il declino cognitivo prodotto dal medesimo sinistro ed il successivo ricovero nella struttura di lungodegenza;
2. Accertare che prima del sinistro il sig. era persona autosufficiente;
Persona_1
3. Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dagli attori iure hereditatis nella percentuale di ¼ per ciascuno di essi, come quantificato in premessa e, precisamente: a titolo di risarcimento del danno biologico nella percentuale del 50%, oltre al danno terminale pari alla durata della degenza fino al decesso, oltre a personalizzazione massima del 25% per un totale complessivo di € 494.889,00 oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo , pari ad € 123.722,50 pro quota per ciascuno dei quattro figli, corrispondente ad € 247.445,00 per gli odierni attori, o nella somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia anche all'esito della CTU;
4. Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti del danno da perdita parentale, quantificato nell'importo di € 336.500,00 per ciascuno di essi data la drammaticità del decesso, ovvero in via alternativa, qualora il giudice lo ritenesse, in un importo diverso compreso tra il minimo di € 168.250,00 ed il massimo di € 336.500,00 o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia;
5. Condannare i convenuti al pagamento delle spese sanitarie e di ricovero nelle diverse strutture sanitarie, oltre spese di CTP ed assistenza stragiudiziale a titolo di danno emergente ex art 1223 cc per un totale di € 48.305,00 pari ad € 12.076,25 pro quota per ciascuno dei quattro eredi, corrispondente ad € 24.152,50 per gli odierni attori;
6. Con vittoria di spese e compensi legali, rinunziando all'attribuzione.
2
Nell'interesse di : Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare:
Nel merito: Accertare e dichiarare che il decesso del sig. sia avvenuto a causa e Persona_1 per le conseguenze riportate a seguito del sinistro del 25.12.2018 provocato dal sig. proprietario e conducente del veicolo Fiat Panda tg EK793KT Controparte_3 assicurato e conseguentemente: Controparte_1
Condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dal figlio Sig. Pt_3
iure hereditatis nella misura di ¼ per ciascuno degli eredi , come quantificato in
[...] premessa e, precisamente: a titolo di risarcimento del danno biologico nella percentuale del
50% pari ad € 281.803,00, oltre al danno terminale pari alla durata della degenza fino al decesso pari ad € 142.635,00,oltre a personalizzazione massima del 25% pari ad € 70.451,00, per un totale complessivo di € 494.889,00 oltre interessi ed eventuale rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, pari ad € 123.722,50 pro quota per ciascuno dei quattro figli, corrispondente ad € 123.722,50 per l'odierno attore , o nella somma Parte_3 maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa.
Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore del sig. del danno Parte_3 da perdita parentale, quantificato nell'importo di € 168.250,00, ovvero, qualora il giudice lo ritenesse, in un importo diverso compreso tra il minimo di € 168.250,00 ed il massimo di €
336.500,00 ovvero in alternativa liquidabile in base al punto variabile o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa.
Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese sanitarie e di ricovero sostenute , necessarie all'assistenza del sg a titolo di danno emergente ex art 1223 cc per Persona_1 un totale di € 48.305,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, pari ad € 12.076,25 pro quota per ciascuno dei quattro eredi, corrispondente ad € 12.076,25 per l' odierno attore sig. o nella somma maggiore o minore che dovesse essere Parte_3 ritenuta di giustizia in corso di causa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Nell'interesse di Parte_4 Per_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie del caso, disattesa ogni istanza, eccezione, deduzione avversaria, così giudicare:
nel merito, ammesso l'intervento di nel presente giudizio, accertata e Parte_4 dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura Fiat Panda, targata EK793KT, nella determinazione dell'investimento del signor avvenuto in data Persona_1
3 25/12/2018, e, accertato e dichiarato che il decesso del signor è stato Persona_1 conseguenza del sinistro avvenuto in data 25/12/2018, il quale ha causato il declino psico- cognitivo diagnosticato ed il conseguente necessario ricovero presso la struttura sanitaria, per l'effetto:
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed il signor al pagamento in via solidale tra loro in favore Controparte_3 del signor a titolo di risarcimento del danno iure hereditatis nella misura di Parte_4 un quarto, per come indicato e quantificato in narrativa,
ed esattamente:
i. danno biologico accertato nella misura del 50%: Euro 281.803,00;
ii. danno terminale pari alla durata della degenza fino al decesso: Euro 142.635,00;
iii. personalizzazione massima del 25%: Euro 70.451,00;
per un totale complessivo di Euro 494.889,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, così Euro 123.722,50 per il signor o nella somma Parte_4 maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed il signor al pagamento in via solidale tra loro in favore Controparte_3 del signor del danno da perdita parentale, quantificato nell'importo di Euro Parte_4
336.500/00, ovvero in un importo diverso compreso tra il minimo di Euro 168.250/00 ed il massimo di Euro 336.500/00, o nella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia in corso di causa;
- condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ed il signor al pagamento in via solidale tra loro in favore Controparte_3 del signor a titolo di danno emergente ex art 1223 c.c. la somma di Euro Parte_4
12.076,25 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, pari all'importo pro quota per ciascuno dei quattro eredi delle spese sanitarie e di ricovero affrontate nell'interesse del signor ammontanti a complessivi Euro 48.305,00. Persona_1
In ogni caso, con conseguente condanna alle spese di lite.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183, comma, 6 n. 2 c.p.c. (vecchia formulazione) del 14/07/2022.
Nell'interesse di e di Controparte_1 [...]
