Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio ConIGliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli ConIGliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di conIGlio all'udienza del 6 FEBBRAIO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1317/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nata a [...] A CREMANO (NA) il giorno 14\03\1964 ed Parte_1 ivi residente alla VIA SAN MARTINO n° 57 - C.F.: - C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Esposito, del Foro di Napoli (C.F.: ), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in C.F._2
Portici (NA), alla via Libertà n° 132/134 -Sede Territoriale UIL Portici (NA)- giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il proprio numero di telefax: 081.3412938 oppure all'indirizzo p.e.c.: Email_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ( ), residente Controparte_1 C.F._3 in San Giorgio a Cremano (Na) via Sandriana n. 36 e la dott.ssa , CP_2 nata a [...] il [...] (c.f. , ivi residente a[...]
Filippo n. 24, entrambi elett.te dom.ti in Napoli alla Via Mergellina n° 50, presso lo studio dell'avv. Francesco Lauri, dal quale sono rapp.ti e difesi, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto. Le comunicazioni giudiziarie potranno essere inviate al n. fax 081/7616228 o all' indirizzo PEC:
Email_2
APPELLATI
1
, ascrivibili al livello B del CCNL colf-badanti, con orario di lavoro dalle 8,00
[...] alle 19,30, con intervallo dalle 13,00 alle 15,00 per sei giorni la settimana, fino al mese di giugno 2019 e per cinque giorni la settimana da luglio 2019 fino alla cessazione del rapporto, percependo una retribuzione mensile di € 400,00 – chiese:
-accertare il diritto della ricorrente a conseguire una retribuzione conforme all'inquadramento economico e normativo del livello B - CCNL Colf e Badanti proporzionato alle ore lavorate ed alle mansioni svolte, a far data dal 1/12/2007 al 31/07/2020, o comunque una diversa retribuzione conforme al dettato normativo ai sensi dell'art 36 Cost.;
- per l'effetto, condannare i resistenti, in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione, al pagamento della somma di € Euro 148.842,28 (o a di quella ritenuta di giustizia) a titolo di spettanze lavorative (per differenze retributive ex art. 36 Cost., 13 ^ mensilità ed indennità sostitutiva ferie non godute, e trattamento di fine rapporto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì della rispettiva maturazione all'effettivo soddisfo;
vinte le spese. Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 6845/2023 pubbl. il 16/11/2023 il Giudice adito rigettò il ricorso “per mancanza di prova, il cui onere ex art. 2697 c.c., grava interamente a carico della parte attrice, dell'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in capo ai convenuti”. Spese secondo soccombenza. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 16.5.2025 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame lamentandosi, nei motivi dell'erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare delle dichiarazioni testimoniali, a suo avviso idonee a comprovare sia la titolarità del rapporto in capo ai convenuti sia la natura subordinata e le modalità di svolgimento dello stesso, per gli effetti retributivi rivendicati;
ha contestato l'erronea interpretazione data dal Giudice ad una missiva di costituzione in mora extra giudiziale, versata in atti, da ritenersi inidonea a qualificava il de cuius quale titolare del rapporto di lavoro. Infine ha denunciato la mancata ammissione di testi – quali Testimone_1
(fisioterapista) - che avrebbero potuto fornire indicazioni utili sullo stato di salute di e sulla sua idoneità ad assumere il ruolo di datore di lavoro Persona_1 domestico. Ha ritenuto in conclusione che la motivazione della sentenza, complessivamente, sia da “qualificarsi come apparente nella misura in cui esplicita le ragioni della decisione in modo talmente riduttivo da svuotarne ogni sostanza argomentativa”. Ha concluso chiedendo:
“-in riforma della impugnata sentenza, riconoscere e dichiarare che tra i IG.ri ed e la IG.ra , è intercorso un rapporto di CP_2 Parte_2 Parte_1 lavoro subordinato, continuativo ed ininterrotto dal 01\12\2007, fino al 31\07\2020, con svolgimento di mansioni di collaboratore familiare generico polifunzionale con inquadramento corrispondente al livello B profilo (a e (c previsto dal CCNL Lavoro Domestico in relazione al CCNL di riferimento;
- Condannare per l'effetto gli odierni appellati, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 148.842,28 (o a quelle che l'Ecc.ma Corte D'Appello riterrà di liquidare a Suo giudizio) a favore della IG.ra , oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal dì Parte_1
2 della rispettiva maturazione all'effettivo soddisfo;
vinte le spese del doppio grado, con attribuzione”. Notificato l'atto, si sono costituiti gli appellati che hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione. 1.Deve premettersi che la difesa appellata ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità e/o nullità della domanda attorea rilevando che la ricorrente, pur affermando di non essere stata mai inquadrata, aveva invocato riconoscimento del livello di inquadramento contrattuale dovuto per le mansioni asseritamente espletate ed il diritto alla retribuzione corrispondente, senza il previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. Ha rilevato che nelle allegazioni la ricorrente non aveva chiarito da chi fosse stata assunta, da chi avesse ricevuto le direttive lavorative ed il trattamento retributivo durante tutto il periodo (2007/2020), limitandosi invece, genericamente, ad affermare al capo b) - pag. 2 del ricorso introduttivo che “l'incarico in questione è stato conferito alla ricorrente dai germani e (…)” i quali, costituendosi, avevano Controparte_1 CP_2 invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Ad avviso del collegio si ravvisa sia una genericità di allegazioni che una discrasia tra le conclusioni rassegnate in primo grado-per l'accertamento del diritto della ricorrente alle spettanze – e quelle dell'atto di appello con cui è stato chiesto preliminarmente di “riconoscere e dichiarare che tra i IG.ri ed CP_2 [...]
e la IG.ra , è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_2 Parte_1 continuativo ed ininterrotto dal 01\12\2007, fino al 31\07\2020, con svolgimento di mansioni di collaboratore familiare generico polifunzionale con inquadramento corrispondente al livello B profilo (a e (c previsto dal CCNL Lavoro Domestico in relazione al CCNL di riferimento”. Trattandosi di rapporto non formalizzato, infatti, preliminare ed indispensabile era l'accertamento della natura subordinata del rapporto, quale fondamento della pretesa retributiva. 2.Nel merito, ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili. Parte attrice non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerata ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Viene in evidenza in primo luogo – con effetto assorbente - il profilo del difetto di legittimazione passiva dei fratelli sul punto si condividono le osservazioni CP_2 formulate dal Tribunale. Pertinente appare il richiamo alla documentazione relativa alla fase pregiudiziale ed in particolare alla missiva in data 22.10.2020 indirizzata dall'odierna appellante
– sul presupposto di essere stata impiegata alle dipendenze del de cuius ER
- ai resistenti “nella qualità di eredi” di : ad essa è s
[...] Persona_1 evidentemente l'affermazione della titolarità del rapporto in capo al de cuius, cui competevano di conseguenza i poteri di organizzazione ed eterodirezione. Incoerente con tale richiesta risulta la successiva instaurazione del giudizio nei CP_ confronti di e , figli del defunto , convenuti in proprio, Controparte_1 ER quali datori di lavoro della dagli stessi asseritamente assunta per Pt_1 provvedere alle eIGenze personali e domestiche del de cuius. Verosimilmente la ricorrente, una volta appreso che i convenuti avevano rinunciato all'eredità del padre, ha indirizzato diversamente l'iniziativa giudiziale successiva,
3 prospettando la titolarità del rapporto di lavoro in capo ai convenuti jure proprio, allo scopo di non vedere frustrate in via definitiva le pretese economiche rivendicate in conseguenza del rapporto domestico. A fondamento del presente ricorso infatti la aveva dedotto di essere stata Pt_1 assunta dai fratelli e di avere lavorato presso l'abitazione di San Giorgio a CP_2
Cremano alla via Sandriana quale domestica nonchè badante del padre ER
secondo le direttive che le erano impartite da secondo l'avversa
[...] CP_2 difesa invece il rapporto di lavoro si sarebbe instaurato con il padre dei convenuti, comunque autonomo ed autosufficiente per gran parte del periodo controverso, in favore del quale la ricorrente aveva reso in via esclusiva la sua prestazione lavorativa.
3. Alla disamina della prova testi deve premettersi e ribadirsi la genericità dell'allegazione, essendo stato riferito in ricorso che “L'incarico in questione è stato conferito alla ricorrente dai germani e , con i quali ha Controparte_1 CP_2 intrattenuto il suddetto rapporto lavorativo per il lasso di tempo sopraindicato, impiego che tuttavia non è mai stato assistito da regolare contratto di assunzione e dalla giusta retribuzione”. Non sono state allegate le modalità organizzative, con riguardo alle direttive impartite, alla provenienza delle stesse da entrambi i resistenti, alla gestione e giustificazione delle assenze. La prova testi consente di confermare tale conclusione: , sorella Testimone_2 della ricorrente, ha lavorato presso l'abitazione del defunto allo scopo di sostituire temporaneamente la ricorrente, in caso di necessità; ha dichiarato di aver CP_ incontrato i fratelli e a casa del padre di costoro, solo in qualche CP_1 occasione, quando questi andavano a salutarlo;
di non avere mai ricevuto ordini di lavoro da loro né alcun compenso che, invece, riceveva dalla ricorrente stessa, previe decurtazione della sua paga mensile. La circostanza depone quindi nel senso che fosse la stessa ricorrente a gestire in autonomia l'organizzazione delle proprie assenze, senza alcun obbligo di comunicazione ai resistenti. Inoltre la teste ha dichiarato: “Quando mia sorella andava via, oppure non c'era, il IG. rimaneva da solo. Solo nell'ultimo anno, visto l'aggravarsi delle sue ER condizioni, c'era un'altra persona che lo assisteva durante la notte”. Ha così confermato che per un ampio lasso temporale di svolgimento del rapporto il de cuius era stato autonomo e capace, visto che rimaneva da solo in casa. La teste , nel riferire in ordine al colloquio di lavoro finalizzato Testimone_3 all'assunzione, ha rievocato la presenza di che avrebbe stabilito giorni CP_2
e orari di lavoro, indicando se stessa come riferimento per lo svolgimento del rapporto e per il pagamento della retribuzione: la dichiarazione si pone in contrasto con le allegazioni attoree, fondate invece sulla tesi della contitolarità del rapporto in capo ad entrambi i fratelli.
Considerato che
, secondo il riparto degli oneri, competeva alla provare gli Pt_1 elementi costituitivi della fattispecie ed il presupposto della sua pretesa creditoria, il mancato assolvimento renderebbe anche superflua la disamina delle deposizioni dei testi di parte resistente. Questi ultimi comunque hanno confermato la tesi difensiva dei germani hanno riferito in merito alle condizioni del de cuius CP_2 quale persona capace almeno fino al 2016-2017 (epoca dell'ultimo T.I.A.)– era lucido ed in grado di deambulare (v. teste . Tes_4
E' emerso poi il progressivo declino delle condizioni di salute di nel Persona_1 corso degli anni: questa circostanza non muta la titolarità del rapporto, inducendo
4 a ritenere verosimile – in accordo con il Tribunale – che i figli siano subentrati nella gestione del rapporto. La circostanza è di rilevanza marginale, rispetto alla dedotta durata ultradecennale del rapporto, risultando peraltro allegate soltanto poche conversazioni con messaggistica whatsapp tra la ricorrente e anche prive di data oltre che CP_2 di contenuto poco pregnante. Ha concluso pertanto il Tribunale ritenendo, correttamente, che la gestione di fatto della prestazione lavorativa - che era stata resa sempre in favore dell'anziano genitore, non accompagnata da altri elementi con riguardo ad attività di controlli, ordini di lavoro ovvero pagamento della retribuzione - non appare sufficiente a far CP_ ritenere la titolarità del rapporto in capo ai convenuti (ovvero alla sola ). Non vi è prova dell'effettività, in via continuativa, dell'esercizio di poteri direttivi ed organizzativi in capo ai resistenti per tutta la durata del rapporto. Il pagamento delle retribuzioni è stato sempre riconducibile al de cuius, titolare di un trattamento pensionistico;
in particolare è stato riferito dal teste
[...] un episodio del 2016, relativo ad un'occasione in cui aveva Tes_5 ER chiesto al figlio di effettuare un prelievo con il suo bancomat, per avere CP_1 liquidità per pagare il personale domestico. Nessun riferimento si evince con riguardo all'obbligo di comunicare ai resistenti eventuali assenze, essendo anzi emerso che la gestiva in autonomia tali Pt_1 evenienze. 4.Infine parte appellante lamenta che il Giudice avrebbe omesso “di considerare alcuni fatti storici decisivi che sarebbero potuti risultare dalla testimonianza del IG. (fisioterapista)”, non indicando neppure genericamente tali Testimone_1 fatti potenzialmente decisivi. L'appellante definisce il “l'unico teste che poteva essere utile”, dolendosi Tes_1 della mancata ammissione dello stesso a testimoniare. Ma la distinzione di rango e decisività delle deposizioni non era stata prospettata in primo grado ed il Giudice ha ammesso “la prova diretta e contraria … la citazione di due testi per parte”, rimettendo a ciascuna parte l'individuazione dei propri testi da citare. Dunque non vi è stata una deliberata esclusione da parte del Tribunale, essendo stata rimessa piuttosto alla difesa la valutazione in merito ai testi da citare per l'escussione.
In conclusione il Collegio ritiene che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo non provata la tesi della ricorrente. La motivazione della sentenza, definita dall'appellante “apparente”, è invece adeguata e coerente con il materiale istruttorio e resiste alle censure. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio comporta il rigetto del gravame. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo
5 gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 2.498,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Francesco Lauri;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 6 febbraio 2025 Il ConIGliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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