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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Agostino Stasi
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 24.08.2003 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Rossano, Anno 2003, Numero 30, Parte II, S – A); dal matrimonio è nata una figlia,
, il 23.03.2006. Persona_1
Con sentenza n. 239/2011 il Tribunale di Rossano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti in corso di causa.
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni adottate dal Tribunale di
Rossano con sentenza n. 239, depositata il 10.06.2011 nel proc. n. 1922/2010 R.G. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con sentenza n. 239/2011, pubblicata in data 10.06.2011, il Tribunale di Rossano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti in corso di causa.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza emessa all'esito della separazione trasformata in consensuale, sopra richiamata, che prevede: “-
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con convivenza con la madre e facoltà per il padre di frequentazione, visita ed ospitalità, secondo le modalità pattuite nella suddetta memoria;
-l'assegnazione della casa coniugale all' mentre gli arredi sono stati equamente Pt_1
divisi tra le parti;
- l'obbligo per il padre di versare entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di €
400,00 e dal gennaio 2012 di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo dato ISTAT quale contributo al mantenimento della figlia oltre la metà delle spese straordinarie della piccola, con esclusione di quelle scolastiche e del corso di danza;
- il consenso della a che l richieda e percepisca assegni familiari Pt_2 Pt_1
(ricompresi nell'assegno di mantenimento);
- il consenso reciproco al rilascio del passaporto”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative, con la precisazione che le disposizioni inerenti l'affidamento e il collocamento della figlia , che è divenuta maggiorenne, Persona_1
sono per ciò stesso divenute inefficaci. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
24.08.2003 nel Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rossano, Anno 2003, Numero 30, Parte II S – A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 450 Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Agostino Stasi
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 24.08.2003 nel Parte_1 Parte_2
Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di
Rossano, Anno 2003, Numero 30, Parte II, S – A); dal matrimonio è nata una figlia,
, il 23.03.2006. Persona_1
Con sentenza n. 239/2011 il Tribunale di Rossano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti in corso di causa.
Con ricorso depositato in data 04.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni adottate dal Tribunale di
Rossano con sentenza n. 239, depositata il 10.06.2011 nel proc. n. 1922/2010 R.G. L'udienza di cui all'art. 473-bis.51, comma terzo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione, nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta;
infatti, con sentenza n. 239/2011, pubblicata in data 10.06.2011, il Tribunale di Rossano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi dagli stessi raggiunti in corso di causa.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato.
Le parti hanno chiesto di emettere sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla sentenza emessa all'esito della separazione trasformata in consensuale, sopra richiamata, che prevede: “-
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con convivenza con la madre e facoltà per il padre di frequentazione, visita ed ospitalità, secondo le modalità pattuite nella suddetta memoria;
-l'assegnazione della casa coniugale all' mentre gli arredi sono stati equamente Pt_1
divisi tra le parti;
- l'obbligo per il padre di versare entro il giorno cinque di ogni mese un assegno di €
400,00 e dal gennaio 2012 di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo dato ISTAT quale contributo al mantenimento della figlia oltre la metà delle spese straordinarie della piccola, con esclusione di quelle scolastiche e del corso di danza;
- il consenso della a che l richieda e percepisca assegni familiari Pt_2 Pt_1
(ricompresi nell'assegno di mantenimento);
- il consenso reciproco al rilascio del passaporto”.
Il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative, con la precisazione che le disposizioni inerenti l'affidamento e il collocamento della figlia , che è divenuta maggiorenne, Persona_1
sono per ciò stesso divenute inefficaci. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
24.08.2003 nel Comune di Rossano (CS) (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rossano, Anno 2003, Numero 30, Parte II S – A) secondo le condizioni di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. NULLA per le spese.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola