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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/04/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego R. A. Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4222 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/3/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dalla Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), Controparte_3 C.F._4
tutti in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
deceduto in data 2.9.2012, domiciliati in VIA TORQUATO TASSO, 6/B - 01033 CIVITA
CASTELLANA (VT), presso lo studio dell'avv. MOSCIONI ANNA
RITA, come da procura in atti,
APPELLATI
r.g. n. 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9486/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 31/05/2021.
Conclusioni dell'appellante: “in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, previa declaratoria del difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria proposta
“iure proprio” dalle controparti, rigettare la domanda risarcitoria proposta
“iure proprio” dagli appellati, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite e di c.t.u.”
Conclusioni dell'appellata: “rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte appellante con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni “iure hereditatis”; nel merito rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Roma Sezione civile n. 9486/2021 del
31/05/2021 e notificata in pari data, con cui il è stato Parte_1
condannato al risarcimento dei danni in favore degli attori ed al pagamento delle spese processuali e della CT. Con vittoria di spese anche del presente grado di appello in favore delle parti appellate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
- con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_3 CP_2
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Roma sezione civile, per ivi sentirlo Parte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, in loro favore,
“iure proprio e iure hereditatis”, in conseguenza della morte del loro familiare, il caporal maggiore , che era avvenuta il 2 Persona_1 settembre 2012 a causa di una “Leucemia linfoblastica acuta”. Gli attori hanno dedotto in punto di fatto che il suddetto militare aveva svolto anche servizio in missioni all'estero in territorio del Kosovo, in Libano e in Iraq, nel periodo dal 1999 al 2007, e che per tale ragione era stato esposto ad un forte inquinamento ambientale, conseguente all'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito in tali zone, ed in quanto non erano stati forniti da parte dell'Amministrazione gli idonei strumenti di protezione, atti a r.g. n. 2 prevenire i danni alla salute, ed inoltre in quanto non era stato preventivamente informato dei pericoli connessi a tale servizio. Hanno spiegato gli attori che dopo il decesso avevano sottoposto un campione di materiale biologico del militare ad analisi con microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X presso il laboratorio di analisi
“Nanodiagnostica s.r.l” - A.U.S.L./6 Livorno. Avevano pertanto allegato la relazione medico-scientifica a firma della dott.ssa responsabile del Per_2 predetto laboratorio che evidenziava la presenza nel sangue del militare di corpi estranei, ossia micro e nano particelle di origine metallica e ceramica connesse con la prolungata esposizione ad agenti inquinanti ambientali.
Dette polveri sono state classificate come cancerogeni di I^ classe dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dallo IARC. Sempre in punto di fatto gli attori hanno dedotto che l'Amministrazione con il parere n.
18417/2013, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha accertato la dipendenza della patologia del militare dalle particolari condizioni ambientali ed operative di missione;
conseguentemente il ha emesso il decreto n. 188 in data 29/05/2015 con Parte_1 cui ha riconosciuto la condizione di “Equiparato alle Vittime del Dovere” del . In punto di diritto gli attori hanno invocato la Persona_1 responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 32 Cost. e
2043 C.C., del convenuto per la morte del militare, essendo Parte_1 notorio e provato “per tabulas” che l'Amministrazione ha omesso di porre in atto misure consone a prevenire i rischi alla salute connessi all'esposizione prolungata all'uranio impoverito presente nei scenari di guerra ove ha svolto le missioni il militare . Per gli stessi motivi Persona_1 hanno invocato la tutela ai sensi dell'art. 2050 C.C., ed hanno pertanto concluso chiedendo la condanna del al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, “iure proprio e iure hereditatis”, quantificati nella complessiva somma di euro 1.500,000 (un milionecinquecentomila), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria hanno chiesto ammettersi la prova testimoniale sui fatti dedotti di causa.
- Si è costituito in giudizio il a mezzo della Parte_1
Avvocatura Generale dello Stato, con propria comparsa di costituzione e risposta con cui ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni “iure hereditatis”; nel merito ha chiesto r.g. n. 3 il rigetto delle domande attoree, perché infondate. Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica di ufficio per accertare i fatti ed il nesso causale.
La causa è stata quindi decisa con l'impugnata sentenza n. 9486/2021 pubblicata in data 31/05/2021, che ha condannato il Parte_1 al risarcimento dei danni in favore degli attori “iure proprio e iure hereditatis”, oltre al pagamento delle spese processuali e della CT.
- Con atto di citazione in appello il ha chiesto la Parte_1 riforma della succitata sentenza “ nella parte in cui – dopo avere inopinatamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalle controparti “iure hereditatis” – ha condannato il al Parte_1 risarcimento dei danni patiti dalle controparti, liquidati nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente atto di appello, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori ed al pagamento delle spese della c.t.u..”. Si sono costituiti nel presente giudizio d'appello
[...]
CP_3 Controparte_4
;
[...]
l'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12/03/2025, con rinunzia dei procuratori delle parti ai termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1.In via preliminare e pregiudiziale, con il primo motivo di appello,
l'appellante lamenta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, con riferimento alla domanda risarcitoria
“iure hereditatis” degli attori appellati. Secondo la tesi dell'appellante la sentenza sarebbe errata avendo rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sollevata nel primo grado del giudizio, in quanto i danni iure hereditatis richiesti dalle parti sarebbero ricollegabili al rapporto di lavoro contrattualizzato di natura pubblicistica, ed in quanto tali la cognizione sarebbe devoluta ex lege al giudice amministrativo e non a quello ordinario, ma tale assunto non troverebbe fondamento, trattandosi nella specie di tutela della salute e quindi della violazione del dovere del “neminem laedere”.
r.g. n. 4 L'appello sul punto è parzialmente fondato.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti è da ritenersi fondata, quanto al danno richiesto dagli attori n.q. di eredi, e liquidato dal giudice di prime cure, “iure hereditario” in quanto trasmesso ai suoi congiunti ed eredi dal defunto , sottoufficiale Persona_3
dell'Esercito Italiano, già in servizio su fronti di guerra in missioni internazionali negli anni 1999-2007.
Invero, quanto al danno subito dal militare, e trasmissibile agli eredi, che viene invocato assumendo una violazione contrattuale della amministrazione, quale datore di lavoro, per non avere adottato le necessarie precauzioni a tutela della integrità fisica del dipendente, la relativa valutazione è rimessa al g.a.; sul punto vedasi Cass.SS.UU.
28368/17 e 4872/22, in cui viene chiaramente esposto come il discrimine fra la giurisdizione del G.A. e quella del G.O. per i danni subiti dal dipendente pubblico contrattualizzato ed a regime pubblicistico, sia il titolo della responsabilità dell'ente che viene fatta valere, rispettivamente la tutela della salute, ovvero la violazione dell'obbligo contrattuale di protezione del lavoratore;
per cui al g.o. spetta la liquidazione del solo danno richiesto “iure proprio”, restando attratto dalla giurisdizione del g.a. il danno “iure hereditario” (così da ultimo in Cass.SS.UU. 28177/20, proprio nel caso di militare già impegnato in missione internazionale in
Bosnia e deceduto per carcinoma derivante da contaminazione legata al munizionamento all'uranio impoverito).
Va pertanto affermata la giurisdizione del g.a. sul danno “iure haereditario” richiesto dai congiunti del , con annullamento del relativo capo Persona_1
di sentenza, e riduzione comunque del danno liquidato in sentenza, nella misura di euro 30 mila complessivi, per danno rispettivamente biologico e morale, liquidato congiuntamente agli eredi del (capo Persona_3
d) della decisione);
r.g. n. 5 -2./3.Nel merito, con il secondo e terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado:
-alla luce della errata applicazione dell'art. 2697 c.c., che fa gravare sull'attore l'onere probatorio della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio,
-e della mancata prova del legame eziologico tra le lesioni alla salute, laddove dimostrate, ed il decesso del . Persona_1
A detta dall'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondata la domanda attorea di riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro per la contrazione della patologia da parte del militare, sulla base del riconoscimento della Dipendenza da Causa di Servizio da parte dell'amministrazione, che, per giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, non costituisce la prova della sussistenza del nesso di causalità.
Fermo quanto sopra, le ragioni secondo cui il giudice di prime cure ha fondato la decisione infatti erano poi le seguenti.
Dalla disamina delle motivazioni della sentenza, si evince che il primo giudice ha ritenuto sussistente la prova del nesso causale tra il decesso del militare e l'esposizione a polveri di natura bellica, per due ragioni: 1) in base alle affermazioni contenute nella relazione della svolta CT
(dr. incaricato dal g.u.,, con osservazioni adesive del ctp dr.ssa Per_4
, che riconosce la pericolosità per la salute delle zone in cui il militare Per_5
ha operato, e comunque la possibilità di un nesso causale con la patologia riscontrata;
2) in base alla prova documentale allegata dagli attori e costituita dalla relazione medico legale del 2.7.2014, con la quale è stato sottoposto ad esame nanodiagnostico di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X di un campione di materiale biologico del militare deceduto, che ha evidenziato la presenza di corpi estranei ceramici e metallici nel sangue del militare ed ha concluso nel senso che “la presenza r.g. n. 6 di questi corpi estranei testimonia, da una parte l'esposizione subita dal paziente in un contesto molto particolare, certo differente da quello urbano comune, dall'altra rende conto della patologia, vista l'ormai accertata interazione patologica di queste polveri con il corpo umano”.
Le motivazioni della sentenza risultano corrette anche dal punto di vista logico-giuridico. Infatti il primo giudice ha correttamente affermato che nell'ambito di un giudizio civile, diversamente da quello penale, vige il principio del “più probabile che non”, e dunque è sufficiente che sia accertata la condotta illecita di parte convenuta si pone come causa dell'evento, secondo un criterio meramente probabilistico maggioritario. La sentenza risulta corretta laddove il primo giudice ha ritenuto che nel caso di specie la relazione medica del 2.7.2014 evidenziasse “un elevato grado di probabilità della sussistenza del nesso causale tra il contatto con l'uranio impoverito e la patologia, deve concludersi nel senso che deve ritenersi provato, almeno come concausa, l'efficacia eziologica tra la condotta omissiva del ed il decesso del militare, non potendo di per sé, in Parte_1
questa sede, l'assenza di una legge scientifica universalmente valida che sancisca il nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, impedire la correlazione eziologica che può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici”.
Già deve considerarsi come la decisione delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n.6215/2022 abbia inciso notevolmente anche in relazione alle vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere, ovvero, come si legge nella norma – i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel r.g. n. 7 contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità……sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (così da ultimo anche Cass.SS.UU.
19129/23)”; questo ultimo comma si riferisce in particolare all'uranio impoverito e al rischio amianto, causa di infiammazioni e tumori, “in primis” il mesotelioma (come nel caso in esame). Finora però
l'equiparazione e il giusto risarcimento per le vittime del dovere dovevano essere affermati a seguito di un “iter” in cui erano necessari lunghi procedimenti giudiziari, ora con la sentenza indicata il riconoscimento amministrativo (pure conseguito, nel caso in esame) già costituisce elemento presuntivo ed indiziario di valore privilegiato, in sede di giudizio per il riconoscimento e la liquidazione del danno.
Da quanto sopra poteva ritenersi assodato che lo stesso
[...]
negli anni dal 1999 al 2007 era stato inviato in missione a Persona_1
Timor Est, in Kosovo, in Iraq ed in Libano;
che in conseguenza delle operazioni svolte durante le suddette missioni era diagnosticata in capo al militare una “leucemia linfoblastica acuta”; che in data 2.9.2012 il decedeva;
che la Commissione Medica Ospedaliera con verbale Persona_1
del 22.10.2012 riconosceva la patologia dipendente da causa di servizio, in particolare in relazione alle condizioni ambientali ed operative di missione, come poi anche riconosciuto con decreto n. 188 del 29.5.2015 del
; che le operazioni erano effettuate senza alcuna Parte_1
r.g. n. 8 protezione e senza alcune informazione dei pericoli per la salute, in particolare per la polvere bellica presente nell'ambiente di lavoro e la presenza dell'uranio impoverito avevano, con forte probabilità determinato la detta patologia che conduceva al decesso il . Persona_1
Le spese del grado, attesa la parziale fondatezza del gravame, sono compensate per il 25%, le restanti seguono la soccombenza del . Parte_1
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
e nella qualità, Controparte_3 contro la sentenza in epigrafe resa tra le parti dal Tribunale di Roma, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo in relazione alla domanda volta al riconoscimento dei danni “iure hereditario” avanzati dagli eredi di;
Persona_1
-riforma la sentenza impugnata espungendo il capo d) della decisione, e conferma la stessa quanto al resto;
condanna il appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado nei confronti degli appellati, che, compensate nella misura di un quarto, sono liquidate in euro 7.200,00, oltre IVA, CPA e spese forfettaria da distrarsi in favore del costituito procuratore degli stessi.
Così deciso in Roma il giorno 04/04/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego R.A. Pinto
r.g. n. 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego R. A. Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4222 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/3/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dalla Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), Controparte_3 C.F._4
tutti in proprio e nella qualità di eredi di Persona_1
deceduto in data 2.9.2012, domiciliati in VIA TORQUATO TASSO, 6/B - 01033 CIVITA
CASTELLANA (VT), presso lo studio dell'avv. MOSCIONI ANNA
RITA, come da procura in atti,
APPELLATI
r.g. n. 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9486/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 31/05/2021.
Conclusioni dell'appellante: “in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, previa declaratoria del difetto di giurisdizione in relazione alla domanda risarcitoria proposta
“iure proprio” dalle controparti, rigettare la domanda risarcitoria proposta
“iure proprio” dagli appellati, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite e di c.t.u.”
Conclusioni dell'appellata: “rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla parte appellante con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni “iure hereditatis”; nel merito rigettare l'appello perché infondato sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Roma Sezione civile n. 9486/2021 del
31/05/2021 e notificata in pari data, con cui il è stato Parte_1
condannato al risarcimento dei danni in favore degli attori ed al pagamento delle spese processuali e della CT. Con vittoria di spese anche del presente grado di appello in favore delle parti appellate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
- con atto di citazione ritualmente notificato , Controparte_3 CP_2
e hanno convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1 [...]
, dinanzi al Tribunale di Roma sezione civile, per ivi sentirlo Parte_1 condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, in loro favore,
“iure proprio e iure hereditatis”, in conseguenza della morte del loro familiare, il caporal maggiore , che era avvenuta il 2 Persona_1 settembre 2012 a causa di una “Leucemia linfoblastica acuta”. Gli attori hanno dedotto in punto di fatto che il suddetto militare aveva svolto anche servizio in missioni all'estero in territorio del Kosovo, in Libano e in Iraq, nel periodo dal 1999 al 2007, e che per tale ragione era stato esposto ad un forte inquinamento ambientale, conseguente all'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito in tali zone, ed in quanto non erano stati forniti da parte dell'Amministrazione gli idonei strumenti di protezione, atti a r.g. n. 2 prevenire i danni alla salute, ed inoltre in quanto non era stato preventivamente informato dei pericoli connessi a tale servizio. Hanno spiegato gli attori che dopo il decesso avevano sottoposto un campione di materiale biologico del militare ad analisi con microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X presso il laboratorio di analisi
“Nanodiagnostica s.r.l” - A.U.S.L./6 Livorno. Avevano pertanto allegato la relazione medico-scientifica a firma della dott.ssa responsabile del Per_2 predetto laboratorio che evidenziava la presenza nel sangue del militare di corpi estranei, ossia micro e nano particelle di origine metallica e ceramica connesse con la prolungata esposizione ad agenti inquinanti ambientali.
Dette polveri sono state classificate come cancerogeni di I^ classe dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dallo IARC. Sempre in punto di fatto gli attori hanno dedotto che l'Amministrazione con il parere n.
18417/2013, reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha accertato la dipendenza della patologia del militare dalle particolari condizioni ambientali ed operative di missione;
conseguentemente il ha emesso il decreto n. 188 in data 29/05/2015 con Parte_1 cui ha riconosciuto la condizione di “Equiparato alle Vittime del Dovere” del . In punto di diritto gli attori hanno invocato la Persona_1 responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 32 Cost. e
2043 C.C., del convenuto per la morte del militare, essendo Parte_1 notorio e provato “per tabulas” che l'Amministrazione ha omesso di porre in atto misure consone a prevenire i rischi alla salute connessi all'esposizione prolungata all'uranio impoverito presente nei scenari di guerra ove ha svolto le missioni il militare . Per gli stessi motivi Persona_1 hanno invocato la tutela ai sensi dell'art. 2050 C.C., ed hanno pertanto concluso chiedendo la condanna del al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, “iure proprio e iure hereditatis”, quantificati nella complessiva somma di euro 1.500,000 (un milionecinquecentomila), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite. In via istruttoria hanno chiesto ammettersi la prova testimoniale sui fatti dedotti di causa.
- Si è costituito in giudizio il a mezzo della Parte_1
Avvocatura Generale dello Stato, con propria comparsa di costituzione e risposta con cui ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni “iure hereditatis”; nel merito ha chiesto r.g. n. 3 il rigetto delle domande attoree, perché infondate. Il Tribunale ha disposto consulenza tecnica di ufficio per accertare i fatti ed il nesso causale.
La causa è stata quindi decisa con l'impugnata sentenza n. 9486/2021 pubblicata in data 31/05/2021, che ha condannato il Parte_1 al risarcimento dei danni in favore degli attori “iure proprio e iure hereditatis”, oltre al pagamento delle spese processuali e della CT.
- Con atto di citazione in appello il ha chiesto la Parte_1 riforma della succitata sentenza “ nella parte in cui – dopo avere inopinatamente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dalle controparti “iure hereditatis” – ha condannato il al Parte_1 risarcimento dei danni patiti dalle controparti, liquidati nella misura indicata nella narrativa in fatto del presente atto di appello, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori ed al pagamento delle spese della c.t.u..”. Si sono costituiti nel presente giudizio d'appello
[...]
CP_3 Controparte_4
;
[...]
l'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 12/03/2025, con rinunzia dei procuratori delle parti ai termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1.In via preliminare e pregiudiziale, con il primo motivo di appello,
l'appellante lamenta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, con riferimento alla domanda risarcitoria
“iure hereditatis” degli attori appellati. Secondo la tesi dell'appellante la sentenza sarebbe errata avendo rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sollevata nel primo grado del giudizio, in quanto i danni iure hereditatis richiesti dalle parti sarebbero ricollegabili al rapporto di lavoro contrattualizzato di natura pubblicistica, ed in quanto tali la cognizione sarebbe devoluta ex lege al giudice amministrativo e non a quello ordinario, ma tale assunto non troverebbe fondamento, trattandosi nella specie di tutela della salute e quindi della violazione del dovere del “neminem laedere”.
r.g. n. 4 L'appello sul punto è parzialmente fondato.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti è da ritenersi fondata, quanto al danno richiesto dagli attori n.q. di eredi, e liquidato dal giudice di prime cure, “iure hereditario” in quanto trasmesso ai suoi congiunti ed eredi dal defunto , sottoufficiale Persona_3
dell'Esercito Italiano, già in servizio su fronti di guerra in missioni internazionali negli anni 1999-2007.
Invero, quanto al danno subito dal militare, e trasmissibile agli eredi, che viene invocato assumendo una violazione contrattuale della amministrazione, quale datore di lavoro, per non avere adottato le necessarie precauzioni a tutela della integrità fisica del dipendente, la relativa valutazione è rimessa al g.a.; sul punto vedasi Cass.SS.UU.
28368/17 e 4872/22, in cui viene chiaramente esposto come il discrimine fra la giurisdizione del G.A. e quella del G.O. per i danni subiti dal dipendente pubblico contrattualizzato ed a regime pubblicistico, sia il titolo della responsabilità dell'ente che viene fatta valere, rispettivamente la tutela della salute, ovvero la violazione dell'obbligo contrattuale di protezione del lavoratore;
per cui al g.o. spetta la liquidazione del solo danno richiesto “iure proprio”, restando attratto dalla giurisdizione del g.a. il danno “iure hereditario” (così da ultimo in Cass.SS.UU. 28177/20, proprio nel caso di militare già impegnato in missione internazionale in
Bosnia e deceduto per carcinoma derivante da contaminazione legata al munizionamento all'uranio impoverito).
Va pertanto affermata la giurisdizione del g.a. sul danno “iure haereditario” richiesto dai congiunti del , con annullamento del relativo capo Persona_1
di sentenza, e riduzione comunque del danno liquidato in sentenza, nella misura di euro 30 mila complessivi, per danno rispettivamente biologico e morale, liquidato congiuntamente agli eredi del (capo Persona_3
d) della decisione);
r.g. n. 5 -2./3.Nel merito, con il secondo e terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado:
-alla luce della errata applicazione dell'art. 2697 c.c., che fa gravare sull'attore l'onere probatorio della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio,
-e della mancata prova del legame eziologico tra le lesioni alla salute, laddove dimostrate, ed il decesso del . Persona_1
A detta dall'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondata la domanda attorea di riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro per la contrazione della patologia da parte del militare, sulla base del riconoscimento della Dipendenza da Causa di Servizio da parte dell'amministrazione, che, per giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, non costituisce la prova della sussistenza del nesso di causalità.
Fermo quanto sopra, le ragioni secondo cui il giudice di prime cure ha fondato la decisione infatti erano poi le seguenti.
