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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/09/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4555/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bialetti Erica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Attubato Antonella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza
In via principale:
Affidare la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Collocare la LI minore presso la madre presso la residenza di lei. Per_1 Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in Como, in Via Pasquale Paoli n. CP_1
34, compreso tutto l'arredamento ivi insistente, alla sig.ra , quale genitore collocatario della Parte_1 Per_ LI minore .
Disporre che il sig. versi per la LI minore , entro il giorno 10 di ciascun mese, l'assegno di CP_1 Per_1 mantenimento mensile nella misura di € 427,60 (quattrocentoventisette/60 - somma rivalutata secondo gli indici ISTAT a luglio 2024), rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente, o quella maggiore diversa somma ritenuta equa dal Tribunale di Como, tenuto conto dei bisogni della minore e dei redditi e della situazione economica di entrambi i genitori, con ordine al padre di disporre un RID bancario ricorrente al 10 di ogni mese, oltre a 2/3 delle spese straordinarie, così come indicato dal Protocollo del Tribunale di Como del 25 aprile 2018, e della mensa scolastica.
Disporre quanto al diritto di visita paterno come da provvedimenti provvisori del 28.07.2021.
I genitori si autorizzano vicendevolmente fin d'ora al nulla osta per il rilascio del passaporto a favore della minore e per l'espatrio per se stessi e la LI minore per motivi di studio e/o di svago.
Circa le spese condominiali della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. saranno gestite CP_1 secondo i criteri di legge ordinari del titolo di proprietà e del diritto di uso: quelle relative alla proprietà resteranno a totale carico esclusivo del sig. mentre la sig.ra sarà tenuta al pagamento di tutte CP_1 Pt_1 le spese ordinarie dell'abitazione (spese condominiali di competenza del conduttore), nonché delle varie utenze e della tassa rifiuti, con precisazione puntuale e dettagliata da parte dell'Amministratore di condominio
e/o di altro esperto della corretta ripartizione e imputabilità delle stesse.
Disporre che l'assegno unico universale in favore della LI sia al 100% versato alla madre. Per_
Stabilire che i genitori si impegnino affinché quando starà con uno di loro, l'altro genitore avrà il diritto e parimenti il dovere di informare l'altro ove la LI si trovi ed il luogo in cui pernotta, se diverso da quello ordinario, e sugli spostamenti più rilevanti della stessa fuori Regione, e a non lasciarla in custodia a terzi senza preavviso e consenso reciproco.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di giudizio e risarcimento anche ai sensi degli artt. 96 e 473- bis.18 c.p.c. nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni Per_ 1. Affidare la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione. Le questioni ordinarie verranno gestite dai genitori separatamente
a. In via principale:
- Previa divisione della casa coniugale in due appartamenti distinti ed autonomi (con assegnazione dell'unità immobiliare al piano IV sub 34 oltre al garage sub 65 alla moglie e quello al piano V ed il lastrico solare al Per_ marito) prevedere che possa trascorrere tempi paritetici con ciascun genitore, stante la vicinanza e contiguità delle due abitazioni
- Stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento della LI in modo diretto durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como, secondo i tempi e le modalità ivi indicati
b. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di divisione della casa coniugale
- in via prevalente presso la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. Controparte_2
stabilendo che il padre possa tenerla con sé nei tempi e con le modalità indicati nell'ordinanza CP_1 presidenziale prevedendo altresì che nel pomeriggio infrasettimanale la minore possa stare con il padre anche per il pernottamento. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori e tenuto conto primariamente delle esigenze e dei bisogni della minore
- Determinare un contributo a carico del padre e per il mantenimento della LI minore nella misura di €
250,00 mensili da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como, secondo i tempi e le modalità ivi indicati.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 7.12.2020, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal marito , sposato con rito civile in Como in data 25.10.2014 CP_1
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2014, n. 113, parte I, serie -). Ha Per_ domandato, altresì, di disporre l'affidamento condiviso della LI minore, (nata il [...]), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di regolamentare le frequentazioni paterne con la LI come dalla stessa proposto, disponendo che il padre affronti un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di porre a carico del padre un contributo indiretto al mantenimento della LI di € 800 mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno, con percezione integrale degli assegni familiari a proprio favore.
Con memoria difensiva, depositata in data 28.6.2021, si è costituito , aderendo alla domanda CP_1 di separazione, con addebito alla moglie. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della LI minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, nonché di regolamentare le frequentazioni madre-LI come dallo stesso proposto e, in via subordinata, previa divisione della casa coniugale in due appartamenti distinti ed autonomi (con assegnazione dell'unità immobiliare al piano IV sub 34 oltre al garage sub 65 alla madre e quella al piano V ed il lastrico solare al padre), con collocamento paritetico presso ciascun genitore e mantenimento diretto della LI e ripartizione al 50% delle spese straordinarie; nell'eventualità in cui la Sig.ra rilasciasse la casa coniugale per Pt_1 trasferirsi altrove, ha chiesto di porre a carico della madre un contributo al mantenimento della LI nella misura di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno. All'udienza presidenziale del 13.7.2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -che hanno meglio illustrato la propria situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico-, ha assegnato termine per il deposito della documentazione economica mancante e si è riservato di provvedere. Con ordinanza del 27.7.2021, ha così provveduto:
…letti gli atti e i documenti di causa;
sentiti i coniugi personalmente all'udienza presidenziale;
esaminati i documenti prodotti dal resistente dopo l'udienza presidenziale nel termine assegnato dal giudice;
osservato, in punto affidamento della LI minore, che non sussistono, allo stato, ragioni ostative rispetto alla previsione di un affido condiviso a entrambi i genitori, soluzione, in linea di principio, sicuramente da privilegiare nell'ottica del legislatore, ai fini di un'effettiva bigenitorialità; ritenuto opportuno, tuttavia, vista la conflittualità e le difficoltà di dialogo in atto tra i coniugi, incaricare il
