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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/11/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1125 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Calcagnadoro n.18, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata in Rieti, Via Salaria per Roma n. 6 presso lo studio dell'Avv. Laura Pitoni e dell'Avv.
Avv. LUCA PIZZOLI che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
Attrice
E
(c.f. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dipendente Dott.
[...] P.IVA_2
AN AN domiciliato in Rieti, Via C. Verani n. 7 come da procura in atti.
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto del 24.06.2019 la attrice citava in giudizio il convenuto al fine di sentir CP_1
“Ritenuto e dichiarato che esiste la civile responsabilità del convenuto nel sinistro di cui alla narrativa, condannare per l'effetto lo stesso convenuto al risarcimento integrale dei danni tutti sofferti dal minore quantificati nei termini dettagliati nella superiore parte espositiva, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata all'esito dell'istruttoria, e se del caso, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali maturati come per legge.”, con vittoria delle spese di lite. Assumeva l'attrice che, in data 27.01.2018, in orario scolastico, alle ore 10.45 circa, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività scolastica, il minore chiedeva alla maestra presente in Per_1
aula, IG.ra , di potersi recare in bagno e, avendo avuto il permesso, apriva la Parte_2 porta;
che all'atto di richiuderla, a causa di una disfunzione della serratura che rendeva difficoltosa tale operazione, accidentalmente, rimaneva “incastrato” tra la serratura e la porta stessa il secondo dito della mano sinistra di , causando una grave e dolorosa lesione traumatica della falange Per_1
distale del dito, che si risolveva nella subamputazione della detta falange;
che il bambino veniva condotto al piano terraneo dell'edificio scolastico dove venivano prestati i primi soccorsi sanitari e veniva allertata la madre del minore, odierna attrice;
che il bambino veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rieti dove veniva ricoverato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di regolarizzazione e plastica cutanea;
che la Compagnia assicuratrice al fine di definire transattivamente il sinistro offriva importo indennitario, determinato in applicazione delle clausole contrattuali, di Euro 980,00.
Si costituiva il eccependo la infondatezza della domanda attorea sia in Controparte_1
fatto che in diritto precisando come non esistesse alcuna segnalazione circa il mal funzionamento della porta dell'aula e sostenendo, al contrario, che il sinistro era avvenuto per colpa dello stesso bambino che aveva chiuso con forza la porta appoggiando la mano sinistra sull'anta fissa.
La causa veniva istruita con le prove testimoniali e con la CTU medico legale.
La domanda della attrice è fondata nei seguenti termini.
La fattispecie in esame deve essere valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a norma del quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Ai fini della configurazione della responsabilità dell'istituto per l'infortunio procurato dall'alunno a sé stesso, è sufficiente che i genitori del minore provino che l'evento dannoso si sia verificato durante l'orario scolastico mentre sarà onere del provare che lo stesso si è verificato per CP_1
causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
Con pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sentenza n. 9346 del
27.06.2002) viene affermato che: Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all'istituto scolastico l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.” (Cass. Civ., Sez. III,
03/03/2010, n.5067).
Ancora, la Suprema Corte si è espressa stabilendo il seguente principio: “La responsabilità della scuola e del personale scolastico per i danni da autolesione provocati dall'alunno, durante l'orario scolastico e/o in una recita, è di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.; la fonte di tale responsabilità risiede, per la scuola, nel contratto stipulato tra genitore e istituto scolastico e, per il personale scolastico, nel c.d. contatto sociale.” (Cass. Civ., Sez. III, 22/09/2015, n. 18615).
Dalla istruttoria orale condotta non è emerso con certezza il malfunzionamento della porta anzi, i testimoni di parte attrice, tranne uno, hanno riferito di non sapere nulla della suddetta circostanza.
Anche la insegnante del minore, presente al momento del sinistro, ha negato che potesse esserci qualche difetto nella chiusura della porta.
Tuttavia parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando che il sinistro si è verificato durante l'orario scolastico, come confermato dalla testimone IG.ra . Parte_2
Di contro, il ha depositato documenti comprovanti l'effettivo buon funzionamento delle CP_1
strutture con un sopralluogo effettuato nel 2017, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, con richiesta al Comune di Rieti di provvedere alla manutenzione e alla realizzazione degli interventi di manutenzione necessari sulla base delle criticità riscontrate durante l'ispezione delle aree esterne e interne.