Dalla disamina delle motivazioni della sentenza, si evince che il primo giudice ha ritenuto sussistente la prova del nesso causale tra il decesso del militare e l'esposizione a polveri di natura bellica, per due ragioni: 1) in base alle affermazioni contenute nella relazione della svolta CT
(dr. incaricato dal g.u.,, con osservazioni adesive del ctp dr.ssa Per_4
, che riconosce la pericolosità per la salute delle zone in cui il militare Per_5
ha operato, e comunque la possibilità di un nesso causale con la patologia riscontrata;
2) in base alla prova documentale allegata dagli attori e costituita dalla relazione medico legale del 2.7.2014, con la quale è stato sottoposto ad esame nanodiagnostico di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi X di un campione di materiale biologico del militare deceduto, che ha evidenziato la presenza di corpi estranei ceramici e metallici nel sangue del militare ed ha concluso nel senso che “la presenza r.g. n. 6 di questi corpi estranei testimonia, da una parte l'esposizione subita dal paziente in un contesto molto particolare, certo differente da quello urbano comune, dall'altra rende conto della patologia, vista l'ormai accertata interazione patologica di queste polveri con il corpo umano”.
Le motivazioni della sentenza risultano corrette anche dal punto di vista logico-giuridico. Infatti il primo giudice ha correttamente affermato che nell'ambito di un giudizio civile, diversamente da quello penale, vige il principio del “più probabile che non”, e dunque è sufficiente che sia accertata la condotta illecita di parte convenuta si pone come causa dell'evento, secondo un criterio meramente probabilistico maggioritario. La sentenza risulta corretta laddove il primo giudice ha ritenuto che nel caso di specie la relazione medica del 2.7.2014 evidenziasse “un elevato grado di probabilità della sussistenza del nesso causale tra il contatto con l'uranio impoverito e la patologia, deve concludersi nel senso che deve ritenersi provato, almeno come concausa, l'efficacia eziologica tra la condotta omissiva del ed il decesso del militare, non potendo di per sé, in Parte_1
questa sede, l'assenza di una legge scientifica universalmente valida che sancisca il nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, impedire la correlazione eziologica che può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici”.
Già deve considerarsi come la decisione delle SS.UU. della Corte di
Cassazione n.6215/2022 abbia inciso notevolmente anche in relazione alle vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere, ovvero, come si legge nella norma – i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: nel r.g. n. 7 contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità……sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (così da ultimo anche Cass.SS.UU.
19129/23)”; questo ultimo comma si riferisce in particolare all'uranio impoverito e al rischio amianto, causa di infiammazioni e tumori, “in primis” il mesotelioma (come nel caso in esame). Finora però
l'equiparazione e il giusto risarcimento per le vittime del dovere dovevano essere affermati a seguito di un “iter” in cui erano necessari lunghi procedimenti giudiziari, ora con la sentenza indicata il riconoscimento amministrativo (pure conseguito, nel caso in esame) già costituisce elemento presuntivo ed indiziario di valore privilegiato, in sede di giudizio per il riconoscimento e la liquidazione del danno.
Da quanto sopra poteva ritenersi assodato che lo stesso
[...]
negli anni dal 1999 al 2007 era stato inviato in missione a Persona_1
Timor Est, in Kosovo, in Iraq ed in Libano;
che in conseguenza delle operazioni svolte durante le suddette missioni era diagnosticata in capo al militare una “leucemia linfoblastica acuta”; che in data 2.9.2012 il decedeva;
che la Commissione Medica Ospedaliera con verbale Persona_1
del 22.10.2012 riconosceva la patologia dipendente da causa di servizio, in particolare in relazione alle condizioni ambientali ed operative di missione, come poi anche riconosciuto con decreto n. 188 del 29.5.2015 del
; che le operazioni erano effettuate senza alcuna Parte_1
r.g. n. 8 protezione e senza alcune informazione dei pericoli per la salute, in particolare per la polvere bellica presente nell'ambiente di lavoro e la presenza dell'uranio impoverito avevano, con forte probabilità determinato la detta patologia che conduceva al decesso il . Persona_1
Le spese del grado, attesa la parziale fondatezza del gravame, sono compensate per il 25%, le restanti seguono la soccombenza del . Parte_1
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, Parte_1 nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
e nella qualità, Controparte_3 contro la sentenza in epigrafe resa tra le parti dal Tribunale di Roma, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo in relazione alla domanda volta al riconoscimento dei danni “iure hereditario” avanzati dagli eredi di;
Persona_1
-riforma la sentenza impugnata espungendo il capo d) della decisione, e conferma la stessa quanto al resto;
condanna il appellante alla rifusione delle spese di lite del Parte_1 grado nei confronti degli appellati, che, compensate nella misura di un quarto, sono liquidate in euro 7.200,00, oltre IVA, CPA e spese forfettaria da distrarsi in favore del costituito procuratore degli stessi.
Così deciso in Roma il giorno 04/04/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego R.A. Pinto
r.g. n. 9