Servizio Tutela Minori di monitorare il nucleo familiare, verificare il benessere della minore e l'eventuale necessità di un supporto psicologico per la stessa, in relazione al conflitto in atto tra i genitori e al rifiuto talvolta espresso dalla bambina rispetto alla figura paterna, nonchè organizzare degli incontri di sostegno alla genitorialità, per migliorare la comunicazione e collaborazione dei genitori tra loro, nell'interesse dei figli minori;
considerato che
deve essere previsto il collocamento della minore con la madre, tenuto conto che entrambi i genitori hanno riferito di un forte attaccamento della bambina alla madre e di qualche difficoltà, invece, nel rapporto col padre, che si è manifestata in talune occasioni con condotte aggressive della minore, tanto che in udienza i genitori hanno concordato un percorso di sostegno psicologico per per tale ragione;
Per_1 ritenuto che al collocamento della minore con la madre consegua l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, a nulla rilevando che con la madre vivono da sempre anche i primi due figli avuti da precedente Per_ relazione, fratelli unilaterali di , con cui quest'ultima è cresciuta;
osservato, quanto all'assegnazione parziale della casa coniugale chiesta dal marito, che tale soluzione eccezionale è percorribile quando l'immobile ha un'estensione eccedente i bisogni della famiglia (Trib. Napoli
21.11.2006), è facilmente divisibile e, soprattutto se tra i coniugi c'è una conflittualità lieve, essendo altrimenti inopportuna per la prole la vicinanza abitativa dei genitori (Cass. 30199/11, 19578/11, 16649/14, 11783/16,
26709/17); ritenuto che, allo stato, i predetti presupposti non appaiono sussistere nel caso di specie, avendo ogni piano della casa coniugale, attualmente su due livelli, una superficie piuttosto limitata, comportando la divisione uno stravolgimento della struttura attuale della casa -e quindi dell'habitat della prole (Cass. 8580/14)- e soprattutto risultando interrotto ogni dialogo tra i genitori, tanto che viene qui previsto un percorso di sostegno alla genitorialità per gli stessi;
Per_ ritenuto, altresì, quanto al diritto di visita paterno, che appare congruo prevedere che stia col padre a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre al mercoledì a cena, salvo accordo tra i genitori per diverso giorno infrasettimanale all'inizio di ogni anno scolastico;
inoltre d'estate il padre terrà con sé la LI due settimane, anche non consecutive, che saranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo di Natale il padre potrà tenere con sé la LI per una delle due settimane di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori;
la LI trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e
Natale con l'altro, la settimana dal 25 dicembre sino al 31 dicembre a pranzo sarà con un genitore e dalla cena del 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
entro il 30 ottobre di ogni anno i genitori decideranno la divisione tra loro delle festività e dei ponti scolastici in modo paritetico e secondo il criterio dell'alternanza delle festività; il periodo di Pasqua sarà diviso tra i genitori, alternando Pasqua e Pasquetta tra loro;
in caso di disaccordo sul diritto di visita, deciderà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari;
considerato, quanto agli aspetti economici, che la moglie risulta avere una busta paga di circa 1.500,00 euro mensili, ha due altri figli cui provvedere (sia pure con il concorso del relativo padre) e due finanziamenti da pagare, mentre il marito ha una busta paga mensile di 2.000,00 euro, a seguito della riduzione del compenso come amministratore unico della società di cui è socio unico (prima intorno ai 3000/4000 euro) per errori contabili e conseguenti debiti dell'azienda, ed è gravato di un mutuo mensile di 900,00 euro per la casa coniugale, che sta valutando di rinegoziare;
osservato che, al di là del compenso come amministratore, deve tenersi conto che la società di cui il marito è socio unico produce utili che dal bilancio provvisorio redatto risultano, ante imposte, nel 2020 pari a circa
45.000,00 euro, nonostante le difficoltà legate alla pandemia riferite dal resistente in udienza;
considerato congruo -tenuto conto dei rispettivi redditi, degli oneri gravanti su ciascun coniuge, dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, delle sostenende spese del padre per reperire alternativo Per_ alloggio- stabilire che il padre versi per la LI la somma mensile di euro 400,00, da pagare entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat da luglio 2022, oltre ai due terzi delle spese straordinarie delle minori, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
P.Q.M.
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
Per_
2) affida congiuntamente a entrambi i genitori la LI minore , con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale, e diritto di visita del padre come in motivazione;
3) assegna al padre termine sino al 12.8.2021 per il rilascio della casa coniugale;
4) affida al Servizio Tutela Minori del Comune di Como di svolgere gli incarichi indicati in parte motiva;
Per_
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento della LI , la somma mensile di euro
400,00, importo rivalutabili secondo gli indici Istat da luglio 2022, da versare entro il 10 di ogni mese, oltre ai due terzi delle spese straordinarie, richiamato il Protocollo del Tribunale di Como.”
Ha nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 23.2.2022.
All'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata da parte resistente -in quanto le circostanze sopravvenute dedotte non paiono tali da giustificare una modifica delle condizioni disposte, tenuto conto - al di là dell'approfondimento di talune voci del bilancio depositato - della valutazione comparativa delle situazioni economiche dei coniugi, degli oneri gravanti su ciascuno di essi e del significativo maggior reddito del marito, dato dagli utili e dal compenso come amministratore della società di cui è socio unico, mentre l'entità del mutuo gravante sulla casa coniugale era già stato preso in esame, posto che non era ancora intervenuta, all'epoca dell'udienza presidenziale, l'ipotizzata rinegoziazione-, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rimesso la causa al Collegio per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
In data 25.2.2022, è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 316/2022 di separazione, pubblicata in data
18.3.2022 e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande accessorie.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 9.6.2023, alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali -che rappresenta una situazione familiare complessivamente più serena ed un buon rapporto di entrambi i genitori con il Giudice istruttore ha rinviato la causa, disponendo la Per_1 comparizione personale delle parti ai fini di un tentativo di conciliazione o, in mancanza, per l'ammissione delle prove.
All'udienza del 3.7.2024 i difensori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale, che prevederebbe la conferma di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale ma di non riuscire a raggiungere un accordo circa le questioni economiche e relative alla casa. Con ordinanza a verbale, il Giudice istruttore ha così provveduto:
…non ammette le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente nella propria seconda memoria istruttoria
– siccome relative a circostanze irrilevanti (1-3-4-7-13-18-19-20-21-22-24-30), non contestate (2-6), superflue (5-9-10-11-12-15-16-17-23-28-29) o documentali (8-14-25-26-27-31-32) – né l'istanza di ordine di esibizione, siccome generica;
non ammette le istanze di prova orale formulate dal resistente nella propria seconda memoria istruttoria – siccome relative a circostanze irrilevanti (1-2-3-4-5-6-7-8), documentali (9-10) o valutative (11) – né l'istanza di ordine di esibizione, siccome superflua;
ritenuta la causa matura per la decisione;
fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 30/05/2025, disponendo, ex art. 127-ter c.p.c., che sia sostituita dal deposito di note scritte, con termine sino alle ore 09:00 del giorno d'udienza per il loro deposito, contenenti il foglio di PC (eventualmente congiunte) e i documenti aggiornati inerenti alle condizioni economiche (a) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia-modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
b) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri); c) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
d) documentazione relativa all'INDENNITA' DI disoccupazione percepita/reddito di cittadinanza/reddito di emergenza/altre indennità/provvidenze; e) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane
o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
f) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
g) documentazione attinente al TFR maturato;
h) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
i) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
j) contratti di finanziamenti;
k) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
l) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
m) estratti conto integrali degli ultimi tre anni;
n) estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
o) documentazione relativa alla proprietà di immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
p) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
q) ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra); invita i Servizi Sociali dei Comuni di Como e Appiano Gentile a depositare, almeno dieci giorni prima della prossima udienza, una relazione finale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tempestivamente depositate da entrambe le parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della LI minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto della minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai
Servizi Sociali ma anche del sostanziale accordo delle parti sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice istruttore.
La domanda di separazione
Nulla deve essere disposto in ordine allo status in quanto è stata già pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 316/2022, emessa in data 25.2.2022 e pubblicata in data 18.3.2022.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, non essendo emersa alcuna significativa carenza o inidoneità educativa dei genitori tale da dover derogare al regime previlegiato dal Legislatore, il Collegio ritiene che possa essere confermato, come da richieste comuni delle parti, il regime di affido condiviso della LI minore, ad entrambi i genitori, Per_1 già disposto con l'ordinanza presidenziale del 27.7.2021.
Il Collegio rileva infatti che la conflittualità tra le parti, emersa chiaramente nel corso del giudizio, riguarda prevalentemente aspetti di natura economica, legati soprattutto all'assegnazione della casa coniugale. Non emergono, invece, situazioni di specifico pregiudizio per la minore o elementi che possano mettere in discussione la capacità genitoriale delle parti, come peraltro confermato dalle stesse parti e dai Servizi Sociali incaricati: Nel corso della presa in carico con il signor è emersa una situazione familiare CP_1 Per_ complessivamente positiva. Il padre ha riferito di mantenere una frequentazione regolare con la LI , secondo le modalità stabilite: un giorno infrasettimanale e un fine settimana alternato. Tale programmazione sembra essere rispettata con costanza e senso. …Alla luce degli elementi emersi nel corso della presa in carico, si rileva un contesto relazionale positivo tra il signor e la LI , caratterizzata da una CP_1 Per_1 presenza affettiva costante, da una partecipazione attiva nella vita quotidiana della minore e da un'efficace collaborazione con la madre. Si ritiene pertanto che non emergano criticità… (cfr. relazione Controparte_3 del 14.5.2025). Per_ La LI rimarrà collocata presso la madre, con la quale ha sempre vissuto, come richiesto dalle parti
(seppure dal padre solo in via subordinata ad un collocamento paritetico che presuppone, però, nella richiesta della parte, la divisione della casa coniugale in due appartamenti distinti).
Quanto alle frequentazioni del padre con la LI, sulle quali vi è una convergenza di massima tra le parti, si provvede come da dispositivo, con la conferma della calendarizzazione disposta in sede presidenziale ed attualmente in essere -prevedendo però il pernottamento della minore presso il padre anche nel giorno infrasettimanale- ritenuta idonea a garantire un rapporto stabile e continuativo della minore con il padre, tenuto conto peraltro dell'età e delle sue esigenze. Si provvede pertanto in dispositivo.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Como, via Pasquale Paoli n. 34, di proprietà esclusiva del marito, alla SI che ivi è rimasta a vivere con la LI, così da garantire alla minore Pt_1 la conservazione dell'habitat in cui è cresciuta, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass.
7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
L'assegnazione parziale della casa coniugale, chiesta dal marito, costituisce infatti soluzione eccezionale, percorribile quando l'immobile ha un'estensione eccedente i bisogni della famiglia, è facilmente divisibile e, soprattutto, se tra i coniugi c'è una conflittualità lieve, essendo altrimenti inopportuna per la prole la vicinanza abitativa dei genitori (Cass. 30199/2011, Cass. 19578/2011, Cass. 16649/2014, Cass. 11783/2016, Cass.
26709/2017). La casa coniugale è attualmente su due livelli -al piano quarto sono ubicate 3 camere da letto, un ripostiglio e un bagno e, al piano quinto, un open space con sala-cucina e un bagno- ma ciascun piano ha una superficie piuttosto limitata, di 55-60 mq. (cfr. verbale udienza presidenziale). Precisamente, dalla perizia di parte resistente sub doc. 43, risulta che il piano quinto ha una destinazione accessoria ed una superficie calpestabile di 56 mq, mentre il piano quarto di 60 mq (cfr. doc. 43 di parte resistente). Il Collegio, pertanto, ritiene tale soluzione non percorribile in considerazione della superficie limitata di ciascun piano, del fatto che la divisione comporterebbe uno stravolgimento della struttura della casa coniugale e, conseguentemente, dell'habitat della prole (Cass. 8580/2014).
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420). Devono altresì applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese relative alla casa coniugale: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476
e Cass. 22.2.2006, n. 3836).
Il contributo al mantenimento della LI Per_ Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto della LI , deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò detto, la SI , in sede di udienza presidenziale, aveva dichiarato di lavorare con stipendio di Pt_1 circa € 1.500 mensili netti su 14 mensilità (con tredicesima e quattordicesima di importi inferiori) e di essere Per_ rimasta a vivere nella casa coniugale, di proprietà del marito, unitamente a e agli altri due figli, Per_2
e , nati da precedente relazione, all'epoca entrambi economicamente non indipendenti (cfr. verbale Per_3 udienza presidenziale). Più di recente, ha dichiarato di lavorare come commessa presso Dimo s.p.a., con stipendio di circa € 1.650 mensili su quattordici mensilità, cui si aggiungono € 200 al mese a titolo di assegno Per_ unico, percepito al 100% per il figlio ed al 50% per la LI (cfr. autodichiarazione del Per_2
29.5.2025). Inoltre, la LI , ormai economicamente autonoma, ha lasciato la casa coniugale. Dalle Per_3 dichiarazioni dei redditi prodotte, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.930 mensili per l'anno d'imposta 2024 (CU 2025) mentre, per l'anno di imposta 2023, risulta un reddito imponibile di € 25.250 (mod. 730/2024) e per l'anno di imposta 2022, risulta un reddito imponibile di € 22.574 (mod 730/2023). Le buste paga in atti ammontano mediamente a € 1.930 mensili circa (cfr. media buste paga aprile 2024-marzo 2025). È gravata da due finanziamenti, pari a € 354 mensili e a € 308 mensili
(cfr. autodichiarazione del 29.5.2025).
Il signor in sede di udienza presidenziale, aveva dichiarato invece di lavorare come commerciante, CP_1 avendo un negozio di elettrodomestici gestito in forma di s.r.l. -con utili stabili negli anni, di circa € 10.000 annui-, di cui è socio unico e amministratore unico, con compenso di circa € 2.000 mensili netti (cfr. verbale udienza presidenziale), importo recentemente confermato, cui si aggiungono € 117 mensili a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione del 21.5.2025). Dalla documentazione prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.000 nel 2024 (CU 2025), a circa € 2.470 nel 2023
(mod. 730/2024) e a circa € 2.500 nel 2022 (mod. 730/2023). Le buste paga in atti ammontano ad € 2.380 mensili circa (cfr. media buste paga maggio 2024-aprile 2025). I bilanci societari indicano, al 31.12 2022, un utile di esercizio di € 8.272 (con ricavi di € 1.425.072 e costi di € 1.416.800), al 31.12.2023, un utile di esercizio di € 8.423 (con ricavi di € 1.501.261 e costi di € 1.492.838) e, al 31.12.2024, un utile di esercizio di € 2.105
(con ricavi di € 1.436.052 e costi di € 1.433.946). Il signor ha poi dichiarato versare ai propri genitori, CP_1 con cui convive, quale contributo alle spese di casa, l'importo di € 500 mensili e di rimborsare € 1.000 mensili al fratello, che gli ha prestato € 35.000 per estinguere anticipatamente il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. contratto in atti del 30.6.2023 e doc. 42). Ha risparmi per circa € 78.000 (cfr. doc. 51 e
40), incrementati negli anni.
Alla luce, pertanto, degli elementi acquisiti in relazione alla situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della LI rideterminato nella misura di € 300 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Como. L'assegno unico continuerà ad essere suddiviso al 50% tra i genitori, come per legge.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della LI, con una soccombenza parziale di entrambe le parti, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa -dato atto che, in data in data 25.2.2022, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 316/2022, pubblicata in data 18.3.2022-, così decide: Per_
1. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori della LI minore, (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la LI minore:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre al mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola, salvo accordo tra i genitori per diverso giorno infrasettimanale all'inizio di ogni anno scolastico;
- inoltre, durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé la LI due settimane, anche non consecutive, che saranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo di Natale, il padre potrà tenere con sé la LI per una delle due settimane di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori;
la LI trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, la settimana dal 25 dicembre sino al 31 dicembre a pranzo sarà con un genitore e dalla cena del 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
entro il 30 ottobre di ogni anno i genitori decideranno la divisione tra loro delle festività e dei ponti scolastici in modo paritetico e secondo il criterio dell'alternanza delle festività; il periodo di Pasqua sarà diviso tra i genitori, alternando Pasqua e
Pasquetta tra loro;
in caso di disaccordo sul diritto di visita, deciderà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Como, via Pasquale Paoli n. 34, ad;
Parte_1
4. PONE a carico di con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente CP_1 sentenza, quale contributo al mantenimento della LI minore, il pagamento della somma mensile di €
300, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi ad , in Parte_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. COMPENSA le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 19.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bialetti Erica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Attubato Antonella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza
In via principale:
Affidare la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
Collocare la LI minore presso la madre presso la residenza di lei. Per_1 Assegnare la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. sita in Como, in Via Pasquale Paoli n. CP_1
34, compreso tutto l'arredamento ivi insistente, alla sig.ra , quale genitore collocatario della Parte_1 Per_ LI minore .
Disporre che il sig. versi per la LI minore , entro il giorno 10 di ciascun mese, l'assegno di CP_1 Per_1 mantenimento mensile nella misura di € 427,60 (quattrocentoventisette/60 - somma rivalutata secondo gli indici ISTAT a luglio 2024), rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente, o quella maggiore diversa somma ritenuta equa dal Tribunale di Como, tenuto conto dei bisogni della minore e dei redditi e della situazione economica di entrambi i genitori, con ordine al padre di disporre un RID bancario ricorrente al 10 di ogni mese, oltre a 2/3 delle spese straordinarie, così come indicato dal Protocollo del Tribunale di Como del 25 aprile 2018, e della mensa scolastica.
Disporre quanto al diritto di visita paterno come da provvedimenti provvisori del 28.07.2021.
I genitori si autorizzano vicendevolmente fin d'ora al nulla osta per il rilascio del passaporto a favore della minore e per l'espatrio per se stessi e la LI minore per motivi di studio e/o di svago.
Circa le spese condominiali della casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. saranno gestite CP_1 secondo i criteri di legge ordinari del titolo di proprietà e del diritto di uso: quelle relative alla proprietà resteranno a totale carico esclusivo del sig. mentre la sig.ra sarà tenuta al pagamento di tutte CP_1 Pt_1 le spese ordinarie dell'abitazione (spese condominiali di competenza del conduttore), nonché delle varie utenze e della tassa rifiuti, con precisazione puntuale e dettagliata da parte dell'Amministratore di condominio
e/o di altro esperto della corretta ripartizione e imputabilità delle stesse.
