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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/03/2024, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione Lavoro
R. Gen. N. 853/2022
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Igino Garbini Parte_1 studio dell'Avv. Arianna Pomi (PEC
, che la rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede CP_1
in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (PEC t) in forza di procura generali alle liti Email_2 per a , in repertorio al n.80974/21569 del Persona_1
21/07/2015, ele ciliato in Roma, presso l' Organizzazione_1
di Roma, via Cesare Beccaria, 29;
[...] CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 29.09.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971; che il CTU nella precedente fase del giudizio non riconosceva il beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “nominare un consulente tecnico di ufficio che possa accertare e verificare che la ricorrente risulta affetta da patologie ed infermità tali da determinarne una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura non inferiore al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa e che, pertanto, ella ha diritto alla corresponsione del relativo beneficio economico con decorrenza dalla data della domanda. Voglia conseguentemente condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favor a ricorrente del relativo beneficio economico. Con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, oltre 15%spese generali da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in qu infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
La ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 27.6.2022 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Pag. 2 di 4 Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 13 della L. 118/71, come risultante dall'espletata CTU.
Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente risulta “Dai verbali prodotti, dalle certificazioni mediche e dalla visita peritale appare chiaro il peggioramento delle patologie di cui è affetta anche se trattasi di malattie che alternano periodi di benessere a quelli Parte_1 ssere con remissioni antalgiche. Appare evidente da tutto cio' che la decorrenza stabilità dal CTU dr. sia stata congrua non essendo modificate le Per_2 patologie. Soltanto alla data de medica peritale effettuata dal dr. Per_2 possiamo stabilire che esse riducono permaentemente la capacità lavo misura del 75%. Pertanto, la decorrenza del beneficio sara' a nostro parere alla data del 08.04.2022”.
L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi
Pag. 3 di 4 all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Erroneamente, dunque, all'odierno ricorrente era stata negata la prestazione richiesta, in quanto alla data della visita amministrativa ed anche della visita effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo sussisteva la grave situazione morbosa descritta dal C.T.U.
La circostanza che il ricorrente si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n.118/1971 a far data dalla visita medica peritale dell'08.04.2022, determina che possa disporsi in questa sede la condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di q di spettanza a tale titolo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso presentato in questa sede è fondato e deve essere accolto.
Il riconoscimento del beneficio avvenuto in un momento successivo alla data della proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., ivi comprese quelle della fase dell'accertamento tecnico preventivo, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale CP_1 incombente istruttorio consentito di accertare la sussisten situazione sanitaria legittimante il riconoscimento del beneficio richiesto, tale da giustificare l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 accerta e dichiara che la ricor uisito sanitario di per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n.118/1971 a decorrere dalla visita medica peritale dell'08.04.2022; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto.
Viterbo, 25 marzo 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VITERBO Sezione Lavoro
R. Gen. N. 853/2022
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 25.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via Igino Garbini Parte_1 studio dell'Avv. Arianna Pomi (PEC
, che la rappresenta e difende, giusta Email_1
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede CP_1
in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (PEC t) in forza di procura generali alle liti Email_2 per a , in repertorio al n.80974/21569 del Persona_1
21/07/2015, ele ciliato in Roma, presso l' Organizzazione_1
di Roma, via Cesare Beccaria, 29;
[...] CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 29.09.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971; che il CTU nella precedente fase del giudizio non riconosceva il beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “nominare un consulente tecnico di ufficio che possa accertare e verificare che la ricorrente risulta affetta da patologie ed infermità tali da determinarne una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura non inferiore al 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa e che, pertanto, ella ha diritto alla corresponsione del relativo beneficio economico con decorrenza dalla data della domanda. Voglia conseguentemente condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favor a ricorrente del relativo beneficio economico. Con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, oltre 15%spese generali da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in qu infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase di accertamento preventivo.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento.
La ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 27.6.2022 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Pag. 2 di 4 Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del requisito sanitario legittimante il beneficio di cui all'art. 13 della L. 118/71, come risultante dall'espletata CTU.
Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente risulta “Dai verbali prodotti, dalle certificazioni mediche e dalla visita peritale appare chiaro il peggioramento delle patologie di cui è affetta anche se trattasi di malattie che alternano periodi di benessere a quelli Parte_1 ssere con remissioni antalgiche. Appare evidente da tutto cio' che la decorrenza stabilità dal CTU dr. sia stata congrua non essendo modificate le Per_2 patologie. Soltanto alla data de medica peritale effettuata dal dr. Per_2 possiamo stabilire che esse riducono permaentemente la capacità lavo misura del 75%. Pertanto, la decorrenza del beneficio sara' a nostro parere alla data del 08.04.2022”.
L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi
Pag. 3 di 4 all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
Erroneamente, dunque, all'odierno ricorrente era stata negata la prestazione richiesta, in quanto alla data della visita amministrativa ed anche della visita effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo sussisteva la grave situazione morbosa descritta dal C.T.U.
La circostanza che il ricorrente si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n.118/1971 a far data dalla visita medica peritale dell'08.04.2022, determina che possa disporsi in questa sede la condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di q di spettanza a tale titolo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso presentato in questa sede è fondato e deve essere accolto.
Il riconoscimento del beneficio avvenuto in un momento successivo alla data della proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Le spese di C.T.U., ivi comprese quelle della fase dell'accertamento tecnico preventivo, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale CP_1 incombente istruttorio consentito di accertare la sussisten situazione sanitaria legittimante il riconoscimento del beneficio richiesto, tale da giustificare l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 accerta e dichiara che la ricor uisito sanitario di per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n.118/1971 a decorrere dalla visita medica peritale dell'08.04.2022; compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 decreto.
Viterbo, 25 marzo 2024
Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani
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