Non si rinvengono, tuttavia, documenti che attestino l'effettiva realizzazione di tali lavori tra i quali vi era anche la manutenzione delle serrature/maniglie porte e armadi (cfr. doc. all. 3 fascicolo di parte convenuta).
Tuttavia, non può non essere valutato anche il comportamento colposo del minore in quanto, nell'atto di chiudere la porta ha posto il dito sulla serratura. L' art. 1227 co. 1, prevede che “Se il fatto colposo del creditore [o del danneggiato] ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Al fine di prendere in considerazione l'ipotesi di un concorso di colpa occorre considerare che il minore all'epoca del sinistro aveva 8 anni e che, quindi, era sicuramente in grado di comprendere il tipo di azione che stava ponendo in essere e avrebbe dovuto prestare attenzione nel chiudere la porta evitando di frapporre la mano all'atto della chiusura.
L'attrice sostiene che, a causa di un malfunzionamento della porta, era necessario fare forza sull'anta per poterla chiudere.
Tuttavia, la circostanza del difetto di chiusura, come già rilevato, non è emersa dalla prova orale dalla quale, invero, è risultato che nessuna anomalia era nota persino al rappresentante di classe e che non si era mai parlato di tale presunto difetto nelle riunioni. Anche la testimone Tes_1
mamma di una bambina frequentante la stessa classe del piccolo , ha dichiarato che:
[...] Per_1
“mia figlia mi ha riferito che la porta bisognava sempre chiuderla con forza ma non so dire altro” e
“non ho mai riferito al rappresentante del difetto della porta” e “non ho mai chiuso o aperto la porta della 3D di quell'anno e non ricordo se sono mai andata nell'aula per un incontro.”
Certamente, compito dell'amministrazione scolastica è quello di predisporre gli accorgimenti necessari in relazione alle circostanze del caso concreto per minimizzare i rischi e, a tal fine, devono essere presi in considerazione molteplici aspetti, tra cui l'età degli alunni, nonché i pericoli che possono dipendere dalla presenza di persone o cose (come ha osservato Cass. Civ. Sez VI-3 n.
32377 del 8.11.2021).
Ovviamente, per la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del è CP_1
rilevante il dato costituito dall'età anagrafica dell'alunno in quanto i doveri di protezione e vigilanza gravanti in capo all'insegnante, o più in generale, al personale scolastico, sono inversamente proporzionali all'età dell'infortunato: minore è l'età dell'alunno, maggiori saranno i doveri di protezione sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cc e più gravoso sarà l'onere probatorio a carico dell'ente scolastico.
Va, quindi, affermata la responsabilità del convenuto nell'infortunio de quo e, ai sensi CP_1
dell'art. 1227 co. 1 c.c., il concorso di colpa al 50% dell'alunno per aver avuto Persona_1
un comportamento del tutto imprevedibile e incontrollabile da parte della insegnante in quel momento.
Passando alla natura e all'entità delle lesioni oggetto della domanda risarcitoria, le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere integralmente condivise Persona_2
in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che il minore in seguito all'evento traumatico del Persona_1
27.01.2018, ha riportato un danno permanente quantificandolo con: inabilità temporanea totale di gg. 2 (ricovero); una inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 10, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20 ed una inabilità parziale biologica al 25% di gg. 15; danno biologico nella misura del 2%; non risultano documentate in atti spese le mediche sostenute.
Nel liquidare il danno accertato si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al
2024.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, il danno complessivo subito ammonta ad Euro 6.244,75 (di cui Euro 3.571,00 per il danno non patrimoniale ed Euro 2.673,75 a titolo di danno biologico temporaneo).
Applicando la riduzione del 50% derivante dal concorso di colpa, il convenuto dovrà CP_1
essere condannato al pagamento della somma di Euro 3.122,75 in favore della parte attrice.
Devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la CTU liquidate con separato decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
1. Condanna il convenuto Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in Controparte_2
favore della attrice, nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore della somma di Euro 3.122,75 oltre interessi come in motivazione;
Persona_1
2. Condanna il convenuto Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle Controparte_2
spese di lite in favore della attrice nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, per la somma di Euro 266,00 per esborsi ed Euro 2.552,00,00 a titolo di compensi professionali (€ 425,00 fase di studio, € 425,00 fase introduttiva, € 851,00 fase istruttoria, € 851,00 fase decisionale) oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al
15%;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU.
Rieti, 10 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1125 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
( ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Calcagnadoro n.18, nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore
( ) nato a [...] il [...], elettivamente Persona_1 C.F._2 domiciliata in Rieti, Via Salaria per Roma n. 6 presso lo studio dell'Avv. Laura Pitoni e dell'Avv.