Disporre che l'assegno unico universale in favore della LI sia al 100% versato alla madre. Per_
Stabilire che i genitori si impegnino affinché quando starà con uno di loro, l'altro genitore avrà il diritto e parimenti il dovere di informare l'altro ove la LI si trovi ed il luogo in cui pernotta, se diverso da quello ordinario, e sugli spostamenti più rilevanti della stessa fuori Regione, e a non lasciarla in custodia a terzi senza preavviso e consenso reciproco.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari di giudizio e risarcimento anche ai sensi degli artt. 96 e 473- bis.18 c.p.c. nella misura ritenuta congrua dal Tribunale.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni Per_ 1. Affidare la LI minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni inerenti la salute, l'educazione e l'istruzione. Le questioni ordinarie verranno gestite dai genitori separatamente
a. In via principale:
- Previa divisione della casa coniugale in due appartamenti distinti ed autonomi (con assegnazione dell'unità immobiliare al piano IV sub 34 oltre al garage sub 65 alla moglie e quello al piano V ed il lastrico solare al Per_ marito) prevedere che possa trascorrere tempi paritetici con ciascun genitore, stante la vicinanza e contiguità delle due abitazioni
- Stabilire che i genitori contribuiscano al mantenimento della LI in modo diretto durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, con ripartizione al 50% delle spese tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como, secondo i tempi e le modalità ivi indicati
b. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di divisione della casa coniugale
- in via prevalente presso la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig. Controparte_2
stabilendo che il padre possa tenerla con sé nei tempi e con le modalità indicati nell'ordinanza CP_1 presidenziale prevedendo altresì che nel pomeriggio infrasettimanale la minore possa stare con il padre anche per il pernottamento. Fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori e tenuto conto primariamente delle esigenze e dei bisogni della minore
- Determinare un contributo a carico del padre e per il mantenimento della LI minore nella misura di €
250,00 mensili da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese tutte di cui al protocollo vigente presso il Tribunale di Como, secondo i tempi e le modalità ivi indicati.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice istruttore
Con ricorso depositato in data 7.12.2020, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal marito , sposato con rito civile in Como in data 25.10.2014 CP_1
(atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como - anno 2014, n. 113, parte I, serie -). Ha Per_ domandato, altresì, di disporre l'affidamento condiviso della LI minore, (nata il [...]), con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, di regolamentare le frequentazioni paterne con la LI come dalla stessa proposto, disponendo che il padre affronti un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di porre a carico del padre un contributo indiretto al mantenimento della LI di € 800 mensili, oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno, con percezione integrale degli assegni familiari a proprio favore.
Con memoria difensiva, depositata in data 28.6.2021, si è costituito , aderendo alla domanda CP_1 di separazione, con addebito alla moglie. Ha chiesto, altresì, di disporre l'affido condiviso della LI minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di cui ha chiesto l'assegnazione, nonché di regolamentare le frequentazioni madre-LI come dallo stesso proposto e, in via subordinata, previa divisione della casa coniugale in due appartamenti distinti ed autonomi (con assegnazione dell'unità immobiliare al piano IV sub 34 oltre al garage sub 65 alla madre e quella al piano V ed il lastrico solare al padre), con collocamento paritetico presso ciascun genitore e mantenimento diretto della LI e ripartizione al 50% delle spese straordinarie; nell'eventualità in cui la Sig.ra rilasciasse la casa coniugale per Pt_1 trasferirsi altrove, ha chiesto di porre a carico della madre un contributo al mantenimento della LI nella misura di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno. All'udienza presidenziale del 13.7.2021, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito ampiamente le parti -che hanno meglio illustrato la propria situazione familiare e personale, anche sotto il profilo economico-, ha assegnato termine per il deposito della documentazione economica mancante e si è riservato di provvedere. Con ordinanza del 27.7.2021, ha così provveduto:
…letti gli atti e i documenti di causa;
sentiti i coniugi personalmente all'udienza presidenziale;
esaminati i documenti prodotti dal resistente dopo l'udienza presidenziale nel termine assegnato dal giudice;
osservato, in punto affidamento della LI minore, che non sussistono, allo stato, ragioni ostative rispetto alla previsione di un affido condiviso a entrambi i genitori, soluzione, in linea di principio, sicuramente da privilegiare nell'ottica del legislatore, ai fini di un'effettiva bigenitorialità; ritenuto opportuno, tuttavia, vista la conflittualità e le difficoltà di dialogo in atto tra i coniugi, incaricare il
Servizio Tutela Minori di monitorare il nucleo familiare, verificare il benessere della minore e l'eventuale necessità di un supporto psicologico per la stessa, in relazione al conflitto in atto tra i genitori e al rifiuto talvolta espresso dalla bambina rispetto alla figura paterna, nonchè organizzare degli incontri di sostegno alla genitorialità, per migliorare la comunicazione e collaborazione dei genitori tra loro, nell'interesse dei figli minori;
considerato che
deve essere previsto il collocamento della minore con la madre, tenuto conto che entrambi i genitori hanno riferito di un forte attaccamento della bambina alla madre e di qualche difficoltà, invece, nel rapporto col padre, che si è manifestata in talune occasioni con condotte aggressive della minore, tanto che in udienza i genitori hanno concordato un percorso di sostegno psicologico per per tale ragione;
Per_1 ritenuto che al collocamento della minore con la madre consegua l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, a nulla rilevando che con la madre vivono da sempre anche i primi due figli avuti da precedente Per_ relazione, fratelli unilaterali di , con cui quest'ultima è cresciuta;
osservato, quanto all'assegnazione parziale della casa coniugale chiesta dal marito, che tale soluzione eccezionale è percorribile quando l'immobile ha un'estensione eccedente i bisogni della famiglia (Trib. Napoli
21.11.2006), è facilmente divisibile e, soprattutto se tra i coniugi c'è una conflittualità lieve, essendo altrimenti inopportuna per la prole la vicinanza abitativa dei genitori (Cass. 30199/11, 19578/11, 16649/14, 11783/16,
26709/17); ritenuto che, allo stato, i predetti presupposti non appaiono sussistere nel caso di specie, avendo ogni piano della casa coniugale, attualmente su due livelli, una superficie piuttosto limitata, comportando la divisione uno stravolgimento della struttura attuale della casa -e quindi dell'habitat della prole (Cass. 8580/14)- e soprattutto risultando interrotto ogni dialogo tra i genitori, tanto che viene qui previsto un percorso di sostegno alla genitorialità per gli stessi;
Per_ ritenuto, altresì, quanto al diritto di visita paterno, che appare congruo prevedere che stia col padre a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre al mercoledì a cena, salvo accordo tra i genitori per diverso giorno infrasettimanale all'inizio di ogni anno scolastico;
inoltre d'estate il padre terrà con sé la LI due settimane, anche non consecutive, che saranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo di Natale il padre potrà tenere con sé la LI per una delle due settimane di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori;
la LI trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e
Natale con l'altro, la settimana dal 25 dicembre sino al 31 dicembre a pranzo sarà con un genitore e dalla cena del 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
entro il 30 ottobre di ogni anno i genitori decideranno la divisione tra loro delle festività e dei ponti scolastici in modo paritetico e secondo il criterio dell'alternanza delle festività; il periodo di Pasqua sarà diviso tra i genitori, alternando Pasqua e Pasquetta tra loro;
in caso di disaccordo sul diritto di visita, deciderà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari;
considerato, quanto agli aspetti economici, che la moglie risulta avere una busta paga di circa 1.500,00 euro mensili, ha due altri figli cui provvedere (sia pure con il concorso del relativo padre) e due finanziamenti da pagare, mentre il marito ha una busta paga mensile di 2.000,00 euro, a seguito della riduzione del compenso come amministratore unico della società di cui è socio unico (prima intorno ai 3000/4000 euro) per errori contabili e conseguenti debiti dell'azienda, ed è gravato di un mutuo mensile di 900,00 euro per la casa coniugale, che sta valutando di rinegoziare;
osservato che, al di là del compenso come amministratore, deve tenersi conto che la società di cui il marito è socio unico produce utili che dal bilancio provvisorio redatto risultano, ante imposte, nel 2020 pari a circa
45.000,00 euro, nonostante le difficoltà legate alla pandemia riferite dal resistente in udienza;
considerato congruo -tenuto conto dei rispettivi redditi, degli oneri gravanti su ciascun coniuge, dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, delle sostenende spese del padre per reperire alternativo Per_ alloggio- stabilire che il padre versi per la LI la somma mensile di euro 400,00, da pagare entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat da luglio 2022, oltre ai due terzi delle spese straordinarie delle minori, con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como;
P.Q.M.
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
Per_
2) affida congiuntamente a entrambi i genitori la LI minore , con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale, e diritto di visita del padre come in motivazione;
3) assegna al padre termine sino al 12.8.2021 per il rilascio della casa coniugale;
4) affida al Servizio Tutela Minori del Comune di Como di svolgere gli incarichi indicati in parte motiva;
Per_
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento della LI , la somma mensile di euro
400,00, importo rivalutabili secondo gli indici Istat da luglio 2022, da versare entro il 10 di ogni mese, oltre ai due terzi delle spese straordinarie, richiamato il Protocollo del Tribunale di Como.”
Ha nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione in data 23.2.2022.
All'esito di tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata da parte resistente -in quanto le circostanze sopravvenute dedotte non paiono tali da giustificare una modifica delle condizioni disposte, tenuto conto - al di là dell'approfondimento di talune voci del bilancio depositato - della valutazione comparativa delle situazioni economiche dei coniugi, degli oneri gravanti su ciascuno di essi e del significativo maggior reddito del marito, dato dagli utili e dal compenso come amministratore della società di cui è socio unico, mentre l'entità del mutuo gravante sulla casa coniugale era già stato preso in esame, posto che non era ancora intervenuta, all'epoca dell'udienza presidenziale, l'ipotizzata rinegoziazione-, ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rimesso la causa al Collegio per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
In data 25.2.2022, è stata pronunciata sentenza non definitiva n. 316/2022 di separazione, pubblicata in data
18.3.2022 e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio in relazione alle domande accessorie.
Depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 9.6.2023, alla luce del contenuto della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali -che rappresenta una situazione familiare complessivamente più serena ed un buon rapporto di entrambi i genitori con il Giudice istruttore ha rinviato la causa, disponendo la Per_1 comparizione personale delle parti ai fini di un tentativo di conciliazione o, in mancanza, per l'ammissione delle prove.
All'udienza del 3.7.2024 i difensori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale, che prevederebbe la conferma di quanto disposto nell'ordinanza presidenziale ma di non riuscire a raggiungere un accordo circa le questioni economiche e relative alla casa. Con ordinanza a verbale, il Giudice istruttore ha così provveduto:
…non ammette le istanze di prova orale formulate dalla ricorrente nella propria seconda memoria istruttoria
– siccome relative a circostanze irrilevanti (1-3-4-7-13-18-19-20-21-22-24-30), non contestate (2-6), superflue (5-9-10-11-12-15-16-17-23-28-29) o documentali (8-14-25-26-27-31-32) – né l'istanza di ordine di esibizione, siccome generica;
non ammette le istanze di prova orale formulate dal resistente nella propria seconda memoria istruttoria – siccome relative a circostanze irrilevanti (1-2-3-4-5-6-7-8), documentali (9-10) o valutative (11) – né l'istanza di ordine di esibizione, siccome superflua;
ritenuta la causa matura per la decisione;
fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 30/05/2025, disponendo, ex art. 127-ter c.p.c., che sia sostituita dal deposito di note scritte, con termine sino alle ore 09:00 del giorno d'udienza per il loro deposito, contenenti il foglio di PC (eventualmente congiunte) e i documenti aggiornati inerenti alle condizioni economiche (a) dichiarazione sostituiva di atto notorio “Sintesi situazione economico familiare”, sottoscritta dalla parte personalmente, redatta secondo il modello reperibile sul sito del Tribunale di Como (Servizi per il professionista, Avvocati, Settore Famiglia-modulistica), con verifica da parte del legale della corrispondenza tra i dati inseriti e la documentazione prodotta a sostegno, di cui ai punti seguenti;
b) contratti di lavoro o di rappresentanza (anche esteri); c) buste paga/certificati salariali/ estratti conto provvigionali degli ultimi 12 mesi;
d) documentazione relativa all'INDENNITA' DI disoccupazione percepita/reddito di cittadinanza/reddito di emergenza/altre indennità/provvidenze; e) ultime tre dichiarazioni dei redditi (italiane
o estere), con attestazione di invio all'ufficio imposte;
f) ultimi tre CU/certificati esteri equivalenti;
g) documentazione attinente al TFR maturato;
h) estratto contributivo rilasciato dall' INPS o dall'ente previdenziale estero;
i) contratti di locazione in essere come conduttore o come locatore;
j) contratti di finanziamenti;
k) contratti di assicurazioni/polizze assicurative;
l) documentazione relativa a depositi titoli, investimenti, fondi, obbligazioni … etc;
m) estratti conto integrali degli ultimi tre anni;
n) estratti conti del portafogli titoli degli ultimi tre anni;
o) documentazione relativa alla proprietà di immobili, anche esteri, mobili, mobili registrati;
p) visura camerale società di cui si è soci o in cui si rivestono cariche o comunque riconducibili ai coniugi;
q) ultimi tre bilanci approvati per le società di cui sopra); invita i Servizi Sociali dei Comuni di Como e Appiano Gentile a depositare, almeno dieci giorni prima della prossima udienza, una relazione finale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, tempestivamente depositate da entrambe le parti.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della LI minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto della minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai
Servizi Sociali ma anche del sostanziale accordo delle parti sotto il profilo della gestione della responsabilità genitoriale. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n. 12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice istruttore.
La domanda di separazione
Nulla deve essere disposto in ordine allo status in quanto è stata già pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 316/2022, emessa in data 25.2.2022 e pubblicata in data 18.3.2022.
La responsabilità genitoriale
All'esito del giudizio, non essendo emersa alcuna significativa carenza o inidoneità educativa dei genitori tale da dover derogare al regime previlegiato dal Legislatore, il Collegio ritiene che possa essere confermato, come da richieste comuni delle parti, il regime di affido condiviso della LI minore, ad entrambi i genitori, Per_1 già disposto con l'ordinanza presidenziale del 27.7.2021.
Il Collegio rileva infatti che la conflittualità tra le parti, emersa chiaramente nel corso del giudizio, riguarda prevalentemente aspetti di natura economica, legati soprattutto all'assegnazione della casa coniugale. Non emergono, invece, situazioni di specifico pregiudizio per la minore o elementi che possano mettere in discussione la capacità genitoriale delle parti, come peraltro confermato dalle stesse parti e dai Servizi Sociali incaricati: Nel corso della presa in carico con il signor è emersa una situazione familiare CP_1 Per_ complessivamente positiva. Il padre ha riferito di mantenere una frequentazione regolare con la LI , secondo le modalità stabilite: un giorno infrasettimanale e un fine settimana alternato. Tale programmazione sembra essere rispettata con costanza e senso. …Alla luce degli elementi emersi nel corso della presa in carico, si rileva un contesto relazionale positivo tra il signor e la LI , caratterizzata da una CP_1 Per_1 presenza affettiva costante, da una partecipazione attiva nella vita quotidiana della minore e da un'efficace collaborazione con la madre. Si ritiene pertanto che non emergano criticità… (cfr. relazione Controparte_3 del 14.5.2025). Per_ La LI rimarrà collocata presso la madre, con la quale ha sempre vissuto, come richiesto dalle parti
(seppure dal padre solo in via subordinata ad un collocamento paritetico che presuppone, però, nella richiesta della parte, la divisione della casa coniugale in due appartamenti distinti).
Quanto alle frequentazioni del padre con la LI, sulle quali vi è una convergenza di massima tra le parti, si provvede come da dispositivo, con la conferma della calendarizzazione disposta in sede presidenziale ed attualmente in essere -prevedendo però il pernottamento della minore presso il padre anche nel giorno infrasettimanale- ritenuta idonea a garantire un rapporto stabile e continuativo della minore con il padre, tenuto conto peraltro dell'età e delle sue esigenze. Si provvede pertanto in dispositivo.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Como, via Pasquale Paoli n. 34, di proprietà esclusiva del marito, alla SI che ivi è rimasta a vivere con la LI, così da garantire alla minore Pt_1 la conservazione dell'habitat in cui è cresciuta, secondo quanto disposto dall'art. 337 sexies c.c. che risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, consentendo loro di permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti e mantenere così le proprie abitudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 12.10.2018, n. 25604; Cass.
7.2.2018, n. 3015; Cass. 18.9.2013, n. 21334; Cass. 4.7.2011, n. 14553).
L'assegnazione parziale della casa coniugale, chiesta dal marito, costituisce infatti soluzione eccezionale, percorribile quando l'immobile ha un'estensione eccedente i bisogni della famiglia, è facilmente divisibile e, soprattutto, se tra i coniugi c'è una conflittualità lieve, essendo altrimenti inopportuna per la prole la vicinanza abitativa dei genitori (Cass. 30199/2011, Cass. 19578/2011, Cass. 16649/2014, Cass. 11783/2016, Cass.
26709/2017). La casa coniugale è attualmente su due livelli -al piano quarto sono ubicate 3 camere da letto, un ripostiglio e un bagno e, al piano quinto, un open space con sala-cucina e un bagno- ma ciascun piano ha una superficie piuttosto limitata, di 55-60 mq. (cfr. verbale udienza presidenziale). Precisamente, dalla perizia di parte resistente sub doc. 43, risulta che il piano quinto ha una destinazione accessoria ed una superficie calpestabile di 56 mq, mentre il piano quarto di 60 mq (cfr. doc. 43 di parte resistente). Il Collegio, pertanto, ritiene tale soluzione non percorribile in considerazione della superficie limitata di ciascun piano, del fatto che la divisione comporterebbe uno stravolgimento della struttura della casa coniugale e, conseguentemente, dell'habitat della prole (Cass. 8580/2014).
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass. 17.12.2015, n. 25420). Devono altresì applicarsi i principi di diritto comune con riferimento alle spese relative alla casa coniugale: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà, le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. 19.9.2005, n. 18476
e Cass. 22.2.2006, n. 3836).
Il contributo al mantenimento della LI Per_ Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto della LI , deve evidenziarsi che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n. 21273/2013).
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. n. 9915/2007).
La corresponsione dell'assegno è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò detto, la SI , in sede di udienza presidenziale, aveva dichiarato di lavorare con stipendio di Pt_1 circa € 1.500 mensili netti su 14 mensilità (con tredicesima e quattordicesima di importi inferiori) e di essere Per_ rimasta a vivere nella casa coniugale, di proprietà del marito, unitamente a e agli altri due figli, Per_2
e , nati da precedente relazione, all'epoca entrambi economicamente non indipendenti (cfr. verbale Per_3 udienza presidenziale). Più di recente, ha dichiarato di lavorare come commessa presso Dimo s.p.a., con stipendio di circa € 1.650 mensili su quattordici mensilità, cui si aggiungono € 200 al mese a titolo di assegno Per_ unico, percepito al 100% per il figlio ed al 50% per la LI (cfr. autodichiarazione del Per_2
29.5.2025). Inoltre, la LI , ormai economicamente autonoma, ha lasciato la casa coniugale. Dalle Per_3 dichiarazioni dei redditi prodotte, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.930 mensili per l'anno d'imposta 2024 (CU 2025) mentre, per l'anno di imposta 2023, risulta un reddito imponibile di € 25.250 (mod. 730/2024) e per l'anno di imposta 2022, risulta un reddito imponibile di € 22.574 (mod 730/2023). Le buste paga in atti ammontano mediamente a € 1.930 mensili circa (cfr. media buste paga aprile 2024-marzo 2025). È gravata da due finanziamenti, pari a € 354 mensili e a € 308 mensili
(cfr. autodichiarazione del 29.5.2025).
Il signor in sede di udienza presidenziale, aveva dichiarato invece di lavorare come commerciante, CP_1 avendo un negozio di elettrodomestici gestito in forma di s.r.l. -con utili stabili negli anni, di circa € 10.000 annui-, di cui è socio unico e amministratore unico, con compenso di circa € 2.000 mensili netti (cfr. verbale udienza presidenziale), importo recentemente confermato, cui si aggiungono € 117 mensili a titolo di assegno unico (cfr. autodichiarazione del 21.5.2025). Dalla documentazione prodotta, risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 2.000 nel 2024 (CU 2025), a circa € 2.470 nel 2023
(mod. 730/2024) e a circa € 2.500 nel 2022 (mod. 730/2023). Le buste paga in atti ammontano ad € 2.380 mensili circa (cfr. media buste paga maggio 2024-aprile 2025). I bilanci societari indicano, al 31.12 2022, un utile di esercizio di € 8.272 (con ricavi di € 1.425.072 e costi di € 1.416.800), al 31.12.2023, un utile di esercizio di € 8.423 (con ricavi di € 1.501.261 e costi di € 1.492.838) e, al 31.12.2024, un utile di esercizio di € 2.105
(con ricavi di € 1.436.052 e costi di € 1.433.946). Il signor ha poi dichiarato versare ai propri genitori, CP_1 con cui convive, quale contributo alle spese di casa, l'importo di € 500 mensili e di rimborsare € 1.000 mensili al fratello, che gli ha prestato € 35.000 per estinguere anticipatamente il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (cfr. contratto in atti del 30.6.2023 e doc. 42). Ha risparmi per circa € 78.000 (cfr. doc. 51 e
40), incrementati negli anni.
Alla luce, pertanto, degli elementi acquisiti in relazione alla situazione reddituale, lavorativa e abitativa delle parti, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del padre un contributo al mantenimento della LI rideterminato nella misura di € 300 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Como. L'assegno unico continuerà ad essere suddiviso al 50% tra i genitori, come per legge.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva devono farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio, ferma sino a tale momento l'efficacia dei provvedimenti presidenziali provvisori assunti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
La natura necessaria del presente procedimento in relazione alla pronuncia sullo status, il tenore della presente decisione con riferimento alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale e con riferimento alla misura del contributo al mantenimento della LI, con una soccombenza parziale di entrambe le parti, portano a ritenere sussistenti giustificati motivi per una compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza, domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa -dato atto che, in data in data 25.2.2022, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 316/2022, pubblicata in data 18.3.2022-, così decide: Per_
1. CONFERMA l'affido condiviso ad entrambi i genitori della LI minore, (nata il [...]), con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la LI minore:
- a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, oltre al mercoledì, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola, salvo accordo tra i genitori per diverso giorno infrasettimanale all'inizio di ogni anno scolastico;
- inoltre, durante il periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé la LI due settimane, anche non consecutive, che saranno concordate tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nel periodo di Natale, il padre potrà tenere con sé la LI per una delle due settimane di vacanze scolastiche, secondo il criterio dell'alternanza tra genitori;
la LI trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore e Natale con l'altro, la settimana dal 25 dicembre sino al 31 dicembre a pranzo sarà con un genitore e dalla cena del 31/12 al 6/1 con l'altro genitore;
entro il 30 ottobre di ogni anno i genitori decideranno la divisione tra loro delle festività e dei ponti scolastici in modo paritetico e secondo il criterio dell'alternanza delle festività; il periodo di Pasqua sarà diviso tra i genitori, alternando Pasqua e
Pasquetta tra loro;
in caso di disaccordo sul diritto di visita, deciderà il padre negli anni dispari e la madre negli anni pari;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Como, via Pasquale Paoli n. 34, ad;
Parte_1
4. PONE a carico di con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente CP_1 sentenza, quale contributo al mantenimento della LI minore, il pagamento della somma mensile di €
300, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi ad , in Parte_1 via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. COMPENSA le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, nella camera di consiglio in data 19.9.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott.ssa Barbara Cao