CP_3
Piaccia al Tribunale di Varese:
4 nel merito in via principale: respingere le domande tutte formulate dai signori Pt_1
e in quanto infondate in fatto
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in diritto per le ragioni tutte esposte nella narrativa degli atti di causa;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertato che il sinistro per cui è giudizio si è verificato per concorrente e prevalente responsabilità del signor , ridurre l'entità del risarcimento dovuto in Persona_1 favore dei signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in misura proporzionale al tale concorso di colpa e nell'importo che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, previa deduzione degli importi eventualmente corrisposti dagli Assicuratori Sociali, il tutto entro il massimale di polizza e con l'applicazione degli eventuali scoperti e franchigie.
in ogni caso: con vittoria di spese anche di CTU e CTP e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, cassa avvocati e Iva come per legge se dovuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella Parte_1 Parte_2 qualità di figli ed eredi di deceduto in data 22 novembre 2020, hanno Persona_1 convenuto in giudizio il sig. nella qualità di conducente e proprietario Controparte_3 del veicolo Fiat Panda tg. EK793K, nonché la compagnia assicurativa Controparte_1
al fine di sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento di tutti i danni non
[...] patrimoniali e patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 25 dicembre 2018, alle ore 13:00 circa, a Varese, allorché il sig.
[...]
mentre camminava lungo la linea di margine della carreggiata di via Gasparotto, in Per_1 direzione Cartabbia, è stato investito dall'autoveicolo condotto dal sig. riportando CP_3 la “contusione dell'iliaca sinistra” e la “frattura chiusura del capitello radiale sinistro”. Le lesioni riportate in conseguenza del sinistro hanno imposto il ricovero del sig. Persona_1 presso il reparto di Osservazione Breve Internistica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Circolo di Varese, fino al suo trasferimento, avvenuto in data 27 dicembre 2018, presso il reparto geriatrico ove è rimasto fino al 22 gennaio 2019, data delle sue dimissioni e, infine, il suo trasferimento presso la struttura pubblica di lungodegenza, la RSA Residenza al Lago di
Porto Ceresio, in quanto soggetto non più autosufficiente, struttura ove il sig. è Per_1 rimasto fino al decesso, intervenuto in data 22 novembre 2020.
Gli attori hanno, quindi, chiesto, previo accertamento “che il decesso del sig. Persona_1 sia derivato dal sinistro del 25.12.2018, per il declino cognitivo prodotto dal medesimo sinistro ed il successivo ricovero nella struttura di lungodegenza”, di condannare i convenuti al risarcimento iure hereditatis del danno biologico e del danno c.d. terminale, quantificati nella misura complessiva di euro 424.438,00, oltre al danno morale terminale, per essere il sig. “rimasto vigile per tutta la durata del ricovero all'interno delle strutture Per_1 indicate”, quantificato nella misura complessiva di euro 70.451,99.
5 Gli attori hanno, poi, domandato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi tra un minimo di euro 168.250,00 ad un massimo di euro 336.500,00 per ciascun figlio, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in relazione ai costi sostenuti per il ricovero del sig. presso la RSA di Per_1
Porto Ceresio (pari a complessivi euro 48.305,00), oltre alle spese funerarie.
Nel giudizio promosso da e è intervenuto, con comparsa Parte_1 Parte_2 di intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c., depositata in data 25 marzo 2025,
, figlio del de cuius e fratello degli attori, al fine di ottenere Parte_4 Persona_1
l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti a seguito del sinistro stradale per cui è causa, per le medesime ragioni dedotte dagli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Parte intervenuta ha, altresì, dato atto della pendenza di un altro giudizio (R.G.N. 3383/2021), instaurato nei confronti dei medesimi convenuti da anch'esso figlio del de Parte_3 cuius , nonché fratello degli attori e dell'intervenuto, il quale ha domandato il Persona_1 risarcimento dei medesimi danni non patrimoniali e patrimoniali già domandati dai fratelli e , sulla base delle medesime allegazioni. Pt_1 Pt_2 Parte_4
Si sono costituiti in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 marzo 2025, e contestando Controparte_1 Controparte_3 tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, domandando, in via preliminare, la riunione ex art. 273 c.p.c. o ex art 274 c.p.c. alla presente causa della causa
R.G.N. 3383/2021, stante la connessione soggettiva e oggettiva dei due giudizi.
Nel merito i convenuti hanno dedotto: i. l'assenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro come descritta dagli attori, evidenziando che il pedone, proveniente da Varese centro con direzione Cartabbia, camminava lungo la linea di margine destra della via Gasparotto, carreggiata a doppio senso di marcia, avente in quel tratto stradale, il marciapiede nel lato sinistro della via, non essendosi, pertanto, il sig. attenuto alla previsione di cui Persona_1 all'art. 190, comma 1, Codice della Strada, in quanto circolava sulla carreggiata nonostante l'esistenza di sufficiente marciapiede;
ii. il pedone procedeva, inoltre, nella medesima direzione di marcia del veicolo, tanto da essere urtato sulla parte laterale sinistra del proprio corpo con lo specchietto laterale destro dell'auto, in violazione della disposizione di cui al già citato art. 190, secondo cui i pedoni, qualora transitino sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, sussistendo, pertanto, un prevalente concorso di colpa in capo al danneggiato;
iii. che i danni lamentati, non provati nell'an e nel quantum, non sono riconducibili al sinistro occorso in data 25 dicembre 2018, considerato che il decesso del sig.
avvenuto in data 22 novembre 2020, sarebbe intervenuto per cause estranee al Per_1 sinistro e, in particolare, a causa di “polmonite multifocale da SARS COV-2 insufficienza respiratoria arresto cardiaco circolatorio”; iv. che, in ogni caso, ai fini della liquidazione del danno biologico, deve tenersi conto della durata effettiva della vita residua della vittima dell'illecito, laddove, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per
6 una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa all'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi;
v. che, con particolare riguardo alla domanda risarcitoria a titolo di danno morale terminale, grava sugli attori la prova che il sig. sia rimasto cosciente e lucido durante tutto il lasso di tempo intercorrente Persona_1 tra il sinistro e la morte, risultando, invero, dalla documentazione prodotta dai medesimi attori, che il sig. è stato trasferito dal nosocomio di Varese alla RSA di Porto Ceresio Per_1 con diagnosi di demenza senile e delirium; vi. in relazione al danno per perdita del rapporto parentale, difetta la prova del nesso di causalità tra il sinistro e il decesso del danneggiato, intervenuto a distanza di oltre seicento giorni e per una causa differente ed estranea rispetto alle conseguenze riportate nel sinistro del 25 dicembre 2018, senza che, peraltro, ai fini della risarcibilità di tale danno, sia sufficiente l'allegazione in ordine alla mera titolarità del rapporto familiare, occorrendo verificare in che cosa il legame affettivo sia consistito ed in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia inciso sulla relazione fino a comprometterne lo svolgimento;
vii. che, nella specie, appare significativo evidenziare che il sinistro è avvenuto il giorno di Natale del 2018 alle ore 13,00 circa, in concomitanza con le celebrazioni della festività natalizia, momento temporale in cui il sig. Persona_1 ottantatreenne, si trovava da solo a camminare lungo la via Gasparotto nel Comune di Varese;
viii. quanto al danno patrimoniale richiesto in relazione al rimborso delle spese sostenute per il ricovero del padre presso la RSA Residenza del Lago di Porto Ceresio, non vi è prova che il sig. abbia effettivamente sostenuto tale onere che, come risulta dalle fatture prodotte Per_1 sub doc. 4, è stato, invece, sostenuto dal Comune di Porto Ceresio, quale Comune di residenza del degente.
Disposta la riunione delle due cause in ragione della loro connessione, all'esito della prima udienza, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
La causa è stata, quindi, istruita mediante l'interrogatorio formale del convenuto CP_3 sui capitoli ammessi e l'espletamento di ctu medica volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni subite da in conseguenza del sinistro stradale allo stesso occorso in Persona_1 data 25/12/2018, specificando la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, e se siano residuati postumi permanenti…”.
Non è stata, invece, disposta alcuna CTU, volta ad accertare il nesso causale tra il decesso del sig. e il sinistro del 25 dicembre 2018, valutata, per le ragioni di seguito esposte, Per_1 come esplorativa, né sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale articolati dalle parti attrici e dalla parte intervenuta, aventi ad oggetto circostanze valutate come non rilevanti ai fini del decidere.
Depositato l'elaborato peritale medico legale, a firma della dott.ssa in data Persona_2
21 giugno 2024, e sentito a chiarimenti il CTU nel contraddittorio delle parti e dei ctp all'udienza del 24 settembre 2024, è stata, quindi, fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in
7 epigrafe trascritte e con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda risarcitoria proposta dagli attori e dalla parte intervenuta può trovare solo parziale accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, deve ritenersi che, all'esito dell'espletata attività istruttoria, sia stata accertata la dinamica del sinistro occorso in data 25 dicembre 2018, risultando provato che il sig.
[...]
alle ore 13:00 circa del giorno di Natale 2018, è stato urtato dall'autoveicolo Per_1 condotto dal convenuto CP_3
In particolare, nella relazione di incidente stradale, redatta dagli Agenti del Corpo di Polizia
Locale del Comune di Varese, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, dopo aver acquisito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e effettuato i rilievi foto planimetrici, in ordine alla dinamica del sinistro si legge che “… il pedone, proveniente da Varese centro con direzione
Cartabbia, camminava lungo la linea di margine destra della via Gasparotto, carreggiata a doppio senso di marcia, avente, in quel tratto stradale, il marciapiede solo nel lato sinistro della via e riva erbosa lungo il lato destro fino all'intersezione con la via Carlo Pisacane.
Pochi metri prima dell'intersezione sopracitata, il pedone veniva urtato sulla parte laterale sinistra del proprio corpo con lo specchietto laterale destro dall'autovettura in transito nella stessa direzione. A seguito della collisione il pedone cadeva a terra mentre il conducente dell'autovettura dapprima frenava, poi spostava il veicolo nel lato opposto della carreggiata, quindi scendeva dal mezzo per soccorrere l'infortunato. Successivamente sopraggiungeva un'autoambulanza del 118 chiamata da alcuni passanti che si erano fermati a prestare soccorso fino all'arrivo di personale competente. Sul manto stradale si rilevavano delle lievi tracce ematiche a 20 cm perpendicolarmente dalla linea di margine destra della carreggiata
…” (doc. 3 fascicoli e ). Parte_4 Parte_3
L'avvenuto urto del pedone da parte dell'autoveicolo è stato confermato, in sede di interrogatorio formale, anche dallo stesso convenuto il quale, all'udienza del 18 CP_3 aprile 2023, sentito sui capitoli 1 e 2 della seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ha dichiarato: Cap. 1: È vero che l'ho toccato con lo specchietto ma preciso che il signore si era spostato verso la parte sinistra della careggiata e io l'ho toccato con lo specchietto destro…; Cap. 2: È vero, l'ho visto cadere indietro dallo specchietto, quando sono tornato indietro era a terra, sdraiato con il viso rivolto verso l'alto.
Detta dinamica è stata, altresì, confermata dalle dichiarazioni rese anche dal pedone
[...]
le cui dichiarazioni sono state raccolte dagli Agenti della Polizia Locale presso il Per_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese ove il danneggiato era stato trasportato, il quale ha così descritto la dinamica dell'incidente: "Provenivo a piedi dal centro di Varese ed ero diretto verso Cartabbia perché i mezzi pubblici non c'erano. Camminavo sulla striscia bianca di margine sul lato destro della via Gasparotto perché il marciapiede non c'era in quel punto.
Avevo appena passato la farmacia e mentre camminavo mi sono sentito colpire sul lato sinistro del mio corpo e sono finito per terra. Non riuscivo più a muovermi e poi è arrivata
l'ambulanza. Avevo la mano sanguinante perché con l'urto la macchina mi ha trascinato per terra." (doc. 3 fascicolo e ). Parte_4 Parte_3
8 All'esito dell'espletata istruttoria, risulta, dunque, accertato che il sig. proveniente a Per_1 piedi da Varese centro in direzione Cartabbia, al momento dell'urto, stava camminando lungo la linea di margine destra di via Gasparotto, carreggiata a doppio senso di marcia e avente, in quel tratto stradale, il marciapiede nel lato sinistro della via. È altresì accertato che, prima della predetta intersezione, il sig. è stato urtato sulla parte laterale sinistra del proprio Per_1 corpo con lo specchietto laterale destro dell'autovettura in transito nella stessa direzione e che, a seguito della collisione, il sig. è rovinato a terra, riportando le lesioni accertate Per_1 dagli operatori sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale di Varese.
Tanto premesso in fatto, la disposizione di cui all'art. 2054 primo comma c.c. sancisce una presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente in caso di investimento di pedone: in tal caso la responsabilità dell'automobilista è esclusa solo se questi riesca a provare l'impossibilità oggettiva di avvistare il pedone e di prevenirne tempestivamente i movimenti.
Pertanto, spetta al conducente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo conto che non rileva l'anormalità della condotta del pedone, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto. E del resto, in materia di circolazione stradale e investimento di pedoni, il conducente dell'autovettura è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, dovendosi compiere la valutazione circa la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento in concreto, tenendo conto degli elementi di spazio e di tempo.
Dunque, nella specifica ipotesi di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente del veicolo è necessario che lo stesso si sia trovato – per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza – nell'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso. È, infatti, necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell'evento stesso.
Nel caso di specie, la condotta tenuta dal danneggiato, consistente nel camminare sul margine della careggiata, nonostante la presenza sul lato opposto della strada di un marciapiede, e nella stessa direzione dei veicoli, in un tratto rettilineo e con buona visibilità, non costituisce un fattore eccezionale ed imprevedibile, avendo peraltro il dichiarato di aver CP_3 avvistato il pedone, ma di averlo urtato a causa di un suo spostamento verso sinistra.
Tenuto conto che l'impatto è avvenuto sul lato destro della carreggiata, come dimostrato dai rilievi fotografici degli agenti intervenuti nell'immediatezza del sinistro, i quali hanno rilevato tracce ematiche lungo l'asfalto, e non al centro della careggiata, deve escludersi un comportamento imprevedibile del pedone, il quale non è improvvisamente corso verso il centro della careggiata, rimanendo sul lato destro della careggiata stessa, dovendo pertanto ritenersi irrilevante anche un eventuale andamento incerto del sig. (l'asserito Per_1 spostamento verso sinistra), rimasto invero non provato nell'ambito del presente giudizio.
Né è stato provato dalle parti convenute che l'incidente fosse inevitabile;
anzi emerge dalla relazione degli agenti di polizia intervenuti nell'immediatezza dei fatti che la visuale
9 dell'investitore non fosse ostacolata dal traffico o da altri ostacoli, che l'urto è avvenuto lungo un tratto rettilineo, quando il pedone era ben visibile, in una giornata con buone condizioni di visibilità diurne (come emerge chiaramente dalle foto allegate alla relazione di incidente stradale in atti).
In altri termini, il conducente del veicolo avrebbe potuto evitare l'impatto moderando la velocità, in modo tale da essere in grado di arrestare il veicolo per tempo ovvero compiere altra manovra di emergenza salvifica.
L'automobilista, pertanto, non ha tenuto una velocità idonea a consentirgli di fermarsi in presenza di pedoni lungo il percorso, così violando la norma di comportamento di cui all'art. 141, comma 4, Codice della Strada, senza che né il conducente del veicolo, né la società di
Assicurazioni abbiano fornito la prova dell'imprevedibilità oltre che inevitabilità dell'evento dannoso e della esclusiva o prevalente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro.
Il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude, tuttavia, di per sé l'indagine del giudice in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 17985/2020; Cass. civ. n. 17410/2019).
Ebbene, il comportamento incauto del pedone, che percorreva il tratto stradale senza utilizzare il marciapiede presente sul lato opposto della careggiata e procedeva nello stesso senso di marcia dei veicoli, ha senz'altro contribuito, ancorché in misura minimale, alla verificazione dell'evento.
Per questo motivo, si ritiene equo riconoscere un concorso al verificarsi dell'evento, al 70% a carico del conducente, che ha violato la disposizione dell'art. 141 Codice della Strada, e al 30% a carico di che ha violato la disposizione di cui all'art. 190, comma 1, Persona_1
Codice della Strada, per non aver utilizzato il marciapiede, pur presente sul lato opposto della careggiata e per non aver circolato sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, ritenendosi, invece, sproporzionato il maggior concorso invocato dalla Compagnia di Assicurazione per le ragioni sopra evidenziate e dovendosi affermare la maggior colpa dell'automobilista, al quale
è richiesto di prevedere anche i movimenti imprudenti altrui e adeguare la guida alle circostanze del caso.
Prima di esaminare il profilo dell'accertamento e della quantificazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è Persona_1 causa, occorre esaminare il diverso profilo della riconducibilità al sinistro del 25 dicembre
2018 anche della morte del sig. , intervenuta in data 22 novembre 2020 presso Persona_1 la RSA di Porto Ceresio ove era ricoverato.
A tal proposito, i figli del sig. hanno dedotto e documentato che, una volta dimesso Per_1 dall'Ospedale di Varese, in data 22 gennaio 2019, con la diagnosi Politrauma della strada con Frattura capitello radiale sx – Crisi ipertensiva intercorrente – Demenza senile con delirium, non più autosufficiente, il sig. è stato trasferito presso la RSA di Porto Per_1
10 Ceresio, ove è deceduto nel novembre del 2020, a causa, secondo la prospettazione attorea, del sinistro occorso il giorno di Natale del 2018.
Al fine di provare il nesso causale tra il sinistro e l'evento morte, i figli del sig. hanno Per_1 articolato alcuni capitoli di prova orale, volti a provare l'autosufficienza del de cuius prima del sinistro e chiesto disporsi CTU medico legale, volta ad accertare il preteso nesso eziologico tra i due eventi.
Questo giudice ha ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori richiesti e di non disporre l'accertamento peritale nei termini domandati per le seguenti ragioni.
Quanto alla richiesta di CTU, dichiaratamente “volta ad accertare e determinare la causa della morte quale diretta conseguenza del sinistro occorso in data 25.12.2018”, si osserva che l'accertamento richiesto, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e delle risultanze istruttorie, avrebbe avuto ad oggetto un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi e fatti non provati in giudizio ed anzi, come si chiarirà di seguito, contraddetti dalle emergenze istruttorie ritualmente acquisite.
Sostengono i sig.ri e il loro ctp Dott. che il sinistro del 25 dicembre 2018, Per_1 Per_3 nel corso del quale il sig. ha riportato lesioni (certamente) non mortali (i.e. il Persona_1
Politrauma della strada con Frattura capitello radiale sx), avrebbe altresì provocato un declino cognitivo acuto (delirium) che avrebbe reso il sig. non più autosufficiente, imposto il Per_1 ricovero del paziente in RSA e condotto, infine, alla morte, quale conseguenza diretta del sinistro per cui è causa (rectius del declino cognitivo).
Nella specie, difetta la prova del nesso eziologico tra la asserita sopraggiunta condizione di non autosufficienza, conseguente al sinistro, e l'evento morte, verificatosi, stando alla scheda redatta dal personale dell'Ospedale di Varese a causa di polmonite multifocale da sars-cov-2, che avrebbe determinato insufficienza respiratoria e un arresto cardiocircolatorio (doc. 7 fascicolo parte convenuta).
Sul punto i sig.ri si sono limitati a generiche allegazioni e alla produzione di Per_1 documentazione medica relativa al ricovero ospedaliero conseguente al sinistro, nonché alla produzione della relazione della RSA datata 14 luglio 2020 (doc. 11 fascicolo Parte_4
, non risultando, invece, prodotte cartelle cliniche e/o altra documentazione medica
[...] concomitante all'avvenuto decesso, dall'esame della quale sia possibile individuare la causa della morte (che invero pare riconducibile all'infezione da Covid-19) e, in particolare, la sua riconducibilità a un sinistro verificatosi circa due anni prima del decesso del sig.
[...]
Per_1
Anche la relazione medico legale di parte, a firma del Dott. datata 10 febbraio 2020, Per_3 non affronta il tema del nesso causale di cui si discute (essendo stata redatta in data significativamente anteriore rispetto alla morte del sig. , limitandosi a esprimere una Per_1 valutazione di parte relativa alle conseguenze “immediate” del sinistro per cui è causa, con particolare riguardo all'insorgenza del delirium, tema d'indagine compiutamente esaminato, come si chiarirà di seguito, dal CTU incaricato dal Tribunale.
11 A ben vedere, le parti attrici e intervenuta, partendo dal presupposto che il sinistro del 25 dicembre 2018 abbia determinato l'insorgere di un declino cognitivo, pretendono di ricondurre al medesimo sinistro anche il successivo evento morte, quale conseguenza di tale stato di declino cognitivo, laddove parte sulla quale gravava il relativo onere Per_1 probatorio, avrebbe dovuto provare la causa della morte del sig. e, in Persona_1 particolare, la sua derivazione causale dal dedotto delirium, in un soggetto anziano (di anni 85 al momento della morte) e affetto da patologie pregresse al sinistro, come indicato dallo stesso ctp nella propria relazione di parte (ancorché alcuna documentazione medica e clinica precedente al sinistro, fatta eccezione per il verbale di accertamento di invalidità civile del 24 ottobre 2008, sia stata prodotta in giudizio).
In tale relazione, con riguardo all'Anamnesi patologica remota, si legge che il sig.
[...] era “Soggetto affetto da ipertensione arteriosa, ipoacusia, ipovisus in soggetto Per_1 monocolo sinistro (occhio destro conta dita) con pucker maculare. Nel 2015 asportazione di carcinoma spinocellulare scarsamente differenziato, insorto su cheratosi attinica ed esteso al derma reticolare. È stata visionata documentazione clinica precedente all'evento e non correlata ad esso, in particolare un accesso in Pronto Soccorso all'Ospedale di Circolo di
Varese per problematica infettiva genito-urinaria, risalente al 29.08.2018, in occasione del quale non era segnalata alcuna problematica riferibile a decadimento cognitivo. In particolare, il sig. era descritto come “cosciente, collaborante”, appariva in grado Per_1 di riferire circa le terapie domiciliari. Ad una precedente TC del 2015, effettuata in occasione di riscontro di problematica neoplastica cutanea, era descritto un quadro caratterizzato da un discreto ampliamento degli spazi liquorali subaracnoidei periencefalici da atrofia corticale. Non evidenti esiti ischemici”.
Da qui l'inammissibilità della richiesta CTU, volta all'accertamento del nesso causale tra il sinistro e l'evento morte, non espletabile in mancanza di sufficiente e idonea documentazione medico clinica, laddove la perdita di autonomia, per come descritta dalla relazione della RSA in atti, non può essere assunta a causa dell'evento morte, il quale potrebbe essere stato determinato da molteplici cause del tutto indipendenti dallo stato di non autosufficienza del de cuius, soggetto, si ribadisce, anziano, invalido civile dall'anno 2008 e affetto da rilevanti patologie pregresse rispetto al sinistro per cui è causa. E del resto, dalla citata relazione datata
14 luglio 2020 emerge che, a fronte di “un progressivo deterioramento delle funzioni neuro- motorie e cognitive … Si sono invece mantenuti abbastanza stabili gli aspetti clinici generali…”.
In tale quadro probatorio, del tutto irrilevanti appaiono le istanze istruttorie volte a dimostrare la pretesa condizione di autosufficienza del sig. , prima del sinistro del 2018, Persona_1 laddove non è possibile desumere il nesso tra sinistro e morte, attraverso la mera affermazione del legame eziologico tra sinistro e delirium, come pure pretendono di fare gli eredi del sig.
Per_1
Ne consegue il rigetto delle domande volte ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sia iure hereditatis che iure proprio, derivanti
12 dall'evento morte, in difetto della prova del nesso eziologico tra il sinistro stradale e l'evento morte verificatosi a distanza di circa due anni.
Tanto chiarito, è consentito esaminare il profilo dell'accertamento e della quantificazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali patiti dal danneggiato e azionati in questo giudizio dagli eredi del de cuius, deceduto per causa diversa dalle lesioni subite in conseguenza dell'investimento del 25 dicembre 2018.
A tal proposito, è sin d'ora il caso di evidenziare che le conclusioni cui è giunto il CTU sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta dell'esame di documenti tutti ritualmente versati in causa, e tenuto conto che le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e che le valutazioni del CTU risultano supportate da regole scientifiche medico legali condivise dalla comunità scientifica sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
In relazione ai danni (patrimoniali e non) azionati in questo giudizio e conseguenza diretta del sinistro per cui è causa, deve dunque, farsi riferimento alla esaustiva disamina medico-legale svolta dal CTU dott.ssa la quale ha analizzato le lesioni prodotte dal sinistro del Persona_2
25 dicembre 2018, prendendo in considerazione tutti i profili e i risvolti di interesse ai fini di causa.
Il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni del CTU medico legale che vanno integralmente condivise per congruità, coerenza e logicità delle stesse e che hanno accertato:
i. che il sig. , in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte Persona_1 nella relazione qui integralmente richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro;
ii. che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 29 giorni;
iii. che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 35%, tenuto conto anche degli effetti del sinistro sulla capacità del de cuius a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di terzi.
Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, sostiene parte che il danno biologico Per_1 sarebbe stato sottostimato dal CTU e che, anche tenuto conto dei fattori predisponenti evidenziati dal CTU, avrebbero dovuto essere riconosciuti postumi permanenti nella misura del 50%, tenuto conto che, in conseguenza dell'evento per cui è causa, si sarebbe verificata la totale perdita della capacità in relazione ad un soggetto prima completamente autosufficiente.
Ritiene il Tribunale, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione acquisita in atti, nonché delle risultanze dell'attività istruttoria, di dover far proprie le conclusioni cui è giunto il consulente nominato dal Tribunale.
Sul punto il CTU incaricato, al fine di accertare e valutare la natura e l'entità delle lesioni subite da in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa, ha evidenziato Persona_1 che dalla documentazione prodotta risulta che, all'epoca dell'incidente, il sig. era un Per_1 uomo ultraottantenne, essendo nato nel 1935, che all'anamnesi presentava la perdita del visus a destra, affetto da ipoacusia e da esiti di intervento per ernia. Tali precedenti, presenti nel verbale di accertamento di Invalidità Civile del 26 novembre 2008, sono stati riportati anche
13 nella cartella clinica relativa al ricovero del 27 dicembre 2018 del sig. nel Reparto di Per_1
Geriatria dell'Ospedale di Circolo di Varese. Tra gli altri precedenti venivano anche segnalati ipertensione arteriosa e gli esiti dell'asportazione di carcinoma spinocellulare del 2015 (così a pag. 14 della relazione peritale).
Ancora si legge nella medesima relazione peritale che “Non si hanno ulteriori elementi di natura documentale che servano a delineare ulteriormente le condizioni del che al Per_1 momento dell'incidente, comunque, deambulava da solo sul ciglio di una strada. La documentazione relativa al ricovero in Geriatria fa rilevare che dopo un iniziale stato confusionale il presentò episodi reiterati di delirium e di dispercezione visiva in Per_1 relazione ai quali venne impostata terapia psicolettica con Quetiapina. Al termine della degenza, e cioè il 22.1.2019, il paziente venne definito “ non più autosufficiente”.
In ordine all'insorgenza del delirium, il CTU, sentito anche a chiarimenti all'udienza del 24 settembre 2024, ha evidenziato, ribadendo i risultati dell'accertamento tecnico compiuto, che il sig. era già affetto da delirium o, meglio, che l'evento per cui è causa lo ha Per_1 scatenato in ragione della condizione parafisiologica preesistente, venendo in considerazione un soggetto anziano, iperteso, invalido civile dal 2008, che non ci vedeva da un occhio ed era ipoacusico. Il CTU ha altresì evidenziato che, quando il sig. arrivò in pronto Per_1 soccorso, venne eseguita una lastra del bacino dalla quale è risultata l'ingestione di un chiodo, elemento sintomatico di una demenza.
Il pregresso stato di salute del sig. per come desumibile dalla scarna documentazione Per_1 medica in atti (limitata al verbale della Commissione Medica di Varese per l'accertamento della invalidità civile del 24 ottobre 2008 e, dunque, risalente a dieci anni prima del sinistro), unitamente alle valutazioni tecniche operate dal ctu sull'insorgenza del delirium, portano a ritenere che il sinistro possa aver influito sulle condizioni di autosufficienza del sig. Per_1 nei termini di cui alla valutazione del CTU, ma che di certo non le abbia determinate quale causa esclusiva scatenante il delirium.
Al fine di provare l'asserito stato di completa autosufficienza del de cuius, al tempo del sinistro, i figli del sig. hanno prodotto la dichiarazione del Comandante dei Per_1
Carabinieri di Porto Ceresio, ove si legge che il sig. prima dell'incidente “era Per_1 persona autosufficiente”… “Più volte veniva notato in paese girovagare e fare la spesa. Si spostava durante il giorno prendendo il treno per recarsi a Varese. Con lo scrivente si rapportava normalmente e, oltre alla sua vivacità e rispetto, si esprimeva in modo corretto e non sconclusionato…”.
In disparte la genericità delle dichiarazioni scritte rese, non collocate in un contesto temporale di riferimento preciso, deve osservarsi che il concetto medico di delirium non coincide con quello di autosufficienza, riscontrabile da persona, priva di competenza medica, e che, a ben vedere, non intratteneva con il de cuius un rapporto di carattere continuativo, essendosi limitato a dare atto di averlo visto “girovagare e fare la spese” o “prendere il treno” e sentirlo esprimersi “in modo corretto e non sconclusionato”, in circostanze di tempo e di luogo non meglio individuate.
14 E del resto, nonostante lo stato confusionale dal quale il sig. è stato colto Per_1 immediatamente dopo il sinistro, secondo la stessa prospettazione di parte lo stesso Per_1 fu in grado di riferire agli Agenti della Polizia Locale, che lo hanno raggiunto presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Varese, in ordine alla dinamica del sinistro, senza mostrare segni evidenti di alterazione (vd. relazione di incidente stradale).
Analogamente, inidonei a dimostrare il preteso stato di autosufficienza (rectius di assenza di delirium) del sig. in epoca anteriore al sinistro, sono i capitoli di prova orale Per_1 articolati da parte formulati in termini generici (senza essere collocati in alcun Per_1 contesto spazio-temporale) e comunque inidonei a provare l'assenza di una condizione di delirium in un soggetto anziano e affetto da diverse gravi patologie pregresse.
Devono, pertanto, integralmente essere confermate le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato dal Tribunale.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da in conseguenza Persona_1 del sinistro per cui è causa, occorre affrontare la questione della liquidazione di quello che viene definito come “danno biologico intermittente” (così definito dalla giurisprudenza di merito al fine di individuare quel danno alla salute compreso nell'intervallo di tempo che va dalla lesione alla morte del danneggiato).
Il risarcimento per equivalente del danno biologico (inteso come “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica incidenza negativa sulla attività quotidiane e su aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito” – vd. D.lgs. n.
209/2005) ha condotto, come noto, alla redazione da parte degli uffici giudiziari di tabelle contenenti parametri di liquidazione, al fine di limitare la discrezionalità del singolo giudice.
Ai fini della liquidazione del danno c.d. intermittente non è tuttavia utilizzabile il sistema tabellare ordinario, tenuto conto che il criterio ordinario di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento significativo per calcolare l'aspettativa di vita, aspettativa che è considerata in relazione a un evento (il decesso) ancora incerto;
in buona sostanza il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita, sicché, nel caso di liquidazione del danno intermittente,
l'applicazione di tale valore sarebbe impropria proprio perché il verificarsi del decesso confligge con un dato fondante il sistema (e cioè vale ribadirlo che il danneggiato sia ancora in vita al momento del risarcimento e che il danno all'integrità psico-fisica permanga per un determinato lasso di tempo sino alla morte, così “permanendo” l'effetto lesivo sulla persona).
La Suprema Corte ha dunque ritenuto di dare rilievo alla circostanza, apprezzabile come dato di fatto, che in tali casi sarebbe necessario operare una riduzione del risarcimento non tanto avuto riguardo al danno biologico “statico”, quanto a quella del danno biologico “globale” rispetto al fatto oggettivo che, a fronte della morte sopravvenuta per causa diversa, tale pregiudizio si estingue.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il
15 soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva” (cfr.
Cass. civ. n. 22338/2007, Cass. civ. n. 679/2016).
A seguito di tale approdo giurisprudenziale di legittimità ormai maggioritario, le Tabelle 2024 elaborate dal Tribunale di MI (e in uso anche al Tribunale di Varese e già da tempo ritenute dalla Suprema Corte idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. civ. n.
12408/2011 e Cass. civ. n. 14402/2011) hanno accolto un criterio che consente di pervenire ad una liquidazione del danno più prossima al soddisfacimento dell'integralità del risarcimento ma che al contempo tenga conto, secondo un criterio statistico matematico, del danno che si riverbera in relazione al tempo trascorso a seguito del sinistro e sino a quando la persona sia viva.
Più precisamente le Tabelle di MI 2024 hanno adottato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione, un criterio liquidativo che utilizza quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di MI e che corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media, con la precisazione che le peculiari caratteristiche del caso concreto possono poi essere apprezzate sotto il profilo della personalizzazione del danno rendendo così il più possibile integrale il risarcimento.
Orbene, applicando le Tabelle di MI, il danno patito da può così essere Persona_1 astrattamente liquidato: innanzitutto il danno da inabilità temporanea come indicato dal CTU nella relazione tecnica e, quindi, la somma di euro 3.335,00; per quanto attiene al danno da postumo permanente, tenuto conto della vita effettiva del danneggiato a seguito dell'evento lesivo (sinistro del 25 dicembre 2018 – data del decesso per altra causa 22 novembre 2020), nonchè della percentuale di postumo accertata (35%) e del richiamato valore medio annuo, appare equo e adeguato l'importo di euro 22.100,00.
In ordine al richiesto risarcimento del danno c.d. morale, giova evidenziare che le tabelle milanesi tengono conto di tutti i riflessi del danno alla salute, non solo anatomo – funzionali ma anche morali e relazionali. Pertanto, non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, il “danno non patrimoniale”, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo.
Quanto alla personalizzazione del danno non patrimoniale, deve essere ribadito il principio secondo cui (vd. Cass. civ., 23 settembre 2013, n. 21716) il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona
(danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc., che hanno solo funzione descrittiva dell'estensione dell'unico danno non patrimoniale nella fattispecie in esame), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie. Il giudice, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, ha l'obbligo di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi
16 del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
Ritiene questo giudice, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che la c.d. personalizzazione del danno sia possibile solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali (cfr. Cass. civ., n. 23778/2014), circostanze neppure allegate nel caso di specie, né tantomeno provate, con conseguente reiezione della relativa domanda, dovendo peraltro qui ribadirsi che, ai fini della determinazione della % di postumo, il CTU ha tenuto conto, non solo del “Politrauma della strada con frattura capitello radiale sinistro”, ma anche del delirium che ha compromesso l'autosufficienza del sig. Per_1
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa del sig. (nella misura del 30%), deve Per_1 essere, pertanto, riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di euro 17.804,50 e, precisamente, l'importo di euro 4.451,00 in favore di ciascuno dei figli ed eredi del sig. . Persona_1
Quanto alla domanda volta al riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul danno liquidato, la pretesa, relativa al lucro cessante per il ritardato risarcimento del danno, non può essere liquidata nei termini richiesti. Sul punto, pare sufficiente ribadire che l'intero danno non patrimoniale subito dal danneggiato è stato determinato equitativamente ai valori attuali della moneta e non deve quindi farsi luogo alla sua rivalutazione.
Sull'importo riconosciuto decorrono, invece, gli interessi, quali componenti del risarcimento a ristoro del mancato godimento della maggior somma riconosciuta, da computarsi, alla luce dell'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 1712/1995), sull'importo riconosciuto, “devalutato” fino al giorno dell'illecito e poi “rivalutato” annualmente fino ad oggi.
Parte attrice ha, poi, chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, parametrato alle spese sostenute dal sig. per la degenza in RSA (mensilità da gennaio 2019 a novembre Per_1
2020, considerato che, prima dell'incidente stradale, il danneggiato, nonostante l'età, viveva da solo nella propria abitazione ed era in grado di curare in autonomia i propri bisogni quotidiani, mentre, dopo l'incidente, la condizione di non autosufficienza ha imposto il ricovero stabile nella RSA di Porto Ceresio, dove il sig. ha vissuto fino al suo Per_1 decesso.
È incontestato e risulta per tabulas che, in conseguenza del sinistro, il sig. “non più Per_1 autosufficiente”, come affermato dai sanitari dell'Ospedale di Varese che hanno redatto la lettera di dimissioni del de cuius, è stato ricoverato presso la RSA Residenza al Lago di Porto
Ceresio.
Tenuto conto delle spese documentate in corso di causa, questo Tribunale, alla luce delle risultanze della CTU, ritiene documentate, pertinenti e necessarie, in relazione al sinistro per cui è causa, spese per alloggio e assistenza in RSA per il valore complessivo di euro
43.972,00 (e non già euro 48.309,00), tenuto conto, da un lato, che gli eredi hanno Per_1 provato l'intervenuto rimborso delle spese anticipate dal Comune di Porto Ceresio, mentre, in relazione alle rette relative alle mensilità di ottobre e novembre 2020, si sono limitati alla
17 produzione di due meri prospetti, di incerta provenienza e senza produrre le relative fatture
(doc. 10 fascicolo ). Parte_4
Alla luce del ritenuto concorso di colpa in capo al danneggiato, come sopra determinato, la domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti da in Persona_1 conseguenza del sinistro per cui è causa, può quindi trovare accoglimento in relazione alla somma complessiva di euro 30.780,00 e, dunque, di euro 7.695,00 in relazione a ciascuno dei quattro figli del sig. Per_1
Su tale somma sono dovuti, siccome debito di valore, rivalutazione dalla data della domanda alla data odierna in base agli indici istat–consumo, nonché interessi c.d. compensativi al tasso legale per il medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata in base ai parametri sopra indicati (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 1712/1995).
Su tutte le predette somme, liquidate a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo, con decorrenza dalla data della presente pronuncia (coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta).
Le spese seguono la soccombenza delle parti convenute nei confronti delle parti attrici e intervenuta.
La liquidazione dei compensi viene effettuata, alla luce dei valori medi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore delle somme attribuite alle parti a conclusione del giudizio e senza riconoscere alcun aumento per la pluralità di parti, in ragione dell'identità delle posizioni processuali, che avrebbero consentito anche la proposizione di un'unica azione da parte di tutti gli eredi del sig. Per_1
Le spese di CTU medico legale devono essere poste definitivamente e interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento delle domande proposte, accerta la responsabilità concorrente di ella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, Controparte_3
condanna e Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in favore di e a titolo
[...] Parte_1 Parte_2 di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di euro 8.902,00 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma complessiva di euro 15.390,00, oltre rivalutazione e interessi, come in motivazione;
condanna e Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in favore di a titolo
[...] Parte_3 di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.451,00 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento, a titolo
18 di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 7.695,00, oltre rivalutazione e interessi, come in motivazione;
condanna e Controparte_3 Controparte_1 al pagamento, in favore di a titolo
[...] Parte_4 di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 4.451,00 ai valori attuali, oltre interessi come in motivazione, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 7.695,00, oltre rivalutazione e interessi, come in motivazione;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
a rifondere ad e le spese di lite, che
[...] Parte_1 Parte_2 liquida in euro 1.686,00 per anticipazioni e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 1.214,00 per
[...] Parte_3 anticipazioni e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge;
condanna e Controparte_3 Controparte_1
a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro 1.214,00
[...] Parte_4 per anticipazioni e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU medico legale a carico di parte convenuta.
Così deciso in Varese, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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