Avv. LUCA PIZZOLI che la rappresentano e difendono, come da procura in atti.
Attrice
E
(c.f. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dipendente Dott.
[...] P.IVA_2
AN AN domiciliato in Rieti, Via C. Verani n. 7 come da procura in atti.
Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con atto del 24.06.2019 la attrice citava in giudizio il convenuto al fine di sentir CP_1
“Ritenuto e dichiarato che esiste la civile responsabilità del convenuto nel sinistro di cui alla narrativa, condannare per l'effetto lo stesso convenuto al risarcimento integrale dei danni tutti sofferti dal minore quantificati nei termini dettagliati nella superiore parte espositiva, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà accertata e determinata all'esito dell'istruttoria, e se del caso, anche in via equitativa, oltre agli interessi legali maturati come per legge.”, con vittoria delle spese di lite. Assumeva l'attrice che, in data 27.01.2018, in orario scolastico, alle ore 10.45 circa, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività scolastica, il minore chiedeva alla maestra presente in Per_1
aula, IG.ra , di potersi recare in bagno e, avendo avuto il permesso, apriva la Parte_2 porta;
che all'atto di richiuderla, a causa di una disfunzione della serratura che rendeva difficoltosa tale operazione, accidentalmente, rimaneva “incastrato” tra la serratura e la porta stessa il secondo dito della mano sinistra di , causando una grave e dolorosa lesione traumatica della falange Per_1
distale del dito, che si risolveva nella subamputazione della detta falange;
che il bambino veniva condotto al piano terraneo dell'edificio scolastico dove venivano prestati i primi soccorsi sanitari e veniva allertata la madre del minore, odierna attrice;
che il bambino veniva trasportato presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rieti dove veniva ricoverato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico di regolarizzazione e plastica cutanea;
che la Compagnia assicuratrice al fine di definire transattivamente il sinistro offriva importo indennitario, determinato in applicazione delle clausole contrattuali, di Euro 980,00.
Si costituiva il eccependo la infondatezza della domanda attorea sia in Controparte_1
fatto che in diritto precisando come non esistesse alcuna segnalazione circa il mal funzionamento della porta dell'aula e sostenendo, al contrario, che il sinistro era avvenuto per colpa dello stesso bambino che aveva chiuso con forza la porta appoggiando la mano sinistra sull'anta fissa.
La causa veniva istruita con le prove testimoniali e con la CTU medico legale.
La domanda della attrice è fondata nei seguenti termini.
La fattispecie in esame deve essere valutata sotto il profilo della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., a norma del quale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Ai fini della configurazione della responsabilità dell'istituto per l'infortunio procurato dall'alunno a sé stesso, è sufficiente che i genitori del minore provino che l'evento dannoso si sia verificato durante l'orario scolastico mentre sarà onere del provare che lo stesso si è verificato per CP_1
causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante.
Con pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Sentenza n. 9346 del
27.06.2002) viene affermato che: Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che quanto all'istituto scolastico l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.” (Cass. Civ., Sez. III,
03/03/2010, n.5067).
Ancora, la Suprema Corte si è espressa stabilendo il seguente principio: “La responsabilità della scuola e del personale scolastico per i danni da autolesione provocati dall'alunno, durante l'orario scolastico e/o in una recita, è di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c.; la fonte di tale responsabilità risiede, per la scuola, nel contratto stipulato tra genitore e istituto scolastico e, per il personale scolastico, nel c.d. contatto sociale.” (Cass. Civ., Sez. III, 22/09/2015, n. 18615).
Dalla istruttoria orale condotta non è emerso con certezza il malfunzionamento della porta anzi, i testimoni di parte attrice, tranne uno, hanno riferito di non sapere nulla della suddetta circostanza.
Anche la insegnante del minore, presente al momento del sinistro, ha negato che potesse esserci qualche difetto nella chiusura della porta.
Tuttavia parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio dimostrando che il sinistro si è verificato durante l'orario scolastico, come confermato dalla testimone IG.ra . Parte_2
Di contro, il ha depositato documenti comprovanti l'effettivo buon funzionamento delle CP_1
strutture con un sopralluogo effettuato nel 2017, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico, con richiesta al Comune di Rieti di provvedere alla manutenzione e alla realizzazione degli interventi di manutenzione necessari sulla base delle criticità riscontrate durante l'ispezione delle aree esterne e interne.
Non si rinvengono, tuttavia, documenti che attestino l'effettiva realizzazione di tali lavori tra i quali vi era anche la manutenzione delle serrature/maniglie porte e armadi (cfr. doc. all. 3 fascicolo di parte convenuta).
Tuttavia, non può non essere valutato anche il comportamento colposo del minore in quanto, nell'atto di chiudere la porta ha posto il dito sulla serratura. L' art. 1227 co. 1, prevede che “Se il fatto colposo del creditore [o del danneggiato] ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Al fine di prendere in considerazione l'ipotesi di un concorso di colpa occorre considerare che il minore all'epoca del sinistro aveva 8 anni e che, quindi, era sicuramente in grado di comprendere il tipo di azione che stava ponendo in essere e avrebbe dovuto prestare attenzione nel chiudere la porta evitando di frapporre la mano all'atto della chiusura.
L'attrice sostiene che, a causa di un malfunzionamento della porta, era necessario fare forza sull'anta per poterla chiudere.
Tuttavia, la circostanza del difetto di chiusura, come già rilevato, non è emersa dalla prova orale dalla quale, invero, è risultato che nessuna anomalia era nota persino al rappresentante di classe e che non si era mai parlato di tale presunto difetto nelle riunioni. Anche la testimone Tes_1
mamma di una bambina frequentante la stessa classe del piccolo , ha dichiarato che:
[...] Per_1
“mia figlia mi ha riferito che la porta bisognava sempre chiuderla con forza ma non so dire altro” e
“non ho mai riferito al rappresentante del difetto della porta” e “non ho mai chiuso o aperto la porta della 3D di quell'anno e non ricordo se sono mai andata nell'aula per un incontro.”
Certamente, compito dell'amministrazione scolastica è quello di predisporre gli accorgimenti necessari in relazione alle circostanze del caso concreto per minimizzare i rischi e, a tal fine, devono essere presi in considerazione molteplici aspetti, tra cui l'età degli alunni, nonché i pericoli che possono dipendere dalla presenza di persone o cose (come ha osservato Cass. Civ. Sez VI-3 n.
32377 del 8.11.2021).
Ovviamente, per la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del è CP_1
rilevante il dato costituito dall'età anagrafica dell'alunno in quanto i doveri di protezione e vigilanza gravanti in capo all'insegnante, o più in generale, al personale scolastico, sono inversamente proporzionali all'età dell'infortunato: minore è l'età dell'alunno, maggiori saranno i doveri di protezione sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cc e più gravoso sarà l'onere probatorio a carico dell'ente scolastico.
Va, quindi, affermata la responsabilità del convenuto nell'infortunio de quo e, ai sensi CP_1
dell'art. 1227 co. 1 c.c., il concorso di colpa al 50% dell'alunno per aver avuto Persona_1
un comportamento del tutto imprevedibile e incontrollabile da parte della insegnante in quel momento.
Passando alla natura e all'entità delle lesioni oggetto della domanda risarcitoria, le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere integralmente condivise Persona_2
in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che il minore in seguito all'evento traumatico del Persona_1
27.01.2018, ha riportato un danno permanente quantificandolo con: inabilità temporanea totale di gg. 2 (ricovero); una inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 10, una inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 20 ed una inabilità parziale biologica al 25% di gg. 15; danno biologico nella misura del 2%; non risultano documentate in atti spese le mediche sostenute.
Nel liquidare il danno accertato si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al
2024.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, il danno complessivo subito ammonta ad Euro 6.244,75 (di cui Euro 3.571,00 per il danno non patrimoniale ed Euro 2.673,75 a titolo di danno biologico temporaneo).
Applicando la riduzione del 50% derivante dal concorso di colpa, il convenuto dovrà CP_1
essere condannato al pagamento della somma di Euro 3.122,75 in favore della parte attrice.
Devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la CTU liquidate con separato decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa così provvede:
1. Condanna il convenuto Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in Controparte_2
favore della attrice, nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore della somma di Euro 3.122,75 oltre interessi come in motivazione;
Persona_1
2. Condanna il convenuto Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle Controparte_2
spese di lite in favore della attrice nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, per la somma di Euro 266,00 per esborsi ed Euro 2.552,00,00 a titolo di compensi professionali (€ 425,00 fase di studio, € 425,00 fase introduttiva, € 851,00 fase istruttoria, € 851,00 fase decisionale) oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al
15%;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU.
Rieti, 10 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi